Ordinanza collegiale 5 dicembre 2022
Sentenza 29 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00869/2025REG.PROV.COLL.
N. 06688/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6688 del 2023, proposto da
Pti Italia s.p.a., già Towertel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, 5;
contro
Comune di Calvi dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 393/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calvi dell'Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Sara Raffaella Molinaro;
Si dà atto che gli avvocati Giovanni Mangialardi e Maria Di Paolo hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (Cosap) emanato dal Comune di Calvi dell’Umbria, nella parte in cui, in particolare all’allegato B, disciplina il canone a carico degli operatori del settore delle radiocomunicazioni.
2. Towertel s.p.a. ha impugnato il regolamento comunale nella suddetta parte, oltre che gli atti ed i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti, e in particolare la lettera del Comune 18 agosto 2020, con la quale l’Ente ha sollecitato a Towertel s.p.a. il pagamento della Cosap per l’anno 2019 e l’anno 2020.
3. Il Tar, con sentenza 29 giugno 2023 n. 393, ha dichiarato il ricorso irricevibile.
4. PTI Italia s.p.a., già Towertel s.p.a., ha appellato la sentenza con ricorso n. 6688 del 2023.
5. Nel corso del giudizio di appello si è costituito il Comune di Calvi dell’Umbria.
6. All’udienza del 17 dicembre 29024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è fondato.
8. In via pregiudiziale si rileva innanzitutto l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per (in tesi) mutamento della domanda rispetto al ricorso introduttivo).
L’eccezione è generica in quanto non è illustrato quali sono gli aspetti che determinano la diversità del petitum e della causa petendi , se non facendo riferimento ad una “ memoria non notificata depositata in primo grado ” dall’appellante.
In ogni caso il ricorso in appello contiene riferimenti espressi ai motivi dedotti in primo grado, nei limiti dei quali, comunque, sarà esaminato.
L’appellante, con il ricorso in primo grado, ha infatti impugnato, oltre alla nota 18 agosto 2020, il regolamento, e in particolare l’allegato B, punti 9 e 10, deducendo la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 (primo mezzo, richiamato nel secondo motivo d’appello) e il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà con altre disposizioni contenute nel regolamento (secondo e terzo mezzo, richiamati rispettivamente nel terzo e quarto motivo d’appello).
In entrambi i gradi di giudizio la tesi sostenuta dall’appellante si basa sull’asserita illegittimità di alcune previsioni dell’allegato B del regolamento, che, in tesi, violano le previsioni sopra richiamate e sono in contrasto con altre norme dello stesso regolamento.
9. E’ altresì infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in quanto l’annullamento del regolamento impugnato determinerebbe (in tesi) la reviviscenza del precedente.
In disparte ogni altra considerazione, è sufficiente rilevare che l’eventuale annullamento della nota 18 agosto 2020, di sollecito del pagamento della Cosap per l’anno 2019 e l’anno 2020, produce effetti favorevoli nella sfera giuridica del destinatario. E ciò, anche a ritenere che l’Amministrazione possa riesercitare il potere, che altrimenti verrebbe meno l’interesse all’impugnazione per vizi procedurali.
Peraltro, in sentenze pronunciate da questa Sezione su casi analoghi (su cui infra ), il Collegio ha affermato che “ l’annullamento della delibera gravata comporterebbe l’applicazione, in via di ultrattività, del regolamento Cosap 2018, con una tariffa di euro 50 al mq ” e “ comunque il regolamento Cosap è stato parzialmente impugnato, con precipuo riferimento ai punti 9 e 10 dell’allegato B ”.
10. Superate le questioni pregiudiziali, l’appello è fondato, dovendosi riformare la pronuncia di irricevibilità (di cui al primo motivo d’appello) e scrutinare i successivi motivi, con i quali l’appellante ha riproposto le doglianze avverso gli atti impugnati.
11. Con il primo motivo la società appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha dichiarato irricevibile il ricorso.
11.1. Il motivo è fondato.
11.2. PTI Italia s.p.a. dispone nel Comune di Calvi dell’Umbria, in località Monte San Pancrazio, di una stazione di radiocomunicazione (composta da traliccio e locale tecnico) nella quale ospita le antenne e le parabole degli operatori del settore.
Con nota in data 18 agosto 2020 il Comune ha sollecitato il pagamento del canone per gli anni 2019-2020, come determinato ai sensi del regolamento.
Impugnati dalla società il regolamento e la successiva richiesta di pagamento, il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile in ragione della tardività della notificazione all’Amministrazione comunale, nell’assunto che il termine per impugnare “tariffe e tasse” decorre dal giorno in cui le stesse sono stabilite con il provvedimento pubblicato, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2020, a fronte di una deliberazione (di approvazione del regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) pubblicata all’albo pretorio il 4 marzo 2019 e una nota 18 agosto 2020, con ricorso tempestivo avverso quest’ultima.
In casi analoghi al presente, riguardanti l’impugnazione da parte di società titolari di stazioni di radiocomunicazione del medesimo regolamento del Comune di Calvi dell’Umbria e simili atti di sollecito di pagamento della Cosap per gli anni 2019 e 2020, questa Sezione la riconosciuto la tempestività dei ricorsi (fra gli altri sentenze 15 gennaio 2024 n. 454 e n. 456).
In particolare, si è affermata la tempestività del ricorso introduttivo, in quanto “ l’atto applicativo della norma regolamentare è quello che, per primo, rende attuale la lesione in nuce prefigurata dalla volizione astratta, e dunque, nel caso di specie, la, pure impugnata, nota comunale del 4 giugno 2019, richiedente la regolarizzazione entro trenta giorni […] Rispetto a tale nota il ricorso, notificato in data 3 settembre 2019, è tempestivo. A completamento delle considerazioni che precedono, va, del resto, considerato che il Cosap è il corrispettivo di una concessione di uso esclusivo o speciale di beni pubblici e dunque un’entrata patrimoniale che non partecipa della natura tributaria della Tosap (in termini Cass., SS.UU., 7 gennaio 2016, n.61) ”.
Facendo rinvio alle motivazioni delle citate sentenze, anche ai sensi dell’art. 88 comma 1 lett. d) c.p.a., la Sezione intende conformarsi ai due precedenti, superando quindi le deduzioni della difesa erariale nei termini indicati dalla pronuncia richiamata. E ciò anche considerando il precedente richiamato (Cons. St., sez. V, 16 settembre 2024 n. 7601), che si riferisce al (diverso) caso del regolamento Tari, mentre le sentenze nn. 454 e 456 del 2024 precisano che il Cosap non ha natura tributaria, e nel quale si legge che “ trattasi di questione che va decisa caso per caso, dal momento che, al fine di valutare l’immediata lesività della delibera tariffaria, sono da ritenere decisivi: per un verso, il contenuto della delibera; per altro verso, il tenore delle censure ”, principio che è stato applicato nei termini anzidetti nei (recenti) precedenti analoghi della Sezione.
Da ultimo si osserva che non è sufficiente ad attestare che la società fosse già a conoscenza del canone applicabile in ragione di una riunione alla quale avrebbe partecipato la società appellante (oltre che altri soggetti), in quanto la partecipazione collettiva e la discussione orale non offrono certezza in ordine a quanto dedotto dal Comune, oltre il fatto che la riunione, per quanto riferito dalla difesa comunale, è precedente alla determinazione del canone in 75 euro (“ il Comune aveva concluso la riunione precisando che il regolamento sarebbe stato quindi corretto nella parte tariffaria, ridotto a 75,00 e pubblicato sul sito dell’Amministrazione nei termini di legge ”).
12. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto la violazione della disciplina di favore prevista dall’art. 93 comma 2 del d.lgs. n. 259 del 2003 e la violazione dell’art. 63 comma 2 lett. e) ed f) del d.lgs. n. 446 del 1997. E ciò in quanto:
- l’allegato B punto 9 prevede infatti una tariffa speciale di euro 75,00 al mq., unica per tutti gli impianti di telecomunicazione, quale che sia la loro collocazione nell’ambito del territorio comunale (in particolare, l’impianto dell’appellante è collocato nel sito periferico di Monte San Pancrazio), senza disporre alcuna speciale agevolazione “per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali” e senza determinazione forfettaria, in asserita violazione dell’art. 63 comma 2 lett. e) ed f) del d.lgs. n. 446 del 1997;
- il punto 10 dell’allegato B prevede una maggiorazione del canone base di euro millecinquecento per ogni impianto ospitato nella propria infrastruttura, in asserita violazione della disciplina di favore prevista dall’art. 93 comma 2 del d.lgs. n. 259 del 2003 per gli impianti di telecomunicazioni, che danno luogo ad occupazioni di particolare interesse pubblico.
