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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 109/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 109/2021
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...] (C.F.: e Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
IA (EN) alla Via G.B. Li Volsi n. 10 presso lo studio dell'Avv. Filippo Giangrasso (C.F.:
), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-Opponenti-
contro
con sede in Controparte_1 CP_1
viale Europa n. 65 (P.I.: ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_1
legale rappresentante Dr. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per Controparte_2
procura alle liti ex art. 83 c.3° c.p.c., rilasciata su foglio cartaceo separato in uno al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avvocati Pierfrancesco Buttafuoco (C.F.: ) e dall'Avv. C.F._5
pagina 1 di 14 Margherita Cardillo (C.F.: , elettivamente domiciliata in S. Agata li Battiati, C.F._6
Via Barriera del Bosco n.4, presso lo Studio dell'Avv. Margherita Cardillo;
-Opposta-
Con l'intervento di
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.: , P. IVA: Parte_4 P.IVA_2
, in qualità di mandataria con rappresentanza di in P.IVA_3 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ), cessionaria pro soluto del credito P.IVA_4
pecuniario di (P. IVA: , elettivamente Parte_5 P.IVA_1
domiciliata in Enna alla via Roma n. 135 presso lo studio dell'Avv. Marcella Polizzotto, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Contrino (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._7
-Intervenuta-
CONCLUSIONI
L'attrice opponente, in seno alle note per l'udienza del 6/2/2024, ha chiesto di: “1) preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancanza della prova del presunto credito vantato da controparte ai sensi degli artt. 634 c.p.c. e 50 T.U.B., per le causali di cui al punto 1) della presente opposizione;
2) in subordine, nel merito, e senza recesso alcuno dalla superiore domanda, revocare, riformare, dichiarare nullo, o con qualunque altra formula porre nel nulla, il decreto ingiuntivo opposto per i motivi, in fatto e in diritto, infra esposti e per l'effetto I – dichiarare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente del 26/05/2017, e del contestuale contratto di affidamento stante l'illegittimità degli interessi applicati in misura superiore a quella convenzionale ovvero a quella più favorevole al correntista ..., e per non essere stata la misura degli interessi come sopra indicati applicata e rispettata dall'Istituto concedente, … dichiarare la nullità della commisurazione del tasso d'interesse debitore all'indice EURIBOR …; II - conseguentemente dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati in misura superiore a quella legale ovvero convenzionale o comunque a quella più favorevole al correntista … e per non essere stata la misura degli interessi come sopra indicati applicata e rispettata dall'Istituto concedente;
III - pertanto dichiarare la compensazione nei confronti del Sig. , unitamente ai fideiussori …, Parte_1 della somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U. contabile che sin d'ora si chiede, versata dall'opponente debitore principale a titolo di maggiori interessi illegittimi o comunque superiori
pagina 2 di 14 rispetto alla misura convenzionale ovvero legale determinata in seno ai summenzionati contratti ovvero a quella di cui all'art.118 TUB, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole date dei versamenti al soddisfo, con l'eventuale maggior credito che dovesse essere accertato a favore della convenuta, …; IV - dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi … e, conseguentemente compensare, … , la somma che sarà determinata dalla espletanda
C.T.U contabile versata dall'opponente debitore principale a titolo di capitalizzazione trimestrale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole date dei versamenti al soddisfo, con l'eventuale maggior credito che dovesse essere accertato in favore della convenuta opposta e limitando detto ricalcolo alla data di risoluzione del rapporto, …; V – ritenere e dichiarare l'illegittimità delle commissioni applicate … e, per l'effetto, compensare …, la somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U contabile versata dall'opponente debitore principale a titolo di commissioni, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole date dei versamenti al soddisfo, con l'eventuale maggior credito che dovesse essere accertato in favore della convenuta opposta …; c) dichiarare la nullità ovvero inefficacia della fideiussione del 26/05/2017 per i motivi esposti al punto 4) del presente atto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
La convenuta opposta in seno alle note per l'udienza del 29/10/2024 ha così concluso, chiedendo di: “- nel merito, rigettare tutte le domande di dichiarazione di invalidità/nullità svolte dall'opponente nei punti dal n. 1 al numero 5, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto, oltreché dilatorie rispetto al legittimo diritto della Banca concludente di ottenere la restituzione delle somme prestate;
- conseguentemente voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 371/2020 emesso dal Tribunale di Enna in data 29/11-01/12-2020”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori hanno convenuto in giudizio la chiedendo di dichiarare nullo ovvero revocare il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 371/2020 (R.G. n. 1264/2020), reso dal Tribunale di Enna in data 29.11-01.12.2020, notificato il 14.12.2020, che ha ingiunto agli opponenti di pagare la complessiva somma di €
54.915,16, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino al soddisfo e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 2.000,00 per compensi e € 406,50 per spese, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 14 In fase monitoria, l'opposta ha rappresentato che, in data 26.05.2017, il sig. ha Parte_1
aperto il conto corrente di corrispondenza n. 1777488, sul quale, contestualmente, è stato concesso un fido per la somma di € 50.000,00; che, sempre contestualmente e a garanzia del credito, i signori e si sono costituiti fideiussori solidali del sig. , sino Parte_2 Parte_3 Parte_1 alla concorrenza di € 65.000,00; che, in data 29.06.2020, avendo riscontrato un “andamento anomalo” del predetto conto corrente, la ha inviato lettera di recesso dal rapporto di conto e messa in mora CP_1
al debitore ed ai fideiussori, invitandoli al pagamento del saldo debitorio del suddetto conto.
Con l'atto di opposizione, gli opponenti hanno rilevato, anzitutto, la mancanza di prova scritta del credito ai sensi degli artt. 634 c.p.c. e 50 T.U.B., avendo la Banca opposta prodotto soltanto i contratti di conto corrente e di fideiussione ma non gli estratti conto dall'origine del rapporto, limitandosi a produrre un estratto conto risalente al 30.06.2020 dal quale non si evincerebbe il tasso d'interesse debitore di volta in volta applicato.
