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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/10/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 1 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3441 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 1.10.2025 e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], , nata in [...] Parte_1 Parte_2
(LT)il 03/12/1979, , nato in [...] il [...], elettivamente Parte_3 domiciliati in FORMIA alla via C. Colombo n. 22, presso lo studio dell'Avv. TROBIA
DOMENICO che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORI
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
FONDI alla via G. Toniolo n. 41, presso lo studio dell'Avv. CICCARELLI DANILO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 01/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04/10/2022, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio , chiedendo, previo Parte_3 Controparte_1 accertamento dell'illegittima l'occupazione da parte della convenuta dell'appartamento sito in
Formia alla via Cassio II n. 2, di ordinarne alla stessa, previa ordinanza cautelare e d'urgenza,
l'immediato rilascio in favore degli attori, nonché di condannarla al versamento in favore degli pagina2 di 9 attori della somma di € 42.968,64 a titolo di indennità di occupazione, nonché le ulteriori somme maturande fino al rilascio effettivo.
A tal fine, gli attori deducevano: - di essere eredi della sig.ra deceduta in Persona_1
Formia il 11/07/2000; - di essere comproprietari del fabbricato ad uso abitativo sito in Formia alla via Cassio II n. 2, già via Cassio Serbatoio, distinto in catasto al foglio 9 part. 228 sub da 1 a 6; - che tale fabbricato è oggetto di procedura esecutiva n. 1768/2017 proposta dalla Rete ferroviaria italiana S.p.A al fine di ottenere l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza;
- di trovarsi nell'impossibilità di effettuare i lavori essendo alcuni appartamenti dell'immobile occupati da terzi sine titulo; - che la convenuta occupava un appartamento a seguito di contratto di locazione transitoria stipulato in data 01/11/2001 con per la durata di un anno e scaduto in Parte_1 data 31/10/2002; - che la convenuta non versava alcuna indennità di occupazione dal mese di maggio 2005; - di avere interesse all'immediata liberazione dell'appartamento al fine di poter eseguire i lavori di ristrutturazione cui erano stati condannati.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 la domanda attrice ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori e l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione e della negoziazione assistita, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle indennità per l'abusiva occupazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché inammissibile e infondata;
in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del fabbricato ad uso abitativo, con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate.
Parte convenuta, in particolare, disconosceva la sottoscrizione riportata in calce al contratto di locazione allegato dagli attori e, con note scritte depositate per l'udienza del 25/01/2023, gli attori formulavano istanza di verificazione.
All'udienza del 25/01/2023 il Giudice concedeva termine alle parti per la proposizione della domanda di mediazione e per il deposito degli originali dei documenti disconosciuti.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa veniva istruita mediante prove documentali e CTU grafologica.
All'udienza cartolare del 1.10.2025, la causa è stata decisa, previo deposito di note conclusive.
Preliminarmente, la causa deve ritenersi sufficientemente istruita sulla base dell'istruttoria svolta, dovendo ritenersi inammissibili le prove orali articolate dalla convenuta, in quanto vertenti su circostanze generiche o documentali, superflue quelle articolate da parte attrice.
pagina3 di 9 Tanto premesso, risulta priva di pregio l'eccezione di improcedibilità svolta dalla resistente, stante lo svolgimento della mediazione in corso di causa.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori. In proposito, giova premettere che la legitimatio ad causam, quale legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, attiene alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto accade qualora si contesti la titolarità in concreto del diritto fatto valere, che è questione attinente al merito, e come tale rilevabile solo su eccezione di parte (cfr. Cass. 11284/2010). Orbene, nel caso di specie, tale difetto di legittimazione attiva non sussiste, in quanto gli attori hanno allegato la propria qualità di comproprietari del fabbricato ad uso abitativo sito in Formia alla via Cassio 2, distinto in catasto al foglio 9 part. 228 sub da 1 a 6, in qualità di eredi di , depositando in ogni caso visura ipocatastale, certificato di morte Persona_1 del de cuius, stato di famiglia, e denuncia di successione (ad abudantiam, sull'efficacia probatoria della denuncia di successione, cfr. Cass. 14395/2004 e Cass. 15716/2002).
Nel merito, la domanda deve essere parzialmente accolta.
Appare opportuno, in via preliminare, qualificare correttamente la domanda svolta nel presente giudizio e, cioè, verificare se essa consista in una azione di rivendicazione di bene immobile (art. 948 c.c.) ovvero in una azione di restituzione fondata sulla cessazione di un titolo giuridico che legittimava il soggetto passivo della domanda alla detenzione del bene.
Secondo l'elaborazione giurisprudenziale, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti. Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta;
per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova pagina4 di 9 incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa - la "probatio diabolica" della revindica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Cass. 13605/2000).
Le Sezioni Unite della S.C., risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno, in particolare, chiarito che l'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, quindi, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporterebbe la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo. E' stato altresì precisato che le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (Cass. Sez. U., 28/03/2014, n. 7305, Rv.
630013 - 01).
Alla luce di tali principi, la domanda proposta dagli attori va qualificata quale azione di restituzione, essendo volta ad ottenere la restituzione dell'immobile da parte della convenuta, sull'assunto che sia venuto meno il negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa e la convenuta.
Ciò posto, gli attori hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, avendo depositato il contratto di locazione transitorio sottoscritto in data 1.11.2001 tra e Parte_1
Tale documento, disconosciuto dalla convenuta, risulta pienamente utilizzabile, Controparte_1 essendo stato sottoposto al procedimento di verificazione con esito positivo. Infatti, la CTU
pagina5 di 9 grafologica espletata ha chiarito che “Dallo studio separato della firma in verifica V1 a nome di
e dal successivo confronto con le firme autografe, sono emersi numerosi e Controparte_1 significativi elementi di corrispondenza sia tra le caratteristiche generali che tra quelle particolari.
Esistono tra la grafia della firma in verifica e la grafia delle firme in comparazione, corrispondenze di stile grafico, di struttura, di rapporti dimensionali, di inclinazione, di distribuzione della pressione;
la modalità esecutiva delle singole unità grafiche, permette di attribuire la firma in verifica V1 alla stessa mano che ha tracciato le firme autografe. Si riscontra nella firma in verifica gran parte delle caratteristiche presenti nelle firme autografe”. Ancora, “La firma in verifica V1 a nome di rispetta la temporalità grafica, si inserisce Controparte_1 perfettamente tra le firme autografe eseguite dal 2012 e tra quelle tracciate successivamente, si ricorda che la firma con il tempo si evolve e invecchia con il passare degli anni. La firma V1 rispetta questo percorso di evoluzione, le variabili sono perfettamente in linea con la temporalità grafica, conservando gli ideotismi della firma stessa che sono proprio della personalità grafica di
”. In definitiva, il CTU ha concluso: “La qualità e la quantità dei riscontri emersi Controparte_1 dal confronto tra la firma in verifica V1 a nome di e le firme comparative Controparte_1 permettono di affermare con certezza che la firma in verifica V1 a nome di è Controparte_1 stata apposta dalla mano ”. Parte_4
La convenuta di contro non ha contestato che la proprietà dell'immobile fosse originariamente in capo alla de cuius, , ma ha dedotto di aver usucapito l'immobile per Persona_1 effetto del possesso completo ed esclusivo uti dominus a far data dal 14.11.1988.
Orbene, la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta non può trovare accoglimento.
Come noto, l'usucapione è un modo d'acquisto della proprietà dei beni immobili a titolo originario che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Con riferimento all'interversio possessionis, l'art. 1141 co. 2, c.c. dispone che “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore…”. La Suprema Corte ha precisato che “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza pagina6 di 9 delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene
(Sez. 1 - , Sentenza n. 26327 del 20/12/2016).”.
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito alcuna prova del possesso ventennale utile ad usucapire, risultando di contro dimostrata, come già evidenziato, la sottoscrizione da parte sua del contratto di locazione ad uso transitorio datato 01/11/2001 e non essendo neppure decorso il termine ventennale tra la data del 15.01.1994, indicata nel certificato di residenza in via Cassio II n. 2
(risultando prima residente in [...], v. all. 1 della comparsa di costituzione della resistente), e il 2001, data di sottoscrizione del contratto. Inoltre, dal verbale di C.T.U. del
04/03/2019 relativo al procedimento 1768/2017 R.G.E. del Tribunale di Latina (v. allegati alle note di udienza del 20/01/2023), risulta che era presente per l'accesso all'immobile “la sig.ra
[...] per la proprietà.” e che “Nonostante la presenza delle forze dell'ordine non è stato Pt_2 necessario il loro intervento vista la disponibilità degli occupanti che hanno reso disponibile spontaneamente l'accesso alle unità immobiliari”. Anche a voler prescindere dalla sottoscrizione del contratto, la convenuta non ha in ogni caso fornito la prova di aver posseduto il bene uti dominus.
