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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 775/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. BE NA Presidente
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Dott. Andrea TI Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 96/2025 estensore
Dott.ssa Franca Molinari promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ANNA Parte_1 C.F._1
AR AR, (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
), e (C.F. ,) elettivamente C.F._5 Parte_5 C.F._6 domiciliata in VARESE, VIA BUSSOLA N. 2 presso l'Avv. Anna Maria Ferrara
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
1) Accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, anche per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in cui la ricorrente ha lavorato con pagina 1 di 4 contratti al 30 giugno, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, conseguentemente, condannarsi il all'accredito, nel borsellino Controparte_1 elettronico della carta docente di parte ricorrente, dell'importo nominale di complessivi € 2.000,00=, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 o il diverso importo risultante dovuto;
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno;
3) Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze anche del secondo grado di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo di primo grado davanti al Tribunale di Busto Arsizio, depositato il
17.9.2024, la docente aveva chiesto la condanna del a metterle a Parte_1 CP_1 disposizione la carta docente tramite l'attivazione del bonus di 500 euro annui per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023, documentando l'avvenuta interruzione della prescrizione con diffida ricevuta il 30.8.2022. Quanto ai requisiti per il riconoscimento del beneficio, sulla scorta di quanto insegnato da
Cass. 27.10.2023, n. 29961, depositava lo stato matricolare da cui ella risultava titolare di supplenza fino a termine delle attività didattiche per tutti gli anni in questione e l'assunzione a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo “G. Cardano” di Gallarate
(VA), come da contratto a tempo indeterminato parimenti prodotto in atti.
Il Tribunale ha premesso gli ormai noti requisiti fissati dalla Corte di Cassazione per il riconoscimento ai docenti precari del bonus. Ha quindi osservato che parte ricorrente ha svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze fino al termine attività didattiche con orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2
D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che la parte ricorrente è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 ed è in servizio presso l'Istituto Comprensivo “G. Cardano” di Gallarate (VA), come da contratto a tempo indeterminato prodotto in atti (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
pagina 2 di 4 Ha quindi ritenuto che l'Amministrazione convenuta debba essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Non può infatti disporsi una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015.
Nel dispositivo il Tribunale ha così statuito: definitivamente pronunziando,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
- per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro
500,00 oltre spese generali, spese vive per euro 49,00 e accessori di legge, oltre la maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018, il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con appello del 19.7.2025 ha chiesto la parziale riforma della sentenza, che censura Parte_1
(ai sensi dell'art. 132 n. 4 cpc e 111 cost. per mancanza assoluta di motivazione), per la inopinata e immotivata limitazione del bonus agli anni 2019-2020 e 2022-2023, contrariamente a quanto affermato nella motivazione, ove si desumeva l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo. Non vi era alcuna ragione di escludere gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 perché anche in tali anni era stata prestata supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per 25 ore settimanali.
L'appellante presenta anche un secondo motivo di gravame, in cui ripropone la questione di merito della spettanza del beneficio, in sostanza ricalcando la motivazione del Tribunale.
All'udienza del 6.11.2025, il Collegio, rilevata la mancata costituzione in giudizio del CP_1
appellato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio di appello e dichiarata la contumacia dell'appellato, udita la discussione orale del difensore di parte appellante, ha deciso la causa come da dispositivo riportato in epigrafe.
L'appello è fondato.
Il Tribunale, a fronte della richiesta del bonus per gli anni scolastici 2019-2020,2020-2021,2021-2022 e
2022-2023 ha accolto la domanda solo per il primo e l'ultimo di tali anni, senza motivare in alcun modo tale limitazione. Si può ipotizzare che ciò sia frutto di una svista, ma ciò non risulta chiaramente dal confronto fra dispositivo e motivazione per cui è corretto il rimedio dell'appello anziché quello pagina 3 di 4 della correzione. In ogni caso, anche per gli anni 2020-2021 e 2021-2022 l'appellante è stata titolare di contratti di supplenza come segue (cfr. doc. 1 appellante):
-a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 6 ottobre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Ladispoli I” di Ladispoli (RM);
- a.s. 2021/2022, contratto fino al termine delle attività didattiche (dall'11 ottobre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Ladispoli I” di Ladispoli (RM).
Quindi per i medesimi motivi, sopra riassunti, per cui il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, deve accogliersi anche la domanda riproposta in sede di gravame, con le conseguenti pronunce.
Poiché vi è riforma della sentenza, sia pure parziale, la Corte deve pronunciarsi nuovamente sulle spese di lite del doppio grado, che seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore della causa negli importi prossimi ai minimi dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, (per fasi di studio, introduttiva e decisionale) in euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.000,00 per l'appello, oltre spese generali e oneri di legge con distrazione ai difensori dell'appellante come richiesto.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 96/2025, condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di la carta elettronica (o altro Parte_1 equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, anche per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 nell'importo di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna l'Amministrazione appellata a rifondere all' appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate nell'importo complessivo di euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari dell'appellante.
