Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/04/2026, n. 6996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6996 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06996/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05539/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5539 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Agnello, Flavia Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera n. 409/22/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo “Autorità” o “AGCom”) il 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche» , con il relativo allegato A («Relazione Tecnico Finanziaria»), resi disponibili sul sito web dell'Autorità il 17 gennaio 2023 (doc. 2);
b) della delibera n. 416/22/CONS, adottata dall'Autorità il 24 novembre 2022, recante «Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023», con i relativi allegati A («Fac Simile» del Modello telematico) e B («Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023»), resi disponibili sul sito web dell'Autorità il 17 gennaio 2023 (doc. 3);
c) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: c.1) la delibera AGCom n. 223/12/CONS e s.m.i., recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.2) la delibera AGCom n. 17/98 del 16 giugno 1998 e s.m.i., recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.3) la delibera AGCom n. 261/21/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»; c.4) la delibera AGCom n. 208/22/CONS, recante «Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati (doc. 4), ivi compresa la «Relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2021» (doc. 5); c.5) la delibera AGCom n. 297/22/CONS, recante «Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - anno 2021», ed il suo Allegato 1 (doc. 6); c.6) la delibera AGCom n. 616/20/CONS, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media», peraltro già impugnata dall'odierna ricorrente, dinanzi a codesto Tar, con il ricorso r.g. n. 4211/2021; c.7) la delibera n. 464/22/CONS, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio 2023», con i relativi allegati (doc. 7), nonché il documento denominato «Bilancio di previsione 2023 – Relazione illustrativa» (doc. 8); c.8) la delibera AGCom n. 457/22/CONS, recante «Piano di programmazione finanziaria 2023-2025», con i relativi allegati; c.9) il provvedimento (anche tacito) di approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della citata delibera AGCom n. 409/22/CONS, ai sensi dell'art. 1, co. 65, l. n. 266/2005; c.10) l'art. 2 dell'Allegato A alla delibera AGCom n. 666/08/CONS (“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”) e s.m.i., con i relativi allegati e moduli, così come modificato, tra l'altro, dalla delibera AGCom n. 608/10/CONS, recante “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla Delibera n. 666/08/CONS” (doc. 9).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SKY ITALIA S.R.L. il 6 febbraio 2025:
per la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione:
d) della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche “Autorità” o “AGCom”) n. 453/24/CONS, avente ad oggetto «Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Anno 2023» e del suo Allegato 1, resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 12 dicembre 2024 (doc. 16: la numerazione segue quella adottata in precedenza);
e) di tutti gli atti e i provvedimenti comunque presupposti, coevi, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: e.1) la delibera dell’Autorità 17/98 del 16 giugno 1998 e s.m.i., avente ad oggetto «Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità», con i relativi allegati, ivi compreso, in particolare, l’allegato B («Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità»); e.2) la delibera AGCom n. 223/12/CONS e s.m.i., recante «Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS; e.3) la delibera AGCom n. 382/24/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»; e.4) la delibera AGCom n. 409/22/CONS, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche», peraltro già impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio; e.5) la delibera AGCom n. 464/22/CONS, recante «Bilancio di previsione per l’esercizio 2023 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », con i relativi allegati; e.6) la delibera AGCom n. 101/23/CONS, recante «Prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2023», con i relativi allegati; e.7) la delibera AGCom n. 267/23/CONS, recante «Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2023», con i relativi allegati; e.8) la delibera AGCom n. 333/23/CONS, recante «Terza variazione al bi-lancio di previsione dell’esercizio 2022», con i relativi allegati; e.9) la delibera AGCom n. 307/24/CONS, recante «Approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2023», con i relativi allegati (doc. 17), ivi compresa la «Relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2023» (doc. 18); e.10) gli «esiti della rendicontazione relativa alle spese sostenute nel 2023 per lo svolgi-mento delle competenze istituzionali riconducili all’articolo 16 del CCE», asseritamente riportata nell’allegato alla citata delibera n. 453/24/CONS;
