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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 122/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. est. Beatrice SICCARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 122/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliati in Aversa (CE), Via Atellana n. 19, presso lo studio dell'avv. Alfredo Sagliocco ( che li rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti APPELLANTI contro
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Luppi ( , che la rappresenta e difende, unitamente Email_2 all'avv. Caterina Sola ( , giusta procura in atti Email_3
APPELLATA pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8753/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25/7/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Milano adita, in riforma della sentenza impugnata n. 6560/2022 del Tribunale Civile di Milano, VI Sezione Civile, emessa in data 22/07/2022, depositata in cancelleria il 25/07/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previa ogni altra necessaria declaratoria, accogliere il presente appello e, per l'effetto: 1) disporre, a fronte delle eccezioni analiticamente sollevate dagli odierni appellanti nel primo grado di giudizio e nei motivi del presente gravame, l'espletamento di una C.T.U. tecnica-contabile, che rilevi e quantifichi l'indebito oggettivo posto in essere dalla nei confronti della società correntista e dei suoi fideiussori, declarando, per CP_1
l'effetto, la titolarità in capo alla medesima di un
contro
-credito nei confronti della convenuta da porre in compensazione;
CP_1
2) in ogni caso ed all'esito delle risultanze dell'accertamento tecnico d'ufficio, accertare e declarare l'indeterminatezza - indeterminabilità del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, essendo stato applicato il regime finanziario composto in assenza di pattuizione ed un tasso di interesse diverso e superiore rispetto a quello pattuito con le conseguenze previste dall'art. 117 TUB, comma 7, lettera a);
3) in riforma della sentenza impugnata, stante la reciproca soccombenza, compensare totalmente e/o parzialmente le spese di lite del primo grado di giudizio;
4) in ragione del principio della soccombenza, condannare parte appellata -
[...]
- alla refusione di tutte le spese e competenze, anticipate ed anticipande, CP_1 del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, avv. Alfredo Sagliocco, il quale dichiara di essere anticipatario delle spese e di non aver riscosso compensi.”
per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni domanda ed istanza ex adverso proposta, In via pregiudiziale:
- dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. degli appellanti alle parti della sentenza n. 6560/2022 non impugnate, con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte dal Tribunale di Milano e non riproposte ex adverso, per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa. In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- respingere l'appello proposto dalla società e dai Parte_1 signori e e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 12 la sentenza n. 6560/2022 pubblicata in data 25/07/2022 dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio R.G. 31629/2017;
- in ogni caso assolvere da ogni domanda ed eccezione ex Controparte_1 adverso proposta. Nel merito, in via principale: Con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. 147/2022, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, le spese, oneri, IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 9191/2017, emesso su ricorso di (di Controparte_1 seguito “la banca” o “ ), il Tribunale di Milano aveva ingiunto a CP_1 [...]
e ai fideiussori e il pagamento di € Parte_1 Parte_3 Parte_2
598.920,48, oltre interessi e spese della procedura. Contro aveva richiesto a (di seguito ) Parte_1 Controparte_2
l'accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui alla L. 662/1996 e L. 266/1997 e ss. mm. ii. per il finanziamento di € 1.000.000,00, destinato al soddisfo di esigenze di liquidità ed al pagamento dei fornitori. Contro Con delibera del 28/11/2014, aveva accordato il suddetto piano di investimenti per il 50% del suo ammontare. Successivamente, in data 10/12/2014, la società sottoscriveva con il CP_1 contratto di finanziamento n. 101/601/190481 per l'importo di € 1.000.000,00 della durata di 48 mesi per le finalità di cui sopra, finanziamento che veniva garantito dal Fondo di garanzia per l'80% della somma finanziata. In pari data, (legale rappresentante di e Parte_2 Parte_1 [...] si erano costituiti fideiussori a garanzia delle obbligazioni scaturenti da detto Pt_3 contratto, per l'importo massimo di € 1.000.000,00. In data 07/2/2017, la banca trasmetteva una diffida legale alla debitrice principale e ai fideiussori, al fine di sollecitare il pagamento delle somme dovute in forza del contratto sottoscritto e, con missiva del 22/2/2017, a fronte del perdurante inadempimento, la banca dichiarava risolto il contratto di finanziamento ex artt. 1456 cod. civ. e 7 del regolamento contrattuale, oltra a dichiarare la debitrice principale decaduta dal beneficio del termine. Contestualmente, veniva intimato il pagamento del debito residuo, complessivamente pari a € 598.920,48 (corrispondente all'ammontare della somma oggetto del credito azionato in sede monitoria), di cui:
- € 511.385,71, quale capitale residuo all'ultima rata scaduta e non pagata;
- € 15.341,57, a titolo di spese di estinzione anticipata;
- € 69.546,89, quale importo corrispondente a 3 rate scadute e non pagate;
- € 1.964,15, a titolo di rateo interessi dal 31/1/2017 al 22/2/2017; pagina 3 di 12 - € 682,16, a titolo di interessi di mora maturati sulle rate scadute e non pagate alla data del 22/2/2017.
e agivano quindi ex art. 645 Parte_1 Parte_2 Parte_3
c.p.c., chiedendo la revoca del d. i. opposto. Parte opponente contestava la pretesa creditoria avversaria allegando, sulla base delle risultanze di una perizia econometrica di parte, allegata all'atto di citazione in opposizione, plurimi profili di nullità ed illegittimità del contratto di finanziamento, quali:
- l'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori pattuiti, con conseguente gratuità del contratto;
- l'indeterminatezza del piano di ammortamento;
- l'applicazione, da parte della banca, di un tasso di interesse (6,65%) superiore a quello pattuito (6,55%);
- l'omessa indicazione del tasso annuo effettivo (TAE);
- la discrepanza tra l'ISC indicato in contratto (8,11%) e l'ISC effettivamente applicato (9,329%);
- la nullità della clausola di pattuizione degli interessi per difetto di forma scritta, nonché per indeterminatezza e/o indeterminabilità;
- l'invalidità e l'indeterminatezza del parametro Euribor per la determinazione della componente variabile del tasso, in quanto rispettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale e oggetto di una clausola non comprensibile, che non consentiva di avere contezza del criterio e della periodicità di rilevazione del parametro;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi a debito, con violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cod. civ.;
- la violazione, da parte della banca, degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.. Si costituiva la banca, dando atto preliminarmente – per quello che ancora rileva – che, Contro intervenendo quale Fondo di garanzia per le PMI, aveva provveduto, in data 23/10/2017, a liquidare l'80% del credito vantato nei confronti di Parte_1
L'ammontare dell'importo preteso dall'istituto di credito veniva quindi ridotto a € 157.558,91, oltre agli ulteriori interessi di mora maturandi dal 23/10/2017 sino al pagamento, somma rispetto alla quale veniva richiesta la concessione della provvisoria esecuzione del d. i. opposto. Nel merito, la banca contestava il fondamento dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. In subordine, l'opposta istava, in ogni caso, per la condanna della controparte al pagamento della minor somma di € 157.558,91 (poi precisata in € 157.480,73 nelle conclusioni finali).