Con il secondo motivo, gli opponenti hanno rilevato la nullità delle clausole che disciplinano il tasso d'interesse debitore del rapporto di conto corrente e la mancata prova della corretta applicazione dei tassi d'interesse debitore, evidenziando che, da un confronto tra l'unico estratto conto allegato dall'opposta (relativo al periodo 02.03.2020-30.06.2020) e le rilevazioni EURIBOR 3 mesi, si ricaverebbe un tasso d'interesse debitore inferiore a quello applicato. Gli opponenti hanno, inoltre, evidenziato che l'applicazione del tasso EURIBOR è nulla per contrasto con l'art. 2, comma 2 della
Legge antitrust e che, ad ogni modo, la sua applicazione non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del tasso di interesse applicato al rapporto, con conseguente nullità della relativa clausola ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Gli opponenti hanno quindi chiesto di compensare il credito con le somme versate dal sig. Parte_1
a titolo di interessi maggiori rispetto alla misura legale ovvero convenzionale, chiedendo
[...]
disporsi C.T.U. contabile.
Con il terzo motivo, gli opponenti hanno chiesto di dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente necessità di rideterminare il saldo.
Con il quarto motivo, gli opponenti hanno rilevato l'illegittimità della commissione di istruttoria veloce perché configurerebbe, di fatto, l'applicazione al rapporto della commissione di massimo scoperto,
pagina 4 di 14 trattandosi di “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”.
Con il quinto motivo, gli opponenti hanno eccepito l'invalidità della fideiussione, oltre che per nullità dell'obbligazione principale per i motivi già esposti, anche per violazione da parte della Banca dell'obbligo di informazione dei fideiussori, attesa la loro natura di consumatori, essendo essi del tutto estranei alle vicende imprenditoriali del debitore principale, sig. . Parte_1
In via istruttoria, gli opponenti hanno chiesto disporsi, nei confronti dell'opposta, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti del conto corrente di corrispondenza dall'origine del rapporto, nonché degli estratti conto scalari e delle comunicazioni relative alla variazione della determinazione ed applicazione del tasso d'interesse debitore, nonché disporsi C.T.U. contabile.
In data 11.05.2021, si è costituita in giudizio la contestando il Controparte_1
contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Segnatamente, l'opposta, allegando alla comparsa di costituzione tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, ha precisato che il tasso debitore è stato indicato sia nel contratto di apertura di conto corrente sia nel contratto di concessione fido, entrambi datati 26.05.2017.
L'opposta ha evidenziato che il riferimento al tasso Euribor a tre mesi costituisce un parametro univoco e la sua misura, al momento di stipula del contratto, è stata espressamente indicata (Valore Euribor: -
0,33; Spread= 7,25 %, entro fido;
10,75%, fuori fido) con tasso debitore pari a 6,92%, intra fido e
10,42%, extra fido.
Peraltro, l'opposta ha smentito i rilievi degli opponenti circa la nullità, rilevabile d'ufficio, del tasso variabile Euribor in relazione a contratti stipulati nel periodo 2005-2008, inapplicabile alla fattispecie a mani essendo stato il contratto de quo stipulato nel 2017.
In ordine alla doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi, l'opposta ha precisato che, a differenza dell'anatocismo, la capitalizzazione degli interessi comporta che, alla chiusura del conto, gli interessi bancari vengono calcolati, contabilizzati e dunque capitalizzati a debito;
sicché, non configura alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., che, appunto, ha riguardo all'anatocismo.
pagina 5 di 14 Peraltro, l'opposta ha rilevato che il contratto in questione, all'art. 11, contiene l'espressa autorizzazione di cui all'art. 120 TUB, ossia l'autorizzazione del cliente ad addebitare gli interessi sul conto, capitalizzandoli, al momento in cui questi divengono esigibili.
Sul quarto motivo di opposizione, l'opposta ha rappresentato che entrambi i contratti, a pag. 2, espressamente prevedono la voce “Commissione di istruttoria veloce” e la loro misura è specificamente determinata. Inoltre, l'opposta ha rilevato che tale commissione non configura una commissione di massimo scoperto, che peraltro è considerata legittima qualora ne siano indicati il valore percentuale, nonché le condizioni e la periodicità dell'addebito e la base di calcolo.
Sulla dedotta invalidità della fideiussione prestata dai sig.ri e , l'opposta Parte_2 Parte_3
ha rilevato che gli opponenti non hanno fornito prova alcuna né della qualità di consumatore dei garanti, né di quella di imprenditore del debitore principale.
L'opposta ha quindi concluso chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della proposta opposizione.
Alla prima udienza del 29.06.2021, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il Giudice istruttore, ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e rilevato d'ufficio il mancato esperimento del procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, onerando l'opposta di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria e rinviando all'udienza del 22.02.2022.
Alla predetta udienza, il G.I., preso atto dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Nelle more, il diritto di credito controverso è stato oggetto di cessione da parte della
[...]
in favore della in nome e per conto della quale la Controparte_1 Controparte_4
si è costituita in giudizio per proseguire il processo ex art. 111 c.p.c. Parte_4
All'esito dell'udienza del 27.09.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I. ha disposto il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'opponente, atteso che, nel caso di specie, una tale c.t.u. avrebbe assunto carattere esplorativo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2024, successivamente differita al
29.10.2024.
pagina 6 di 14 Alla predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 371/2020.
SULLA NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER CARENZA DI PROVA
SCRITTA DEL CREDITO AZIONATO
Con il primo motivo di censura, parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato.
Nello specifico, secondo la prospettazione degli opponenti, la mancata produzione da parte della in fase monitoria, di tutti gli estratti conto relativi al rapporto non consente di ritenere provato il CP_1
credito nella sua certa ed esatta determinazione.