e.11) in ogni caso, tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nei confronti dei quali, ad ogni buon conto, nuovamente ci si grava e qui di seguito trascritti con lo stesso ordine alfabetico ivi utilizzato:
a) la delibera n. 409/22/CONS, adottata dall’Autorità il 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche» , con il relativo allegato A («Relazione Tecnico Finanziaria»), resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 17 gennaio 2023 (doc. 2);
b) la delibera n. 416/22/CONS, adottata dall’Autorità il 24 novembre 2022, recante «Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023» , con i relativi allegati A («Fac Simile» del Modello telematico) e B («Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023»), resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 17 gennaio 2023 (doc. 3);
c) tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: c.1) la delibera AGCom n. 223/12/CONS e s.m.i., recante «Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» , con i relativi allegati; c.2) la de-libera AGCom n. 17/98 del 16 giugno 1998 e s.m.i., recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.3) la delibera AGCom n. 261/21/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»; c.4) la delibera AGCom n. 208/22/CONS, recante «Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati (doc. 4), ivi compresa la «Relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2021» (doc. 5); c.5) la delibera AGCom n. 297/22/CONS, recante «Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - anno 2021», ed il suo Allegato 1 (doc. 6); c.6) la delibera AGCom n. 616/20/CONS, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2021 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media», peraltro già impugnata dall’odierna ricorrente, dinanzi a codesto Tar, con il ricorso r.g. n. 4211/2021; c.7) la delibera n. 464/22/CONS, recante «Bilancio di previsione per l’esercizio 2023», con i relativi allegati (doc. 7), nonché il documento denominato «Bilancio di previsione 2023 – Relazione illustrativa» (doc. 8); c.8) la delibera AGCom n. 457/22/CONS, recante «Piano di programmazione finanziaria 2023-2025», con i relativi allegati; c.9) il provvedimento (anche tacito) di approvazione da parte del Presi-dente del Consiglio dei ministri, della citata delibera AGCom n. 409/22/CONS, ai sensi dell’art. 1, co. 65, l. n. 266/2005; c.10) l’art. 2 dell’Allegato A alla delibera AGCom n. 666/08/CONS (“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”) e s.m.i., con i relativi allegati e moduli, così come modificato, tra l’altro, dalla delibera AGCom n. 608/10/CONS, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla Delibera n. 666/08/CONS” (doc. 9).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Wind Tre S.p.A. e di Poste Italiane Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo Sky Italia S.r.l. ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, tra questi:
- della delibera AGCom n. 409/22/CONS, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche ” (di seguito, anche solo “delibera”), comprensiva della allegata Relazione tecnico finanziaria riguardante “ Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche ” (di seguito, anche solo “Relazione tecnica”);
- della delibera n. 416/22/CONS, recante “ Modello telematico e Istruzioni per il versa mento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2023 ”, comprensiva dell’allegato modello telematico e delle allegate “ Istruzioni per il versamento dovuto dall’Autorità per l’anno 2023 ”.
2. Degli impugnati atti e provvedimenti la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. Violazione, sotto diversi profili, dell’art. 12 della dir. 2002/20/Ce e dei suoi “considerando” 30 e 31, nonché dei corrispondenti art. 16 e “considerando” 53 e 54 della direttiva 2018/1972. Violazione degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost.; degli artt. 49-54 TFUE; dell’art. 5 TUE e del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005 e dell’art. 1 l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 259/2003, come sostituito dal d.lgs. n. 207/2021. Violazione art. 1 l. n. 249/1997 e s.m.i. e All. A del. AGCom n. 6 223/12/CONS e s.m.i. In subordine e salvo gravame. Illegittimità dell’art. 16 del d.lgs. n. 259/2003 e s.m.i., per violazione, sotto diversi profili, dell’art. 12 dir. 2002/20/Ce e dei suoi “considerando” 30 e 31, nonché dei corrispondenti