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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/09/2018, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2018
N. 01322/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2010, proposto dalla Societa' Accu Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Zampaglione, Giuseppe Vetrano, Mario Cozzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Vetrano in Salerno, via S.Robertelli,51;
contro
il Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, largo Dogana Regia, n.15;
per l’adempimento coattivo
degli obblighi nascenti dal contratto d’area sottoscritto tra le parti in data 12 aprile 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente agisce in giudizio per l’adempimento coattivo degli obblighi nascenti dal contratto d’area sottoscritto con il Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Avellino, in data 12 aprile 2001.
2. Con memoria depositata agli atti del giudizio in data 18 giugno 2018, il procuratore costituito ha dichiarato che è venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla definizione della controversia.
3. Preso atto di quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso veda dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 543 del 2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO