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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3582-1 /2024
Corte d'Appello di Milano Sezione quarta civile composta dai Magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere Relatore
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3582/2024 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
difesi dall'avv Sabrina Segato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
[...] Gallarate Corso Sempione n.7
Appellanti / ricorrenti
Contro
difeso ed assistito dall'Avv. Monica Franco del Foro di Busto Arsizio presso il cui Controparte_1 studio sito in) OL NO (VA) Via Aldo Moro n. 28 ha eletto domicilio;
rappresentato e difeso, giusta delega firmata digitalmente dall'Avv. Rocco Paolo Puce del Parte_5 Foro di Busto Arsizio, e domiciliato presso il suo studio sito in Busto Arsizio (VA), piazza Trento e Trieste n.
4; elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Nico Parise e Roberto Zibetti, Parte_6 sito in Gallarate, Piazza Risorgimento n. 5;
appellanti / resistenti
, in qualità di socio della società estinta Controparte_2 Controparte_3
[...]
[...]
appellati
ORDINANZA
Gli attori in primo grado + altri , proprietari delle unità immobiliari (abitazione e box) Parte_4 siti in Oggiona Santo Stefano via Bonera/via Como, hanno citato in giudizio la società venditrice e costruttrice nonché i professionisti a vario titolo aventi un ruolo in sede di progettazione Controparte_3 e direzione lavori, ed il collaudatore allegando che le opere di CP_3 Pt_5 Controparte_1 Pt_6 edificazione poste in essere per la realizzazione degli immobili compravenduti erano state effettuate senza il rispetto delle regole dell'arte e della normativa applicabile in materia, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento, via solidale tra loro, o pro quota, ai sensi dell'art 1669 c.c., in subordine ex art 2043 c.c., delle somme corrispondenti agli importi delle opere che si rendessero necessarie per eliminare i vizi, difetti, difformità e mancanze, ovvero all'importo corrispondente al decremento di valore degli immobili di proprietà degli attori, tenuto conto degli adempimenti ritenuti necessari, anche di natura tecnico–amministrativa. Nel corso del giudizio chiamava in giudizio per essere tenuto indenne da quanto Pt_6 Controparte_3 dovesse costituire oggetto di condanna.
Il tribunale di Busto Arsizio, rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dai convenuti, nel merito, acquisita la relazione tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, disposta l'audizione del consulente a chiarimenti, aderendo alle conclusioni rese dal tecnico, anche in termini di individuazione delle responsabilità, ha riconosciuto rilevanti ex art. 1669 c.c i vizi consistenti in : a) umidità
Pagina 1 da risalita;
b) errata pendenza pavimentazione portico;
c) acqua nei box;
d) carenza requisiti acustici. Co Ritenendo gli altri vizi non rientranti nella tutela ex art. 1669 c.c., ha accertato che fosse esclusiva responsabile di quanto addotto come pregiudizio, non avendo fornito la prova di avere eseguito le opere di edificazione secondo le indicazioni fornite dalla committenza ,e ciò in attuazione dei progetti redatti ed ha condannato la società a risarcire a ciascun attore gli importi dettagliati in sentenza, rigettando nel resto le ulteriori domande attoree ciò avuto particolare riguardo alle pretese azionate nei confronti dei professionisti. Ha conseguentemente condannato gli attori, soccombenti nei confronti dei professionisti mandati indenni da Co responsabilità, e la società costitutrice , in solido tra loro, a rifondere le spese di lite di euro 14.598,00 a ciascun convenuto non CO ( ). Controparte_1 Pt_5 Pt_6 CP_3
Gli attori, parzialmente vittoriosi in primo grado, hanno proposto appello e, nel lamentare un asserito appiattimento della decisione sulle conclusioni rese in sede di atp, in particolare per quanto attiene la percentuale di responsabilità attribuita totalmente alla società costruttrice, hanno dedotto:
1) una errata valutazione gravi vizi ex art 1669 c.c.;
2) la erronea quantificazione dei danni liquidati dal tribunale;
3) l'omesso accertamento della responsabilità concorsuale in relazione ai vizi ricondotti anche alla responsabilità dei professionisti in sede di a.t.p.;
4) l'omesso accertamento della responsabilità solidale delle parti in ragione del fondamento giuridico della responsabilità ex art 1669 c.c.;
5) l'erroneo riparto delle spese di lite per non avere il giudice statuito sulla condanna alla rifusione delle spese Co in favore degli attori, condannando CO. Hanno altresì rappresentato, declinando il motivo anche come errore materiale, l'erroneità della statuizione concernente la condanna di , in solido con gli altri, costituitasi unicamente in qualità di Parte_7 erede di . Persona_1 Infine hanno chiesto la sospensione parziale della esecutorietà della sentenza in relazione al capo avente ad oggetto la condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti in primo grado, esclusa la società CO Controparte_3
Nelle more gli appellanti ha avanzato istanza ex art. 351 c.p.c. richiamando, quanto al fumus, i motivi di appello, quanto al periculum ha dedotto che l'importo complessivo oggetto di condanna, pari ad euro
85.200,94 posto a carico solidale di ciascuno in primo grado, non sarebbe recuperabile dalla società Co CO , in quanto nel frattempo estinta e cancellata dal registro delle imprese, con preclusione anche del recupero degli importi oggetto di condanna. Hanno valorizzato anche la gravosità della somma liquidata se raffrontata all'ammontare dei redditi percepiti da ciascun appellante, pe di più gravati dal mutuo contratto per l'acquisto delle unità immobiliari viziate.