pagina 4 di 12 Concessa la provvisoria esecutività del d. i. per la minor somma indicata dalla parte opposta, istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8753/2022 pubblicata il 25/7/2022, respingeva l'opposizione e, previa revoca del d. i. n. 9191/2017, condannava la società debitrice principale e i fideiussori al pagamento, in favore della banca opposta, di € 157.480,73, oltre interessi di mora dal 23/10/2017,
“oltre spese come liquidate nel decreto ingiuntivo”. Condannava infine gli opponenti alla rifusione, in favore dell'istituto di credito, delle spese processuali del giudizio di opposizione.
Nel pervenire a tale decisione, il Giudice di primo grado, preso atto che non era stata rivolta alcuna censura sulla validità delle fideiussioni rilasciate, rilevava:
- come il contratto di finanziamento recasse tutti gli elementi utili ad escludere ogni vizio di indeterminatezza, quali numero, entità e periodicità delle rate, oltre al tasso applicato;
- come il piano di ammortamento alla francese, o a rata costante, non determinasse alcuna violazione del divieto di anatocismo e che conseguentemente, veniva meno ogni necessità di rideterminazione del quantum dovuto con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 TUB;
- come il tasso di interesse fosse espressamente indicato in contratto in tutte le sue componenti, essendone prevista la misura (6,55%), la composizione, oltre che il valore dell'Euribor del periodo – pari allo 0,10%;
- l'infondatezza della doglianza relativa alla dedotta invalidità dell'Euribor in quanto frutto di manipolazione, non avendo la difesa né allegato né provato la partecipazione della banca opposta al cartello sanzionato dalla Commissione Antitrust Europea – Direzione generale della concorrenza con decisione C (2013)/8512/1 del 4/1272013, né la sua incidenza nel contratto per cui era causa;
- come nessuna disposizione normativa imponesse l'indicazione in contratto del TAE;
- come, in ordine alla ritenuta discrepanza tra ISC pattuito e quello effettivamente applicato, “in caso di ISC contrattuale difforme da quello effettivamente utilizzato (come allegato nel caso di specie, e anche a prescindere dalla verifica della fondatezza di tale allegazione), non sarebbe comunque applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB”; una simile difformità comporterebbe al più l'erronea rappresentazione del costo complessivo del credito, che, in ogni caso, è pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicate in contratto (sentenza di primo grado, p. 8);
- come il tasso corrispettivo concordato e applicato, indicato nelle condizioni economiche di cui al documento di sintesi, fosse pacificamente inferiore al TSU, non rilevando, ai fini di tale verifica, la commissione di estinzione anticipata: trattasi invero di un onere non correlato all'erogazione del credito, essendo pagina 5 di 12 piuttosto un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi alla concessa utilizzazione del denaro. Anche il tasso di mora, determinato in contratto nella misura pari a quella del tasso contrattuale vigente pro tempore maggiorato di due punti percentuale, era al di sotto del TSU, non potendosi condividere l'argomentazione attorea, che aveva preteso di determinarne la misura aumentando di due punti percentuale il TAEG e non il tasso contrattuale;
- come, a quanto già evidenziato nell'ordinanza del 18 ottobre 2018, non vi fosse alcuna necessità di disporre la CTU richiesta dagli opponenti, consentendo lo stato degli atti di escludere la sussistenza delle lamentate nullità;
- come il d. i. opposto, comunque, dovesse essere revocato, essendo intervenuto, Contro dopo la sua emissione, il pagamento a garanzia da parte di dell'80% della somma ingiunta, con la conseguenza che parte opponente doveva essere condannata al pagamento della minor somma di € 157.480,73 (così come precisata nelle conclusioni finali), oltre interessi dal 23/10/2017 al saldo e spese del monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo.
, e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello, articolando quattro motivi e concludendo, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni di merito e istruttorie (nella specie, l'istanza di ammissione di CTU contabile) rassegnate nel primo grado di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la eccependo preliminarmente CP_1
l'intervenuta acquiescenza degli appellanti sulle domande ed eccezioni rigettate in primo grado, ma non oggetto di odierna impugnazione;
nel merito, l'appellata contestava il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Fatte precisare le conclusioni all'udienza del 31/1/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza 18/4/2024, la Corte disponeva procedersi a CTU contabile e, all'esito delle operazioni, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 19/2/2025. A tale udienza, precisate dalle parti le conclusioni come dai rispettivi atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre precisare che parte appellante non ha censurato, con espresso motivo di impugnazione, quelle parti della sentenza in cui il primo Giudice ha accertato l'infondatezza delle doglianze in ordine:
- all'indeterminatezza dell'Euribor, nonché alla sua invalidità per essere frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
pagina 6 di 12 - alla discrepanza tra ISC pattuito ed ISC effettivamente applicato;
- all'usurarietà del pattuito tasso degli interessi corrispettivi e di mora. Le relative questioni devono, quindi, ritenersi coperte dal giudicato interno ex art. 329, comma 2 c.p.c. e, come tali, escluse dall'odierno thema decidendum.
Tanto premesso, la Corte rileva l'opportunità logico-giuridica di trattare congiuntamente i primi due motivi di appello, in quanto avvinti da un legame di stretta connessione logica. Gli appellanti hanno inteso censurare quella parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto corretta l'applicazione del tasso di interesse del 6,65% (sebbene il saggio concordato fosse del 6,55%) ed ha escluso la sussistenza di profili di indeterminatezza nell'elaborazione del piano di ammortamento. In tesi:
- nel contratto di finanziamento era stata convenuta l'applicazione di un TAN del 6,55%, “saggio determinato dall'Euribor all'epoca pari allo 0,10% maggiorato dello spread del 6,45% [0,10% Euribor + 6,45% Spread = 6,55% e non già al 6,55%]” (atto di appello, p. 12); pertanto, il Giudice di primo grado non si sarebbe avveduto del fatto che la banca, applicando il tasso del 6,65%, avrebbe considerato due volte il valore dell'Euribor (0,10%);
- la suddetta circostanza renderebbe indeterminato, oltre che il tasso di interesse, anche il piano di rimborso;
- elemento sintomatico di tale indeterminatezza sarebbe, altresì, la previsione di una rata variabile, elemento incompatibile con la struttura del piano di ammortamento alla francese che, per definizione, prevede una rata di importo costante;
- inoltre, i riscontri della perizia econometrica di parte denotavano l'adozione, da parte della banca, del regime di capitalizzazione composta, pur in assenza di alcuna specifica pattuizione. I motivi sono fondati per le ragioni che seguono. Il Giudice di primo grado, nell'esaminare la doglianza sulla ritenuta indeterminatezza del tasso di interesse, si è limitato al rilievo per cui “Il contratto indica il tasso annuo nominale (TAN) nella misura del 6,55%, precisa la composizione del tasso di finanziamento (“Euribor (3 mesi base 360, media del mese precedente il trimestre di applicazione e arrotondato allo 0,05 superiore Rilevazione trimestrale) + spread”) e indica l'Euribor di periodo pari a 0,10%. Pertanto, al momento della sottoscrizione del contratto, le parti hanno convenuto l'applicazione di un tasso corrispettivo variabile del 6,65%, poi effettivamente applicato” (sentenza di primo grado, p. 6). Tale valutazione non può tuttavia essere condivisa, risultando incoerente rispetto al regolamento negoziale sottoscritto dalle parti. Nelle condizioni economiche è stato invero pattuito il TAN in misura del 6,55%, la cui composizione era data dalla somma dell'Euribor “3 mesi base 360, media del mese pagina 7 di 12 precedente il trimestre di applicazione e arrotondato allo 0,05 superiore Rilevazione trimestrale” (0,10%) e lo spread (6,45%). Nonostante tale previsione, nel piano di ammortamento allegato al contratto, la voce
“tasso in vigore” recava la percentuale del 6,65%, valore superiore dello 0,10% rispetto a quello del tasso concordato. A fronte di tale incongruenza, la Corte ha ritenuto di disporre CTU contabile, demandando al consulente l'indagine finalizzata ad accertare “in relazione al contratto di finanziamento n. 101/601/190481 sottoscritto dalle parti in data 10/12/2014 per l'importo di € 1.000.000,00, quale sia il tasso applicabile in base agli accordi intervenuti tra le parti e, in ipotesi di errata applicazione del tasso di interesse del 6,65%, ridetermini i rapporti dare/avere in base al tasso che risulti effettivamente convenuto” (ordinanza del 18/4/2024). All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha acclarato (cfr. relazione peritale, pp. 11 e ss.) come:
- il TAN applicabile in base agli accordi intervenuti dalle parti fosse quello iniziale del 6,55% e poi variabile (e non del 6,65% e poi variabile, ossia quello effettivamente applicato): pertanto, “il Tasso applicato dalla è stato di CP_1 misura diversa, e nello stesso tempo superiore, rispetto a quello riconducibile alla misura contrattuale iniziale del 6,55%”;
- l'effetto prodotto dai tassi maggiori applicati abbia avuto una ripercussione sulle rate pagate di preammortamento e ammortamento, il cui importo è risultato costantemente superiore a quello delle rate determinate con il tasso applicabile;
in particolare, è stato registrato un maggiore esborso complessivo della società per le 22 rate pagate di € 1.109,21, cui, secondo il Consulente, deve aggiungersi la somma di € 74,85 a titolo di interessi sulla differenza tra la rata pagata e la rata ricalcolata;
- all'8/3/2017 (data della Certificazione ex art. 50 TUB) il debito residuo degli appellanti fosse pari alla somma di € 596.913,251 (somma che, in adesione a quanto richiesto dalla Corte, è stata calcolata non tenendo conto della riduzione Contro seguita all'intervenuto pagamento da parte di , a fronte del maggior importo indicato dall'istituto di credito pari a € 598.920,48.
pagina 8 di 12 La Corte non può che condividere e recepire tali conclusioni, frutto di un'indagine condotta secondo un modus operandi coerente e immune da vizi logici.
Parte appellante, sin dal contraddittorio tecnico, ha evidenziato come, a fronte della rilevata discrepanza tra il tasso concordato e quello applicato, il CTU avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento non in base al tasso effettivamente convenuto, bensì applicando il tasso di cui all'art. 117, comma 7 TUB. Trattasi di un'argomentazione che non può trovare seguito, risultando inconferente, a giudizio della Corte, il richiamo alla suddetta disposizione normativa. Il legislatore ha imposto l'applicazione del tasso sostitutivo “in caso di inosservanza del comma 4”, ossia quando il contratto non indica il tasso di interesse praticato, nonché
“nelle ipotesi di nullità indicate al comma 6”, secondo il quale “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Ritiene la Corte che, nel caso di specie, nessuna di queste ipotesi risulta essersi verificata. Ed invero:
- il TAN è stato espressamente indicato in contratto nella misura del 6,55% e, quindi, sottoposto alla contezza ed all'approvazione della parte finanziata;
- la relativa clausola deve considerarsi lecita e determinata, essendo chiaramente descritta, nelle condizioni economiche, la composizione e le modalità di calcolo del saggio;
- proprio per tali ragioni, l'applicazione di un tasso discostantesi dello 0,10% da quello pattuito non può sussumersi nell'ipotesi di nullità di cui alla seconda parte del sesto comma dell'art. 117 TUB;
siffatto modus operandi dell'istituto di credito ben può rilevare quale inadempimento dell'obbligo, contrattualmente assunto nei confronti della controparte, di applicare in corso di rapporto il tasso di interesse espressamente convenuto in contratto: tasso che, in quanto oggetto di una clausola lecita e determinata – e, quindi, predisposta in conformità alla disciplina di settore – deve essere il solo parametro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della predisposizione del piano di ammortamento;
tanto è quanto fatto dal Consulente nello svolgimento dell'indagine demandatagli dalla Corte, i cui esiti, come detto, sono meritevoli di trovare pieno accoglimento. A fronte delle considerazioni che precedono, il credito di avente titolo CP_1 nel contratto di finanziamento sottoscritto da e garantito dalla Parte_1 fideiussione rilasciata da e deve essere Parte_2 Parte_3 rideterminato nella minor somma di € 596.913,25. È pacifico che, nelle more del giudizio di primo grado e, più precisamente, in data Contro 23/10/2017, abbia provveduto, in qualità di garante, al pagamento in favore di pagina 9 di 12 dell'importo di € 441.439,75, dato dalla differenza dell'importo oggetto CP_1 del provvedimento monitorio (€ 598.920,48) e la somma oggetto della domanda di condanna formulata in primo grado dalla parte appellata (€ 157.480,73). Tenendo conto dell'avvenuto pagamento di cui sopra, in parziale riforma della sentenza impugnata, la parte appellante deve essere condannata all'esborso, in favore della banca appellata, del minor importo di € 155.473,50. La somma deve essere maggiorata degli interessi moratori, come richiesti dalla banca, dal 23/10/2017 al saldo e oltre spese del monitorio, come indicate nel decreto ingiuntivo: poste, del resto, entrambe già oggetto della condanna intervenuta in primo grado e fatta non oggetto di contestazione da parte degli odierni appellanti.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rilevato l'inidoneità della mancata indicazione del TAE ad inficiare la validità del contratto, per non essere imposta da alcuna disposizione normativa. In tesi, considerato che il piano di ammortamento è stato predisposto adottando il regime finanziario della capitalizzazione composta, il TAE avrebbe dovuto essere
“obbligatoriamente” indicato come previsto dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Come rilevato dall'appellata, il motivo è infondato, dovendo trovare conferma la decisione del Giudice di primo grado, che la Corte ritiene di integrare, per una migliore comprensione, come segue. L'art. 6 invocato dalla parte appellante prevede testualmente che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso riportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Ciò significa che l'indicazione in contratto del TAE è doverosa solo in presenza di una clausola anatocistica, poiché consente di avere contezza dell'incidenza della capitalizzazione sul tasso di interesse nominale pattuito: “il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo” (Cass. civ. n. 18664/2023). Nel contratto di finanziamento per cui è causa, invero, non è stata prevista alcuna forma di capitalizzazione, né questa può derivare dall'adozione di un piano di ammortamento alla francese (oggetto, del resto, di espressa previsione contrattuale), che, per la determinazione complessiva della rata, adotta il metodo della capitalizzazione composta;
infatti, come condivisibilmente accertato dal Tribunale di Milano, “si tratta di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a pagina 10 di 12 ciascuna rata, la quota di interessi inserita sia calcolata non sull'intero importo bensì sulla sola quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. In tal modo si esclude che nella scomposizione delle rate da restituire, gli interessi vadano di fatto determinati -anche solo in parte- sugli stessi interessi, producendo l'effetto anatocistico che sembra prospettato –infondatamente- dagli attori” (sentenza di primo grado, p. 6). In definitiva, non v'è alcuna previsione normativa che imponga ad substantiam l'indicazione del TAE in contratto nelle ipotesi – come quella per cui è causa – in cui non sia stata prevista alcuna forma di capitalizzazione degli interessi. Il motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, disponendo la condanna di e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore di di € 155.473,50, oltre interessi moratori Controparte_1 dal 26/10/2017 al saldo, oltre spese come liquidate nel decreto ingiuntivo.
L'esito del presente appello, che ha visto una riduzione minima della somma dovuta dalla parte appellante, risultata sostanzialmente soccombente rispetto alla pretesa creditoria azionata ex adverso:
- non rende necessaria una rideterminazione delle spese del primo grado di giudizio e resta dunque ferma la liquidazione operata dal Giudice di primo grado;
- comporta la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio per la quota di 1/10, con condanna di , Parte_1 Parte_2
e in solido fra di loro, alla rifusione in favore di Parte_3 Controparte_1 della restante quota, che la Corte liquida come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) come previsti dal DM 149/2022, avuto riguardo al valore del decisum, all'attività istruttoria svolta, alle questioni affrontate e alla difesa prestata. Da ultimo, le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, vengono poste per 2/3 definitivamente a carico di parte appellante e per 1/3 definitivamente a carico di parte appellata, ferma restando la solidarietà delle parti in favore del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza n. 8753/2022 pubblicata il 25/7/2022, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 11 di 12 1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
e in via fra loro solidale, al pagamento in Parte_2 Parte_3 favore di della somma di € 155.473,50 oltre interessi Controparte_1 moratori dal 26/10/2017 al saldo e oltre spese come liquidate nel decreto ingiuntivo;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. dichiara compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio per la quota di 1/10 e condanna , e Parte_1 Parte_2
in solido fra di loro, alla rifusione in favore di Parte_3 CP_1
della restante quota che liquida in € 6.444,00 per compensi oltre al
[...] rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, per 2/3 definitivamente a carico della parte appellante e per 1/3 definitivamente a carico della parte appellata, ferma restando la solidarietà delle parti in favore del CTU. Così deciso in Milano il 29/5/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'importo è così composto: i. € 510.801,36, a titolo di capitale residuo;
ii. € 69.372,44, a titolo di rate scadute (nov. e dic. 2016 e gen. 2017) e non pagate;
iii. € 15.324,04, quali spese per l'estinzione anticipata;
iv. € 680,42, a titolo di interessi di mora su rate scadute e non pagate al 22/2/2017.
