TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/10/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2589/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Luana Manna C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Quindici (Av) alla via Parrocchia n. 11;
E
nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
NONCHÉ nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentata dall'avv. Paola De Vito con studio in Avellino alla Piazza C.F._3
LD RO n. 9, nominata tutore della minore;
Con il visto del P.M. reso il 17.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1
di pronunciare la separazione personale dalla coniuge e, decorso il termine di Controparte_1 legge, lo scioglimento del matrimonio. In punto di fatto la parte, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 18.12.2018 e che dall'unione coniugale è nata la figlia in data 11.10.2017, ha esposto che la convivenza è divenuta intollerabile ed è CP_2
cessata a partire dal mese di maggio/giugno 2021 a causa dei comportamenti della resistente, 1/4 affetta da problematiche psichiatriche. La parte ha, poi, precisato che, a seguito di ricorso dell'11.09.2019, il Tribunale per i Minorenni di Napoli lo aveva dichiarato, unitamente alla resistente, decaduto dalla responsabilità genitoriale e che, per tali ragioni, la figlia minore era stata affidata ai nonni paterni. Infine, il ricorrente ha precisato di lavorare part-time come imbianchino e di vivere presso un amico in Quindici (Av).
Con ordinanza del 13.03.2025 è stata nominata tutore della minore l'avv. Paola De Vito ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Con memoria del 9.05.2025 si è costituita in giudizio l'avv. De Vito per la minore CP_2
aderendo alla pronuncia di separazione personale dei coniugi e chiedendo di
[...] confermare l'affidamento della minore ai nonni paterni e di stabilire a carico di ciascun genitore un importo mensile a titolo di mantenimento della stessa.
All'udienza del 12.05.2025 è comparso personalmente il ricorrente che ha riferito di svolgere l'attività di imbianchino, di percepire circa € 1.200,00/1.300,00 mensili oltre € 200,00 a titolo di assegno unico nonché di vivere a Nola (Na) con una nuova compagna ed un'altra figlia nata da qualche mese. La parte ha, poi, soggiunto di vedere la minore tutti i giorni presso la CP_2 casa dei genitori e di pranzare e cenare insieme a lei, evidenziando che la stessa è cresciuta con i nonni, mentre la resistente convive con un altro compagno, lavorando nei bar e nei ristoranti sia dell'Avellinese che della Toscana. L'avv. Paola De Vito si è, invece, riportata alla costituzione chiedendo che il ricorrente, percettore dell'assegno unico, lo continui a versare interamente ai nonni affidatari.
Con note del 14.07.2025 l'avv. Cucciniello, presente per delega dell'avv. De Vito, ha depositato il decreto di nomina della nonna quale tutrice della minore e la relazione Persona_1
dei servizi sociali.
All'udienza del 14.7.2025 è stata dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
Ciò premesso, vale rilevare che dall'esame degli atti è emerso che i genitori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale in ragione del complicato quadro familiare e della rilevata inadeguatezza per la crescita della figlia affidata ai nonni paterni, CP_2 Controparte_3
e (cfr. provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli del Persona_1
30.03.2022). In particolare, dall'esame del provvedimento suindicato si evince che la minore è affidata ai nonni sin dall'anno 2017 poiché il ricorrente si è dimostrato inadatto alla gestione e alla crescita della figlia minore, mentre la resistente è stata sottoposta a t.s.o., essendo affetta da problemi psichiatrici e, precisamente, da un disturbo dell'umore per il quale è in cura con terapia 2/4 farmacologica. Inoltre, dalla relazione dei Servizi Sociali del 5.05.2025 emerge che i nonni paterni rappresentano per la minore un punto di riferimento stabile, hanno buona capacità educative e accuditive e garantiscono alla stessa un clima familiare protettivo e sereno.
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto dalle risultanze processuali risulta comprovata una crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di ricostituire una comunione di intenti e di sentimenti tra le parti.
In ordine alle restanti condizioni deve essere confermato l'affidamento della figlia ai nonni e disposto un assegno di mantenimento a carico dei genitori. In merito, vale rilevare che il ricorrente non si è opposto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia e al versamento dell'assegno unico per intero, pari a € 200,00, ai nonni collocatari. Ritiene, allora, il Tribunale di dover stabilire a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di euro
200,00 e a carico della resistente contumace l'obbligo di corrispondere, a tale titolo, la somma di euro 150,00, oltre adeguamento ISTAT fermo restando l'obbligo per le parti di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra assegno ordinarie e straordinarie per la figlia. Va, inoltre, disposto che l'assegno unico sia percepito dai nonni affidatari per intero.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra il ricorrente e la resistente tenuto conto dell'esito della lite, mentre quelle sostenute dal tutore nominato sono poste a carico dei genitori in solido tra loro. In merito si evidenzia che la minore è stata ammessa, in via provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 16.4.2025 e che la relativa istanza, sottoscritta dall'avv. De Vito il 28.3.2025, si presenta inammissibile in quanto non sono indicati i redditi delle persone conviventi con la minore. Ne deriva che l'ammissione, disposta in via provvisoria, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Avellino deve essere revocata.
Deve essere disposto il prosieguo della causa, con separata ordinanza, per la pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta dal ricorrente, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi sopra generalizzati;
- conferma l'affidamento della minore ai nonni paterni Controparte_2 CP_3
e
[...] Persona_1
3/4 - pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia mediante la corresponsione ai nonni paterni, entro il giorno cinque di ogni mese, CP_2
di un assegno mensile di € 200,00 con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
- pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia mediante la corresponsione ai nonni paterni, entro il giorno cinque di ogni mese, CP_2 di un assegno mensile di € 150,00 con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
- pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese extra assegno ordinarie e straordinarie per la figlia;
- dispone che l'assegno unico sia corrisposto ai nonni affidatari;
- compensa interamente le spese di lite tra il ricorrente e la resistente;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite in favore dell'avv. Paola De Vito, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
4/4