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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2841/2020 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Bagheria, Via Matteotti n. 43, presso lo studio dell'Avv. Antonino Ticalu che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
pag. 1 generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
R E S I S T E N T E
OGGETTO: prestazione CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 28.12.2020 il ricorrente indicato in epigrafe,
esponendo di essere dipendente dell' Controparte_2
quale operatore ecologico per la raccolta dei rifiuti
[...]
nel Comune di Casteldaccia e che in data 28.02.2019 era rimasto vittima di un infortunio cadendo mentre scendeva dal furgone di servizio procurandosi lesioni alla mano sinistra, conveniva in giudizio l' chiedendo il CP_1
riconoscimento di un danno biologico del 18% e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore della rendita vitalizia e /o CP_1
all'indennizzo, oltre interessi e decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
pag. 2 di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con prova per testi e con CTU medico – legale e all'udienza del 24.06.2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Tanto precisato la domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della Persona_2
corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…DIAGNOSI E CONSIDERAZIONI MEDICO-
LEGALI Il 28/2/2019 il periziato subì, in seguito ad un infortunio sul lavoro, la frattura
al polso sx di cui sopra che fu trattata con mezzi di sintesi immobilizzazione in gesso e
FKT. Visitato dai sanitari dell' , come risulta dalla documentazione allegata agli CP_1
atti, gli venne riconosciuto un danno biologico complessivo del 10%; non accettando
tale valutazione perché a suo avviso non rispecchiante il peggioramento del suo stato di
salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa, lo stesso adì le vie legali e il CTP
Dott. V. gli riconobbe una valutazione del 18% più i periodi di ITA e ITP Per_3
sopra citati. Attualmente lo stesso, come risulta dalla raccolta dei dati anamnestici,
dall'esame obiettivo da me effettuato e dalla documentazione sanitaria prodotta, è affetto
dalla patologia sopra descritta e accusa la grave limitazione funzionale ai movimenti del
polso e della mano sx. CONCLUSIONI In seguito all'infortunio sul lavoro del 28-2-
pag. 3 2019 il ricorrente riportò la frattura di AN al polso sx che gli ha causato la
sintomatologia algico-disfunzionale sopra descritta presente tuttora e che gli provoca
difficoltà nello svolgimento del suo lavoro e della vita quotidiana. Per tali motivi si
ritiene che il quadro patologico di cui è affetto il periziato, viste le tabelle di valutazione
in cui l'anchilosi del polso sx (non dominante) in posizione rettilinea in CP_1
supinazione è valutata con cod. 237 all'8%, si concorda con la valutazione del 10%
precedentemente espressa dai sanitari dell' ” (cfr. CTU in atti). CP_1
Il CTU ha accertato che il ricorrente non presenta postumi comportanti un danno biologico superiore confermando il giudizio espresso dai sanitari dell' . CP_1
Il giudizio del CTU è coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-
legali effettuati di cui alla relazione in atti, cui si rinvia.
Si ritiene, inoltre, che il CTU nominato abbia redatto una consulenza tecnica che si palesa immune da vizi logici e tecnici e, dunque, condivisibile in ogni sua parte.
Non hanno alcuna refluenza nel presente giudizio le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 29.03.2022.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
L'attore soccombente non va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. CP_1
pag. 4 152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' . CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 16.07.2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2841/2020 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Bagheria, Via Matteotti n. 43, presso lo studio dell'Avv. Antonino Ticalu che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
pag. 1 generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
R E S I S T E N T E
OGGETTO: prestazione CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 28.12.2020 il ricorrente indicato in epigrafe,
esponendo di essere dipendente dell' Controparte_2
quale operatore ecologico per la raccolta dei rifiuti
[...]
nel Comune di Casteldaccia e che in data 28.02.2019 era rimasto vittima di un infortunio cadendo mentre scendeva dal furgone di servizio procurandosi lesioni alla mano sinistra, conveniva in giudizio l' chiedendo il CP_1
riconoscimento di un danno biologico del 18% e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore della rendita vitalizia e /o CP_1
all'indennizzo, oltre interessi e decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
pag. 2 di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con prova per testi e con CTU medico – legale e all'udienza del 24.06.2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Tanto precisato la domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della Persona_2
corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…DIAGNOSI E CONSIDERAZIONI MEDICO-
LEGALI Il 28/2/2019 il periziato subì, in seguito ad un infortunio sul lavoro, la frattura
al polso sx di cui sopra che fu trattata con mezzi di sintesi immobilizzazione in gesso e
FKT. Visitato dai sanitari dell' , come risulta dalla documentazione allegata agli CP_1
atti, gli venne riconosciuto un danno biologico complessivo del 10%; non accettando
tale valutazione perché a suo avviso non rispecchiante il peggioramento del suo stato di
salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa, lo stesso adì le vie legali e il CTP
Dott. V. gli riconobbe una valutazione del 18% più i periodi di ITA e ITP Per_3
sopra citati. Attualmente lo stesso, come risulta dalla raccolta dei dati anamnestici,
dall'esame obiettivo da me effettuato e dalla documentazione sanitaria prodotta, è affetto
dalla patologia sopra descritta e accusa la grave limitazione funzionale ai movimenti del
polso e della mano sx. CONCLUSIONI In seguito all'infortunio sul lavoro del 28-2-
pag. 3 2019 il ricorrente riportò la frattura di AN al polso sx che gli ha causato la
sintomatologia algico-disfunzionale sopra descritta presente tuttora e che gli provoca
difficoltà nello svolgimento del suo lavoro e della vita quotidiana. Per tali motivi si
ritiene che il quadro patologico di cui è affetto il periziato, viste le tabelle di valutazione
in cui l'anchilosi del polso sx (non dominante) in posizione rettilinea in CP_1
supinazione è valutata con cod. 237 all'8%, si concorda con la valutazione del 10%
precedentemente espressa dai sanitari dell' ” (cfr. CTU in atti). CP_1
Il CTU ha accertato che il ricorrente non presenta postumi comportanti un danno biologico superiore confermando il giudizio espresso dai sanitari dell' . CP_1
Il giudizio del CTU è coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-
legali effettuati di cui alla relazione in atti, cui si rinvia.
Si ritiene, inoltre, che il CTU nominato abbia redatto una consulenza tecnica che si palesa immune da vizi logici e tecnici e, dunque, condivisibile in ogni sua parte.
Non hanno alcuna refluenza nel presente giudizio le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 29.03.2022.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
L'attore soccombente non va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. CP_1
pag. 4 152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' . CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 16.07.2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5