Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1475/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da c.f. , in proprio e quale genitore Parte_1 CodiceFiscale_1 esercente la potestà sul minore rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Roberto Moschetti (c.f. , con domicilio eletto in Casamassima CodiceFiscale_2 alla Via Rivoli 39,
pec: Email_1
- APPELLANTE -
Contro
:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TE CodiceFiscale_3
Nicoletta Difino (c.f. ),con domicilio eletto in Noicattaro al C.so CodiceFiscale_4
Roma n. 7/D,
pec: Email_2
Nonché:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_5
Domenico Anelli (c.f. ), con domicilio eletto in Noicattaro al CodiceFiscale_6
C.so Roma n. 7/D,
APPELLATI
in persona del legale rappresentante p.t. P_
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 915/2019 del 1° marzo 2019, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 97000319/2009, non notificata.
Appello del 30 settembre 2019.
Conclusioni: All'udienza del 20 settembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, , assumendo di Parte_1 essere creditrice di - che aveva omesso di versarle il TE mantenimento, come giudizialmente prescritto, in favore del figlio minore
[...]
– lo conveniva in giudizio in uno alla figlia , cui aveva Per_1 Parte_2 trasferito tutti i suoi beni, mobili e immobili, al fine di ottenere, in via principale,
l'accertamento di simulazione assoluta degli atti di vendita intervenuti tra padre e figlia e la conseguente inefficacia degli atti stessi, ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio i convenuti che eccepivano, in via preliminare, la inammissibilità della domanda attrice per inesistenza di trasferimento di beni tra di loro e, nel merito, per la sua infondatezza, concludendo per il suo rigetto.
In corso di causa, l'attrice proponeva ricorso per sequestro conservativo di tutti i beni indicati in atto di citazione, sequestro che, con ordinanza del 30.7.2009, veniva autorizzato su tutti i beni mobili dei essendo stata, nelle more, limitata la Per_1 domanda della ricorrente soltanto a detti beni. L'ordinanza veniva reclamata dalla ed il Tribunale di Bari, con provvedimento del 10.11.2009, limitava Parte_2 il sequestro stesso ai beni consistenti nel camion Fiat targato BJ710BH e nell'autovettura VW Passat targata AL160GE.
pag. 2/9 Istruita la causa a mezzo prova orale (interrogatorio formale dell'attrice ed escussione dei testi addotti dalle parti), con ordinanza del 26.11.2012 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della e della P_
quest'ultima restando contumace. Si costituiva la CP_3 P_ eccependo l'infondatezza della domanda attrice, avendo acquistato alcuni beni mobili dal senza conoscerne la situazione debitoria. TE
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva accolta solo in parte, atteso che gli atti suppostamente simulati non erano intercorsi direttamente tra i convenuti e TE
, ad eccezione di quelli relativi al trasferimento dell'autovettura e Parte_2 dell'autocarro, sottoposti a sequestro.
Con riferimento agli altri beni, il Giudice riteneva di escluderli poiché la
[...]
aveva acquistato direttamente dalla il Parte_2 Controparte_4
“miniescavatore nuovo di fabbrica marca modello ES90ZT matricola CP_5
CA0094”, completo di accessori, come da fattura n. 13/08 del 19.12.2008; dalla
“n. 01 demolitore idraulico usato di marca Rammer, modello IN 8, P_ matricola n. 8180484”, in virtù di fattura n. 335 del 21.12.2008, e dalla CP_3 un “escavatore idraulico cingolato Mod. Fiat 240 EL usato matr. 223E0106 completo di benna, martello demolitore Rammer E68 matr. 68AAA 0178 usato”, risultante da fattura n. 24 del 19.3.2009. Rilevava il Giudice di prime cure, inoltre, che alcuni erano stati venduti da alla in data 5.5.2008 e TE P_ successivamente acquistati da con fattura n. 62 del 19.3.20091. Parte_2
Tale circostanza era sufficiente ad escludere i presupposti per il riconoscimento di una azione revocatoria, atteso che, come risultante dalle dichiarazioni testimoniali, erano stati venduti a causa di una diminuzione di lavoro;
né vi erano elementi sufficienti a ritenere che la terza acquirente dei beni stessi ed in virtù P_ di un trasferimento a titolo oneroso, potesse essere a conoscenza della situazione debitoria del risultando, tra l'altro, il regolare pagamento dei beni oggetto Per_1 della domanda giudiziale. 1 consistenti in: n. 1 pala cingolata Caterpillar CAT 931 matricola 7800946, n. 1 escavatore cingolato Yanmar V1045V matricola 21476, n. 1 demolitore idraulico Rammer S23 City matricola 23A02327/F01 e n. 1 demolitore idraulico IMI 26 matricola M04310. pag. 3/9 La domanda veniva quindi accolta limitatamente ai beni trasferiti direttamente dal padre alla figlia, e cioè l'autovettura targata AL160GE e l'autocarro targato
BJ710BH.