Nel procedimento cautelare instaurato si sono costituiti i quali, nel Pt_5 Pt_6 Controparte_1 contraddire le opposte deduzioni, sia in ordine alla consistenza del fumus che alla attualità del periculum, hanno chiesto il rigetto dell' istanza.
All'udienza tenutasi in data odierna gli appellanti hanno insistito nell'istanza di sospensiva, gli appellati hanno chiesto il rigetto del ricorso, il consigliere si è riservato di riferire al collegio.
****
L'istanza deve essere accolta.
Giova premettere la riforma introdotta con il D. Lgs. n. 149/2022 ha circoscritto ed aggravato i presupposti per l'inibitoria ex art. 283 c.p.c. Gli stessi sono individuati alternativamente, recependo un percorso avviato da tempo dalla giurisprudenza, o in un giudizio di manifesta fondatezza dell'impugnazione, operando un giudizio prognostico sull'esito dell'impugnazione, elemento che è ormai sufficiente di per sé, ovvero l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che dall'esecuzione della sentenza possa derivare, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
Deve richiamarsi poi che la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado è rimessa ad una “valutazione globale di opportunità”, in quanto i gravi motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della fondatezza
Pagina 2 dell'impugnazione e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il CO può subire dall'esecuzione della sentenza.
Nel caso di specie viene in rilievo, in forza di una valutazione necessariamente sommaria, quale quella che connota la presente fase processuale, che le ragioni prospettate a fondamento dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado non si palesino manifestamente prive di consistenza ma risultino all'apparenza – salvo il completo e più approfondito scrutinio dei temi sostanziali della causa in sede decisoria- inidonee a rendere fondamentalmente salda la decisione assunta dal Tribunale.
Viene in rilievo che, a fronte dell'accertamento della sussistenza dei difetti ex art. 1669 c.c, seppure fondato su un limitato numero di vizi rispetto a quelli originariamente allegati dagli attori in primo grado, la sentenza abbia ritenuto di escludere una responsabilità solidale degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle opere sulla scorta della adesione alle percentuali indicate dal consulente in sede di a.t.p., laddove la stessa relazione tecnica ha dato atto della difficolta a pervenire alla individuazione di percentuali di responsabilità concorrente in assenza della documentazione utile a verificare l'espletamento dei controlli demandati per legge al direttore dei lavori “ figura pacificamente deputata a compiti di alta sorveglianza secondo la definizione della Legge 02/03/1949 n°143, e di verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali” ( p.30 ss consulenza) .
In ultima analisi,ferma la valenza dei dati tecnici resi dal consulente d'ufficio quanto all'accertamento o meno della sussistenza dei vizi lamentati e la loro idoneità ad incidere sulla fruizione duratura dei beni immobili, la consulenza di per sé non appare appagante nell'escludere una responsabilità solidale ex art. 1669 c.c. ove tale esclusione non sia specificatamente fondata sulla mancanza di un nesso di causalità tra la condotta ( omissiva e/ o commissiva) dei professionisti e l'accertata rovina o difetti su cui si fonda la responsabilità ex art. 1669, 2055 c.c. L'adesione del giudice di prime cure al vaglio effettuato dal consulente appare pertanto non esaustivo sotto tale profilo, con l'effetto di inficiare la sicura stabilità della sentenza impugnata.
Le considerazioni esposte sono assorbenti e rendono superfluo il vaglio in merito alla sussistenza del periculum.
PQM
La Corte di appello di Milano visti gli articoli 351 e 283 c.pc. accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la sospensione della sentenza n. 1297/ 2024, pubblicata in data 4.11.2024 del tribunale di Busto Arsizio, limitatamente al capo con cui è stata disposta la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite a ciascun convenuto.
Manda per la comunicazioni.