Ad abundantiam, si osserva altresì che, dopo la stipula del contratto, in forza del quale la convenuta acquisiva la detenzione del bene, sarebbe stata in ogni caso necessaria la dimostrazione dell'interversione nel possesso, prova mancante nel caso di specie.
Va pertanto ordinato alla convenuta il rilascio dell'immobile oggetto di causa, ritenendo congrua la fissazione del termine di 90 giorni per la liberazione.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è, invece, da rigettarsi, in quanto generica e sfornita di prova. Devono in primo luogo ritenersi prescritti ai sensi dell'art. 2948 c.c. i ratei antecedenti alla data di notifica dell'atto di citazione (04/10/2022), in mancanza di precedenti intimazioni o richieste nelle forme stabilite dall'art. 1219 c.c..
Quanto ai ratei successivi, deve evidenziarsi che il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato. Esso, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr. Cass. 14268/2021; Cass. 11203/2019; Cass. 13071/2018). Pertanto,
è onere del danneggiato, che chieda il risarcimento del danno causato dall'occupazione, allegare la tipologia di danno subita e provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivante, ad pagina7 di 9 esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o comunque utilizzare direttamente e tempestivamente il bene oppure dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Cass. 11203/2019; Cass. 13071/2018; Cass.
18494/2015; Cass. 15111/2013).
Nel caso in esame, l'allegazione sul punto risulta del tutto carente, atteso che i ricorrenti si sono limitati a richiedere l'indennizzo per l'occupazione abusiva, senza specificare neppure l'intenzione concreta di mettere a frutto l'immobile, né hanno provato l'effettiva entità del danno asseritamente subito, né la concreta lesione derivante dal non aver potuto locare l'immobile o comunque utilizzare direttamente e tempestivamente il bene.
Neppure può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711 e
Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2005, n. 5551).
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna al rilascio in favore degli attori dell'immobile sito in Controparte_1
FORMIA alla via Cassio II, già via Cassio Serbatoio n. 2, distinto in Catasto al foglio 9 part. 228 sub da 1 a 6, libero e vuoto da persone o cose, fissando il termine in 90 giorni per la liberazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da;
Controparte_1
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
4) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina8 di 9 Così deciso in Cassino il 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Grillo
pagina9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 1 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3441 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 1.10.2025 e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], , nata in [...] Parte_1 Parte_2
(LT)il 03/12/1979, , nato in [...] il [...], elettivamente Parte_3 domiciliati in FORMIA alla via C. Colombo n. 22, presso lo studio dell'Avv. TROBIA
DOMENICO che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORI
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
FONDI alla via G. Toniolo n. 41, presso lo studio dell'Avv. CICCARELLI DANILO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 01/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04/10/2022, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio , chiedendo, previo Parte_3 Controparte_1 accertamento dell'illegittima l'occupazione da parte della convenuta dell'appartamento sito in
Formia alla via Cassio II n. 2, di ordinarne alla stessa, previa ordinanza cautelare e d'urgenza,
l'immediato rilascio in favore degli attori, nonché di condannarla al versamento in favore degli pagina2 di 9 attori della somma di € 42.968,64 a titolo di indennità di occupazione, nonché le ulteriori somme maturande fino al rilascio effettivo.
A tal fine, gli attori deducevano: - di essere eredi della sig.ra deceduta in Persona_1
Formia il 11/07/2000; - di essere comproprietari del fabbricato ad uso abitativo sito in Formia alla via Cassio II n. 2, già via Cassio Serbatoio, distinto in catasto al foglio 9 part. 228 sub da 1 a 6; - che tale fabbricato è oggetto di procedura esecutiva n. 1768/2017 proposta dalla Rete ferroviaria italiana S.p.A al fine di ottenere l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza;
- di trovarsi nell'impossibilità di effettuare i lavori essendo alcuni appartamenti dell'immobile occupati da terzi sine titulo; - che la convenuta occupava un appartamento a seguito di contratto di locazione transitoria stipulato in data 01/11/2001 con per la durata di un anno e scaduto in Parte_1 data 31/10/2002; - che la convenuta non versava alcuna indennità di occupazione dal mese di maggio 2005; - di avere interesse all'immediata liberazione dell'appartamento al fine di poter eseguire i lavori di ristrutturazione cui erano stati condannati.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 la domanda attrice ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori e l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione e della negoziazione assistita, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle indennità per l'abusiva occupazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché inammissibile e infondata;
in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del fabbricato ad uso abitativo, con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate.
Parte convenuta, in particolare, disconosceva la sottoscrizione riportata in calce al contratto di locazione allegato dagli attori e, con note scritte depositate per l'udienza del 25/01/2023, gli attori formulavano istanza di verificazione.
All'udienza del 25/01/2023 il Giudice concedeva termine alle parti per la proposizione della domanda di mediazione e per il deposito degli originali dei documenti disconosciuti.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa veniva istruita mediante prove documentali e CTU grafologica.
All'udienza cartolare del 1.10.2025, la causa è stata decisa, previo deposito di note conclusive.
Preliminarmente, la causa deve ritenersi sufficientemente istruita sulla base dell'istruttoria svolta, dovendo ritenersi inammissibili le prove orali articolate dalla convenuta, in quanto vertenti su circostanze generiche o documentali, superflue quelle articolate da parte attrice.
pagina3 di 9 Tanto premesso, risulta priva di pregio l'eccezione di improcedibilità svolta dalla resistente, stante lo svolgimento della mediazione in corso di causa.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori. In proposito, giova premettere che la legitimatio ad causam, quale legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, attiene alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto accade qualora si contesti la titolarità in concreto del diritto fatto valere, che è questione attinente al merito, e come tale rilevabile solo su eccezione di parte (cfr. Cass. 11284/2010). Orbene, nel caso di specie, tale difetto di legittimazione attiva non sussiste, in quanto gli attori hanno allegato la propria qualità di comproprietari del fabbricato ad uso abitativo sito in Formia alla via Cassio 2, distinto in catasto al foglio 9 part. 228 sub da 1 a 6, in qualità di eredi di , depositando in ogni caso visura ipocatastale, certificato di morte Persona_1 del de cuius, stato di famiglia, e denuncia di successione (ad abudantiam, sull'efficacia probatoria della denuncia di successione, cfr. Cass. 14395/2004 e Cass. 15716/2002).
Nel merito, la domanda deve essere parzialmente accolta.
Appare opportuno, in via preliminare, qualificare correttamente la domanda svolta nel presente giudizio e, cioè, verificare se essa consista in una azione di rivendicazione di bene immobile (art. 948 c.c.) ovvero in una azione di restituzione fondata sulla cessazione di un titolo giuridico che legittimava il soggetto passivo della domanda alla detenzione del bene.
Secondo l'elaborazione giurisprudenziale, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti. Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta;
per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova pagina4 di 9 incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa - la "probatio diabolica" della revindica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Cass. 13605/2000).
Le Sezioni Unite della S.C., risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno, in particolare, chiarito che l'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, quindi, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporterebbe la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo. E' stato altresì precisato che le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (Cass. Sez. U., 28/03/2014, n. 7305, Rv.
630013 - 01).
Alla luce di tali principi, la domanda proposta dagli attori va qualificata quale azione di restituzione, essendo volta ad ottenere la restituzione dell'immobile da parte della convenuta, sull'assunto che sia venuto meno il negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa e la convenuta.
Ciò posto, gli attori hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, avendo depositato il contratto di locazione transitorio sottoscritto in data 1.11.2001 tra e Parte_1
Tale documento, disconosciuto dalla convenuta, risulta pienamente utilizzabile, Controparte_1 essendo stato sottoposto al procedimento di verificazione con esito positivo. Infatti, la CTU
pagina5 di 9 grafologica espletata ha chiarito che “Dallo studio separato della firma in verifica V1 a nome di
e dal successivo confronto con le firme autografe, sono emersi numerosi e Controparte_1 significativi elementi di corrispondenza sia tra le caratteristiche generali che tra quelle particolari.
Esistono tra la grafia della firma in verifica e la grafia delle firme in comparazione, corrispondenze di stile grafico, di struttura, di rapporti dimensionali, di inclinazione, di distribuzione della pressione;
la modalità esecutiva delle singole unità grafiche, permette di attribuire la firma in verifica V1 alla stessa mano che ha tracciato le firme autografe. Si riscontra nella firma in verifica gran parte delle caratteristiche presenti nelle firme autografe”. Ancora, “La firma in verifica V1 a nome di rispetta la temporalità grafica, si inserisce Controparte_1 perfettamente tra le firme autografe eseguite dal 2012 e tra quelle tracciate successivamente, si ricorda che la firma con il tempo si evolve e invecchia con il passare degli anni. La firma V1 rispetta questo percorso di evoluzione, le variabili sono perfettamente in linea con la temporalità grafica, conservando gli ideotismi della firma stessa che sono proprio della personalità grafica di
”. In definitiva, il CTU ha concluso: “La qualità e la quantità dei riscontri emersi Controparte_1 dal confronto tra la firma in verifica V1 a nome di e le firme comparative Controparte_1 permettono di affermare con certezza che la firma in verifica V1 a nome di è Controparte_1 stata apposta dalla mano ”. Parte_4
La convenuta di contro non ha contestato che la proprietà dell'immobile fosse originariamente in capo alla de cuius, , ma ha dedotto di aver usucapito l'immobile per Persona_1 effetto del possesso completo ed esclusivo uti dominus a far data dal 14.11.1988.
Orbene, la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta non può trovare accoglimento.
Come noto, l'usucapione è un modo d'acquisto della proprietà dei beni immobili a titolo originario che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Con riferimento all'interversio possessionis, l'art. 1141 co. 2, c.c. dispone che “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore…”. La Suprema Corte ha precisato che “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza pagina6 di 9 delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene
(Sez. 1 - , Sentenza n. 26327 del 20/12/2016).”.
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito alcuna prova del possesso ventennale utile ad usucapire, risultando di contro dimostrata, come già evidenziato, la sottoscrizione da parte sua del contratto di locazione ad uso transitorio datato 01/11/2001 e non essendo neppure decorso il termine ventennale tra la data del 15.01.1994, indicata nel certificato di residenza in via Cassio II n. 2
(risultando prima residente in [...], v. all. 1 della comparsa di costituzione della resistente), e il 2001, data di sottoscrizione del contratto. Inoltre, dal verbale di C.T.U. del
04/03/2019 relativo al procedimento 1768/2017 R.G.E. del Tribunale di Latina (v. allegati alle note di udienza del 20/01/2023), risulta che era presente per l'accesso all'immobile “la sig.ra
[...] per la proprietà.” e che “Nonostante la presenza delle forze dell'ordine non è stato Pt_2 necessario il loro intervento vista la disponibilità degli occupanti che hanno reso disponibile spontaneamente l'accesso alle unità immobiliari”. Anche a voler prescindere dalla sottoscrizione del contratto, la convenuta non ha in ogni caso fornito la prova di aver posseduto il bene uti dominus.
Ad abundantiam, si osserva altresì che, dopo la stipula del contratto, in forza del quale la convenuta acquisiva la detenzione del bene, sarebbe stata in ogni caso necessaria la dimostrazione dell'interversione nel possesso, prova mancante nel caso di specie.
Va pertanto ordinato alla convenuta il rilascio dell'immobile oggetto di causa, ritenendo congrua la fissazione del termine di 90 giorni per la liberazione.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è, invece, da rigettarsi, in quanto generica e sfornita di prova. Devono in primo luogo ritenersi prescritti ai sensi dell'art. 2948 c.c. i ratei antecedenti alla data di notifica dell'atto di citazione (04/10/2022), in mancanza di precedenti intimazioni o richieste nelle forme stabilite dall'art. 1219 c.c..
Quanto ai ratei successivi, deve evidenziarsi che il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato. Esso, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr. Cass. 14268/2021; Cass. 11203/2019; Cass. 13071/2018). Pertanto,
è onere del danneggiato, che chieda il risarcimento del danno causato dall'occupazione, allegare la tipologia di danno subita e provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivante, ad pagina7 di 9 esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o comunque utilizzare direttamente e tempestivamente il bene oppure dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Cass. 11203/2019; Cass. 13071/2018; Cass.
18494/2015; Cass. 15111/2013).
Nel caso in esame, l'allegazione sul punto risulta del tutto carente, atteso che i ricorrenti si sono limitati a richiedere l'indennizzo per l'occupazione abusiva, senza specificare neppure l'intenzione concreta di mettere a frutto l'immobile, né hanno provato l'effettiva entità del danno asseritamente subito, né la concreta lesione derivante dal non aver potuto locare l'immobile o comunque utilizzare direttamente e tempestivamente il bene.
Neppure può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711 e
Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2005, n. 5551).
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna al rilascio in favore degli attori dell'immobile sito in Controparte_1
FORMIA alla via Cassio II, già via Cassio Serbatoio n. 2, distinto in Catasto al foglio 9 part. 228 sub da 1 a 6, libero e vuoto da persone o cose, fissando il termine in 90 giorni per la liberazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da;
Controparte_1
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
4) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina8 di 9 Così deciso in Cassino il 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Grillo
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