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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/04/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1646/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DITOMMASO Parte_1 C.F._1
SABINA, elettivamente domiciliato in VIA GUBBIO 10 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv.
DITOMMASO SABINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il coniuge ai fini di ottenere la separazione personale con Parte_1 addebito al marito, assegnazione della casa famigliare e contributo al mantenimento dei tre figli minori, indicato in € 600,00 (€ 200,00 per ciascuno).
Ha esposto la ricorrente di aver contratto in data 2 maggio 2003 matrimonio civile nel Comune di
Cerignola, con , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Di Vittorio 90 (atto n. 38, Parte II, Serie A, anno 2003). Dalla loro unione nascevano tre figli:
[...]
(14/05/2005 Cerignola), (10/08/2007 Cerignola) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(18/09/2010 Cerignola). Il rapporto coniugale, dopo un primo periodo sereno, si sarebbe
[...] pagina 1 di 2 nel tempo deteriorato a causa di aspri e insanabili contrasti dovuti soprattutto al mancato impegno del marito in funzione del sostentamento della famiglia.
In data 02.11.2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato una dichiarazione della ricorrente di rinuncia al giudizio per intervenuta riconciliazione con il coniuge, volontà in data 04.11.2024. Pt_2
L'avvenuta riconciliazione nelle more del processo – prodotta in giudizio mediante deposito della rinunzia alla separazione, sottoscritta dai coniugi ed autenticata dal legale – comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1646/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DITOMMASO Parte_1 C.F._1
SABINA, elettivamente domiciliato in VIA GUBBIO 10 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv.
DITOMMASO SABINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il coniuge ai fini di ottenere la separazione personale con Parte_1 addebito al marito, assegnazione della casa famigliare e contributo al mantenimento dei tre figli minori, indicato in € 600,00 (€ 200,00 per ciascuno).
Ha esposto la ricorrente di aver contratto in data 2 maggio 2003 matrimonio civile nel Comune di
Cerignola, con , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Di Vittorio 90 (atto n. 38, Parte II, Serie A, anno 2003). Dalla loro unione nascevano tre figli:
[...]
(14/05/2005 Cerignola), (10/08/2007 Cerignola) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(18/09/2010 Cerignola). Il rapporto coniugale, dopo un primo periodo sereno, si sarebbe
[...] pagina 1 di 2 nel tempo deteriorato a causa di aspri e insanabili contrasti dovuti soprattutto al mancato impegno del marito in funzione del sostentamento della famiglia.
In data 02.11.2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato una dichiarazione della ricorrente di rinuncia al giudizio per intervenuta riconciliazione con il coniuge, volontà in data 04.11.2024. Pt_2
L'avvenuta riconciliazione nelle more del processo – prodotta in giudizio mediante deposito della rinunzia alla separazione, sottoscritta dai coniugi ed autenticata dal legale – comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 2 di 2