art. 16 e “considerando” 53 e 54 del Codice europeo; violazione degli artt. 19 TUE e 267 TFUE: necessità di disapplicare il citato art. 16 d.lgs. n. 259/2003; illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati. Illegittimità del citato art. 16 d.lgs. n. 259/2003 per violazione degli artt. 3, 24, e 117, co. 1, Cost. Illegittimità derivata. La ricorrente ha osservato che la Delibera è stata adottata in violazione dell’art. 16 della Direttiva UE 2018/1972 in quanto l’Autorità non ha provveduto ad emanare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e degli importi riscossi per il 2022 (come prescritto anche dall’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003), così precludendo agli operatori interessati di verificare l’equilibrio tra i costi e diritti, in violazione dei principi di trasparenza, obiettività e proporzionalità. L’Autorità, inoltre, ha preteso di finanziare con i diritti amministrativi in parola il proprio intero fabbisogno relativo ai costi del settore delle comunicazioni elettroniche, basandosi sul Rendiconto 2021 che però è privo di qualsiasi indicazione sui costi specificamente sostenuti per le sole attività previste dal citato art. 16. In questo quadro, l’Autorità ha preso in considerazione delle voci di spesa ultronee, riferite alla categoria “spese generali”, a centrali di costo non direttamente riconducibili alle attività di cui all’art. 16 o alle seguenti attività riferibili all’intero mercato delle comunicazioni elettroniche: «i) attività finalizzate alla regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche ex articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 259/2003; ii) attività finalizzate alla regolamentazione dei mercati dell’audiovisivo, dell’editoria, della pubblicità, ecc.; iii) attività finalizzate alla regolamentazione dei mercati dei servizi postali; iv) attività relative al settore dei servizi digitali ed, in particolare, delle piattaforme di intermediazione e dei motori di ricerca online; v) attività di natura trasversale ai diversi ambiti settoriali di competenza istituzionale, che l’Autorità svolge in quanto strettamente strumentali e funzionali all’espletamento delle specifiche attività di regolazione settoriale» .
In subordine, la ricorrente ha esposto che l’Autorità avrebbe dovuto perlomeno escludere tutti i costi amministrativi che non rientrano nelle funzioni specificamente menzionate nella stessa disposizione ed avrebbe perciò dovuto esplicitamente escluderli nel Rendiconto 2021. Dall’esame di quest’ultimo, inoltre, è emerso un cospicuo e crescente avanzo di amministrazione che dimostrerebbe il sovradimensionamento dei contributi richiesti annualmente dall’Autorità, l’omissione di una effettiva redistribuzione dell’avanzo e, in buona sostanza, la richiesta agli operatori di contributi patrimoniali onerosi e non proporzionati. Fermo quanto sopra, la ricorrente ha eccepito che le denunciate carenze non potrebbero essere superate né dall’arbitraria “ripartizione” del fabbisogno complessivo di cui all’art. 16 del Codice, effettuata nel preambolo della Delibera (v. 1° “RITENUTO” di p. 7), né dalle connesse affermazioni contenute nell’allegata «Relazione Tecnico Finanziaria», in cui l’Autorità suddivide in modo del tutto autoreferenziale gli asseriti “costi amministrativi stimati” tra le «macro-aree» di attività asseritamente «individuate in coerenza con l’ordinanza CGUE del 29 aprile 2020 (causa C-399/19)». Infatti, in proposito, la ricorrente ha eccepito, da un lato, che tale “ripartizione” percentuale è del tutto vaga e generica (anche perché adottata senza alcun supporto oggettivo) e non rappresenta lo specifico rendiconto richiesto dalla normativa e, dall’altro lato, che il Consiglio di Stato ha già annullato con plurime sentenze (nn. 6768, 6769, 6771, 6772, da 6774 a 6777, tutte dell’11 ottobre 2021) precedenti delibere impositive dell’Autorità, proprio perché era stato omesso di «corredare ogni calcolo con adeguata motivazione essendo emerso con chiarezza che il contributo non può riguardare tutte le spese complessivamente sostenute per il funzionamento dell’Autorità» e, quindi, di svolgere una «istruttoria che definisca analiticamente il perimetro dei costi ammissibili» .
II. Violazione dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; dell’art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; 16 dell’art. 6 l. n. 249/1997. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, anche con precedenti provvedimenti della stessa Amministrazione. La ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato in quanto l’Autorità, discostandosi dall’elenco di soggetti individuati dal DM del 17 maggio 2002 e da quanto fatto sino al 2011, ha ritenuto di poter individuare autonomamente i soggetti tenuti al versamento del contributo.