Milano, 06/11/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TI BE NA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. BE NA Presidente
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Dott. Andrea TI Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 96/2025 estensore
Dott.ssa Franca Molinari promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ANNA Parte_1 C.F._1
AR AR, (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
), e (C.F. ,) elettivamente C.F._5 Parte_5 C.F._6 domiciliata in VARESE, VIA BUSSOLA N. 2 presso l'Avv. Anna Maria Ferrara
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
1) Accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, anche per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in cui la ricorrente ha lavorato con pagina 1 di 4 contratti al 30 giugno, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, conseguentemente, condannarsi il all'accredito, nel borsellino Controparte_1 elettronico della carta docente di parte ricorrente, dell'importo nominale di complessivi € 2.000,00=, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 o il diverso importo risultante dovuto;
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno;
3) Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze anche del secondo grado di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo di primo grado davanti al Tribunale di Busto Arsizio, depositato il
17.9.2024, la docente aveva chiesto la condanna del a metterle a Parte_1 CP_1 disposizione la carta docente tramite l'attivazione del bonus di 500 euro annui per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023, documentando l'avvenuta interruzione della prescrizione con diffida ricevuta il 30.8.2022. Quanto ai requisiti per il riconoscimento del beneficio, sulla scorta di quanto insegnato da
Cass. 27.10.2023, n. 29961, depositava lo stato matricolare da cui ella risultava titolare di supplenza fino a termine delle attività didattiche per tutti gli anni in questione e l'assunzione a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo “G. Cardano” di Gallarate
(VA), come da contratto a tempo indeterminato parimenti prodotto in atti.
Il Tribunale ha premesso gli ormai noti requisiti fissati dalla Corte di Cassazione per il riconoscimento ai docenti precari del bonus. Ha quindi osservato che parte ricorrente ha svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze fino al termine attività didattiche con orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2
D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che la parte ricorrente è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 ed è in servizio presso l'Istituto Comprensivo “G. Cardano” di Gallarate (VA), come da contratto a tempo indeterminato prodotto in atti (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
pagina 2 di 4 Ha quindi ritenuto che l'Amministrazione convenuta debba essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Non può infatti disporsi una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015.
Nel dispositivo il Tribunale ha così statuito: definitivamente pronunziando,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
- per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro
500,00 oltre spese generali, spese vive per euro 49,00 e accessori di legge, oltre la maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018, il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con appello del 19.7.2025 ha chiesto la parziale riforma della sentenza, che censura Parte_1
(ai sensi dell'art. 132 n. 4 cpc e 111 cost. per mancanza assoluta di motivazione), per la inopinata e immotivata limitazione del bonus agli anni 2019-2020 e 2022-2023, contrariamente a quanto affermato nella motivazione, ove si desumeva l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo. Non vi era alcuna ragione di escludere gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 perché anche in tali anni era stata prestata supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per 25 ore settimanali.
L'appellante presenta anche un secondo motivo di gravame, in cui ripropone la questione di merito della spettanza del beneficio, in sostanza ricalcando la motivazione del Tribunale.
All'udienza del 6.11.2025, il Collegio, rilevata la mancata costituzione in giudizio del CP_1
appellato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio di appello e dichiarata la contumacia dell'appellato, udita la discussione orale del difensore di parte appellante, ha deciso la causa come da dispositivo riportato in epigrafe.
L'appello è fondato.
Il Tribunale, a fronte della richiesta del bonus per gli anni scolastici 2019-2020,2020-2021,2021-2022 e
2022-2023 ha accolto la domanda solo per il primo e l'ultimo di tali anni, senza motivare in alcun modo tale limitazione. Si può ipotizzare che ciò sia frutto di una svista, ma ciò non risulta chiaramente dal confronto fra dispositivo e motivazione per cui è corretto il rimedio dell'appello anziché quello pagina 3 di 4 della correzione. In ogni caso, anche per gli anni 2020-2021 e 2021-2022 l'appellante è stata titolare di contratti di supplenza come segue (cfr. doc. 1 appellante):
-a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 6 ottobre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Ladispoli I” di Ladispoli (RM);
- a.s. 2021/2022, contratto fino al termine delle attività didattiche (dall'11 ottobre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Ladispoli I” di Ladispoli (RM).
Quindi per i medesimi motivi, sopra riassunti, per cui il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, deve accogliersi anche la domanda riproposta in sede di gravame, con le conseguenti pronunce.
Poiché vi è riforma della sentenza, sia pure parziale, la Corte deve pronunciarsi nuovamente sulle spese di lite del doppio grado, che seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore della causa negli importi prossimi ai minimi dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, (per fasi di studio, introduttiva e decisionale) in euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.000,00 per l'appello, oltre spese generali e oneri di legge con distrazione ai difensori dell'appellante come richiesto.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 96/2025, condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di la carta elettronica (o altro Parte_1 equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, anche per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 nell'importo di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna l'Amministrazione appellata a rifondere all' appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate nell'importo complessivo di euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari dell'appellante.
Milano, 06/11/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TI BE NA
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