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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4591 / 2017 di R.G. avente ad oggetto: merito di opposizione all'esecuzione.
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Annalisa D'Amora ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTRICE
contro nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...]
Grazie 52,
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.08.2017 l'attrice conveniva dinanzi a questo Tribunale la sig.ra al fine di sentire revocato il Controparte_1 provvedimento di sospensione dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi dichiarato nel procedimento di cui al rgac n. 631/2017 del Tribunale di Nocera
Inferire emesso dal Giudice dell'Esecuzione dr.ssa Raffaella Cappiello a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 e 618 c.p.c., proposto dalla convenuta con il ministero dell'avv.to Enrico Valcacer a cui aveva conferito regolare procura alle liti e presso quest'ultimo aveva eletto domicilio.
Alla udienza del 20.01.2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice giudicare secundum alligata et probata.
La proposta citazione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente va esaminata la competenza del Tribunale adito.
Occorre premettere che la sig.ra ha instaurato un azione ex Controparte_1 art 617 c.p.c. di opposizione all'esecuzione forzata ovvero ad un pignoramento presso terzi invocato dalla odierna attrice.
Ebbene, proprio in riferimento all'art. 9 c.p.c., in via preliminare ed assorbente, va dichiarata la competenza per materia del Giudice adito.
La competenza del Tribunale viene espressamente individuata dunque dall'art. 9 c.p.c. laddove è espressamente previsto che “Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
In conclusione, nel caso di specie, il Tribunale è competente trattandosi di vertenza ab origine di opposizione all'esecuzione forzata ex art. 617 c.p.c. e non di valutazioni concernenti il titolo posto a base dell'esecuzione.
Restano assorbite tutte le altre eccezioni.
Pagina 2 Le spese di lite restano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1 nel proc. n. 4591/17 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda;
- b) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'Intestato Tribunale, in data 14/05/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4591 / 2017 di R.G. avente ad oggetto: merito di opposizione all'esecuzione.
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Annalisa D'Amora ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTRICE
contro nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...]
Grazie 52,
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.08.2017 l'attrice conveniva dinanzi a questo Tribunale la sig.ra al fine di sentire revocato il Controparte_1 provvedimento di sospensione dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi dichiarato nel procedimento di cui al rgac n. 631/2017 del Tribunale di Nocera
Inferire emesso dal Giudice dell'Esecuzione dr.ssa Raffaella Cappiello a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 e 618 c.p.c., proposto dalla convenuta con il ministero dell'avv.to Enrico Valcacer a cui aveva conferito regolare procura alle liti e presso quest'ultimo aveva eletto domicilio.
Alla udienza del 20.01.2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice giudicare secundum alligata et probata.
La proposta citazione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente va esaminata la competenza del Tribunale adito.
Occorre premettere che la sig.ra ha instaurato un azione ex Controparte_1 art 617 c.p.c. di opposizione all'esecuzione forzata ovvero ad un pignoramento presso terzi invocato dalla odierna attrice.
Ebbene, proprio in riferimento all'art. 9 c.p.c., in via preliminare ed assorbente, va dichiarata la competenza per materia del Giudice adito.
La competenza del Tribunale viene espressamente individuata dunque dall'art. 9 c.p.c. laddove è espressamente previsto che “Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
In conclusione, nel caso di specie, il Tribunale è competente trattandosi di vertenza ab origine di opposizione all'esecuzione forzata ex art. 617 c.p.c. e non di valutazioni concernenti il titolo posto a base dell'esecuzione.
Restano assorbite tutte le altre eccezioni.
Pagina 2 Le spese di lite restano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1 nel proc. n. 4591/17 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda;
- b) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'Intestato Tribunale, in data 14/05/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 3