Le spese di lite venivano compensate per la metà tra parte attrice ed i e Per_1 riconosciute per intero in favore della a carico di parte attrice. P_
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponeva appello la , chiedendone la riforma Parte_1 sia nella parte in cui aveva dichiarato l'inefficacia degli atti di vendita della vettura e dell'autocarro quale conseguenza di simulazione e non di revocatoria, sia nella parte in cui aveva rigettato la domanda di simulazione e/o revocatoria in relazione ai beni alienati alla e conseguentemente nella parte in cui aveva stabilito il regime P_ di riparto delle spese di lite.
Venivano quindi indicati i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove, nonché per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per omessa valutazione degli elementi indiziari atti a ritenere dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione in relazione ai beni ceduti da
[...]
in favore della _1 P_
Il Giudice non avrebbe considerato che dall'attività istruttoria sarebbe risultato che tutte le vendite attuate da in favore di e della TE Parte_2 costituivano atti pregiudizievoli per le ragioni di credito dell'attrice e P_ andavano pertanto revocati ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, ai sensi dell'art. 1414 andavano valutate le vendite effettuate in favore della e poi in favore di P_
. Parte_2
I trasferimenti effettuati di padre in figlia erano sicuramente da revocare;
quanto alle vendite tra e la e da quest'ultima in favore di Per_1 P_ [...]
, erano da considerarsi simulate, stante la contestualità della cessione, sia Parte_2 pure a titolo ritenuto oneroso, di una pluralità di beni e la presenza di una serie di elementi indiziari non valutati dal Giudice di prime cure. Quanto alla vendita effettuata da in favore della le copie degli assegni e degli Per_1 P_ estratti conto non costituirebbero prova valida, atteso che per un assegno di €uro
1.000,00 mancava la prova della negoziazione e del conseguente incasso;
l'addebito in estratto conto di un assegno di €uro 3.000,00 in favore del non Per_1 pag. 4/9 costituirebbe prova, in assenza della copia del titolo;
altri due assegni per €uro
3.300,00 ed €uro 3.700,00 mancavano della prova della negoziazione e dell'incasso;
l'estratto conto riferito ad un pagamento di €uro 1.000,00 non conteneva riferimenti al con ciò definendosi il quadro indiziario circa la sussistenza della Per_1 consapevolezza dell'evento dannoso da parte della I macchinari P_ venduti erano rimasti inoltre sempre presso il debitore che aveva continuato ad utilizzarli;
infine, quanto al contratto di vendita dei medesimi macchinari in favore di
, non risultavano provati pagamenti fatti da quest'ultima. Inoltre, era Parte_2 risultato che tra padre e figlia era intercorso un contratto con la quale quest'ultima autorizzava ad operare sui mezzi, e ciò, in uno alle mancate risposte TE all'interrogatorio formale, avrebbe reso chiaro l'accordo intervenuto tra
[...]
, la e . _1 P_ Parte_2
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.,
Con l'accoglimento del gravame chiedeva la riforma del regime delle spese di lite.
Concludeva pertanto affinché la motivazione di accoglimento della domanda di primo grado venisse mutata da simulazione a revocatoria;
venisse dichiarata la simulazione delle alienazioni dei beni da in favore della TE P_
e da quest'ultima in favore di , con vittoria delle spese di
[...] Parte_2 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio i Per_1
riteneva infondato il gravame, attesa la mancanza di prova TE circa la sussistenza, nel caso di specie, di un negozio simulato concluso tra le parti appellate, ovvero tra i due e la Al contrario, poiché la Per_1 P_ [...]
a fine 2008 aveva aperto un'impresa per l'esercizio di attività di supporto Parte_2 alla produzione vegetale, contestualmente alla presentazione di una domanda a
Sviluppo Italia Puglia per l'ammissione alle agevolazioni lavoro autonomo D.L.vo
185/2000, ciò costituiva prova della necessità di acquistare macchinari tra i quali vi erano quelli oggetto della vendita da parte della dalla come da fattura P_
n. 62 del 19.3.2009; il Giudice in sentenza aveva correttamente dato atto come risultasse regolarmente avvenuto il pagamento dei beni, sia dalla al P_ [...]
, sia dalla alla Né la prova dell'accordo _1 Parte_2 P_
pag. 5/9 simulatorio poteva essere desunta da semplici presunzioni che nel caso di specie non erano né gravi né precise né concordanti, così come richiesto dall'art. 2729 c.c.
Quanto agli assegni, l'appellante non aveva considerato che l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfezionava quale mezzo di pagamento, quando passava dalla disponibilità del traente a quella del prenditore ed ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, era sufficiente che il debitore dimostrasse l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso.
Quanto all'asserito omesso pagamento di in favore di Parte_2 P_
la circostanza era smentita dalla terza chiamata che aveva confermato di aver
[...] percepito le somme pattuite, senza che vi fosse obbligo di tracciabilità dei pagamenti, in quanto la transazione era intervenuta in un periodo antecedente al D.L. 201/2011.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
Di speculare contenuto la comparsa di costituzione di , la quale Parte_2 evidenziava di non aver alcun interesse a prendere posizione in merito ai beni –
Volkswagen Passat tg. AL160GE e autocarro Fiat 691 tg. BJ710NH – atteso che l'autovettura era stata demolita il 4.8.2010 a seguito di un incendio in cui era rimasta coinvolta, mentre l'autocarro, immatricolato nel 1971, era ancora collocato presso il custode giudiziario nominato a seguito del giudizio cautelare di sequestro conservativo.
Concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese.
All'udienza del 20 settembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la sola appellante depositava la comparsa conclusionale.
4 Motivi della decisione
Il gravame può essere accolto per quanto di ragione.
Con l'atto di citazione di primo grado, l'odierna appellante chiese “ in via principale, ai sensi dell'art. 1414 c.c., previo accertamento che tutte le vendite indicate in premessa e, comunque risultanti all'esito del giudizio, sono affette da simulazione assoluta, dichiarare che i predetti negozi non hanno prodotto alcun effetto tra le parti;
conseguentemente, dichiarare che tutti i beni di cui agli stessi negozi non sono mai usciti dal patrimonio del simulato alienante sig. _1
subordinatamente, dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei
[...] pag. 6/9 confronti nei confronti della signora di tutti gli atti di Parte_1 trasferimento di beni, mobili ed immobili, effettuati dal sig.. in TE favore della figlia ”. Parte_2
La sentenza di primo grado ha accolto in maniera piena, sia pure limitatamente ad alcuni beni, la domanda principale formulata da parte attrice, per cui non si rendeva necessario procedere alla verifica dei presupposti dell'azione ex art. 2901
c.c., proposta in via subordinata, ovvero nel caso di mancato accoglimento della domanda principale.
L'azione di simulazione e quella revocatoria, infatti, sono differenti sia per contenuto che per finalità e possono essere proposte nel medesimo giudizio in via alternativa o subordinata, come nel caso di specie. Come si evince dagli atti di causa, proponendo in via principale l'azione di simulazione delle alienazioni dei beni intercorse tra padre e figlia, l'originaria attrice aveva affidato al potere discrezionale del giudicante l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, in tal modo richiedendo espressamente al giudicante di prendere prima in considerazione la possibilità di accogliere una domanda e, soltanto nel caso in cui essa risultasse infondata (o, comunque, da rigettare), esaminare l'altra.
Né la Corte rileva ragioni giustificative tali da consentire la riforma della sentenza, atteso che la motivazione addotta dal Giudice di prime cure a sostegno dell'accoglimento della domanda principale di simulazione si presenta congruamente e logicamente motivata.
Tale parte della domanda va pertanto rigettata.
Quanto ai rapporti intercorsi tra , e TE P_ [...]
, la richiesta di riforma della sentenza può essere accolta. Parte_2
Nel caso di specie non si discute dei rapporti tra creditore (venditore) e debitore
(acquirente) e quindi di un eventuale mancato incasso, ma della reale volontà delle parti di concludere due distinti negozi, uno dal in favore della TE
e l'altro, a distanza di meno di un anno, dalla in favore di P_ P_
. Parte_2
Al fine di provare che la transazione si fosse perfezionata sotto ogni profilo,
(circostanza, questa, che interessava tutte le parti convenute) era interesse delle stesse dimostrare da un lato che la aveva corrisposto il dovuto in P_ favore di;
e dall'altro che aveva pagato per intero TE Parte_2 pag. 7/9 l'importo di cui al contratto di vendita, non essendo sufficiente, allo scopo, la sola emissione di fattura o di assegni, senza che venisse provato da parte dell'acquirente il materiale pagamento.
Altra circostanza che depone in favore della natura simulata del contratto è che i beni oggetto delle transazioni siano rimasti sempre nella disponibilità di
[...]
, il quale ha continuato ad utilizzarli uti dominus. _1
Ritiene pertanto la Corte che la natura simulata dei due trasferimenti (da Per_1 padre in favore della e da quest'ultima in favore di ) sia P_ Parte_3 comprovata più che da indizi da prove, positive, quali la circostanza che i beni non sono mai usciti dalla disponibilità di , oltre che da prove negative, TE non avendo dimostrato i convenuti, odierni appellati, i presupposti caratteristici di ciascuna vendita, ovvero la cessione materiale di un bene in cambio del pagamento di un prezzo.
L'appello pertanto può essere accolto, sia pure in parte, con conseguente riforma delle spese di lite.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite di primo grado tra la originaria attrice e e TE [...]
restano compensate al 50 %, stante la motivazione adottata da quel Parte_2
Giudice sulla base della rinuncia parziale alla domanda fatta dalla originaria attrice.
Quanto ai rapporti tra l'odierna appellante e la l'accoglimento della P_ domanda di simulazione comporta la condanna della società al pagamento delle spese di lite in favore della . Quanto alle spese del presente grado, le Parte_1 stesse vengono poste a carico dei due appellati costituiti e compensate rispetto ai contumaci e liquidate secondo lo scaglione dichiarato, ai valori medi dei parametri tariffari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello rg 1475/2019, proposta da Parte_1 contro , , e avverso la TE Parte_2 P_ CP_3 sentenza n. 915/2019 del 1° marzo 2019, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 97000319/2009, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pag. 8/9 a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, a parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la natura simulata della vendita effettuata da in favore della di cui alla fattura 6/2008 del TE P_
5 maggio 2008, nonché della successiva vendita effettuata da in P_ favore di , come da fattura n. 62 del 19 marzo 2009; Parte_2
b) Condanna la al pagamento in favore di delle P_ Parte_1 spese di lite di primo grado, che liquida in €uro 1.500,00, oltre rimborso forf,
CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta;
c) Condanna e , in solido tra di loro, al TE Parte_2 pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 grado, che liquida in €uro 2.915,00, oltre rimborso forf, CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta;
d) Compensa le spese di lite del presente grado tra e le parti Parte_1 restate contumaci;
e) Conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 9/9