Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (la quale, da un lato, fa obbligo, nel caso di confezione e di vendita di pane cosiddetto "speciale", di apporre diciture che indichino gli ingredienti aggiunti nonché l'ordine dei medesimi, e, dall'altro,fa divieto di vendita del suddetto alimento con la semplice e generica denominazione di pane "condito", "ingrassato", "migliorato" ) non può ritenersi, neanche in parte, abrogata per effetto dell'art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 322/82.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/1999, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI PRESIDENTE
Dott. Alessandro CRISCUOLO CONSIGLIERE
Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE
Dott. Mario CICALA CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN MB, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Giovanni in Laterano n. 152, presso il Dott. Del Vecchio c/o Confartigianato, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Fiumana in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
COMUNE di CESENA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n.38, presso l'Avv. Benito Piero Panariti che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Antonio Manuzzi, in forza di procura a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza n.61 della Pretura Circondariale di Forlì, Sezione di Cesena, pubblicata il 23.3.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.1.1999 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.11.1992, AN OM proponeva davanti alla Pretura Circondariale di Forlì, Sezione di Cesena, opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Sindaco di quest'ultimo Comune in data 12.10.1992, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 1.500.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere detenuto, ai fini della vendita, pane speciale del tipo "0" senza che il cartellino con cui l'alimento era commerciato riportasse, nella relativa denominazione, l'ingrediente che lo rendeva speciale.
Il Pretore adito, con sentenza pronunciata in data 22/23.3.1996, respingeva l'opposizione, assumendo:
a) che l'art.4, primo comma, del D.P.R. n.322 del 1982, facesse evidente riferimento all'art.20 della legge speciale in materia n.580 del 1967;
b) che l'art. 18 del medesimo D.P.R. 322/82 non avesse quindi abrogato le disposizioni precedenti sull'etichettatura delle sostanze alimentari, ma solo quelle "diverse" e cioè incompatibili con quanto previsto dallo stesso Decreto;
c) che la denominazione del pane da usarsi nella relativa etichettatura fosse quella stabilita dal complesso normativo della citata legge n.580/67, ovvero "Pane speciale di tipo 0 con aggiunta di grassi" oppure " Pane di tipo 0 con aggiunta di grassi", mentre risultava incompatibile con l'art.4 del Decreto legislativo n. 109 del 1992 e con l'art.20 sopra richiamato la dicitura "Pane di tipo 0
speciale" usata dall'opponente nella fattispecie. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione il OM, deducendo un solo motivo di gravame, al quale resiste il Comune di Cesena con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'applicazione e l'interpretazione degli artt.4 e 18 del D.P.R. 322/1982, in relazione all'art.20 della legge 580/67, deducendo che il Pretore non abbia considerato che quest'ultimo articolo è una norma che attiene solo alle modalità di indicazione degli ingredienti del pane e non anche alla denominazione legale del prodotto, onde il rilievo secondo cui lo stesso, nella parte in cui si occupava dell'etichettatura del prodotto "pane", sarebbe stato abrogato per effetto del combinato disposto degli artt. 5 e 18, primo comma, del D.P.R. 18 maggio 1982, n.322, per essere sostituito dall'art.3, lettere "A" (denominazione di vendita) e "B" (elenco degli ingredienti) del medesimo D.P.R. 322/82. Il motivo non è fondato.
Conviene, infatti, osservare preliminarmente come dal raffronto degli artt.17 e 20 della legge 4 luglio 1967, n.580, sia dato di evincere che, con la prima delle due norme citate, si è inteso disciplinare la confezione e la vendita del pane cosiddetto "normale", laddove, con la seconda, il legislatore ha voluto dettare le disposizioni sostanziali relative al pane cosiddetto "speciale", innanzitutto individuandone, sotto i primi tre commi, gli ingredienti oltre che le singole, specifiche quantità di questi ultimi, poi stabilendo, al quarto comma, l'obbligo di "diciture" che indichino gli ingredienti aggiunti nonché l'ordine dei medesimi ed il divieto di vendita del suddetto alimento con la semplice e generica denominazione di pane "condito", "ingrassato" o "migliorato". Al momento, quindi, dell'entrata in vigore del D.P.R.18 maggio 1982, n.322 (recante attuazione della direttiva CEE n.79/ 112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), non è dubbio che il disposto dell'art.20 sopra citato, e segnatamente il quarto comma, contenesse, riguardo al pane speciale, prescrizioni afferenti non solo all'indicazione degli ingredienti aggiunti (secondo quanto si ricava altresì dal tenore del quinto comma del predetto art.20, a norma del quale il pane speciale deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati, forniti di cartelli indicanti "la dicitura di cui al precedente comma") ma anche alla denominazione di vendita del prodotto stesso (vietata, come detto, nei termini meramente generici di pane condito, ingrassato o migliorato).
Il richiamato D.P.R. 322/82, nello stabilire all'art.3, lettere "A" e "B", che l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta (tra l'altro) le indicazioni relative alla denominazione di vendita e all'elenco degli ingredienti, da riportare entrambe sull'apposito cartello di cui all'art.13, ha poi previsto, al primo comma dell'art.18, l'abrogazione di tutte le disposizioni in materia di etichettatura diverse da quelle dettate da esso Decreto. Peraltro, l'art.4, primo comma, del medesimo D.P.R. 322/82, espressamente fatto salvo dal citato art.3 ("Salvo quanto disposto dagli articoli successivi..."), ha stabilito che la denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso, in tal modo operando un inequivoco richiamo proprio alla norma speciale contenuta nell'art.20, quarto comma, della legge n.580 del 1967 (Cass.4 settembre 1997, n. 8487). Quest'ultima, quindi, non può ritenersi abrogata per effetto dell'art.18, primo comma. del D.P.R. 322/82, il quale fa riferimento a tutte le altre disposizioni in materia di etichettatura, atteso che l'abrogazione prevista dal medesimo primo comma dell'art. 18 deve evidentemente intendersi relativa alle norme "incompatibili" con quelle introdotte dal D.P.R. 322/82 (secondo quanto espressamente significato dal secondo comma dell'art.29 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, succeduto al D.P.R. 322/82) e non è perciò
estensibile ad una disposizione, come appunto il quarto comma dell'art.20 della legge n.580/1967, che lo stesso art.4, primo comma, del D.P.R. 322/1982 ha invece inequivocamente richiamato, laddove,
del resto, il mantenimento in vigore del divieto di vendita di pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato, conseguente al rinvio alle disposizioni in materia che disciplinano il prodotto de quo contenuto nel suddetto primo comma dell'art.4 del D.P.R. 322/82, non avrebbe significato se non fosse stata altresì mantenuta in vigore la disposizione relativa all'obbligo della messa in vendita del pane speciale "con diciture" che indichino gli ingredienti aggiunti del pane stesso ed il corrispondente ordine, trattandosi di prescrizioni che, nel quarto comma dell'art.20 sopra richiamato, formano un corpo unico inscindibile, siccome sotteso ad una eadem ratio, contrassegnata dall'esigenza che il pane speciale, in quanto caratterizzato dall'aggiunta di particolari ingredienti (quelli di cui ai primi tre commi dell'art.20 della legge n.580 del 1967), venga posto in vendita senza denominazioni puramente generiche (condito, ingrassato, migliorato) e con l'indicazione, anzi, a mezzo di apposite diciture, di siffatti ingredienti.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio dettato dall'art.385, primo comma, c.p.c. e si liquidano in lire ...., di cui lire 1.000.000 per onorario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, che si liquidano in lire ...., di cui lire 1.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999