12.1. Con il terzo e il quarto motivo l’appellante ha dedotto la contraddittorietà con altre disposizioni contenute nel regolamento, rispettivamente con gli artt. 18 e 19 del regolamento e con lo stesso allegato B (art. 1).
12.2. I motivi sono fondati.
12.3. Si premette che è controverso il titolo in forza del quale l’appellante utilizza il terreno. Infatti il Comune ha affermato che “ la società Towertel Spa non ha una regolare concessione rilasciata dall’Ente ed effettua una occupazione senza la preventiva autorizzazione comunale ” (così nella relazione depositata in primo grado), mentre controparte nel ricorso introduttivo ha dedotto che “ Il terreno, di circa 94 mq, su cui sorge la decritta stazione radioelettrica, è stato concesso in uso dal Comune ” e in appello ha affermato che “ Il terreno è stato occupato senza un atto concessorio del Comune ”.
Senonché la questione non risulta rilevante nella presente controversia. Infatti, il regolamento comunale dispone che, in caso di “ occupazioni abusive ”, “ è comunque sempre dovuto il pagamento del canone nella misura prevista per analoghe occupazioni regolarmente concesse ” (art. 15), oltre che le indennità e le sanzioni di cui all’art. 27.
12.4. Premesso ciò, nel merito la Sezione ha già riconosciuto che “ l’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 dispone che il regolamento in materia di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche preveda l’indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione dell’area pubblica, del valore economico dell’area, del sacrificio imposto alla collettività (lett. c), nonché «speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali» (lett. e), traducentisi in una riduzione dei canoni calcolati in base al criterio ordinario della superficie occupata.
A tali coordinate normative non si conforma una disciplina, come quella in questa sede gravata, prevedente, all’art. 9 dell’allegato “B”, una tariffa unica (pari ad euro 75,00 per mq. occupato) per tutti gli impianti portanti apparecchi rice-trasmittenti, ponti radio e ripetitori di qualsiasi categoria che insistono sulla località di categoria F) denominata Monte San Pancrazio o altro luogo del territorio comunale ”.
Ha poi aggiunto che “ la maggiorazione di euro 1.500 per ogni impianto ospitato nel traliccio, secondo quanto previsto all’art. 10 del predetto allegato “B”, si pone in contrasto con la disciplina di favore contenuta nell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003 a mente del quale «nessun altro onere finanziario reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche […], oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 445 […] calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f) del medesimo articolo […]». Va, del resto, considerato che la presenza di altri impianti in co-siting non giustifica l’aumento del canone in quanto non dà luogo ad un aumento dell’occupazione fisica e materiale di aree pubbliche, configurando solamente un’occupazione “mediata” di suolo pubblico” (Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2024 n. 454, oltre che la n. 456).
La motivazione della sentenza si completa con l’argomentazione secondo cui “ il significativo incremento di canone registratosi tra il 2018 e il 2019, oltre a non apparire intrinsecamente ragionevole, non tiene neppure conto del regime di favor previsto per le occupazioni di interesse pubblico ”.
Del resto, la difesa comunale, laddove ha dedotto l’infondatezza della pretesa di considerare l’attività svolta dall’appellante “ di interesse pubblico ” è stata superata dalle sentenze richiamate, che hanno ritenuto applicabile la suddetta normativa (così anche Cons. St., sez. V, 17 luglio 2024 n. 6420).
Infine con la sentenza appena citata la Sezione ha superato anche le deduzioni comunali fondate sul fatto che la tariffa sarebbe differenziata (per zone): l’orientamento della Sezione censura infatti “ la mancata differenziazione della tariffa, non soltanto in base alle zone del territorio comunale, bensì anche in base alla tipologia di impianti ”, come risulta dal fatto che le richiamate sentenze nn. 454 e 456 del 2024 riguardano “ soltanto agli operatori collocati in Monte San Pancrazio ”, appartenenti quindi alla stessa zona.
12.5. Tanto basta per ritenere fondato l’appello, facendo rinvio alle motivazioni delle citate sentenze, anche ai sensi dell’art. 88 comma 1 lett. d) c.p.a., assorbita ogni altra censura.
12. In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, va accolto il ricorso introduttivo e vanno annullati gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse.
13. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento della nota 18 agosto 2020.
Condanna il Comune di Calvi dell’Umbria alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO