Articolo 98 tricies del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 149Articolo 98 undetricies
Versione
24 dicembre 2021
Art. 98-tricies. (( (Notifica e monitoraggio) )) (( (ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003) ))

(( 1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.
2. L'Autorita' notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonche' gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate e' notificata senza indugio alla Commissione europea.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2021