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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3916/2020 promossa da
nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Pisa, Parte_1
Via San Michele degli Scalzi n. 10, presso e nello studio dell'avv. Yasmin Cavallaro che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alba Brancati giusta procura allegata al fascicolo telematico attore
Parte_2 aderente al Gruppo Bancario (p. iva elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1 in Cascina, Via I. Niveo n.21, presso e nello studio degli avv.ti Valeriano Vasarri e Marco
Vasarri che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti allegata agli atti.
Convenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 12.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di accertare la gravità Parte_1 dell'inadempimento della per violazione degli art. 21 TUF, art. Parte_2
27m 28 e 39 e seg del Regolamento Consob n. 16190/2007, nonché delle disposizioni di cui alla Circolare Consob n. 97996/2014 del 22.12.2014 e degli artt. 1375, 1175 e 1176 comma 2, di dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. l'ordine di acquisto di titoli DI spa del
10.01.2018 e per l'effetto condannare la alla restituzione delle somma di € Pt_2
88.860,03 – già dedotte le cedole incassate – , oltre il risarcimento del danno;
in via
1 subordinata ha domandato di annullare ai sensi dell'art. 1427 c.c. l'ordine di acquisto dei titoli DI s.p.a. e per l'effetto condannare la alla restituzione della somma di € Pt_2
88.860,03 – già dedotte le cedole incassate – ed in via ulteriormente gradata ha chiesto di accertare la responsabilità della per grave inadempimento e per l'effetto Pt_2 condannarla al risarcimento del danno pari ad € 81.760,03. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 10.01.2018, presso la filiale di La FO (PI) della Parte_2
– d'ora in poi – parte attrice ha acquistato obbligazioni della
[...] Pt_2
DI spa nella quantità di 100.000 al prezzo nominale di € 90.800,00,
2. L'ordine veniva processato il 12.01.2028 al prezzo di acquisto di € 91.596,28,
3. Contestualmente in data 10.01.2018 ha stipulato contratto per la prestazione dei servizi di investimento n. 033205,
4. Al momento dell'investimento non è stata fornita nessuna informazione circa i rischi e le caratteristiche del prodotto,
5. A novembre 2018 ha saputo che i titoli DI avevano perso il 75% del suo valore e che la DI aveva proposto domanda di ammissione al concordato in bianco, accolta dal Tribunale di Roma,
6. Solo in quel momento ha appreso la complessità ed il grado di rischio dello strumento finanziario acquistato,
7. Recato in filiale per avere chiarimenti e ricevere tutta la documentazione relativa, ha ricevuto solo copia dell'ordine di acquisto,
8. Ha formalmente formulato reclamo alla la quale ha negato qualsiasi Pt_2
addebito,
9. Ha proposto ricorso all'Arbitro per la Controversie finanziarie,
10. Con provvedimento del 23.06.2020 n. 2694 l'arbitro ha accertato l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi e ha condannato la banca al risarcimento del danno pari ad € 65.822,43 – importo dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto, le cedole incassate e l'importo che avrebbe realizzato se avesse venduto le obbligazioni appena saputo dell'incauto acquisto,
11. La tuttavia non ha dato esecuzione al provvedimento, Pt_2
2 12. L'Arbitro per le controversie finanziarie ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori, anch'essi disattesi.
Si è regolarmente costituita – d'ora in poi per comodità Parte_2 Pt_2
– contestando le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Parte attrice era pienamente informata circa la natura e le caratteristiche del prodotto acquistato, avente i requisiti da lui ricercati,
2. Aveva inoltre piena consapevolezza dei meccanismi di funzionamento dei rischi, era dotata di un patrimonio ben superiore all'importo investito e non era nuovo ad operazioni altamente speculative,
3. Ha sempre ricercato nella gestione del proprio patrimonio elevate performances, come dimostrano gli altri investimenti effettuati tramite l'intermediario convenuto,
4. Ha inoltre effettuato – direttamente dalla home banking – numerose operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziaria ad elevato rischio, destinati ad investitori esperti,
5. Anche l'operazione qui contestata è stata richiesta direttamente dall'attore,
6. All'epoca aveva presso la convenuta un portafoglio dal controvalore di €
182.000,00.