Così deciso in Milano, il 6.2.2025
La presidente
Anna Mantovani
Pagina 3
Corte d'Appello di Milano Sezione quarta civile composta dai Magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere Relatore
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3582/2024 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
difesi dall'avv Sabrina Segato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
[...] Gallarate Corso Sempione n.7
Appellanti / ricorrenti
Contro
difeso ed assistito dall'Avv. Monica Franco del Foro di Busto Arsizio presso il cui Controparte_1 studio sito in) OL NO (VA) Via Aldo Moro n. 28 ha eletto domicilio;
rappresentato e difeso, giusta delega firmata digitalmente dall'Avv. Rocco Paolo Puce del Parte_5 Foro di Busto Arsizio, e domiciliato presso il suo studio sito in Busto Arsizio (VA), piazza Trento e Trieste n.
4; elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Nico Parise e Roberto Zibetti, Parte_6 sito in Gallarate, Piazza Risorgimento n. 5;
appellanti / resistenti
, in qualità di socio della società estinta Controparte_2 Controparte_3
[...]
[...]
appellati
ORDINANZA
Gli attori in primo grado + altri , proprietari delle unità immobiliari (abitazione e box) Parte_4 siti in Oggiona Santo Stefano via Bonera/via Como, hanno citato in giudizio la società venditrice e costruttrice nonché i professionisti a vario titolo aventi un ruolo in sede di progettazione Controparte_3 e direzione lavori, ed il collaudatore allegando che le opere di CP_3 Pt_5 Controparte_1 Pt_6 edificazione poste in essere per la realizzazione degli immobili compravenduti erano state effettuate senza il rispetto delle regole dell'arte e della normativa applicabile in materia, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento, via solidale tra loro, o pro quota, ai sensi dell'art 1669 c.c., in subordine ex art 2043 c.c., delle somme corrispondenti agli importi delle opere che si rendessero necessarie per eliminare i vizi, difetti, difformità e mancanze, ovvero all'importo corrispondente al decremento di valore degli immobili di proprietà degli attori, tenuto conto degli adempimenti ritenuti necessari, anche di natura tecnico–amministrativa. Nel corso del giudizio chiamava in giudizio per essere tenuto indenne da quanto Pt_6 Controparte_3 dovesse costituire oggetto di condanna.
Il tribunale di Busto Arsizio, rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dai convenuti, nel merito, acquisita la relazione tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, disposta l'audizione del consulente a chiarimenti, aderendo alle conclusioni rese dal tecnico, anche in termini di individuazione delle responsabilità, ha riconosciuto rilevanti ex art. 1669 c.c i vizi consistenti in : a) umidità
Pagina 1 da risalita;
b) errata pendenza pavimentazione portico;
c) acqua nei box;
d) carenza requisiti acustici. Co Ritenendo gli altri vizi non rientranti nella tutela ex art. 1669 c.c., ha accertato che fosse esclusiva responsabile di quanto addotto come pregiudizio, non avendo fornito la prova di avere eseguito le opere di edificazione secondo le indicazioni fornite dalla committenza ,e ciò in attuazione dei progetti redatti ed ha condannato la società a risarcire a ciascun attore gli importi dettagliati in sentenza, rigettando nel resto le ulteriori domande attoree ciò avuto particolare riguardo alle pretese azionate nei confronti dei professionisti. Ha conseguentemente condannato gli attori, soccombenti nei confronti dei professionisti mandati indenni da Co responsabilità, e la società costitutrice , in solido tra loro, a rifondere le spese di lite di euro 14.598,00 a ciascun convenuto non CO ( ). Controparte_1 Pt_5 Pt_6 CP_3
Gli attori, parzialmente vittoriosi in primo grado, hanno proposto appello e, nel lamentare un asserito appiattimento della decisione sulle conclusioni rese in sede di atp, in particolare per quanto attiene la percentuale di responsabilità attribuita totalmente alla società costruttrice, hanno dedotto:
1) una errata valutazione gravi vizi ex art 1669 c.c.;
2) la erronea quantificazione dei danni liquidati dal tribunale;
3) l'omesso accertamento della responsabilità concorsuale in relazione ai vizi ricondotti anche alla responsabilità dei professionisti in sede di a.t.p.;
4) l'omesso accertamento della responsabilità solidale delle parti in ragione del fondamento giuridico della responsabilità ex art 1669 c.c.;
5) l'erroneo riparto delle spese di lite per non avere il giudice statuito sulla condanna alla rifusione delle spese Co in favore degli attori, condannando CO. Hanno altresì rappresentato, declinando il motivo anche come errore materiale, l'erroneità della statuizione concernente la condanna di , in solido con gli altri, costituitasi unicamente in qualità di Parte_7 erede di . Persona_1 Infine hanno chiesto la sospensione parziale della esecutorietà della sentenza in relazione al capo avente ad oggetto la condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti in primo grado, esclusa la società CO Controparte_3
Nelle more gli appellanti ha avanzato istanza ex art. 351 c.p.c. richiamando, quanto al fumus, i motivi di appello, quanto al periculum ha dedotto che l'importo complessivo oggetto di condanna, pari ad euro
85.200,94 posto a carico solidale di ciascuno in primo grado, non sarebbe recuperabile dalla società Co CO , in quanto nel frattempo estinta e cancellata dal registro delle imprese, con preclusione anche del recupero degli importi oggetto di condanna. Hanno valorizzato anche la gravosità della somma liquidata se raffrontata all'ammontare dei redditi percepiti da ciascun appellante, pe di più gravati dal mutuo contratto per l'acquisto delle unità immobiliari viziate.