La censura non merita accoglimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Orbene, parte opposta, a fondamento della propria pretesa creditoria ha allegato: il contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato dal sig. ; la lettera di fideiussione sottoscritta dai Parte_1 sig.ri e;
l'ultimo estratto conto aggiornato al 30.06.2020, con Parte_2 Parte_3
attestazione di conformità alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B.
Agli atti risultano inoltre depositati tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (26.05.2017) che non sono oggetto di specifiche e circostanziate contestazioni da parte degli odierni opponenti, se non in relazione ai tassi di interesse applicati.
pagina 7 di 14 Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (ex multis, Cass.civ. 12169/00; Cass. Civ.
2765/92), “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce
“trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione”.
In ogni caso, anche laddove il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in difetto dei requisiti di legge, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione
(nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass.
n. 1184 del 19 gennaio 2007).
SULLA NULLITA' DELLE CLAUSOLE CHE DISCIPLINANO IL TASSO DI INTERESSE
DEBITORE
Alla luce della produzione di tutti gli estratti conto da parte dell'opposta, con la prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c., gli opponenti hanno rilevato che, a partire dal secondo trimestre 2018 e poi a seguire, i tassi di interesse intra ed extra fido sono stati violati, superando il “tasso di interesse massimo da applicare per contratto”, pari al 6,92% intra fido e al 10,42% extra fido.
Tuttavia, gli opponenti nulla hanno allegato a prova dell'assunto, pretendendo di demandare il calcolo ad una C.T.U. che avrebbe, all'evidenza, avuto carattere esplorativo.
pagina 8 di 14 Dal canto suo, l'opposta ha contestato le deduzioni attoree e rilevato che una eventuale variazione dei tassi di interesse sarebbe stata comunicata al debitore principale, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 14 del contratto di conto corrente.
Sul punto, occorre ribadire che parte opposta ha prodotto documentazione completa relativa al rapporto, fino alla chiusura dello stesso.
Dunque, sarebbe stato onere degli opponenti contestare specificamente, allegando appositi prospetti di calcolo, le risultanze degli estratti conto, in modo da illustrare quali, tra le annotazioni, sono ritenute illegittime dal debitore principale che, ad ogni modo, non ha mai contestato il proprio inadempimento.
Occorre peraltro rilevare che il tasso debitore annuo nominale (TAN) indicato in contratto, ossia il tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi debitori a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento, non è il tasso massimo applicabile, come erroneamente rilevato dagli opponenti, ma quello esistente al momento della stipula, trattandosi di tasso non fisso, ma variabile, in quanto parametrato all'EURIBOR a 3 mesi.
Il tasso concretamente applicabile si ottiene sommando all'EURIBOR a 3 mesi lo Spread indicato in contratto, diversificato per gli sconfinamenti intra ed extra fido. Ed invero, i tassi indicati in contratto sono appunto il risultato di tale operazione aritmetica, effettuata sulla base del parametro EURIBOR a
3 mesi esistente alla data della conclusione del contratto ed ivi indicato.
Di tal ché, in assenza di qualsivoglia allegazione degli opponenti, il mero superamento (peraltro, marginale e sporadico) del TAN indicato in sede di stipula del contratto, non consente in alcun modo di ravvisare una violazione della disciplina contrattuale, alla luce, peraltro, di una netta prevalenza dell'applicazione di tassi inferiori.
Gli opponenti si dolgono altresì dell'applicazione del tasso EURIBOR, rilevando la nullità della relativa clausola per contrasto con la normativa antitrust e comunque perché comporterebbe la mancanza del requisito della determinatezza ovvero determinabilità dell'oggetto della clausola stessa.
Ebbene, in relazione al primo profilo, occorre rilevare che il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità è del tenore che la prova dell'illecito antitrust debba essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese, secondo le regole ordinarie dell'onere probatorio (cfr. Cass. Civ., Sez. 3^, Sentenza 31.10.2016, n. 22031; Cass. Civ., Sez. 3^, Sentenza
pagina 9 di 14 23.04.2014, n. 9116), ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale ipotesi la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (v. Cass. n. 3640/09, seguita poi in senso conforme da
Cass. n. 5941/11, Cass. n. 5942/11 e Cass. n. 7039/12).
Alla luce del superiore orientamento giurisprudenziale, grava pertanto su colui che lamenta l'alterazione del tasso l'onere di provare “una diretta responsabilità dell'istituto bancario nella manipolazione del parametro Euribor, in asserita violazione della normativa Antitrust” (così anche la giurisprudenza di merito: cfr. Corte appello Ancona sez. I, 09/08/2022, n.1060, Tribunale di L'Aquila, sentenza n. 334 del 23.04.2021; Tribunale di Milano, sentenza n. 7884 del 24.06.2016), onere non assolto dagli attori opponenti nel caso in esame.
Sul secondo profilo, ovvero quello relativo all'indeterminatezza dell'oggetto della clausola, la più recente giurisprudenza sul punto ha evidenziato che il tasso Euribor è un indice fissato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), come media dei tassi di deposito interbancario, e dunque determinabile in modo costante, in base a un articolato procedimento di rilevazione, in ogni caso sottratto al rischio di determinazione unilaterale da parte del singolo istituto di credito.
Ebbene, risulta condivisibile quanto ormai ritenuto dalla giurisprudenza nettamente prevalente secondo la quale il riferimento all'Euribor non genera affatto indeterminatezza del tasso, posto che “il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato laddove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a tre mesi, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (...) e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca” (Tribunale Forlì, 31/07/2024, n. 708).
La censura non merita, pertanto, accoglimento.
SULLA NULLITA' DELLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI
INTERESSI.
Con altro motivo di censura, gli opponenti hanno dedotto l'illegittimità dell'azione monitoria per richiesta di interessi anatocistici vietati dalla legge.
L'art. 25 del D. Lgs.