La causa era istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU affidata al dott. Per_1
All'udienza del 12.09.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate e concessi i termini per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Parte attrice domanda in via principale di dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dell'ordine di acquisto dei titoli DI s.p.a. del 10.01.2018 – previo accertamento del grave inadempimento di parte convenuta per violazione degli art. 21 TUF, 27, 28 e 39 del
Regolamento n. 16190/2007 e delle disposizioni della Circolare Controparte_2
Consob n. 97996/2014 – ; nello specifico parte attrice allega di aver sottoscritto in data
10.01.2018 l'ordine qui contestato lamentando di aver acquistato in un'unica soluzione e
3 con il suo intero patrimonio i bond Ansaldi, senza ricevere alcuna informazione in merito alle caratteristiche del titolo, al rischio di credito, di concentrazione, di mercato e di liquidità connessi all'investimento.
La parte, tuttavia, non ha allegato le modalità con la quale è stata svolta la trattativa e la sottoscrizione dell'ordine, limitandosi ad allegare la data e il luogo della sottoscrizione dell'ordine; benché alla parte che invochi la richiesta di risarcimento del danno è sufficiente allegare l'inadempimento della controparte – l'intermediario finanziario nel caso di specie – , è comunque necessario che questo venga circoscritto e dettagliato, al fine di permette alla parte asseritamente debitrice di prendere puntuale posizione rispetto agli addebiti mossi, non foss'altro perché è lecito pretendere che la specificità della contestazione (da intendersi come necessità che quest'ultima non si risolva nella mera negazione formale dell'avversa allegazione, ma espliciti, ove sia materialmente esigibile, una diversa e contrapposta versione dei fatti) sia direttamente proporzionale, in un certo senso, alla specificità dell'allegazione che ne costituisce l'oggetto. Giova in ultimo osservare che parte attrice in sede di I memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non ha preso posizione sulle puntuali allegazioni di parte convenuta, che sono pertanto considerate non contestate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 comma 1 u.p. c.p.c., dovendo considerare tardive le contestazioni e allegazioni mosse negli atti successivi.
Ciò premesso in via generale si osserva che la necessità di oneri informativi a carico dell'intermediario professionale è posta nell'interesse di tutelare il contraente debole, essendo il rapporto che lega banca ed investitore caratterizzato da una forte asimmetria informativa;
per tale ragione l'investitore, quindi, necessita di informazioni che gli sono necessarie nel momento in cui opera sui mercati finanziari al fine di poter compiere scelte consapevoli, valutare con cognizione il grado di rischio che lo stesso accetterà di assumere con la sottoscrizione del titolo, sia per avere la giusta comprensione del meccanismo di funzionamento del titolo scelto e delle sue aspettative come investitore.
Visto quanto sopra, dalle allegazioni delle parti e dai documenti prodotti emerge che:
a. Nell'ordine di acquisto, sottoscritto dalla parte, la banca ha espressamente informato il cliente che si trattava di operazione non appropriata in base alle
4 informazioni fornite sulla conoscenza/esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
b. Ha inoltre informato il cliente che l'operazione riguardava uno strumento complesso, con caratteristiche tali da rendere difficile valutazione dei rischi,
c. In calce all'ordine il cliente ha espressamente sottoscritto di aver preso atto di quanto sopra, e di voler dare comunque corso all'operazione (cfr. all.to 1 atto di citazione),
d. Parte attrice è stato allettato nell'acquisto dei titoli DI dalle alte cedole e dalla buona fame dall'Emittente,
e. Parte attrice aveva già effettuato investimenti in titoli più o meno rischiosi, sia con la banca qui convenuta, sia con altri istituti di credito, sia direttamente tramite home banking (circostanze anche confermate dalla parte attrice in II memoria istruttoria),
f. L'operazione qui contestata è stata scelta direttamente dal cliente (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta, circostanza non contestata), che ha espressamente richiesto quel titolo (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta, circostanza non contestata),
g. Il cliente era stato profilato con una propensione al rischio “medio alta” e con l'obiettivo di incrementare il suo patrimonio (cfr. doc. 9 all.to II memoria istruttoria parte convenuta),
In merito alla consulenza tecnica espletata il CTU nominato ha accertato che lo strumento acquistato dall'attore aveva natura complessa, con un elevato grado di rischio e di volatilità e che aveva un profilo di rischio Medio, finalizzato ad una Parte_1 rivalutazione del capitale più elevata rispetto ai rendimenti derivanti dal puro investimento in obbligazioni a basso rischio;
alla luce di quanto sopra il consulente ha inoltre accertato che “l'operazione posta in essere presentava in pieno le caratteristiche di assoluta
INADEGUATEZZA per il cliente, giudizio che preclude qualsiasi possibilità di eseguire tale operazione in regime di Consulenza in materia di investimenti”,
Il consulente, tuttavia, ha osservato che l'ordine di acquisto non è stato preceduto da una proposta dell'intermediario, di cui il cliente solitamente dichiara di aver preso visione, e nella quale sarebbe stata certificata l'assoluta inadeguatezza dell'operazione impedendo di
5 fatto l'esecuzione dell'operazione in regime di consulenza. Si legge in risposta al quesito n.
3 che “nonostante che nel modulo d'ordine si faccia riferimento ad un servizio di consulenza finanziaria, non rilevo da parte della banca elementi a supporto di una simile prestazione. Infatti analizzando il suddetto modulo, si rileva che la stessa ha prestato un servizio riconducibile al “servizio di esecuzione degli ordini per conto del cliente” scegliendo quindi di operare in regime di APPROPRIATEZZA. In questa ultima situazione, pur restando fermi gli obblighi informativi e di rispetto delle regole in materia di conflitti di interesse, se il cliente manifesta la volontà di eseguire una determinata operazione finanziaria la banca può procedere e dare corso anche all'esecuzione di una compravendita di strumenti finanziari complessi o non in linea con il profilo di rischio del cliente stesso” (sottolineatura della scrivente).
Il CTU ha concluso pertanto nei seguenti termini “Quindi, per concludere, a mio parere, la banca non ha fornito un servizio di consulenza al cliente, se lo avesse fatto l'operazione sarebbe risultata
INADEGUATA e NON SOTTOSCRIVIBILE, invece ha fornito un “servizio di mera esecuzione degli ordini” ed ha operato quindi in regime di appropriatezza, a questo punto ha fornito un giudizio
NEGATIVO, ha comunicato al cliente “LA NON APPROPRIATEZZA
DELL'OPERAZIONE” e lo stesso avrebbe dovuto tenerne di conto, invece ha deciso di procedere comunque, per questo ritengo che la banca abbia fornito una comunicazione ADEGUATA.”
Le conclusioni a cui giunge il CTU, in merito al servizio offerto dalla trovano Pt_2 conferma nelle narrazione di parte attrice in merito alla sottoscrizione dell'ordine; la parte infatti ha allegato di aver firmato l'ordine il 10.01.2018 presso la filiale di La FO, senza nulla aggiungere sulle modalità delle trattative – se svolte –, sullo svolgimento degli incontri con l'intermediario, sulle modalità dell'offerta – se verificatasi –, sulle intenzioni dichiarate all'intermediario, avvallando – e confermando - che la si sia limitata a Pt_2 dare esecuzione ad un ordine richiesto dal cliente, informato della non appropriatezza dell'operazione.
Si ribadisce inoltre che parte attrice non ha dedotto in maniera puntuale quali informazioni non sarebbero state fornite dalla limitandosi a richiamare principi di Pt_2 diritto e formule generiche, senza dettagliare quali elementi e quali caratteristiche attinenti alla rischiosità del titolo – ovviamente conosciute alla al momento della Pt_2 sottoscrizione – sarebbero state celate e lo avrebbero indotto – se conosciute – a non sottoscrivere l'ordine di quelle azioni, scelte per l'alto rendimento.