Nel procedimento cautelare instaurato si sono costituiti i quali, nel Pt_5 Pt_6 Controparte_1 contraddire le opposte deduzioni, sia in ordine alla consistenza del fumus che alla attualità del periculum, hanno chiesto il rigetto dell' istanza.
All'udienza tenutasi in data odierna gli appellanti hanno insistito nell'istanza di sospensiva, gli appellati hanno chiesto il rigetto del ricorso, il consigliere si è riservato di riferire al collegio.
****
L'istanza deve essere accolta.
Giova premettere la riforma introdotta con il D. Lgs. n. 149/2022 ha circoscritto ed aggravato i presupposti per l'inibitoria ex art. 283 c.p.c. Gli stessi sono individuati alternativamente, recependo un percorso avviato da tempo dalla giurisprudenza, o in un giudizio di manifesta fondatezza dell'impugnazione, operando un giudizio prognostico sull'esito dell'impugnazione, elemento che è ormai sufficiente di per sé, ovvero l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che dall'esecuzione della sentenza possa derivare, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
Deve richiamarsi poi che la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado è rimessa ad una “valutazione globale di opportunità”, in quanto i gravi motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della fondatezza
Pagina 2 dell'impugnazione e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il CO può subire dall'esecuzione della sentenza.
Nel caso di specie viene in rilievo, in forza di una valutazione necessariamente sommaria, quale quella che connota la presente fase processuale, che le ragioni prospettate a fondamento dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado non si palesino manifestamente prive di consistenza ma risultino all'apparenza – salvo il completo e più approfondito scrutinio dei temi sostanziali della causa in sede decisoria- inidonee a rendere fondamentalmente salda la decisione assunta dal Tribunale.
Viene in rilievo che, a fronte dell'accertamento della sussistenza dei difetti ex art. 1669 c.c, seppure fondato su un limitato numero di vizi rispetto a quelli originariamente allegati dagli attori in primo grado, la sentenza abbia ritenuto di escludere una responsabilità solidale degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle opere sulla scorta della adesione alle percentuali indicate dal consulente in sede di a.t.p., laddove la stessa relazione tecnica ha dato atto della difficolta a pervenire alla individuazione di percentuali di responsabilità concorrente in assenza della documentazione utile a verificare l'espletamento dei controlli demandati per legge al direttore dei lavori “ figura pacificamente deputata a compiti di alta sorveglianza secondo la definizione della Legge 02/03/1949 n°143, e di verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali” ( p.30 ss consulenza) .
In ultima analisi,ferma la valenza dei dati tecnici resi dal consulente d'ufficio quanto all'accertamento o meno della sussistenza dei vizi lamentati e la loro idoneità ad incidere sulla fruizione duratura dei beni immobili, la consulenza di per sé non appare appagante nell'escludere una responsabilità solidale ex art. 1669 c.c. ove tale esclusione non sia specificatamente fondata sulla mancanza di un nesso di causalità tra la condotta ( omissiva e/ o commissiva) dei professionisti e l'accertata rovina o difetti su cui si fonda la responsabilità ex art. 1669, 2055 c.c. L'adesione del giudice di prime cure al vaglio effettuato dal consulente appare pertanto non esaustivo sotto tale profilo, con l'effetto di inficiare la sicura stabilità della sentenza impugnata.
Le considerazioni esposte sono assorbenti e rendono superfluo il vaglio in merito alla sussistenza del periculum.
PQM
La Corte di appello di Milano visti gli articoli 351 e 283 c.pc. accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la sospensione della sentenza n. 1297/ 2024, pubblicata in data 4.11.2024 del tribunale di Busto Arsizio, limitatamente al capo con cui è stata disposta la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite a ciascun convenuto.
Manda per la comunicazioni.
Così deciso in Milano, il 6.2.2025
La presidente
Anna Mantovani
Pagina 3