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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/09/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1531/2022
Oggi 9 settembre 2025, alle ore 10.13, innanzi alla dott.ssa Caterina
Linares, sono comparsi:
Per l'avv. GABRIELE CARMELO VITTORIO oggi Parte_1 sostituito dall'avv.Davide Gabriele che precisa le conclusioni e chiede dichiararsi la cessata materia a spese compensate, avendo accettato la proposta conciliativa
Per l'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv.Antonino Di Trapani che ribadisce l'adesione alla proposta come formulata e chiede redigersi verbale di conciliazione giudiziale,
l'avv.Gabriele chiede che sia dichiarata la cessata materia con sentenza.
l'avv.Di Trapani in via subordinata precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Giudice, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti e visto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa e, all'esito della stessa, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Verbale chiuso alle ore 10.30
dott.ssa Caterina Linares
pagina 1 di 4 All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore 16.30, assenti le parti, la Giudice pronuncia, ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., dandone lettura la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2022 promossa da:
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e nata ad [...] il [...] C.F.
[...] Parte_2 [...] entrambi ivi residentI nella via G.C.A Dalla Chiesa n° 8 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Vittorio Gabriele (Cod. Fisc.
[...]
C.F._3 Email_1
Contro
( – già ) e per Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 essa, quale mandataria, ( ) già Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in CP_3
Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Rossi ( ), con domicilio eletto presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Verona, v. lo S. Bernardino 5° convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito della accettazione della proposta conciliativa del giudice, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del pagina 2 di 4 contendere, stante la sopravvenuta conciliazione della lite con compensazione delle spese.
Si osserva sul punto che è venuto meno per entrambe le parti l'interesse ad agire e contraddire, avendo parte opposta rinunciato alla domanda principale introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo e parte opponente accettato questa rinuncia, con conseguente eliminazione di ogni ragione del contendere e dello stesso interesse dell'opponente a proseguire il giudizio di opposizione.
Sul punto si osserva che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto unicamente la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ma anche l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, per cui la “cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav.,
10 aprile 2000, n. 4531 Tribunale di Torino 11 marzo 2008).
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Essa va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano - come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere va valutata dal giudice il quale, ove ritenga che il fatto in questione abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, lo dichiara regolando le pagina 3 di 4 spese processuali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza (cfr Cassazione sentenza n.16150 del 2010) .
Nel caso di specie le parti hanno dichiarato di aver conciliato la lite accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 6 CP_ novembre 2024 nel modo seguente “ corrisponderà a Parte_3
la somma omnicomprensiva di €.3.000,00, a saldo e Controparte_1 stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa;
spese di c.t.u. a carico delle parti nella misura del 50% cadauno;
compensazione integrale delle spese di lite” ed accettata, dopo rinvii interlocutori, come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025, sia da che da e CP_1 Parte_3 [...]
che hanno dichiarato, a mezzo del procuratore costituito, di Parte_2
CP_ accettare la proposta conciliativa, “rilevando che la risulta già inserita per il credito di cui all'odierno giudizio per il piano di ristrutturazione del debito ex art.67 e segg. (proc.27-1 del 20223) e quindi si considera adempiuto l'obbligo con la già avvenuta ammissione al piano”.
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Trapani n.
385/2022;
- dichiara compensate le spese del giudizio di opposizione e del procedimento monitorio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
GOP
Caterina Linares
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1531/2022
Oggi 9 settembre 2025, alle ore 10.13, innanzi alla dott.ssa Caterina
Linares, sono comparsi:
Per l'avv. GABRIELE CARMELO VITTORIO oggi Parte_1 sostituito dall'avv.Davide Gabriele che precisa le conclusioni e chiede dichiararsi la cessata materia a spese compensate, avendo accettato la proposta conciliativa
Per l'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv.Antonino Di Trapani che ribadisce l'adesione alla proposta come formulata e chiede redigersi verbale di conciliazione giudiziale,
l'avv.Gabriele chiede che sia dichiarata la cessata materia con sentenza.
l'avv.Di Trapani in via subordinata precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Giudice, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti e visto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa e, all'esito della stessa, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Verbale chiuso alle ore 10.30
dott.ssa Caterina Linares
pagina 1 di 4 All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore 16.30, assenti le parti, la Giudice pronuncia, ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., dandone lettura la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2022 promossa da:
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e nata ad [...] il [...] C.F.
[...] Parte_2 [...] entrambi ivi residentI nella via G.C.A Dalla Chiesa n° 8 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Vittorio Gabriele (Cod. Fisc.
[...]
C.F._3 Email_1
Contro
( – già ) e per Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 essa, quale mandataria, ( ) già Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in CP_3
Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Rossi ( ), con domicilio eletto presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Verona, v. lo S. Bernardino 5° convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito della accettazione della proposta conciliativa del giudice, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del pagina 2 di 4 contendere, stante la sopravvenuta conciliazione della lite con compensazione delle spese.
Si osserva sul punto che è venuto meno per entrambe le parti l'interesse ad agire e contraddire, avendo parte opposta rinunciato alla domanda principale introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo e parte opponente accettato questa rinuncia, con conseguente eliminazione di ogni ragione del contendere e dello stesso interesse dell'opponente a proseguire il giudizio di opposizione.
Sul punto si osserva che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto unicamente la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ma anche l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, per cui la “cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav.,
10 aprile 2000, n. 4531 Tribunale di Torino 11 marzo 2008).
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Essa va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano - come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere va valutata dal giudice il quale, ove ritenga che il fatto in questione abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, lo dichiara regolando le pagina 3 di 4 spese processuali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza (cfr Cassazione sentenza n.16150 del 2010) .
Nel caso di specie le parti hanno dichiarato di aver conciliato la lite accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 6 CP_ novembre 2024 nel modo seguente “ corrisponderà a Parte_3
la somma omnicomprensiva di €.3.000,00, a saldo e Controparte_1 stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa;
spese di c.t.u. a carico delle parti nella misura del 50% cadauno;
compensazione integrale delle spese di lite” ed accettata, dopo rinvii interlocutori, come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025, sia da che da e CP_1 Parte_3 [...]
che hanno dichiarato, a mezzo del procuratore costituito, di Parte_2
CP_ accettare la proposta conciliativa, “rilevando che la risulta già inserita per il credito di cui all'odierno giudizio per il piano di ristrutturazione del debito ex art.67 e segg. (proc.27-1 del 20223) e quindi si considera adempiuto l'obbligo con la già avvenuta ammissione al piano”.
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Trapani n.
385/2022;
- dichiara compensate le spese del giudizio di opposizione e del procedimento monitorio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
GOP
Caterina Linares
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