4.8.1999 n. 342 ha introdotto un secondo comma all'art. 120 del T.U.B. (D. Lgs.
385/1993) che così prescrive: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle
pagina 10 di 14 operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) …; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo)”.
La delibera del CICR è intervenuta in data 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del
22.2.2000) e ha stabilito le condizioni per la validità dell'anatocismo nei contratti bancari. Secondo tali previsioni, per i contratti stipulati dopo il 22.4.2000, come quello in esame, la capitalizzazione degli interessi è consentita se rispetta le previsioni della delibera CICR.
Nella fattispecie a mani, risulta pienamente rispettato l'art. 120 T.UB., atteso che a pag. 2 del contratto di conto corrente di corrispondenza si indica la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, annuale al 31 dicembre di ogni anno;
si indica che gli interessi debitori sono esigibili il 1° marzo di ciascun anno o alla scadenza/chiusura del rapporto per cui sono dovuti;
l'autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili è contenuta a pag. 7 del contratto;
inoltre, dagli estratti conto allegati si evince l'effettivo addebito alle date indicate in contratto, sicché non si rinviene affatto una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, come dedotto dagli opponenti.
Alla luce della sussistenza di tutte le condizioni per la piena validità ed efficacia della clausola di capitalizzazione, l'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine capitalizzazione degli interessi non può trovare accoglimento.
SULLA ILLEGITTIMITA' DELL'APPLICAZIONE DELLE COMMISSIONI
Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce per non avere essa alcun riferimento contrattuale, rilevando, peraltro, che la sua applicazione pagina 11 di 14 ricalcherebbe la commissione di massimo scoperto e per tale ragione dovrebbe comunque considerarsi illegittima.
Ebbene, le eccezioni si appalesano infondate.
Dalla documentazione contrattuale prodotta dalla banca, risulta evidente che la commissione di istruttoria veloce è stata espressamente pattuita in contratto e la stessa non è di per sé illegittima, atteso che la possibilità di prevedere una remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è espressamente prevista dall'art. 117 bis del T.U.B.
SULL'INVALIDITA' DELLA FIDEIUSSIONE
Le contestazioni formulate dagli opponenti in merito all'obbligazione principale sono risultate del tutto infondate, dovendo quindi ritenere assorbita anche l'eccezione di invalidità derivata della fideiussione, anch'essa infondata.
In relazione alla fideiussione prestata, gli opponenti ne hanno contestato la validità con asserzioni del tutto generiche circa la natura di consumatori dei garanti, estranei all'attività imprenditoriale del debitore principale.
Sul punto, gli opponenti non hanno fornito prova alcuna della qualità di consumatori dei garanti.
Ad ogni modo, quand'anche l'assunto fosse stato provato, la fideiussione prestata da un soggetto qualificabile come consumatore a garanzia delle obbligazioni contratte da un imprenditore non è invalida tout court, come sembrerebbero voler sostenere gli opponenti, ma, semmai, importerebbe l'applicazione delle norme del Codice del Consumo volte a tutelare il consumatore in quanto parte debole del rapporto contrattuale.
Ebbene, sul punto, gli opponenti nulla hanno allegato né hanno indicato una specifica violazione della disciplina consumeristica.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147/2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dagli opponenti in seno all'atto di citazione, in considerazione pagina 12 di 14 dell'effettivo valore della domanda e del concreto svolgimento del processo che non ha visto, tra l'altro, svolgersi istruttoria in senso stretto.
Si osserva che, intervenendo nel presente giudizio antecedentemente all'udienza di precisazione delle conclusioni, a mezzo della mandataria ne è divenuta Controparte_3 Parte_4
parte, dando altresì contezza della propria titolarità del diritto sostanziale che ne ha formato oggetto, in virtù della cessione del portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario giusta cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 151 del
21/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale tra cui rientra la posizione C.F._8
creditoria originariamente vantata dalla nei Controparte_5 confronti dell'opponente.
Invero, l'interveniente ha inserito nelle premesse di fatto della propria comparsa le dichiarazioni relative al contratto di cessione, ha richiamato, facendole proprie, le precedenti difese e domande della cedente ed ha richiesto l'estromissione della cedente medesima, altresì producendo copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante la pubblicazione dell'avviso della cessione.
Orbene, pur non risultando che le altre parti del processo (in particolare la cedente) abbiano espressamente acconsentito alla detta estromissione, estromissione che pertanto non è stata pronunciata dal Tribunale, con la conseguenza che il processo è proseguito e si è concluso con pronuncia nei confronti dell'originaria parte processuale, non v'è dubbio tuttavia che la cessionaria ha posto in essere i presupposti necessari, non solo perché nei propri confronti la presente sentenza produca i suoi effetti sostanziali (ciò che, per costante giurisprudenza avviene a prescindere dall'intervento o meno del cessionario nel processo ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c.), ma, altresì, i suoi effetti processuali (o di rito).
Ne consegue che, come affermato costantemente in giurisprudenza, la condanna alle spese sancita al punto precedente, spiega effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che è intervenuta nel presente processo (in tal senso può argomentarsi, con ragionamento a contrario da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21107 del 31/10/2005: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel
pagina 13 di 14 giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto, detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo”; con principio successivamente fatto proprio da Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 27/01/2014;
Sez.
2 - Ordinanza n. 12663 del 25/06/2020 e Sez.
1 - Sentenza n. 9264 del 06/04/2021)
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
109/2021:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 371/2020 (R.G. n. 1264/2020);
- CONDANNA gli opponenti e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
refusione delle spese processuali in favore della in Parte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, spese che liquida in € 4.925,00 (fase studio, introduttiva e trattazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
- CONDANNA gli opponenti e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
refusione delle spese processuali in favore della in persona del legale Parte_4
rappresentante pro-tempore, in qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, spese che liquida in € 2.127,00 (fase
[...]
decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 16 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 109/2021
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...] (C.F.: e Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
IA (EN) alla Via G.B. Li Volsi n. 10 presso lo studio dell'Avv. Filippo Giangrasso (C.F.:
), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-Opponenti-
contro
con sede in Controparte_1 CP_1
viale Europa n. 65 (P.I.: ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_1
legale rappresentante Dr. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per Controparte_2
procura alle liti ex art. 83 c.3° c.p.c., rilasciata su foglio cartaceo separato in uno al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avvocati Pierfrancesco Buttafuoco (C.F.: ) e dall'Avv. C.F._5
pagina 1 di 14 Margherita Cardillo (C.F.: , elettivamente domiciliata in S. Agata li Battiati, C.F._6
Via Barriera del Bosco n.4, presso lo Studio dell'Avv. Margherita Cardillo;
-Opposta-
Con l'intervento di
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.: , P. IVA: Parte_4 P.IVA_2
, in qualità di mandataria con rappresentanza di in P.IVA_3 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ), cessionaria pro soluto del credito P.IVA_4
pecuniario di (P. IVA: , elettivamente Parte_5 P.IVA_1
domiciliata in Enna alla via Roma n. 135 presso lo studio dell'Avv. Marcella Polizzotto, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Contrino (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._7
-Intervenuta-
CONCLUSIONI
L'attrice opponente, in seno alle note per l'udienza del 6/2/2024, ha chiesto di: “1) preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancanza della prova del presunto credito vantato da controparte ai sensi degli artt. 634 c.p.c. e 50 T.U.B., per le causali di cui al punto 1) della presente opposizione;
2) in subordine, nel merito, e senza recesso alcuno dalla superiore domanda, revocare, riformare, dichiarare nullo, o con qualunque altra formula porre nel nulla, il decreto ingiuntivo opposto per i motivi, in fatto e in diritto, infra esposti e per l'effetto I – dichiarare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente del 26/05/2017, e del contestuale contratto di affidamento stante l'illegittimità degli interessi applicati in misura superiore a quella convenzionale ovvero a quella più favorevole al correntista ..., e per non essere stata la misura degli interessi come sopra indicati applicata e rispettata dall'Istituto concedente, … dichiarare la nullità della commisurazione del tasso d'interesse debitore all'indice EURIBOR …; II - conseguentemente dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati in misura superiore a quella legale ovvero convenzionale o comunque a quella più favorevole al correntista … e per non essere stata la misura degli interessi come sopra indicati applicata e rispettata dall'Istituto concedente;
III - pertanto dichiarare la compensazione nei confronti del Sig. , unitamente ai fideiussori …, Parte_1 della somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U. contabile che sin d'ora si chiede, versata dall'opponente debitore principale a titolo di maggiori interessi illegittimi o comunque superiori
pagina 2 di 14 rispetto alla misura convenzionale ovvero legale determinata in seno ai summenzionati contratti ovvero a quella di cui all'art.118 TUB, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole date dei versamenti al soddisfo, con l'eventuale maggior credito che dovesse essere accertato a favore della convenuta, …; IV - dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi … e, conseguentemente compensare, … , la somma che sarà determinata dalla espletanda
C.T.U contabile versata dall'opponente debitore principale a titolo di capitalizzazione trimestrale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole date dei versamenti al soddisfo, con l'eventuale maggior credito che dovesse essere accertato in favore della convenuta opposta e limitando detto ricalcolo alla data di risoluzione del rapporto, …; V – ritenere e dichiarare l'illegittimità delle commissioni applicate … e, per l'effetto, compensare …, la somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U contabile versata dall'opponente debitore principale a titolo di commissioni, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole date dei versamenti al soddisfo, con l'eventuale maggior credito che dovesse essere accertato in favore della convenuta opposta …; c) dichiarare la nullità ovvero inefficacia della fideiussione del 26/05/2017 per i motivi esposti al punto 4) del presente atto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
La convenuta opposta in seno alle note per l'udienza del 29/10/2024 ha così concluso, chiedendo di: “- nel merito, rigettare tutte le domande di dichiarazione di invalidità/nullità svolte dall'opponente nei punti dal n. 1 al numero 5, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto, oltreché dilatorie rispetto al legittimo diritto della Banca concludente di ottenere la restituzione delle somme prestate;
- conseguentemente voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 371/2020 emesso dal Tribunale di Enna in data 29/11-01/12-2020”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori hanno convenuto in giudizio la chiedendo di dichiarare nullo ovvero revocare il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 371/2020 (R.G. n. 1264/2020), reso dal Tribunale di Enna in data 29.11-01.12.2020, notificato il 14.12.2020, che ha ingiunto agli opponenti di pagare la complessiva somma di €
54.915,16, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino al soddisfo e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 2.000,00 per compensi e € 406,50 per spese, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 14 In fase monitoria, l'opposta ha rappresentato che, in data 26.05.2017, il sig. ha Parte_1
aperto il conto corrente di corrispondenza n. 1777488, sul quale, contestualmente, è stato concesso un fido per la somma di € 50.000,00; che, sempre contestualmente e a garanzia del credito, i signori e si sono costituiti fideiussori solidali del sig. , sino Parte_2 Parte_3 Parte_1 alla concorrenza di € 65.000,00; che, in data 29.06.2020, avendo riscontrato un “andamento anomalo” del predetto conto corrente, la ha inviato lettera di recesso dal rapporto di conto e messa in mora CP_1
al debitore ed ai fideiussori, invitandoli al pagamento del saldo debitorio del suddetto conto.
Con l'atto di opposizione, gli opponenti hanno rilevato, anzitutto, la mancanza di prova scritta del credito ai sensi degli artt. 634 c.p.c. e 50 T.U.B., avendo la Banca opposta prodotto soltanto i contratti di conto corrente e di fideiussione ma non gli estratti conto dall'origine del rapporto, limitandosi a produrre un estratto conto risalente al 30.06.2020 dal quale non si evincerebbe il tasso d'interesse debitore di volta in volta applicato.
Con il secondo motivo, gli opponenti hanno rilevato la nullità delle clausole che disciplinano il tasso d'interesse debitore del rapporto di conto corrente e la mancata prova della corretta applicazione dei tassi d'interesse debitore, evidenziando che, da un confronto tra l'unico estratto conto allegato dall'opposta (relativo al periodo 02.03.2020-30.06.2020) e le rilevazioni EURIBOR 3 mesi, si ricaverebbe un tasso d'interesse debitore inferiore a quello applicato. Gli opponenti hanno, inoltre, evidenziato che l'applicazione del tasso EURIBOR è nulla per contrasto con l'art. 2, comma 2 della
Legge antitrust e che, ad ogni modo, la sua applicazione non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del tasso di interesse applicato al rapporto, con conseguente nullità della relativa clausola ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Gli opponenti hanno quindi chiesto di compensare il credito con le somme versate dal sig. Parte_1
a titolo di interessi maggiori rispetto alla misura legale ovvero convenzionale, chiedendo
[...]
disporsi C.T.U. contabile.
Con il terzo motivo, gli opponenti hanno chiesto di dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente necessità di rideterminare il saldo.
Con il quarto motivo, gli opponenti hanno rilevato l'illegittimità della commissione di istruttoria veloce perché configurerebbe, di fatto, l'applicazione al rapporto della commissione di massimo scoperto,
pagina 4 di 14 trattandosi di “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”.
Con il quinto motivo, gli opponenti hanno eccepito l'invalidità della fideiussione, oltre che per nullità dell'obbligazione principale per i motivi già esposti, anche per violazione da parte della Banca dell'obbligo di informazione dei fideiussori, attesa la loro natura di consumatori, essendo essi del tutto estranei alle vicende imprenditoriali del debitore principale, sig. . Parte_1
In via istruttoria, gli opponenti hanno chiesto disporsi, nei confronti dell'opposta, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti del conto corrente di corrispondenza dall'origine del rapporto, nonché degli estratti conto scalari e delle comunicazioni relative alla variazione della determinazione ed applicazione del tasso d'interesse debitore, nonché disporsi C.T.U. contabile.
In data 11.05.2021, si è costituita in giudizio la contestando il Controparte_1
contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Segnatamente, l'opposta, allegando alla comparsa di costituzione tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, ha precisato che il tasso debitore è stato indicato sia nel contratto di apertura di conto corrente sia nel contratto di concessione fido, entrambi datati 26.05.2017.
L'opposta ha evidenziato che il riferimento al tasso Euribor a tre mesi costituisce un parametro univoco e la sua misura, al momento di stipula del contratto, è stata espressamente indicata (Valore Euribor: -
0,33; Spread= 7,25 %, entro fido;
10,75%, fuori fido) con tasso debitore pari a 6,92%, intra fido e
10,42%, extra fido.
Peraltro, l'opposta ha smentito i rilievi degli opponenti circa la nullità, rilevabile d'ufficio, del tasso variabile Euribor in relazione a contratti stipulati nel periodo 2005-2008, inapplicabile alla fattispecie a mani essendo stato il contratto de quo stipulato nel 2017.
In ordine alla doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi, l'opposta ha precisato che, a differenza dell'anatocismo, la capitalizzazione degli interessi comporta che, alla chiusura del conto, gli interessi bancari vengono calcolati, contabilizzati e dunque capitalizzati a debito;
sicché, non configura alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., che, appunto, ha riguardo all'anatocismo.
pagina 5 di 14 Peraltro, l'opposta ha rilevato che il contratto in questione, all'art. 11, contiene l'espressa autorizzazione di cui all'art. 120 TUB, ossia l'autorizzazione del cliente ad addebitare gli interessi sul conto, capitalizzandoli, al momento in cui questi divengono esigibili.
Sul quarto motivo di opposizione, l'opposta ha rappresentato che entrambi i contratti, a pag. 2, espressamente prevedono la voce “Commissione di istruttoria veloce” e la loro misura è specificamente determinata. Inoltre, l'opposta ha rilevato che tale commissione non configura una commissione di massimo scoperto, che peraltro è considerata legittima qualora ne siano indicati il valore percentuale, nonché le condizioni e la periodicità dell'addebito e la base di calcolo.
Sulla dedotta invalidità della fideiussione prestata dai sig.ri e , l'opposta Parte_2 Parte_3
ha rilevato che gli opponenti non hanno fornito prova alcuna né della qualità di consumatore dei garanti, né di quella di imprenditore del debitore principale.
L'opposta ha quindi concluso chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della proposta opposizione.
Alla prima udienza del 29.06.2021, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il Giudice istruttore, ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e rilevato d'ufficio il mancato esperimento del procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, onerando l'opposta di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria e rinviando all'udienza del 22.02.2022.
Alla predetta udienza, il G.I., preso atto dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Nelle more, il diritto di credito controverso è stato oggetto di cessione da parte della
[...]
in favore della in nome e per conto della quale la Controparte_1 Controparte_4
si è costituita in giudizio per proseguire il processo ex art. 111 c.p.c. Parte_4
All'esito dell'udienza del 27.09.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I. ha disposto il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'opponente, atteso che, nel caso di specie, una tale c.t.u. avrebbe assunto carattere esplorativo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2024, successivamente differita al
29.10.2024.
pagina 6 di 14 Alla predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 371/2020.
SULLA NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER CARENZA DI PROVA
SCRITTA DEL CREDITO AZIONATO
Con il primo motivo di censura, parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato.
Nello specifico, secondo la prospettazione degli opponenti, la mancata produzione da parte della in fase monitoria, di tutti gli estratti conto relativi al rapporto non consente di ritenere provato il CP_1
credito nella sua certa ed esatta determinazione.
