TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/04/2026, n. 6996
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione direttiva UE e principi di proporzionalità e trasparenza

    La delibera è stata adottata in violazione dell'art. 16 della Direttiva UE 2018/1972 in quanto l'Autorità non ha provveduto ad emanare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e degli importi riscossi per il 2022, così precludendo agli operatori interessati di verificare l'equilibrio tra i costi e diritti, in violazione dei principi di trasparenza, obiettività e proporzionalità. L'Autorità ha preteso di finanziare con i diritti amministrativi il proprio intero fabbisogno relativo ai costi del settore delle comunicazioni elettroniche, basandosi sul Rendiconto 2021 che è privo di qualsiasi indicazione sui costi specificamente sostenuti per le sole attività previste dal citato art. 16. Sono state considerate voci di spesa ultronee.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà

    La ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato in quanto l’Autorità, discostandosi dall’elenco di soggetti individuati dal DM del 17 maggio 2002 e da quanto fatto sino al 2011, ha ritenuto di poter individuare autonomamente i soggetti tenuti al versamento del contributo.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale per violazione riserva di legge

    Nell'ipotesi in cui i commi 65 e 66 dell'art. 1 non abbiano legificato l'elenco dei soggetti, delle attività e dei corrispondenti ricavi da assoggettare al pagamento del contributo, lasciando all'Autorità l'individuazione di tali elementi, risulterebbero violati i principi in tema di riserva di legge, poiché all'Autorità sarebbe stato attribuito il potere di individuare i soggetti, le attività ed i ricavi sottoposti all'obbligo in positivo, senza la fissazione di alcun limite o criterio direttivo da parte della norma primaria.

  • Accolto
    Eccesso di potere per genericità ed indeterminatezza dei soggetti tenuti al pagamento

    L'Autorità non ha individuato nella sua Delibera gli elementi necessari per stabilire soggetti, attività e ricavi da assoggettare al contributo, non essendo quindi chiari gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione del contributo. Neppure le Istruzioni forniscono una chiara, puntuale ed esaustiva individuazione dei soggetti, delle attività e dei ricavi assoggettabili al contributo AGCom.

  • Accolto
    Violazione normativa e principi costituzionali sull'iscrizione al ROC

    Molti dei soggetti indicati nell’elenco contenuto nel Regolamento Roc, non rientrano in alcuna delle due tipologie di operatori individuate nel citato co. 6, lett. a), n. 5, fermo restando che l’Autorità non ha il potere di ampliare l’elenco dei soggetti tenuti a iscriversi in base alla normativa vigente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento e violazione principi di bilancio

    La ricorrente ha contestato la decisione dell’Autorità di utilizzare l’avanzo di amministrazione per finalità diverse da quello di ridurre il contributo degli operatori per l’annualità in corso, continuando in tal modo a richiedere un contributo eccessivo rispetto a quanto le è necessario. Risulterebbe particolarmente grave la decisione di coprire la restituzione dei contributi illegittimamente determinati per gli operatori postali con i contributi pagati da altri operatori, primi fra tutti quelli del settore della comunicazione elettronica.

  • Accolto
    Eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento nel calcolo del contributo

    L'Autorità, decidendo di imporre il contributo rapportandolo ai ricavi totali degli operatori interessati, ha arbitrariamente limitato la possibilità per gli operatori di escludere ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore delle comunicazioni elettroniche, ponendoli per giunta di fronte all’illegittimità alternativa di dichiarare il falso, ovvero vedersi costretti a sottoporre a contributo ricavi che ad esso non assoggettabili.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dalla delibera n. 409/22/CONS

    La delibera n. 416/22/CONS, recante il modello telematico e le istruzioni per il versamento del contributo, è illegittima in via derivata in quanto presuppone la validità della delibera n. 409/22/CONS, anch'essa impugnata e ritenuta illegittima.

  • Accolto
    Violazione direttiva UE e principi di proporzionalità e trasparenza (Motivi Aggiunti)

    Il Rendiconto 2023 si pone in aperto contrasto con la costante giurisprudenza della CGUE, secondo cui «i diritti imposti ai sensi dell’art. 12 della direttiva autorizzazioni non sono volti a coprire i costi amministrativi di qualsivoglia tipologia sostenuti dall’ANR» e «non possono comprendere altre voci di spesa» diverse da quelle indicate nello stesso art. 12, dovendo essere imposti in modo proporzionato, obiettivo, trasparente e non potendo superare i costi complessivi relativi a tali attività. Invece, ove si cercasse nel Rendiconto 2023 se vi siano e quali siano le spese sostenute dall’Autorità per l’intero settore delle comunicazioni elettroniche che non vengono finanziate con i diritti amministrativi di cui al citato art. 16, non se ne troverebbe alcuna, tantomeno significativa. Infine, la ricorrente ha evidenziato che non risponde affatto alle suindicate previsioni dell’art. 16 del Codice europeo neppure l’“elenco”, contenuto nell’Annesso A al Rendiconto 2023, «degli atti e delle principali linee di attività riferibili all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche» e/o il relativo «prospetto di sintesi della consistenza complessiva, articolato nelle macro-categorie di attività indicate dall’ordinanza della Corte di Giustizia». Il riferimento alle tre macrocategorie, infatti, appare del tutto autoreferenziale ed errato, non accompagnato dall’indicazione degli specifici costi riferibili a tali attività. Il rendiconto 2023 dimostrerebbe, da ultimo, il sistematico sovradimensionamento dei diritti richiesti agli operatori, in aperto contrasto con l’art. 16 del codice europeo, considerato l’enorme surplus ivi indicato.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale e unionale dell'art. 16 d.lgs. n. 259/2003

    Laddove si volesse intendere l’art. 16, comma 3, come idoneo a legittimare l’ampliamento dei costi finanziabili con i diritti amministrativi ai sensi del codice europeo, lo stesso sarebbe in contrasto con la Costituzione, con il diritto unionale e con l’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, dato che legittimerebbe un indebito e ingente prelievo a carico degli operatori di settore.

  • Accolto
    Illegittimità derivata per inclusione di contributi riscossi in base ad atti illegittimi

    Dalla mera lettura della delibera n. 453/24 emerge come l’Autorità abbia proceduto ad integrare i saldi sulla base dei risultati della gestione di competenza 2023 e tenendo conto degli accertamenti di entrata per arretrati contributivi e delle rettifiche dei costi effettuati nel corso dell’anno 2023. In questo quadro, l’illegittimità derivata dipende dall’inclusione, nel rendiconto, dei contributi riscossi in virtù degli atti di cui è già stata accertata l’illegittimità tramite l’accoglimento del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/04/2026, n. 6996
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6996
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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