III. In subordine e salvo gravame. Violazione dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; dell’art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; dell’art. 6 l. n. 249/1997. In via gradata, illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53 e 97: illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati. Con tale motivo, la ricorrente ha evidenziato come, nell’ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere che i commi 65 e 66 del rubricato art. 1 non abbiano legificato l’elenco (contenuto nel d.m.) dei soggetti, delle attività e dei corrispondenti ricavi da assoggettare, o meno, al pagamento del contributo AGCom, lasciando alla stessa Autorità l’individuazione di tali cruciali elementi, risulterebbero violati i principi in tema di riserva – anche relativa – di legge (artt. 23, 41, 53 e 97 Cost.), poiché all’Autorità sarebbe stato incondizionatamente attribuito il potere di individuare i soggetti, le attività ed i ricavi sottoposti al predetto obbligo in positivo, senza la fissazione di alcun limite, né di alcun effettivo criterio e principio direttivo ad opera della norma primaria.
IV. In ulteriore subordine e sempre salvo gravame. Violazione dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; dell’art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; dell’art. 6 l. n. 249/1997; dell’art. 3 d.lgs. n. 208/2021 (di seguito, “TUSMA”); nonché degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost. Eccesso di potere per genericità ed indeterminatezza dei soggetti tenuti al pagamento del contributo AGCom, nonché per illogicità, contraddittorietà, anche con provvedimenti della stessa Amministrazione, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, difetto di motivazione. La ricorrente ha esposto che, in ogni caso, l’Autorità non ha individuato nella sua Delibera gli elementi necessari per stabilire soggetti, attività e ricavi da assoggettare al contributo, non essendo quindi chiari gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione del contributo. Neppure le Istruzioni forniscono una chiara, puntuale ed esaustiva individuazione dei soggetti, delle attività e dei ricavi assoggettabili al contributo AGCom.
V. In subordine e salvo gravame. Violazione dell’art. 1, co. 6, lett. a), nn. 5 e 6, l. n. 249/1997; dell’art. 3 d.lgs. 15.11.2000, n. 373; degli artt. 23, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In ulteriore subordine, violazione dir. 98/84/Ce, dir. 2002/20/Ce e Codice europeo: conseguente necessità di disapplicare il cit. art. 1, co. 6, lett. a), nn. 5 e 6 e degli artt. 3, lett. u), e 28 del TUSMA; illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati. Nel dettaglio, la ricorrente ha osservato che molti dei soggetti indicati nell’elenco contenuto nel Regolamento Roc, non rientrano in alcuna delle due tipologie di operatori individuate nel citato co. 6, lett. a), n. 5, fermo restando che l’Autorità non ha il potere di ampliare l’elenco dei soggetti tenuti a iscriversi in base alla normativa vigente.
VI. Violazione, sotto altro profilo, della dir. 2002/20/Ce e del Codice europeo. Violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi di buona amministrazione, del pareggio di bilancio e di equilibrio tra le entrate e le spese. Violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 81 e 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento ed in tutte le sue figure sintomatiche. La ricorrente ha contestato la decisione dell’Autorità di utilizzare l’avanzo di amministrazione per finalità diverse da quello di ridurre il contributo degli operatori per l’annualità in corso, continuando in tal modo a richiedere un contributo eccessivo rispetto a quanto le è necessario. Risulterebbe particolarmente grave, a suo giudizio, la decisione di coprire la restituzione dei contributi illegittimamente determinati per gli operatori postali con i contributi pagati da altri operatori, primi fra tutti quelli del settore della comunicazione elettronica.
VII. In subordine. Violazione, sotto altri profili, dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; dell’art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; dell’art. 6 l. n. 249/1997; dell’art. 3, co. 1, lett. d), p) e q) d.lgs. n. 208/2021; dell’art. 1, lett. gg), d. lgs. n. 259/2003; degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost.; della dir. 2002/20/Ce e del Codice europeo; degli artt. 49-54 TFUE; dell’art. 5 TUE e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di presupposto, illogicità, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà intrinseca e con altri provvedimenti della stessa Amministrazione. In sintesi, la ricorrente ha esposto che l’Autorità, decidendo di imporre il contributo rapportandolo ai ricavi totali degli operatori interessati, ha arbitrariamente limitato la possibilità per gli operatori di escludere ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore delle comunicazioni elettroniche, ponendoli per giunta di fronte all’illegittimità alternativa di dichiarare il falso (tenuto conto che nel Modello si chiede che la dichiarazione venga effettuata nella consapevolezza delle conseguenze penali previste dall’art. 76 d.P.R. n. 445/2000), ovvero vedersi costretti a sottoporre a contributo ricavi che ad esso non assoggettabili.
3. L’Autorità intimata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso. Si è altresì costituita in giudizio Wind Tre S.p.A.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 6 febbraio 2025, la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi: a) la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche “Autorità” o “AGCom”) n. 453/24/CONS, avente ad oggetto «Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Anno 2023» e del suo Allegato 1.
4.1. Degli impugnati atti e provvedimenti la ricorrente ha domandato l’annullamento lamentando, oltre all’illegittimità in via derivata per le stesse censure già svolte con il ricorso introduttivo:
I. Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 12 della direttiva 2002/20/Ce e dei suoi “considerando” 30 e 31, così come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa con la sentenza del 18 luglio 2013 e con le altre pronunce ivi richiamate, nonché dei corrispondenti art. 16 e “considerando” 53 e 54 del Codice europeo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 16 del testo sostituito dal d.lgs. n. 207/2021. Violazione degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost.; degli artt. 49-54 TFUE; dell’art. 5 TUE e del principio di proporzionalità. Violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005 e dell’art. 2, co. 241, l. n. 191/2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 249/1997 e s.m.i. e dell’Allegato A al la delibera AGCom n. 223/12/CONS e s.m.i. Violazione dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità dell’attività amministrativa. Violazione dei principi di buona amministrazione, del pareggio di bilancio e di equilibrio tra le entrate e le spese. Viola zione del principio del buon andamento. Eccesso di potere per sviamento e per difetto dei presupposti, carenza di motivazione e contraddittorietà, anche con precedenti provvedimenti della stessa Amministrazione. La ricorrente ha osservato che, in ogni caso, il Rendiconto 2023 si pone in aperto contrasto con la costante giurisprudenza della CGUE, secondo cui «i diritti imposti ai sensi dell’art. 12 della direttiva autorizzazioni non sono volti a coprire i costi amministrativi di qualsivoglia tipologia sostenuti dall’ANR» (§ 40 sent. 18.3.2013, confermata sul punto anche dalla citata ord. 29.4.2020) e «non possono comprendere altre voci di spesa» diverse da quelle indicate nello stesso art. 12 (§ 39), oggi art. 16 del Codice europeo, dovendo essere imposti in modo proporzionato, obiettivo, trasparente e non potendo superare i costi complessivi relativi a tali attività. Invece, ove si cercasse nel Rendiconto 2023 – in un’ottica controfattuale (e fermo re stando quanto si dirà ancora infra sulle modalità di rendicontazione) – se vi siano e quali siano le spese sostenute dall’Autorità per l’intero settore delle comunicazioni elettroniche che non vengono finanziate con i diritti amministrativi di cui al citato art. 16, non se ne troverebbe alcuna, tantomeno significativa. Infine, la ricorrente ha evidenziato che non risponde affatto alle suindicate previsioni dell’art. 16 del Codice europeo neppure l’“elenco”, contenuto nell’Annesso A al Rendiconto 2023 (pp. 40 ss.), «degli atti e delle principali linee di attività riferibili all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche» e/o il relativo «prospetto di sintesi della consistenza complessiva, articolato nelle macro-categorie di attività indicate dall’ordinanza della Corte di Giustizia». Il riferimento alle tre macrocategorie, infatti, appare del tutto autoreferenziale ed errato, non accompagnato dall’indicazione degli specifici costi riferibili a tali attività. Il rendiconto 2023 dimostrerebbe, da ultimo, il sistematico sovradimensionamento dei diritti richiesti agli operatori, in aperto contrasto con l’art. 16 del codice europeo, considerato l’enorme surplus ivi indicato.
III. In subordine e salvo gravame. Illegittimità dell’art. 16 del d.lgs. n. 259/2003 e. s.m.i., per violazione, sotto diversi profili, dell’art. 12 della direttiva 2002/20/Ce e dei suoi “con siderando” 30 e 31, così come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa con la sentenza del 18 luglio 2013 (resa nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12) e con le altre pronunce ivi richiamate, nonché dei corrispondenti art. 16 e “considerando” 53 e 54 della direttiva 2018/1972, che istituisce il Codice euro peo delle comunicazioni elettroniche; per violazione delle sentenze di codesto ecc.mo Tar nn. 2530, 2533, 2534, 2538, 2542 e 3504 del 2014, nonché delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 600, 810, 1224, 1273, 1274 e 1712 del 2015; nonché per violazione degli artt. 19 TUE e 267 TFUE: necessità di disapplicare il citato art. 16; illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati. Illegittimità del citato art. 16 per violazione degli artt. 3, 24, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo anche in relazione all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU: illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati. La ricorrente ha evidenziato che laddove si volesse intendere l’art. 16, comma 3, come idoneo a legittimare l’ampliamento dei costi finanziabili con i diritti amministrativi ai sensi del codice europeo, lo stesso sarebbe in contrasto con la Costituzione, con il diritto unionale e con l’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, dato che legittimerebbe un indebito e ingente prelievo a carico degli operatori di settore.
5. In data 5 marzo 2025, Poste Italiane S.p.A. si è costituita in giudizio.
6. In previsione dell’udienza di trattazione del merito, l’Autorità ha depositato istanza di rinvio rappresentando la pendenza, innanzi al Consiglio di Stato, degli appelli nn.rr.gg. 7260/25 e 7259/25, aventi ad oggetto le sentenze nn. 9719/24 e 9784/24 di questo T.A.R., che hanno annullato la delibera oggetto del ricorso principale sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione.
6.1. All’udienza straordinaria del 10 aprile 2026, la difesa della ricorrente ha aderito all’istanza di rinvio. All’esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio deve respingere l’istanza di rinvio formulata dalla difesa della ricorrente. Invero, la pendenza del giudizio di appello in ordine a una fattispecie analoga a quella odierna non ostacola il sindacato di legittimità sugli atti impugnati da parte di questo Collegio, considerata anche l’esplicita previsione normativa, rinvenibile nell’art. 73, comma 1 bis del cod. proc. amm., che riserva a casi eccezionali le ipotesi di rinvio. Deve poi essere ribadito, in coerenza con quanto affermato anche dal C.G.A.R.S. (v. sentenza n. 153/2022), che “[…] nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le stesse non hanno anche la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che si rivolgono al giudice. La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su “situazioni eccezionali” (come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a.: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)”). Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti” .
Nella specie, la motivazione indicata nella istanza di rinvio non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale differimento, posto che la pendenza dei citati giudizi di appello in alcun modo ha inciso sull’effettività del diritto di difesa nell’odierno giudizio.
2. Ciò chiarito, venendo al merito, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono fondati.
2.1. Occorre richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto già affermato da questo stesso T.A.R. in ordine alla delibera AGCom n. 409/22/CONS (v. sentenze nn. 9719 – 9784/2025) in ordine al fatto che: “[…] l’Autorità, nella avversata delibera di stima, non ha indicato alcun elemento che consenta di ricondurre ciascuna delle funzioni contestate dalla ricorrente a quelle espressamente indicate nella menzionata ordinanza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2020, causa C-399/19.
