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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15/2025 promossa da:
EL NI nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Civitavecchia C.F._1
(RM), alla Via Traiana n. 73 presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Matera (cf.
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti C.F._2
-Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ente Pubblico Economico, con sede in Roma, alla Via
Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P.I. – il quale, a far data dal 1 luglio 2017, subentra a P.IVA_1 titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
Equitalia e assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 in forza del disposto dell'art. 1, co. 3, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in persona di LA AN in qualità di
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Andrea De LA - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del
25/07/2024 elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Portici (NA) al Corso Umberto I
n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mariani del Foro di Napoli, C.F.
– P. IVA che rappresenta e difende Agenzia delle Entrate C.F._3 P.IVA_2
– Riscossione giusta procura rilasciata con documento informatico in atti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
-Resistente
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
Nel merito accertare e dichiarare per tutti i motivi in narrativa illegittimità procedimento di notificazione del titolo esecutivo e sua conseguente caducazione;
prescrizione del diritto azionato e l'inesistenza del diritto di parte creditrice
e conseguentemente dichiararlo privo di efficacia per il ricorrente.
Per la parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riservati ogni ragione, diritto ed azione della concludente:
• dichiarare inammissibile il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa;
• in via gradata, rigettare il ricorso infondato in fatto e in diritto;
• in ogni caso, dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato di Agenzia delle Entrate - Riscossione nell'esecuzione dei propri compiti di Legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione allo scrivente difensore che si dichiara distrattario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premessa
Con ricorso depositato il 19/12/2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il
Signor EL NI ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249090848371000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data
06/12/2024 per la somma complessiva di € 12.965,88 concludendo come sopra riportato.
L'opponente eccepiva:
1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
3) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 2 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
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2. Qualificazione della domanda
In generale l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le contestazioni attinenti agli atti prodromici alla cartella, proposte sul presupposto della mancata notifica della stessa, hanno una funzione recuperatoria dei mezzi di impugnazione previsti per contestare il contenuto di tali atti prodromici o i crediti portati da tali atti.
Infine le contestazioni riguardanti vizi formali dell'intimazione non integrano una opposizione agli atti esecutivi poiché l'intimazione di pagamento non ha la natura di un atto esecutivo.
Nel caso in esame tutte le contestazioni si fondano sulla nullità della notifica della cartella di pagamento a cui conseguirebbe la prescrizione del credito e la decadenza dal diritto vantato dall'Agente della Riscossione.
Si tratta di contestazioni che attengono all'accertamento della sussistenza del credito per la realizzazione del quale è stato intimato il pagamento.
3. Accertamento negativo del credito e decadenza.
In primo luogo occorre rilevare che la cartella di pagamento n. 097 2013 01410 63530000di cui si contesta la regolarità della notifica appare, invece, correttamente notificata in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato l'avviso di ricevimento in data 11/04/2013 nel quale l'agente postale attesta che l'avviso è stato sottoscritto dal debitore.
La relata di notifica di un atto eseguita da parte dell'agente postale ha fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014).
La parte opponente all'udienza del 2 aprile 2025 si è limitata a far rilevare che non era stata prodotta la cartolina prevista nel caso di notifica a persona convivente ma non ha proposto querela di falso avverso l'attestazione dell'ufficiale postale di aver notificato al destinatario.
Pertanto la notifica deve ritenersi perfezionata poiché l'art. 26 D.P.R. 602/73 espressamente prevede che “… la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
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avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella di pagamento è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dov'è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda” e la giurisprudenza di legittimità in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non richiede la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (tra le altre da ultimo Cass. 21 luglio 2021 n. 20769).
Peraltro in questa decisione la Corte di cassazione ha chiarito come sia sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica con 'estratto di ruolo - equipollente della matrice – che conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria.
Ciò detto deve anche considerarsi che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte opponente è infondata in quanto, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella di pagamento, sono stati notificati prima del decorso del termine decennale decorrente dal 2012 una serie di atti interruttivi della prescrizione: l'avviso di intimazione n. 097 2016 9053
060300000 notificato in data 10/02/2017 con consegna, in assenza del destinatario, a familiare convivente e comunicazione successiva al Sig. NI dell'avvenuta notifica a mezzo raccomandata n. 689276160549 spedita il 16/2/2017 (cfr. allegato 3 alla comparsa di risposta);
l'avviso di intimazione n. 097 2018 9097 914360000, notificato in data 05/06/2019 con consegna, in assenza del destinatario, a familiare convivente e comunicazione successiva dell'avvenuta notifica a mezzo raccomandata n. 573032053597 spedita il 14/6/2019 (cfr. allegato 5 alla comparsa di risposta).
Va per altro verso osservato che, come la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 227-ter la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, essendo sufficiente la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito (v. Cass., 30/1/2019,
n. 2553, che ha enunziato il suindicato principio con riferimento a fattispecie in termini).
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Quanto alla eccezione di decadenza deve osservarsi che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione dal quale non vi è ragione di discostarsi (Cass. 10 maggio 2023 n. 12614) in tema di riscossione di spese processuali penali e delle somme statuite in favore della Cassa delle ammende, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.
Pertanto la domanda deve essere rigettata anche con riferimento a tale motivo.
4. Spese del giudizio
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e al d.m. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000 parametro minimo in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni di diritto sollevate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15/2025 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) rigetta la domanda proposta da EL NI;
d) condanna EL NI al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Agenzia delle
Entrate Riscossione che si liquidano in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali, Iva e CPA da distrarsi a favore dell'Avv.to Giuseppe Mariani.
Civitavecchia, 4 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15/2025 promossa da:
EL NI nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Civitavecchia C.F._1
(RM), alla Via Traiana n. 73 presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Matera (cf.
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti C.F._2
-Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ente Pubblico Economico, con sede in Roma, alla Via
Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P.I. – il quale, a far data dal 1 luglio 2017, subentra a P.IVA_1 titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
Equitalia e assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 in forza del disposto dell'art. 1, co. 3, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in persona di LA AN in qualità di
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Andrea De LA - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del
25/07/2024 elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Portici (NA) al Corso Umberto I
n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mariani del Foro di Napoli, C.F.
– P. IVA che rappresenta e difende Agenzia delle Entrate C.F._3 P.IVA_2
– Riscossione giusta procura rilasciata con documento informatico in atti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
-Resistente
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
Nel merito accertare e dichiarare per tutti i motivi in narrativa illegittimità procedimento di notificazione del titolo esecutivo e sua conseguente caducazione;
prescrizione del diritto azionato e l'inesistenza del diritto di parte creditrice
e conseguentemente dichiararlo privo di efficacia per il ricorrente.
Per la parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riservati ogni ragione, diritto ed azione della concludente:
• dichiarare inammissibile il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa;
• in via gradata, rigettare il ricorso infondato in fatto e in diritto;
• in ogni caso, dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato di Agenzia delle Entrate - Riscossione nell'esecuzione dei propri compiti di Legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione allo scrivente difensore che si dichiara distrattario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premessa
Con ricorso depositato il 19/12/2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il
Signor EL NI ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249090848371000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data
06/12/2024 per la somma complessiva di € 12.965,88 concludendo come sopra riportato.
L'opponente eccepiva:
1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
3) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 2 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Qualificazione della domanda
In generale l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le contestazioni attinenti agli atti prodromici alla cartella, proposte sul presupposto della mancata notifica della stessa, hanno una funzione recuperatoria dei mezzi di impugnazione previsti per contestare il contenuto di tali atti prodromici o i crediti portati da tali atti.
Infine le contestazioni riguardanti vizi formali dell'intimazione non integrano una opposizione agli atti esecutivi poiché l'intimazione di pagamento non ha la natura di un atto esecutivo.
Nel caso in esame tutte le contestazioni si fondano sulla nullità della notifica della cartella di pagamento a cui conseguirebbe la prescrizione del credito e la decadenza dal diritto vantato dall'Agente della Riscossione.
Si tratta di contestazioni che attengono all'accertamento della sussistenza del credito per la realizzazione del quale è stato intimato il pagamento.
3. Accertamento negativo del credito e decadenza.
In primo luogo occorre rilevare che la cartella di pagamento n. 097 2013 01410 63530000di cui si contesta la regolarità della notifica appare, invece, correttamente notificata in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato l'avviso di ricevimento in data 11/04/2013 nel quale l'agente postale attesta che l'avviso è stato sottoscritto dal debitore.
La relata di notifica di un atto eseguita da parte dell'agente postale ha fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014).
La parte opponente all'udienza del 2 aprile 2025 si è limitata a far rilevare che non era stata prodotta la cartolina prevista nel caso di notifica a persona convivente ma non ha proposto querela di falso avverso l'attestazione dell'ufficiale postale di aver notificato al destinatario.
Pertanto la notifica deve ritenersi perfezionata poiché l'art. 26 D.P.R. 602/73 espressamente prevede che “… la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella di pagamento è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dov'è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda” e la giurisprudenza di legittimità in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non richiede la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (tra le altre da ultimo Cass. 21 luglio 2021 n. 20769).
Peraltro in questa decisione la Corte di cassazione ha chiarito come sia sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica con 'estratto di ruolo - equipollente della matrice – che conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria.
Ciò detto deve anche considerarsi che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte opponente è infondata in quanto, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella di pagamento, sono stati notificati prima del decorso del termine decennale decorrente dal 2012 una serie di atti interruttivi della prescrizione: l'avviso di intimazione n. 097 2016 9053
060300000 notificato in data 10/02/2017 con consegna, in assenza del destinatario, a familiare convivente e comunicazione successiva al Sig. NI dell'avvenuta notifica a mezzo raccomandata n. 689276160549 spedita il 16/2/2017 (cfr. allegato 3 alla comparsa di risposta);
l'avviso di intimazione n. 097 2018 9097 914360000, notificato in data 05/06/2019 con consegna, in assenza del destinatario, a familiare convivente e comunicazione successiva dell'avvenuta notifica a mezzo raccomandata n. 573032053597 spedita il 14/6/2019 (cfr. allegato 5 alla comparsa di risposta).
Va per altro verso osservato che, come la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 227-ter la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, essendo sufficiente la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito (v. Cass., 30/1/2019,
n. 2553, che ha enunziato il suindicato principio con riferimento a fattispecie in termini).
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Quanto alla eccezione di decadenza deve osservarsi che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione dal quale non vi è ragione di discostarsi (Cass. 10 maggio 2023 n. 12614) in tema di riscossione di spese processuali penali e delle somme statuite in favore della Cassa delle ammende, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.
Pertanto la domanda deve essere rigettata anche con riferimento a tale motivo.
4. Spese del giudizio
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e al d.m. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000 parametro minimo in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni di diritto sollevate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15/2025 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) rigetta la domanda proposta da EL NI;
d) condanna EL NI al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Agenzia delle
Entrate Riscossione che si liquidano in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali, Iva e CPA da distrarsi a favore dell'Avv.to Giuseppe Mariani.
Civitavecchia, 4 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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