6 In ultimo preme evidenziare che parte attrice in sede di memoria di replica deduce di aver
“fondato la propria domanda sugli inadempimenti della nella prestazione del servizio di Pt_2 consulenza, allegando che l'operazione è stata compiuta con il supporto del consulente finanziario di fiducia dell'attore”; sul punto giova osservare che mai in atto introduttivo parte attrice ha dato atto del rapporto fiduciario con l'intermediario con la quale avrebbe concluso l'ordine.
Alla luce di quanto sopra riportato, considerato che la parte non ha allegato le modalità di svolgimento del servizio di consulenza essendosi limitata a dedurre di aver sottoscritto l'ordine preso l'istituto bancario, che non ha pertanto provato lo svolgimento di un servizio di consulenza, ritenuto che la banca – come accertato anche dal CTU – abbia svolto un servizio di esecuzione di ordini per conto del cliente, rilevato che la nello Pt_2 svolgimento di tale attività ha informato il cliente della non adeguatezza dell'operazione e della complessità e rischiosità dell'operazione, che la parte attrice – allettata dalle cedole alta – ha comunque scelto di dare esecuzione all'ordine, rilevato che la parte attrice non ha specificato quali ulteriori informazioni – dirimenti per la valutazione della sottoscrizione dell'ordine – non le sono state fornite, ritenuto pertanto la carenza di allegazioni di parte attrice e che – sulla base di quanto in atti – parte convenuta nell'esecuzione della sua attività abbia correttamente adempiuto agli obblighi informativi, la domanda di parte attrice è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55 del
2014 nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2020/3916, disattesa ogni contraria istanza, rigetta la domanda di parte attrice, condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] aderente al Gruppo Parte_2
Bancario liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa per legge oltre il 15% di CP_1 spese generali,
7 pone le spese di CTU a carico di decreto.
Pisa, 09.01.2025
come liquidate da separato Parte_1
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3916/2020 promossa da
nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Pisa, Parte_1
Via San Michele degli Scalzi n. 10, presso e nello studio dell'avv. Yasmin Cavallaro che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alba Brancati giusta procura allegata al fascicolo telematico attore
Parte_2 aderente al Gruppo Bancario (p. iva elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1 in Cascina, Via I. Niveo n.21, presso e nello studio degli avv.ti Valeriano Vasarri e Marco
Vasarri che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti allegata agli atti.
Convenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 12.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di accertare la gravità Parte_1 dell'inadempimento della per violazione degli art. 21 TUF, art. Parte_2
27m 28 e 39 e seg del Regolamento Consob n. 16190/2007, nonché delle disposizioni di cui alla Circolare Consob n. 97996/2014 del 22.12.2014 e degli artt. 1375, 1175 e 1176 comma 2, di dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. l'ordine di acquisto di titoli DI spa del
10.01.2018 e per l'effetto condannare la alla restituzione delle somma di € Pt_2
88.860,03 – già dedotte le cedole incassate – , oltre il risarcimento del danno;
in via
1 subordinata ha domandato di annullare ai sensi dell'art. 1427 c.c. l'ordine di acquisto dei titoli DI s.p.a. e per l'effetto condannare la alla restituzione della somma di € Pt_2
88.860,03 – già dedotte le cedole incassate – ed in via ulteriormente gradata ha chiesto di accertare la responsabilità della per grave inadempimento e per l'effetto Pt_2 condannarla al risarcimento del danno pari ad € 81.760,03. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 10.01.2018, presso la filiale di La FO (PI) della Parte_2
– d'ora in poi – parte attrice ha acquistato obbligazioni della
[...] Pt_2
DI spa nella quantità di 100.000 al prezzo nominale di € 90.800,00,
2. L'ordine veniva processato il 12.01.2028 al prezzo di acquisto di € 91.596,28,
3. Contestualmente in data 10.01.2018 ha stipulato contratto per la prestazione dei servizi di investimento n. 033205,
4. Al momento dell'investimento non è stata fornita nessuna informazione circa i rischi e le caratteristiche del prodotto,
5. A novembre 2018 ha saputo che i titoli DI avevano perso il 75% del suo valore e che la DI aveva proposto domanda di ammissione al concordato in bianco, accolta dal Tribunale di Roma,
6. Solo in quel momento ha appreso la complessità ed il grado di rischio dello strumento finanziario acquistato,
7. Recato in filiale per avere chiarimenti e ricevere tutta la documentazione relativa, ha ricevuto solo copia dell'ordine di acquisto,
8. Ha formalmente formulato reclamo alla la quale ha negato qualsiasi Pt_2
addebito,
9. Ha proposto ricorso all'Arbitro per la Controversie finanziarie,
10. Con provvedimento del 23.06.2020 n. 2694 l'arbitro ha accertato l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi e ha condannato la banca al risarcimento del danno pari ad € 65.822,43 – importo dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto, le cedole incassate e l'importo che avrebbe realizzato se avesse venduto le obbligazioni appena saputo dell'incauto acquisto,
11. La tuttavia non ha dato esecuzione al provvedimento, Pt_2
2 12. L'Arbitro per le controversie finanziarie ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori, anch'essi disattesi.
Si è regolarmente costituita – d'ora in poi per comodità Parte_2 Pt_2
– contestando le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Parte attrice era pienamente informata circa la natura e le caratteristiche del prodotto acquistato, avente i requisiti da lui ricercati,
2. Aveva inoltre piena consapevolezza dei meccanismi di funzionamento dei rischi, era dotata di un patrimonio ben superiore all'importo investito e non era nuovo ad operazioni altamente speculative,
3. Ha sempre ricercato nella gestione del proprio patrimonio elevate performances, come dimostrano gli altri investimenti effettuati tramite l'intermediario convenuto,
4. Ha inoltre effettuato – direttamente dalla home banking – numerose operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziaria ad elevato rischio, destinati ad investitori esperti,
5. Anche l'operazione qui contestata è stata richiesta direttamente dall'attore,
6. All'epoca aveva presso la convenuta un portafoglio dal controvalore di €
182.000,00.
La causa era istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU affidata al dott. Per_1
All'udienza del 12.09.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate e concessi i termini per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Parte attrice domanda in via principale di dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dell'ordine di acquisto dei titoli DI s.p.a. del 10.01.2018 – previo accertamento del grave inadempimento di parte convenuta per violazione degli art. 21 TUF, 27, 28 e 39 del
Regolamento n. 16190/2007 e delle disposizioni della Circolare Controparte_2
Consob n. 97996/2014 – ; nello specifico parte attrice allega di aver sottoscritto in data
10.01.2018 l'ordine qui contestato lamentando di aver acquistato in un'unica soluzione e
3 con il suo intero patrimonio i bond Ansaldi, senza ricevere alcuna informazione in merito alle caratteristiche del titolo, al rischio di credito, di concentrazione, di mercato e di liquidità connessi all'investimento.
La parte, tuttavia, non ha allegato le modalità con la quale è stata svolta la trattativa e la sottoscrizione dell'ordine, limitandosi ad allegare la data e il luogo della sottoscrizione dell'ordine; benché alla parte che invochi la richiesta di risarcimento del danno è sufficiente allegare l'inadempimento della controparte – l'intermediario finanziario nel caso di specie – , è comunque necessario che questo venga circoscritto e dettagliato, al fine di permette alla parte asseritamente debitrice di prendere puntuale posizione rispetto agli addebiti mossi, non foss'altro perché è lecito pretendere che la specificità della contestazione (da intendersi come necessità che quest'ultima non si risolva nella mera negazione formale dell'avversa allegazione, ma espliciti, ove sia materialmente esigibile, una diversa e contrapposta versione dei fatti) sia direttamente proporzionale, in un certo senso, alla specificità dell'allegazione che ne costituisce l'oggetto. Giova in ultimo osservare che parte attrice in sede di I memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non ha preso posizione sulle puntuali allegazioni di parte convenuta, che sono pertanto considerate non contestate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 comma 1 u.p. c.p.c., dovendo considerare tardive le contestazioni e allegazioni mosse negli atti successivi.
Ciò premesso in via generale si osserva che la necessità di oneri informativi a carico dell'intermediario professionale è posta nell'interesse di tutelare il contraente debole, essendo il rapporto che lega banca ed investitore caratterizzato da una forte asimmetria informativa;
per tale ragione l'investitore, quindi, necessita di informazioni che gli sono necessarie nel momento in cui opera sui mercati finanziari al fine di poter compiere scelte consapevoli, valutare con cognizione il grado di rischio che lo stesso accetterà di assumere con la sottoscrizione del titolo, sia per avere la giusta comprensione del meccanismo di funzionamento del titolo scelto e delle sue aspettative come investitore.
Visto quanto sopra, dalle allegazioni delle parti e dai documenti prodotti emerge che:
a. Nell'ordine di acquisto, sottoscritto dalla parte, la banca ha espressamente informato il cliente che si trattava di operazione non appropriata in base alle
4 informazioni fornite sulla conoscenza/esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
b. Ha inoltre informato il cliente che l'operazione riguardava uno strumento complesso, con caratteristiche tali da rendere difficile valutazione dei rischi,
c. In calce all'ordine il cliente ha espressamente sottoscritto di aver preso atto di quanto sopra, e di voler dare comunque corso all'operazione (cfr. all.to 1 atto di citazione),
d. Parte attrice è stato allettato nell'acquisto dei titoli DI dalle alte cedole e dalla buona fame dall'Emittente,
e. Parte attrice aveva già effettuato investimenti in titoli più o meno rischiosi, sia con la banca qui convenuta, sia con altri istituti di credito, sia direttamente tramite home banking (circostanze anche confermate dalla parte attrice in II memoria istruttoria),
f. L'operazione qui contestata è stata scelta direttamente dal cliente (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta, circostanza non contestata), che ha espressamente richiesto quel titolo (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta, circostanza non contestata),
g. Il cliente era stato profilato con una propensione al rischio “medio alta” e con l'obiettivo di incrementare il suo patrimonio (cfr. doc. 9 all.to II memoria istruttoria parte convenuta),
In merito alla consulenza tecnica espletata il CTU nominato ha accertato che lo strumento acquistato dall'attore aveva natura complessa, con un elevato grado di rischio e di volatilità e che aveva un profilo di rischio Medio, finalizzato ad una Parte_1 rivalutazione del capitale più elevata rispetto ai rendimenti derivanti dal puro investimento in obbligazioni a basso rischio;
alla luce di quanto sopra il consulente ha inoltre accertato che “l'operazione posta in essere presentava in pieno le caratteristiche di assoluta
INADEGUATEZZA per il cliente, giudizio che preclude qualsiasi possibilità di eseguire tale operazione in regime di Consulenza in materia di investimenti”,
Il consulente, tuttavia, ha osservato che l'ordine di acquisto non è stato preceduto da una proposta dell'intermediario, di cui il cliente solitamente dichiara di aver preso visione, e nella quale sarebbe stata certificata l'assoluta inadeguatezza dell'operazione impedendo di
5 fatto l'esecuzione dell'operazione in regime di consulenza. Si legge in risposta al quesito n.
3 che “nonostante che nel modulo d'ordine si faccia riferimento ad un servizio di consulenza finanziaria, non rilevo da parte della banca elementi a supporto di una simile prestazione. Infatti analizzando il suddetto modulo, si rileva che la stessa ha prestato un servizio riconducibile al “servizio di esecuzione degli ordini per conto del cliente” scegliendo quindi di operare in regime di APPROPRIATEZZA. In questa ultima situazione, pur restando fermi gli obblighi informativi e di rispetto delle regole in materia di conflitti di interesse, se il cliente manifesta la volontà di eseguire una determinata operazione finanziaria la banca può procedere e dare corso anche all'esecuzione di una compravendita di strumenti finanziari complessi o non in linea con il profilo di rischio del cliente stesso” (sottolineatura della scrivente).
Il CTU ha concluso pertanto nei seguenti termini “Quindi, per concludere, a mio parere, la banca non ha fornito un servizio di consulenza al cliente, se lo avesse fatto l'operazione sarebbe risultata
INADEGUATA e NON SOTTOSCRIVIBILE, invece ha fornito un “servizio di mera esecuzione degli ordini” ed ha operato quindi in regime di appropriatezza, a questo punto ha fornito un giudizio
NEGATIVO, ha comunicato al cliente “LA NON APPROPRIATEZZA
DELL'OPERAZIONE” e lo stesso avrebbe dovuto tenerne di conto, invece ha deciso di procedere comunque, per questo ritengo che la banca abbia fornito una comunicazione ADEGUATA.”
Le conclusioni a cui giunge il CTU, in merito al servizio offerto dalla trovano Pt_2 conferma nelle narrazione di parte attrice in merito alla sottoscrizione dell'ordine; la parte infatti ha allegato di aver firmato l'ordine il 10.01.2018 presso la filiale di La FO, senza nulla aggiungere sulle modalità delle trattative – se svolte –, sullo svolgimento degli incontri con l'intermediario, sulle modalità dell'offerta – se verificatasi –, sulle intenzioni dichiarate all'intermediario, avvallando – e confermando - che la si sia limitata a Pt_2 dare esecuzione ad un ordine richiesto dal cliente, informato della non appropriatezza dell'operazione.
Si ribadisce inoltre che parte attrice non ha dedotto in maniera puntuale quali informazioni non sarebbero state fornite dalla limitandosi a richiamare principi di Pt_2 diritto e formule generiche, senza dettagliare quali elementi e quali caratteristiche attinenti alla rischiosità del titolo – ovviamente conosciute alla al momento della Pt_2 sottoscrizione – sarebbero state celate e lo avrebbero indotto – se conosciute – a non sottoscrivere l'ordine di quelle azioni, scelte per l'alto rendimento.
6 In ultimo preme evidenziare che parte attrice in sede di memoria di replica deduce di aver
“fondato la propria domanda sugli inadempimenti della nella prestazione del servizio di Pt_2 consulenza, allegando che l'operazione è stata compiuta con il supporto del consulente finanziario di fiducia dell'attore”; sul punto giova osservare che mai in atto introduttivo parte attrice ha dato atto del rapporto fiduciario con l'intermediario con la quale avrebbe concluso l'ordine.
Alla luce di quanto sopra riportato, considerato che la parte non ha allegato le modalità di svolgimento del servizio di consulenza essendosi limitata a dedurre di aver sottoscritto l'ordine preso l'istituto bancario, che non ha pertanto provato lo svolgimento di un servizio di consulenza, ritenuto che la banca – come accertato anche dal CTU – abbia svolto un servizio di esecuzione di ordini per conto del cliente, rilevato che la nello Pt_2 svolgimento di tale attività ha informato il cliente della non adeguatezza dell'operazione e della complessità e rischiosità dell'operazione, che la parte attrice – allettata dalle cedole alta – ha comunque scelto di dare esecuzione all'ordine, rilevato che la parte attrice non ha specificato quali ulteriori informazioni – dirimenti per la valutazione della sottoscrizione dell'ordine – non le sono state fornite, ritenuto pertanto la carenza di allegazioni di parte attrice e che – sulla base di quanto in atti – parte convenuta nell'esecuzione della sua attività abbia correttamente adempiuto agli obblighi informativi, la domanda di parte attrice è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55 del
2014 nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2020/3916, disattesa ogni contraria istanza, rigetta la domanda di parte attrice, condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] aderente al Gruppo Parte_2
Bancario liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa per legge oltre il 15% di CP_1 spese generali,
7 pone le spese di CTU a carico di decreto.
Pisa, 09.01.2025
come liquidate da separato Parte_1
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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