In particolare, dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo non emergono le ragioni per le quali rientrerebbero nell’ambito delle funzioni effettivamente finanziabili le attività, indicate nella Relazione tecnica (par. 2), rivolte:
- (esclusivamente) alla tutela dei consumatori, quali la “definizione di misure funzionali alla trasparenza dei prezzi e delle fatture”, il “confronto delle offerte” commerciali, la “gestione delle segnalazioni degli utenti nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica”, la “vigilanza sulla corretta applicazione della regolamentazione definita dall’Autorità in tema di tutela dei consumatori ed utenti” (l’attività di “definizione delle controversie tra utenti e operatori” non può essere, invece, considerata funzionale esclusivamente alla tutela dei consumatori, essendo svolta a beneficio di entrambe le parti della controversia, e dunque anche a favore dell’operatore di comunicazioni elettroniche);
- al “rilascio di pareri all’Autorità garante della concorrenza e del mercato sui relativi provvedimenti riguardanti operatori del settore delle comunicazioni predisposti (art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, legge n. 249/1997)”.
Analogamente, con riferimento alla indicazione dei “Costi amministrativi stimati” (par. 4 della relazione tecnica), l’Autorità è venuta meno all’onere di esplicitare “in modo chiaro, evidente e trasparente il nesso con le attività di cui all’art. 12 della Direttiva autorizzazione” (sentenza 6828/2023 cit.; Consiglio di Stato, 07/12/2023, n. 10635, resa con riguardo alla delibera concernente il contributo dovuto per l’anno 2022).
Il vizio emerge con riferimento ai seguenti costi (che hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente):
- quelli generati dalla predisposizione di pareri all’Autorità garante della concorrenza e del mercato da parte della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
- quelli associati alla “Direzione tutela dei consumatori, alla Direzione studi, ricerche e statistiche, dall’Ufficio Contact Center e relazioni con il pubblico del Segretariato Generale”;
- quelli associati al “Segretariato Generale” quale struttura trasversale.
8. Una siffatta motivazione, peraltro, non è stata fornita dall’Amministrazione neppure nell’ambito del presente giudizio, posto che l’Autorità:
1) nulla ha controbattuto rispetto alla contestazione concernente il “rilascio di pareri all’Autorità garante della concorrenza e del mercato sui relativi provvedimenti riguardanti operatori del settore delle comunicazioni predisposti (art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, legge n. 249/1997)”;
2) con riferimento alle attività svolte dalla alla Direzione tutela dei consumatori, (definizione di misure funzionali alla trasparenza dei prezzi e delle fatture; confronto delle offerte; gestione delle segnalazioni degli utenti nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica; vigilanza sulla corretta applicazione della regolamentazione definita dall’Autorità in tema di tutela dei consumatori ed utenti) la difesa erariale ha osservato, per un verso che “le attività svolte dalla Direzione tutela dei consumatori sono direttamente riferibili alle funzioni attribuite nella parte III del CCEE (artt. dal 94 al 98-tricies), il cui onere non può che essere coperto attraverso il contributo di cui alla legge n. 206/2005 posto in capo agli operatori presenti nel relativo mercato”; per un altro verso, che le suddette attività “pur se in ipotesi possano essere considerate come (prioritariamente) finalizzate alla tutela dei consumatori - non determinino anche un effetto <a favore degli operatori di comunicazione elettroniche> nella misura in cui contribuiscono a rendere, attraverso l’azione di vigilanza, controllo e sanzione svolta dall’Autorità, più informato, trasparente e affidabile il mercato in cui tutti gli operatori di rete e servizi di comunicazioni elettronica esercitano la lora attività economica in base all’autorizzazione generale”.
Invero, tali generiche affermazioni non consentono di cogliere i motivi che conducono ad inserire le attività predette nell’alveo della previsione di cui all’art. 12 della Direttiva autorizzazioni (ora art. 16 della Direttiva del 2018).
In proposito va ricordato che il Consiglio di Stato (da ultimo nella sentenza 10635/2023), con specifico riferimento a “l’attività in materia di tutela del consumatore” svolta dalla Direzione tutela dei consumatori, ha osservato che:
“si tratta, in sostanza, di costi per il funzionamento di strutture dell’Autorità le cui attività non possono a priori espungersi dall’ambito applicativo della Direttiva autorizzazione”, i quali, pertanto, non “possano considerarsi, in astratto, estranei all’ambito di quelli finanziabili”, sempreché, in concreto, l’Autorità “in sede di motivazione della delibera di stima indic[hi] le ragioni per cui ciascuna delle funzioni rientra nell’ambito di quelle effettivamente finanziabili” (ciò che non è avvenuto nella vicenda in esame).