La censura non merita accoglimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Orbene, parte opposta, a fondamento della propria pretesa creditoria ha allegato: il contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato dal sig. ; la lettera di fideiussione sottoscritta dai Parte_1 sig.ri e;
l'ultimo estratto conto aggiornato al 30.06.2020, con Parte_2 Parte_3
attestazione di conformità alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B.
Agli atti risultano inoltre depositati tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (26.05.2017) che non sono oggetto di specifiche e circostanziate contestazioni da parte degli odierni opponenti, se non in relazione ai tassi di interesse applicati.
pagina 7 di 14 Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (ex multis, Cass.civ. 12169/00; Cass. Civ.
2765/92), “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce
“trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione”.
In ogni caso, anche laddove il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in difetto dei requisiti di legge, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione
(nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass.
n. 1184 del 19 gennaio 2007).
SULLA NULLITA' DELLE CLAUSOLE CHE DISCIPLINANO IL TASSO DI INTERESSE
DEBITORE
Alla luce della produzione di tutti gli estratti conto da parte dell'opposta, con la prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c., gli opponenti hanno rilevato che, a partire dal secondo trimestre 2018 e poi a seguire, i tassi di interesse intra ed extra fido sono stati violati, superando il “tasso di interesse massimo da applicare per contratto”, pari al 6,92% intra fido e al 10,42% extra fido.
Tuttavia, gli opponenti nulla hanno allegato a prova dell'assunto, pretendendo di demandare il calcolo ad una C.T.U. che avrebbe, all'evidenza, avuto carattere esplorativo.
pagina 8 di 14 Dal canto suo, l'opposta ha contestato le deduzioni attoree e rilevato che una eventuale variazione dei tassi di interesse sarebbe stata comunicata al debitore principale, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 14 del contratto di conto corrente.
Sul punto, occorre ribadire che parte opposta ha prodotto documentazione completa relativa al rapporto, fino alla chiusura dello stesso.
Dunque, sarebbe stato onere degli opponenti contestare specificamente, allegando appositi prospetti di calcolo, le risultanze degli estratti conto, in modo da illustrare quali, tra le annotazioni, sono ritenute illegittime dal debitore principale che, ad ogni modo, non ha mai contestato il proprio inadempimento.
Occorre peraltro rilevare che il tasso debitore annuo nominale (TAN) indicato in contratto, ossia il tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi debitori a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento, non è il tasso massimo applicabile, come erroneamente rilevato dagli opponenti, ma quello esistente al momento della stipula, trattandosi di tasso non fisso, ma variabile, in quanto parametrato all'EURIBOR a 3 mesi.
Il tasso concretamente applicabile si ottiene sommando all'EURIBOR a 3 mesi lo Spread indicato in contratto, diversificato per gli sconfinamenti intra ed extra fido. Ed invero, i tassi indicati in contratto sono appunto il risultato di tale operazione aritmetica, effettuata sulla base del parametro EURIBOR a
3 mesi esistente alla data della conclusione del contratto ed ivi indicato.
Di tal ché, in assenza di qualsivoglia allegazione degli opponenti, il mero superamento (peraltro, marginale e sporadico) del TAN indicato in sede di stipula del contratto, non consente in alcun modo di ravvisare una violazione della disciplina contrattuale, alla luce, peraltro, di una netta prevalenza dell'applicazione di tassi inferiori.
Gli opponenti si dolgono altresì dell'applicazione del tasso EURIBOR, rilevando la nullità della relativa clausola per contrasto con la normativa antitrust e comunque perché comporterebbe la mancanza del requisito della determinatezza ovvero determinabilità dell'oggetto della clausola stessa.
Ebbene, in relazione al primo profilo, occorre rilevare che il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità è del tenore che la prova dell'illecito antitrust debba essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese, secondo le regole ordinarie dell'onere probatorio (cfr. Cass. Civ., Sez. 3^, Sentenza 31.10.2016, n. 22031; Cass. Civ., Sez. 3^, Sentenza
pagina 9 di 14 23.04.2014, n. 9116), ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale ipotesi la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (v. Cass. n. 3640/09, seguita poi in senso conforme da
Cass. n. 5941/11, Cass. n. 5942/11 e Cass. n. 7039/12).
Alla luce del superiore orientamento giurisprudenziale, grava pertanto su colui che lamenta l'alterazione del tasso l'onere di provare “una diretta responsabilità dell'istituto bancario nella manipolazione del parametro Euribor, in asserita violazione della normativa Antitrust” (così anche la giurisprudenza di merito: cfr. Corte appello Ancona sez. I, 09/08/2022, n.1060, Tribunale di L'Aquila, sentenza n. 334 del 23.04.2021; Tribunale di Milano, sentenza n. 7884 del 24.06.2016), onere non assolto dagli attori opponenti nel caso in esame.
Sul secondo profilo, ovvero quello relativo all'indeterminatezza dell'oggetto della clausola, la più recente giurisprudenza sul punto ha evidenziato che il tasso Euribor è un indice fissato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), come media dei tassi di deposito interbancario, e dunque determinabile in modo costante, in base a un articolato procedimento di rilevazione, in ogni caso sottratto al rischio di determinazione unilaterale da parte del singolo istituto di credito.
Ebbene, risulta condivisibile quanto ormai ritenuto dalla giurisprudenza nettamente prevalente secondo la quale il riferimento all'Euribor non genera affatto indeterminatezza del tasso, posto che “il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato laddove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a tre mesi, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (...) e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca” (Tribunale Forlì, 31/07/2024, n. 708).
La censura non merita, pertanto, accoglimento.
SULLA NULLITA' DELLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI
INTERESSI.
Con altro motivo di censura, gli opponenti hanno dedotto l'illegittimità dell'azione monitoria per richiesta di interessi anatocistici vietati dalla legge.
L'art. 25 del D. Lgs.
