CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 222/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria Pt_1
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Liberto. Controparte_1
-APPELLATO-
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 14/1/2022 ha agito in giudizio contro Controparte_1
l' per contestare la legittimità del provvedimento del 17/12/2019 diretto alla Pt_1 ripetizione di € 24.684,26, richiesti relativamente alla pensione cat. INVCIV n. 07101170 di cui era titolare deceduto il 20/08/2018 per il periodo dall'01/01/2012 al Per_1
31/08/2018, deducendo l'irripetibilità delle somme, lamentando l'estrema genericità della motivazione del provvedimento di recupero, la decadenza, la propria buona fede e l'incolpevole affidamento. Con sentenza n. 562/2023 del 2072/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso. Tanto sul presupposto che, a fronte dell'indebito pacificamente riferibile all'accertato cumulo di rediti di lavoro autonomo, di terreni, fabbricati e da pensione erogata da altra cassa professionale, ricadendo la fattispecie nell'area del c.d. indebito assistenziale, in presenza di una situazione reddituale nota ovvero conoscibile da parte dell Pt_1 relativamente alle annualità per cui è processo (dall'01.01.2012 al 31.18.2018), l'indebita corresponsione al di ratei di pensione non dovuti non poteva giustificare il Per_1 recupero retroattivo ad opera dell' non essendo ravvisabile nel comportamento Pt_2 dell'assistito un connotato doloso finalizzato ad occultare cespiti non soggetti all'obbligo di dichiarazione. La sentenza di primo grado è stata impugnata dall' il quale contesta l'applicazione Pt_1 della tutela del legittimo affidamento essendo questo smentito dalla circostanza del significativo incremento reddituale tale da rendere ictu oculi rilevabile l'incompatibilità con la prestazione assistenziale in godimento. Resiste in questo grado la che chiede il rigetto della proposta impugnazione. CP_1
Quest'ultima appare fondata. Non ignora questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali – tra cui non rientra la pensione di invalidità civile - dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto , riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale , l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte . Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura un stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978).
Ed è rispetto a tale non remota evenienza che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha formulato il complementare principio per il quale l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 09/11/2018). Fatto si è che nella fattispecie in esame risulta non contestato che l'eccedenza reddituale conseguita dal de cuius negli anni in contestazione aveva superato di oltre il doppio la soglia fissata per il mantenimento della prestazione (in particolare tranne che per il 2012 in cui il reddito risulta pari ad € 7.417,00 (a fronte del limite di € 4.906,72) per gli anni successivi i redditi conseguiti si sono aggirati intorno agli € 10.000 per scendere nel 2018 ad € 6.363,00 a causa del sopravvenuto decesso del titolare). Dovendosi plausibilmente desumere dalla rilevata eccedenza reddituale la consapevolezza in capo al titolare della mancanza di un causa giustificativa dell' erogazione della prestazione pensionistica ne discende l'accoglimento del proposto gravame ed il conseguente rigetto della iniziale domanda di irripetibilità dell'indebito. Le spese vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, in atti.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 562/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 20 febbraio 2023, rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' . Controparte_1 Pt_1
Condanna la al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in CP_1 favore dell' e le liquida, rispettivamente , in complessivi € 1.865,00 per il giudizio di Pt_1 primo grado, ed € 1.984,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi, spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 22 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco