Art. 1.
Per le finalita' contemplate dall' art. 1 della legge 27 giugno 1922, n. 889 , recante provvedimenti per danni prodotti dal rigurgito delle acque nell'abitato di Corato, nonche' per la rimessa in efficienza delle opere eseguite in virtu' di detta legge e per la ricostruzione di tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno predetto, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.
Per le finalita' contemplate dall' art. 1 della legge 27 giugno 1922, n. 889 , recante provvedimenti per danni prodotti dal rigurgito delle acque nell'abitato di Corato, nonche' per la rimessa in efficienza delle opere eseguite in virtu' di detta legge e per la ricostruzione di tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno predetto, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.