4.8.1999 n. 342 ha introdotto un secondo comma all'art. 120 del T.U.B. (D. Lgs.
385/1993) che così prescrive: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle
pagina 10 di 14 operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) …; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo)”.
La delibera del CICR è intervenuta in data 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del
22.2.2000) e ha stabilito le condizioni per la validità dell'anatocismo nei contratti bancari. Secondo tali previsioni, per i contratti stipulati dopo il 22.4.2000, come quello in esame, la capitalizzazione degli interessi è consentita se rispetta le previsioni della delibera CICR.
Nella fattispecie a mani, risulta pienamente rispettato l'art. 120 T.UB., atteso che a pag. 2 del contratto di conto corrente di corrispondenza si indica la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, annuale al 31 dicembre di ogni anno;
si indica che gli interessi debitori sono esigibili il 1° marzo di ciascun anno o alla scadenza/chiusura del rapporto per cui sono dovuti;
l'autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili è contenuta a pag. 7 del contratto;
inoltre, dagli estratti conto allegati si evince l'effettivo addebito alle date indicate in contratto, sicché non si rinviene affatto una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, come dedotto dagli opponenti.
Alla luce della sussistenza di tutte le condizioni per la piena validità ed efficacia della clausola di capitalizzazione, l'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine capitalizzazione degli interessi non può trovare accoglimento.
SULLA ILLEGITTIMITA' DELL'APPLICAZIONE DELLE COMMISSIONI
Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce per non avere essa alcun riferimento contrattuale, rilevando, peraltro, che la sua applicazione pagina 11 di 14 ricalcherebbe la commissione di massimo scoperto e per tale ragione dovrebbe comunque considerarsi illegittima.
Ebbene, le eccezioni si appalesano infondate.
Dalla documentazione contrattuale prodotta dalla banca, risulta evidente che la commissione di istruttoria veloce è stata espressamente pattuita in contratto e la stessa non è di per sé illegittima, atteso che la possibilità di prevedere una remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è espressamente prevista dall'art. 117 bis del T.U.B.
SULL'INVALIDITA' DELLA FIDEIUSSIONE
Le contestazioni formulate dagli opponenti in merito all'obbligazione principale sono risultate del tutto infondate, dovendo quindi ritenere assorbita anche l'eccezione di invalidità derivata della fideiussione, anch'essa infondata.
In relazione alla fideiussione prestata, gli opponenti ne hanno contestato la validità con asserzioni del tutto generiche circa la natura di consumatori dei garanti, estranei all'attività imprenditoriale del debitore principale.
Sul punto, gli opponenti non hanno fornito prova alcuna della qualità di consumatori dei garanti.
Ad ogni modo, quand'anche l'assunto fosse stato provato, la fideiussione prestata da un soggetto qualificabile come consumatore a garanzia delle obbligazioni contratte da un imprenditore non è invalida tout court, come sembrerebbero voler sostenere gli opponenti, ma, semmai, importerebbe l'applicazione delle norme del Codice del Consumo volte a tutelare il consumatore in quanto parte debole del rapporto contrattuale.
Ebbene, sul punto, gli opponenti nulla hanno allegato né hanno indicato una specifica violazione della disciplina consumeristica.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147/2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dagli opponenti in seno all'atto di citazione, in considerazione pagina 12 di 14 dell'effettivo valore della domanda e del concreto svolgimento del processo che non ha visto, tra l'altro, svolgersi istruttoria in senso stretto.
Si osserva che, intervenendo nel presente giudizio antecedentemente all'udienza di precisazione delle conclusioni, a mezzo della mandataria ne è divenuta Controparte_3 Parte_4
parte, dando altresì contezza della propria titolarità del diritto sostanziale che ne ha formato oggetto, in virtù della cessione del portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario giusta cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 151 del
21/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale tra cui rientra la posizione C.F._8
creditoria originariamente vantata dalla nei Controparte_5 confronti dell'opponente.
Invero, l'interveniente ha inserito nelle premesse di fatto della propria comparsa le dichiarazioni relative al contratto di cessione, ha richiamato, facendole proprie, le precedenti difese e domande della cedente ed ha richiesto l'estromissione della cedente medesima, altresì producendo copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante la pubblicazione dell'avviso della cessione.
Orbene, pur non risultando che le altre parti del processo (in particolare la cedente) abbiano espressamente acconsentito alla detta estromissione, estromissione che pertanto non è stata pronunciata dal Tribunale, con la conseguenza che il processo è proseguito e si è concluso con pronuncia nei confronti dell'originaria parte processuale, non v'è dubbio tuttavia che la cessionaria ha posto in essere i presupposti necessari, non solo perché nei propri confronti la presente sentenza produca i suoi effetti sostanziali (ciò che, per costante giurisprudenza avviene a prescindere dall'intervento o meno del cessionario nel processo ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c.), ma, altresì, i suoi effetti processuali (o di rito).
Ne consegue che, come affermato costantemente in giurisprudenza, la condanna alle spese sancita al punto precedente, spiega effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che è intervenuta nel presente processo (in tal senso può argomentarsi, con ragionamento a contrario da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21107 del 31/10/2005: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel
pagina 13 di 14 giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto, detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo”; con principio successivamente fatto proprio da Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 27/01/2014;
Sez.
2 - Ordinanza n. 12663 del 25/06/2020 e Sez.
1 - Sentenza n. 9264 del 06/04/2021)
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
109/2021:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 371/2020 (R.G. n. 1264/2020);
- CONDANNA gli opponenti e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
refusione delle spese processuali in favore della in Parte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, spese che liquida in € 4.925,00 (fase studio, introduttiva e trattazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
- CONDANNA gli opponenti e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
refusione delle spese processuali in favore della in persona del legale Parte_4
rappresentante pro-tempore, in qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, spese che liquida in € 2.127,00 (fase
[...]
decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 16 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
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