Peraltro, va osservato che la stessa difesa erariale, nel riconoscere che le attività in discussione risultano “prioritariamente” orientate alla tutela dei consumatori, sembra confermare - alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale “i diritti amministrativi di cui all’articolo 12 della Direttiva autorizzazioni … possono essere imposti solo per i servizi amministrativi svolti dalle ANR a favore degli operatori di comunicazioni elettroniche” - l’inidoneità delle medesime a generare costi finanziabili con il contributo posto a carico degli operatori del settore;
3) nulla ha contro-dedotto rispetto all’attività svolta dalla “Direzione studi, ricerche e statistiche”: non è stato dunque chiarito in che modo le funzioni svolte dalla suddetta struttura individuate nel ricorso (“le iniziative relative alla alfabetizzazione digitale e lo sviluppo delle competenze digitali, l’informativa Economica di Sistema (IES) e il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), nonché la gestione del catasto delle 15 frequenze radiotelevisive, persino riguardanti un diverso settore (media), l’attività di promozione delle relazioni con Università ed enti di ricerca nazionali e internazionali”) possano essere riferite direttamente o indirettamente a quelle indicate nella previsione dell’art. 12 della Direttiva autorizzazioni;
4) con riferimento all’Ufficio Contact Center e relazioni con il pubblico del Segretariato Generale, ha rilevato che “l’azione svolta dall’Autorità, anche attraverso i suoi servizi strumentali quali il Contact Center, contribuisce, dunque, a rendere il mercato dei servizi di comunicazione elettronica più dinamico e competitivo ad indubbio beneficio, quindi, di tutti i soggetti attivi – ivi, inclusi, in primo luogo gli stessi operatori economici destinatari degli obblighi contributivi – nel mercato/settore delle comunicazioni elettroniche”.
A tale riguardo va ribadito che la prospettazione di un generico beneficio a vantaggio di tutti gli operatori del mercato non può ritenersi sufficiente ad evidenziare l’esistenza di un nesso con le attività di cui all’art. 12 della Direttiva autorizzazione “secondo un criterio di stretta pertinenza”, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata sulle analoghe delibere relative alle annualità precedenti rispetto a quella per cui è causa (sentenze 6828/2023 e 10635/2023);
5) nulla ha contro-dedotto rispetto all’attività svolta dal “Segretariato Generale”.”
2.2. Applicando tali principi al caso di specie, devono ritenersi fondate, e con valore assorbente, le censure articolate dalla ricorrente nel ricorso principale mediante le quali ha ampiamente contestato il vizio istruttorio e motivazionale della delibera impugnata nella parte in cui l’Autorità ha considerato, nella determinazione del contributo, le voci di costo già censurate nella citata pronuncia, senza alcuna evidenza motivazionale in ordine al nesso necessario con le attività di cui all’art. 12 della Direttiva autorizzazione.
3. Quanto ai motivi aggiunti, è fondato, e ha rilievo assorbente, il vizio di illegittimità derivata denunciato dalla ricorrente. Invero, dalla mera lettura della delibera n. 453/24 emerge come l’Autorità abbia proceduto “[…] A partire dalla situazione complessiva della gestione economica al 31 dicembre 2022, evidenziata nel documento di Rendicontazione riferito all’anno 2022 viene determinata – integrandone i relativi saldi sulla base dei risultati della gestione di competenza 2023 e tenendo conto degli accertamenti di entrata per arretrati contributivi e delle rettifiche dei costi effettuati nel corso dell’anno 2023 – la situazione complessiva della gestione economica dell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 16 del CECE per il periodo 2013-2023 come rappresentata nella seguente tabella 14 ”. In questo quadro, l’illegittimità derivata dipende dall’inclusione, nel rendiconto, dei contributi riscossi in virtù degli atti di cui è già stata accertata l’illegittimità tramite l’accoglimento del ricorso principale.
4. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti sopra indicati.
5. La peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR RT, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | OR RT |
IL SEGRETARIO