Il tutto con la precisazione che gli importi sub ii – iv sono stati tutti ricalcolati tenendo conto della giacenza di c/c di € 1.458,13 all'8/3/2017 (data della Certificazione ex art. 50 TUB).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. est. Beatrice SICCARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 122/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliati in Aversa (CE), Via Atellana n. 19, presso lo studio dell'avv. Alfredo Sagliocco ( che li rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti APPELLANTI contro
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Luppi ( , che la rappresenta e difende, unitamente Email_2 all'avv. Caterina Sola ( , giusta procura in atti Email_3
APPELLATA pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8753/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25/7/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Milano adita, in riforma della sentenza impugnata n. 6560/2022 del Tribunale Civile di Milano, VI Sezione Civile, emessa in data 22/07/2022, depositata in cancelleria il 25/07/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previa ogni altra necessaria declaratoria, accogliere il presente appello e, per l'effetto: 1) disporre, a fronte delle eccezioni analiticamente sollevate dagli odierni appellanti nel primo grado di giudizio e nei motivi del presente gravame, l'espletamento di una C.T.U. tecnica-contabile, che rilevi e quantifichi l'indebito oggettivo posto in essere dalla nei confronti della società correntista e dei suoi fideiussori, declarando, per CP_1
l'effetto, la titolarità in capo alla medesima di un
contro
-credito nei confronti della convenuta da porre in compensazione;
CP_1
2) in ogni caso ed all'esito delle risultanze dell'accertamento tecnico d'ufficio, accertare e declarare l'indeterminatezza - indeterminabilità del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, essendo stato applicato il regime finanziario composto in assenza di pattuizione ed un tasso di interesse diverso e superiore rispetto a quello pattuito con le conseguenze previste dall'art. 117 TUB, comma 7, lettera a);
3) in riforma della sentenza impugnata, stante la reciproca soccombenza, compensare totalmente e/o parzialmente le spese di lite del primo grado di giudizio;
4) in ragione del principio della soccombenza, condannare parte appellata -
[...]
- alla refusione di tutte le spese e competenze, anticipate ed anticipande, CP_1 del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, avv. Alfredo Sagliocco, il quale dichiara di essere anticipatario delle spese e di non aver riscosso compensi.”
per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni domanda ed istanza ex adverso proposta, In via pregiudiziale:
- dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. degli appellanti alle parti della sentenza n. 6560/2022 non impugnate, con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte dal Tribunale di Milano e non riproposte ex adverso, per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa. In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- respingere l'appello proposto dalla società e dai Parte_1 signori e e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_2 Parte_3
pagina 2 di 12 la sentenza n. 6560/2022 pubblicata in data 25/07/2022 dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio R.G. 31629/2017;
- in ogni caso assolvere da ogni domanda ed eccezione ex Controparte_1 adverso proposta. Nel merito, in via principale: Con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. 147/2022, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, le spese, oneri, IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 9191/2017, emesso su ricorso di (di Controparte_1 seguito “la banca” o “ ), il Tribunale di Milano aveva ingiunto a CP_1 [...]
e ai fideiussori e il pagamento di € Parte_1 Parte_3 Parte_2
598.920,48, oltre interessi e spese della procedura. Contro aveva richiesto a (di seguito ) Parte_1 Controparte_2
l'accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui alla L. 662/1996 e L. 266/1997 e ss. mm. ii. per il finanziamento di € 1.000.000,00, destinato al soddisfo di esigenze di liquidità ed al pagamento dei fornitori. Contro Con delibera del 28/11/2014, aveva accordato il suddetto piano di investimenti per il 50% del suo ammontare. Successivamente, in data 10/12/2014, la società sottoscriveva con il CP_1 contratto di finanziamento n. 101/601/190481 per l'importo di € 1.000.000,00 della durata di 48 mesi per le finalità di cui sopra, finanziamento che veniva garantito dal Fondo di garanzia per l'80% della somma finanziata. In pari data, (legale rappresentante di e Parte_2 Parte_1 [...] si erano costituiti fideiussori a garanzia delle obbligazioni scaturenti da detto Pt_3 contratto, per l'importo massimo di € 1.000.000,00. In data 07/2/2017, la banca trasmetteva una diffida legale alla debitrice principale e ai fideiussori, al fine di sollecitare il pagamento delle somme dovute in forza del contratto sottoscritto e, con missiva del 22/2/2017, a fronte del perdurante inadempimento, la banca dichiarava risolto il contratto di finanziamento ex artt. 1456 cod. civ. e 7 del regolamento contrattuale, oltra a dichiarare la debitrice principale decaduta dal beneficio del termine. Contestualmente, veniva intimato il pagamento del debito residuo, complessivamente pari a € 598.920,48 (corrispondente all'ammontare della somma oggetto del credito azionato in sede monitoria), di cui:
- € 511.385,71, quale capitale residuo all'ultima rata scaduta e non pagata;
- € 15.341,57, a titolo di spese di estinzione anticipata;
- € 69.546,89, quale importo corrispondente a 3 rate scadute e non pagate;
- € 1.964,15, a titolo di rateo interessi dal 31/1/2017 al 22/2/2017; pagina 3 di 12 - € 682,16, a titolo di interessi di mora maturati sulle rate scadute e non pagate alla data del 22/2/2017.
e agivano quindi ex art. 645 Parte_1 Parte_2 Parte_3
c.p.c., chiedendo la revoca del d. i. opposto. Parte opponente contestava la pretesa creditoria avversaria allegando, sulla base delle risultanze di una perizia econometrica di parte, allegata all'atto di citazione in opposizione, plurimi profili di nullità ed illegittimità del contratto di finanziamento, quali:
- l'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori pattuiti, con conseguente gratuità del contratto;
- l'indeterminatezza del piano di ammortamento;
- l'applicazione, da parte della banca, di un tasso di interesse (6,65%) superiore a quello pattuito (6,55%);
- l'omessa indicazione del tasso annuo effettivo (TAE);
- la discrepanza tra l'ISC indicato in contratto (8,11%) e l'ISC effettivamente applicato (9,329%);
- la nullità della clausola di pattuizione degli interessi per difetto di forma scritta, nonché per indeterminatezza e/o indeterminabilità;
- l'invalidità e l'indeterminatezza del parametro Euribor per la determinazione della componente variabile del tasso, in quanto rispettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale e oggetto di una clausola non comprensibile, che non consentiva di avere contezza del criterio e della periodicità di rilevazione del parametro;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi a debito, con violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cod. civ.;
- la violazione, da parte della banca, degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.. Si costituiva la banca, dando atto preliminarmente – per quello che ancora rileva – che, Contro intervenendo quale Fondo di garanzia per le PMI, aveva provveduto, in data 23/10/2017, a liquidare l'80% del credito vantato nei confronti di Parte_1
L'ammontare dell'importo preteso dall'istituto di credito veniva quindi ridotto a € 157.558,91, oltre agli ulteriori interessi di mora maturandi dal 23/10/2017 sino al pagamento, somma rispetto alla quale veniva richiesta la concessione della provvisoria esecuzione del d. i. opposto. Nel merito, la banca contestava il fondamento dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. In subordine, l'opposta istava, in ogni caso, per la condanna della controparte al pagamento della minor somma di € 157.558,91 (poi precisata in € 157.480,73 nelle conclusioni finali).
pagina 4 di 12 Concessa la provvisoria esecutività del d. i. per la minor somma indicata dalla parte opposta, istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8753/2022 pubblicata il 25/7/2022, respingeva l'opposizione e, previa revoca del d. i. n. 9191/2017, condannava la società debitrice principale e i fideiussori al pagamento, in favore della banca opposta, di € 157.480,73, oltre interessi di mora dal 23/10/2017,
“oltre spese come liquidate nel decreto ingiuntivo”. Condannava infine gli opponenti alla rifusione, in favore dell'istituto di credito, delle spese processuali del giudizio di opposizione.
Nel pervenire a tale decisione, il Giudice di primo grado, preso atto che non era stata rivolta alcuna censura sulla validità delle fideiussioni rilasciate, rilevava:
- come il contratto di finanziamento recasse tutti gli elementi utili ad escludere ogni vizio di indeterminatezza, quali numero, entità e periodicità delle rate, oltre al tasso applicato;
- come il piano di ammortamento alla francese, o a rata costante, non determinasse alcuna violazione del divieto di anatocismo e che conseguentemente, veniva meno ogni necessità di rideterminazione del quantum dovuto con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 TUB;
- come il tasso di interesse fosse espressamente indicato in contratto in tutte le sue componenti, essendone prevista la misura (6,55%), la composizione, oltre che il valore dell'Euribor del periodo – pari allo 0,10%;
- l'infondatezza della doglianza relativa alla dedotta invalidità dell'Euribor in quanto frutto di manipolazione, non avendo la difesa né allegato né provato la partecipazione della banca opposta al cartello sanzionato dalla Commissione Antitrust Europea – Direzione generale della concorrenza con decisione C (2013)/8512/1 del 4/1272013, né la sua incidenza nel contratto per cui era causa;
- come nessuna disposizione normativa imponesse l'indicazione in contratto del TAE;
- come, in ordine alla ritenuta discrepanza tra ISC pattuito e quello effettivamente applicato, “in caso di ISC contrattuale difforme da quello effettivamente utilizzato (come allegato nel caso di specie, e anche a prescindere dalla verifica della fondatezza di tale allegazione), non sarebbe comunque applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB”; una simile difformità comporterebbe al più l'erronea rappresentazione del costo complessivo del credito, che, in ogni caso, è pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicate in contratto (sentenza di primo grado, p. 8);
- come il tasso corrispettivo concordato e applicato, indicato nelle condizioni economiche di cui al documento di sintesi, fosse pacificamente inferiore al TSU, non rilevando, ai fini di tale verifica, la commissione di estinzione anticipata: trattasi invero di un onere non correlato all'erogazione del credito, essendo pagina 5 di 12 piuttosto un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi alla concessa utilizzazione del denaro. Anche il tasso di mora, determinato in contratto nella misura pari a quella del tasso contrattuale vigente pro tempore maggiorato di due punti percentuale, era al di sotto del TSU, non potendosi condividere l'argomentazione attorea, che aveva preteso di determinarne la misura aumentando di due punti percentuale il TAEG e non il tasso contrattuale;
- come, a quanto già evidenziato nell'ordinanza del 18 ottobre 2018, non vi fosse alcuna necessità di disporre la CTU richiesta dagli opponenti, consentendo lo stato degli atti di escludere la sussistenza delle lamentate nullità;
- come il d. i. opposto, comunque, dovesse essere revocato, essendo intervenuto, Contro dopo la sua emissione, il pagamento a garanzia da parte di dell'80% della somma ingiunta, con la conseguenza che parte opponente doveva essere condannata al pagamento della minor somma di € 157.480,73 (così come precisata nelle conclusioni finali), oltre interessi dal 23/10/2017 al saldo e spese del monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo.
, e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello, articolando quattro motivi e concludendo, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni di merito e istruttorie (nella specie, l'istanza di ammissione di CTU contabile) rassegnate nel primo grado di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la eccependo preliminarmente CP_1
l'intervenuta acquiescenza degli appellanti sulle domande ed eccezioni rigettate in primo grado, ma non oggetto di odierna impugnazione;
nel merito, l'appellata contestava il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Fatte precisare le conclusioni all'udienza del 31/1/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza 18/4/2024, la Corte disponeva procedersi a CTU contabile e, all'esito delle operazioni, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 19/2/2025. A tale udienza, precisate dalle parti le conclusioni come dai rispettivi atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre precisare che parte appellante non ha censurato, con espresso motivo di impugnazione, quelle parti della sentenza in cui il primo Giudice ha accertato l'infondatezza delle doglianze in ordine:
- all'indeterminatezza dell'Euribor, nonché alla sua invalidità per essere frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
pagina 6 di 12 - alla discrepanza tra ISC pattuito ed ISC effettivamente applicato;
- all'usurarietà del pattuito tasso degli interessi corrispettivi e di mora. Le relative questioni devono, quindi, ritenersi coperte dal giudicato interno ex art. 329, comma 2 c.p.c. e, come tali, escluse dall'odierno thema decidendum.
Tanto premesso, la Corte rileva l'opportunità logico-giuridica di trattare congiuntamente i primi due motivi di appello, in quanto avvinti da un legame di stretta connessione logica. Gli appellanti hanno inteso censurare quella parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto corretta l'applicazione del tasso di interesse del 6,65% (sebbene il saggio concordato fosse del 6,55%) ed ha escluso la sussistenza di profili di indeterminatezza nell'elaborazione del piano di ammortamento. In tesi:
- nel contratto di finanziamento era stata convenuta l'applicazione di un TAN del 6,55%, “saggio determinato dall'Euribor all'epoca pari allo 0,10% maggiorato dello spread del 6,45% [0,10% Euribor + 6,45% Spread = 6,55% e non già al 6,55%]” (atto di appello, p. 12); pertanto, il Giudice di primo grado non si sarebbe avveduto del fatto che la banca, applicando il tasso del 6,65%, avrebbe considerato due volte il valore dell'Euribor (0,10%);
- la suddetta circostanza renderebbe indeterminato, oltre che il tasso di interesse, anche il piano di rimborso;
- elemento sintomatico di tale indeterminatezza sarebbe, altresì, la previsione di una rata variabile, elemento incompatibile con la struttura del piano di ammortamento alla francese che, per definizione, prevede una rata di importo costante;
- inoltre, i riscontri della perizia econometrica di parte denotavano l'adozione, da parte della banca, del regime di capitalizzazione composta, pur in assenza di alcuna specifica pattuizione. I motivi sono fondati per le ragioni che seguono. Il Giudice di primo grado, nell'esaminare la doglianza sulla ritenuta indeterminatezza del tasso di interesse, si è limitato al rilievo per cui “Il contratto indica il tasso annuo nominale (TAN) nella misura del 6,55%, precisa la composizione del tasso di finanziamento (“Euribor (3 mesi base 360, media del mese precedente il trimestre di applicazione e arrotondato allo 0,05 superiore Rilevazione trimestrale) + spread”) e indica l'Euribor di periodo pari a 0,10%. Pertanto, al momento della sottoscrizione del contratto, le parti hanno convenuto l'applicazione di un tasso corrispettivo variabile del 6,65%, poi effettivamente applicato” (sentenza di primo grado, p. 6). Tale valutazione non può tuttavia essere condivisa, risultando incoerente rispetto al regolamento negoziale sottoscritto dalle parti. Nelle condizioni economiche è stato invero pattuito il TAN in misura del 6,55%, la cui composizione era data dalla somma dell'Euribor “3 mesi base 360, media del mese pagina 7 di 12 precedente il trimestre di applicazione e arrotondato allo 0,05 superiore Rilevazione trimestrale” (0,10%) e lo spread (6,45%). Nonostante tale previsione, nel piano di ammortamento allegato al contratto, la voce
“tasso in vigore” recava la percentuale del 6,65%, valore superiore dello 0,10% rispetto a quello del tasso concordato. A fronte di tale incongruenza, la Corte ha ritenuto di disporre CTU contabile, demandando al consulente l'indagine finalizzata ad accertare “in relazione al contratto di finanziamento n. 101/601/190481 sottoscritto dalle parti in data 10/12/2014 per l'importo di € 1.000.000,00, quale sia il tasso applicabile in base agli accordi intervenuti tra le parti e, in ipotesi di errata applicazione del tasso di interesse del 6,65%, ridetermini i rapporti dare/avere in base al tasso che risulti effettivamente convenuto” (ordinanza del 18/4/2024). All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha acclarato (cfr. relazione peritale, pp. 11 e ss.) come:
- il TAN applicabile in base agli accordi intervenuti dalle parti fosse quello iniziale del 6,55% e poi variabile (e non del 6,65% e poi variabile, ossia quello effettivamente applicato): pertanto, “il Tasso applicato dalla è stato di CP_1 misura diversa, e nello stesso tempo superiore, rispetto a quello riconducibile alla misura contrattuale iniziale del 6,55%”;
- l'effetto prodotto dai tassi maggiori applicati abbia avuto una ripercussione sulle rate pagate di preammortamento e ammortamento, il cui importo è risultato costantemente superiore a quello delle rate determinate con il tasso applicabile;
in particolare, è stato registrato un maggiore esborso complessivo della società per le 22 rate pagate di € 1.109,21, cui, secondo il Consulente, deve aggiungersi la somma di € 74,85 a titolo di interessi sulla differenza tra la rata pagata e la rata ricalcolata;
- all'8/3/2017 (data della Certificazione ex art. 50 TUB) il debito residuo degli appellanti fosse pari alla somma di € 596.913,251 (somma che, in adesione a quanto richiesto dalla Corte, è stata calcolata non tenendo conto della riduzione Contro seguita all'intervenuto pagamento da parte di , a fronte del maggior importo indicato dall'istituto di credito pari a € 598.920,48.
pagina 8 di 12 La Corte non può che condividere e recepire tali conclusioni, frutto di un'indagine condotta secondo un modus operandi coerente e immune da vizi logici.
Parte appellante, sin dal contraddittorio tecnico, ha evidenziato come, a fronte della rilevata discrepanza tra il tasso concordato e quello applicato, il CTU avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento non in base al tasso effettivamente convenuto, bensì applicando il tasso di cui all'art. 117, comma 7 TUB. Trattasi di un'argomentazione che non può trovare seguito, risultando inconferente, a giudizio della Corte, il richiamo alla suddetta disposizione normativa. Il legislatore ha imposto l'applicazione del tasso sostitutivo “in caso di inosservanza del comma 4”, ossia quando il contratto non indica il tasso di interesse praticato, nonché
“nelle ipotesi di nullità indicate al comma 6”, secondo il quale “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Ritiene la Corte che, nel caso di specie, nessuna di queste ipotesi risulta essersi verificata. Ed invero:
- il TAN è stato espressamente indicato in contratto nella misura del 6,55% e, quindi, sottoposto alla contezza ed all'approvazione della parte finanziata;
- la relativa clausola deve considerarsi lecita e determinata, essendo chiaramente descritta, nelle condizioni economiche, la composizione e le modalità di calcolo del saggio;
- proprio per tali ragioni, l'applicazione di un tasso discostantesi dello 0,10% da quello pattuito non può sussumersi nell'ipotesi di nullità di cui alla seconda parte del sesto comma dell'art. 117 TUB;
siffatto modus operandi dell'istituto di credito ben può rilevare quale inadempimento dell'obbligo, contrattualmente assunto nei confronti della controparte, di applicare in corso di rapporto il tasso di interesse espressamente convenuto in contratto: tasso che, in quanto oggetto di una clausola lecita e determinata – e, quindi, predisposta in conformità alla disciplina di settore – deve essere il solo parametro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della predisposizione del piano di ammortamento;
tanto è quanto fatto dal Consulente nello svolgimento dell'indagine demandatagli dalla Corte, i cui esiti, come detto, sono meritevoli di trovare pieno accoglimento. A fronte delle considerazioni che precedono, il credito di avente titolo CP_1 nel contratto di finanziamento sottoscritto da e garantito dalla Parte_1 fideiussione rilasciata da e deve essere Parte_2 Parte_3 rideterminato nella minor somma di € 596.913,25. È pacifico che, nelle more del giudizio di primo grado e, più precisamente, in data Contro 23/10/2017, abbia provveduto, in qualità di garante, al pagamento in favore di pagina 9 di 12 dell'importo di € 441.439,75, dato dalla differenza dell'importo oggetto CP_1 del provvedimento monitorio (€ 598.920,48) e la somma oggetto della domanda di condanna formulata in primo grado dalla parte appellata (€ 157.480,73). Tenendo conto dell'avvenuto pagamento di cui sopra, in parziale riforma della sentenza impugnata, la parte appellante deve essere condannata all'esborso, in favore della banca appellata, del minor importo di € 155.473,50. La somma deve essere maggiorata degli interessi moratori, come richiesti dalla banca, dal 23/10/2017 al saldo e oltre spese del monitorio, come indicate nel decreto ingiuntivo: poste, del resto, entrambe già oggetto della condanna intervenuta in primo grado e fatta non oggetto di contestazione da parte degli odierni appellanti.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rilevato l'inidoneità della mancata indicazione del TAE ad inficiare la validità del contratto, per non essere imposta da alcuna disposizione normativa. In tesi, considerato che il piano di ammortamento è stato predisposto adottando il regime finanziario della capitalizzazione composta, il TAE avrebbe dovuto essere
“obbligatoriamente” indicato come previsto dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Come rilevato dall'appellata, il motivo è infondato, dovendo trovare conferma la decisione del Giudice di primo grado, che la Corte ritiene di integrare, per una migliore comprensione, come segue. L'art. 6 invocato dalla parte appellante prevede testualmente che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso riportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Ciò significa che l'indicazione in contratto del TAE è doverosa solo in presenza di una clausola anatocistica, poiché consente di avere contezza dell'incidenza della capitalizzazione sul tasso di interesse nominale pattuito: “il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo” (Cass. civ. n. 18664/2023). Nel contratto di finanziamento per cui è causa, invero, non è stata prevista alcuna forma di capitalizzazione, né questa può derivare dall'adozione di un piano di ammortamento alla francese (oggetto, del resto, di espressa previsione contrattuale), che, per la determinazione complessiva della rata, adotta il metodo della capitalizzazione composta;
infatti, come condivisibilmente accertato dal Tribunale di Milano, “si tratta di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a pagina 10 di 12 ciascuna rata, la quota di interessi inserita sia calcolata non sull'intero importo bensì sulla sola quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. In tal modo si esclude che nella scomposizione delle rate da restituire, gli interessi vadano di fatto determinati -anche solo in parte- sugli stessi interessi, producendo l'effetto anatocistico che sembra prospettato –infondatamente- dagli attori” (sentenza di primo grado, p. 6). In definitiva, non v'è alcuna previsione normativa che imponga ad substantiam l'indicazione del TAE in contratto nelle ipotesi – come quella per cui è causa – in cui non sia stata prevista alcuna forma di capitalizzazione degli interessi. Il motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, disponendo la condanna di e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore di di € 155.473,50, oltre interessi moratori Controparte_1 dal 26/10/2017 al saldo, oltre spese come liquidate nel decreto ingiuntivo.
L'esito del presente appello, che ha visto una riduzione minima della somma dovuta dalla parte appellante, risultata sostanzialmente soccombente rispetto alla pretesa creditoria azionata ex adverso:
- non rende necessaria una rideterminazione delle spese del primo grado di giudizio e resta dunque ferma la liquidazione operata dal Giudice di primo grado;
- comporta la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio per la quota di 1/10, con condanna di , Parte_1 Parte_2
e in solido fra di loro, alla rifusione in favore di Parte_3 Controparte_1 della restante quota, che la Corte liquida come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) come previsti dal DM 149/2022, avuto riguardo al valore del decisum, all'attività istruttoria svolta, alle questioni affrontate e alla difesa prestata. Da ultimo, le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, vengono poste per 2/3 definitivamente a carico di parte appellante e per 1/3 definitivamente a carico di parte appellata, ferma restando la solidarietà delle parti in favore del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza n. 8753/2022 pubblicata il 25/7/2022, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 11 di 12 1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
e in via fra loro solidale, al pagamento in Parte_2 Parte_3 favore di della somma di € 155.473,50 oltre interessi Controparte_1 moratori dal 26/10/2017 al saldo e oltre spese come liquidate nel decreto ingiuntivo;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. dichiara compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio per la quota di 1/10 e condanna , e Parte_1 Parte_2
in solido fra di loro, alla rifusione in favore di Parte_3 CP_1
della restante quota che liquida in € 6.444,00 per compensi oltre al
[...] rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, per 2/3 definitivamente a carico della parte appellante e per 1/3 definitivamente a carico della parte appellata, ferma restando la solidarietà delle parti in favore del CTU. Così deciso in Milano il 29/5/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'importo è così composto: i. € 510.801,36, a titolo di capitale residuo;
ii. € 69.372,44, a titolo di rate scadute (nov. e dic. 2016 e gen. 2017) e non pagate;
iii. € 15.324,04, quali spese per l'estinzione anticipata;
iv. € 680,42, a titolo di interessi di mora su rate scadute e non pagate al 22/2/2017.
Il tutto con la precisazione che gli importi sub ii – iv sono stati tutti ricalcolati tenendo conto della giacenza di c/c di € 1.458,13 all'8/3/2017 (data della Certificazione ex art. 50 TUB).