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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/02/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 1572/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Simona Delle Site PRESIDENTE
Dott. Francesca Iaquinta GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Gabriella Citro GIUDICE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1572/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanna Maggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Novara, Baluardo Massimo D'Azeglio, 3/A, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giammarco Conca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto nr. 41, come da procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , con addebito Parte_1 CP_1 al marito, per i motivi in atti.
2) Preso atto della decisione-Corte D'Appello di Torino 3608/21 del 25.5.2021, resa definitiva in data
4.5.2022-, con cui il SI. è stato condannato, per i delitti commessi, alla pena CP_1 principale della reclusione di anni 4, mesi 8 e giorni 2, oltre alle misure di sicurezza ordinate ed alla pena accessoria, tra le altre, della perdita della potestà genitoriale, disporre l'affidamento c.d. super
pagina 1 di 11 esclusivo, ovvero rafforzato dei figli minori alla madre, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, autorizzandola ad assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza ed a tutte le questioni anche amministrative che riguardano i figli, compreso il rilascio dei documenti di identificazione dei minori validi per l'espatrio
-Quanto alle modalità di incontro e frequentazione padre-figli, tenuto conto della condanna riportata dal SI. , della distanza tra le rispettive residenze dei genitori, delle spese necessarie CP_1 per i trasporti, del nuovo nucleo familiare del resistente, e del contenuto delle relazioni depositate agli atti del presente giudizio dai Servizi Sociali incaricati, disporre le modalità ritenute eque ed opportune, se del caso in luogo neutro, precisando comunque che dovrà essere il padre a recarsi a Novara per incontrare i figli, reperendo idonea sistemazione e tenendoli con sé senza pernottamento, eventualmente alla presenza di un operatore dei Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori.
-Confermare la collocazione dei figli minori presso la madre, con la quale già coabitano, e
l'assegnazione dell'abitazione familiare alla SI.ra . Parte_1
3)-Dichiararsi tenuto il SI. a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento dei minori, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 600,00=, (€ 150,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità, o il diverso importo ritenuto equo e di giustizia, da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie occorrenti ai minori
(giusto protocollo Tribunale di Torino), o la diversa misura ritenuta equa e di giustizia. -Disporre che
l'assegno unico venga percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
4) Dichiararsi tenuto il SI. a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 150,00 = da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT, o il diverso importo ritenuto equo e di giustizia. Dette somme saranno versate tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla SI.ra . Pt_1
- Con il favore delle competenze di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria essendo stata ammessa la SI.ra al gratuito patrocinio con spese a carico dello Pt_1
Stato; competenze da liquidare come da istanza che si depositerà unitamente all'atto conclusivo del presente giudizio”
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le spiegate pretese: 1) affido condiviso dei figli minori ad entrambi i Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 genitori con collocamento presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere i figli, data la distanza di dimora: a) un weekend ogni mese;
b) una settimana durante il periodo delle feste Natalizie, alternando anno in anno Natale e Capodanno. Mentre per la Pasqua alternativamente;
c) il periodo estivo pari a quindici giorni continuativi , alternativamente dal 1°.08. al 16.08. e l'anno successivodal 17.08. al 31.08; 2) il Sig. verserà la somma di € 300,00 mensili per i figli ed € CP_1
100,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi”
Per il P.M.
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale per le condizioni
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.08.2020 la SInora ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 esponendo: - di avere contratto matrimonio civile 05.07.2007, in Sabaudia, con il SI. ; CP_1
- che dall'unione sono nati (27.01.2008); (22.02.2011); NE (27.02.2016); Per_1 Per_2 Per_4
(27.02.2016); - che ella è in cerca di occupazione, mentre il coniuge è dipendente dell' , con Org_1 uno stipendio mensile di circa euro 1.700/1.800; - che il rapporto tra i coniugi è sempre stato conflittuale, a motivo dell'atteggiamento prevaricatorio, vessatorio ed irrispettoso del SI. nei CP_1 confronti della moglie, per cui già in data 25.10.2013 le parti erano addivenute alla separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Vercelli, per poi riconciliarsi con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sabaudia in data 26.10.2015; - che l'intervenuta separazione dei coniugi, nell'anno 2013, era già ascrivibile al SI. , in ragione della relazione CP_1 dallo stesso intrapresa con altra donna, con la quale aveva iniziato una convivenza abbandonando il tetto coniugale, conclusasi nell'anno 2015 con la riconciliazione dei coniugi;
- che purtroppo, nonostante la riconciliazione e la nascita dei gemelli della coppia nell'anno 2016, il comportamento del SI. non è mutato, anzi è peggiorato, culminando nei fatti tutti occorsi da Natale 2018 a marzo CP_1
2019, quando il nucleo familiare ospitava una ragazzina-amica della figlia su CP_2 Per_1 richiesta della madre della minore, che frequentava l'ultimo anno della stessa scuola media frequentata dalla figlia. Denise, invero, riferiva alla madre strani comportamenti del padre nei confronti di questa ragazzina, quando il SI. accompagnava le ragazze a scuola. La ricorrente iniziava pertanto ad CP_1 osservare più attentamente le relazioni in casa notando che il marito e la ragazzina ospite trascorrevano vari momenti insieme;
- che a febbraio 2019 ella ha scoperto alcune foto di baci tra il marito e la ragazzina sul cellulare del marito, ponendo così fine all'ospitalità della ragazza;
- che in data
15.04.2019 il SI. è stato arrestato con l'imputazione p.e.p. dagli artt 81, 609 bis co 1 e 2, ter n. 1 CP_1
c.p., perché, con violenza e approfittando della condizione di inferiorità psichica della persona offesa, in considerazione della sua minore età e del fatto che la stessa fosse stata a lui affidata dai suoi genitori, costringeva (nata il [...]) a subire gli atti sessuali;
e per il delitto p.e.p. Persona_5 dagli artt 572 c.p., perché dopo avere accolto presso la propria abitazione la minore Persona_5
e aver instaurato con la stessa una relazione sentimentale, a fronte delle legittime lamentele
[...] della moglie convivente la maltrattava con comportamenti vessatori, aggressioni fisiche Parte_1
e verbali quotidiane;
- che a seguito di detti fatti, la SI.ra senza una stabile Parte_1 occupazione, trovandosi in difficoltà nel pagamento del canone di locazione presso l'abitazione di
Novara-Via Papa Giovanni XXIII, è stata accolta con i propri figli minori, presso il
[...]
di Novara-Via Massaia, per un periodo di ospitalità temporanea (di 18 mesi, RGnizzazione_2 dal 9.9.2019 al 9.3.2021), eventualmente prorogabile in attesa di una sistemazione alternativa con operatori di riferimento e supporto;
- che il SI. a motivo dei fatti occorsi, da ottobre 2019 si CP_1 trova agli arresti domiciliari presso l'abitazione di Borgo Vercelli, di sua proprietà; - che da gennaio
2020 come da provvedimento del GIP in data 24.01.2020 ella con frequenza settimanale (sabato o domenica) si è recata presso l'abitazione del SI. in Borgo Vercelli, per consentire ai minori di CP_1 incontrare il padre.
Ha, pertanto, chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della prole a sé; la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole di euro 800,00 e di un contributo al proprio mantenimento di euro 150,00. pagina 3 di 11 In data 10.11.2020 si è costituito in giudizio il SI. , il quale ha contestato la CP_1 prospettazione avversaria esponendo: - di avere avuto con sé i proprio figli anche in pendenza della vicenda penale;
- che i Servizi sociali non avrebbero ravvisato pregiudizio e che i minori hanno diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori;
- che egli percepisce poco meno di euro
1.000 al mese;
- che egli ha sempre corrisposto il canone relativo alla casa sita in Novara, viale Papa
Giovanni XXIII;
- che la moglie percepisce l'assegno di invalidità relativo al figlio per un Per_4 importo mensile di euro 500,00; - che, dunque, le somme richieste a titolo di mantenimento della prole e della moglie non sono proporzionate.
Ha, pertanto: - aderito alla domanda di separazione;
- chiesto di disporre l'affidamento condiviso della prole, con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il palinsesto proposto. Sotto il profilo economico, ha dichiarato la disponibilità a corrispondere un contributo per il mantenimento della prole di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di euro 100,00 per la moglie.
All'udienza del 9.03.2021 il Presidente del Tribunale, tentata con esito negativo la conciliazione, si è riservato e, con ordinanza emessa in pari data, ha così disposto:
“Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto.
Considerato che
l'attuale sistema normativo pone l'affidamento condiviso quale “regola generale", considerando come eccezione l'affidamento esclusivo, e nella specie non vi è motivo per derogare a tale regola, dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ed entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 Per_2 Per_3 Per_6 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. Dispone la collocazione dei figli minori presso la madre, con cui già coabitano, assegnandole la casa di abitazione familiare. Dispone altresì la perdurante presa in carico dei minori e da parte dei servizi sociali Per_1 Per_2 territorialmente competenti. Quanto al regime di visita e frequentazione, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli concordandone volta a volta le modalità previamente con il coniuge;
in caso di disaccordo, potrà comunque vederli e tenerli con sé – prendendoli e riaccompagnandoli a sua cura - per un fine settimana al mese, dalle ore 10:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
per dieci giorni continuativi durante le ferie estive, comunicando il periodo prescelto previamente al coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
per una settimana durante le vacanze natalizie dal mattino del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 20:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
per due giorni consecutivi durante le festività pasquali (compreso il giorno di Pasqua un anno, e invece il Lunedì dell'Angelo l'anno successivo); dovrà sempre garantirsi all'altro genitore durante tali periodi la possibilità di comunicazioni telefoniche giornaliere con i minori e la conoscenza aggiornata del luogo ove si trovano. Quanto agli obblighi di mantenimento dei figli, considerato che i parametri sulla cui base
l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole, sono: 1) le eSIenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone – valutati tutti tali elementi diacritici alla luce della sommaria istruttoria svolta e tenuto conto dell'età dei figli - che il padre contribuisca pagina 4 di 11 indirettamente al loro mantenimento versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 500,00 mensili (euro 125,00 per ciascun figlio), che RG sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici costo-vita e pagando o Org_3 rimborsando il 70% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal;
RGnizzazione_5
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
) trattamenti sanitari non erogati dal;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da RGnizzazione_5 documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa – buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. Tenuto conto delle emergenze documentali relative alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, che comprovano la sussistenza dei presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente, stante l'attuale apparente non completa autosufficienza economica di quest'ultima, dispone che il resistente corrisponda al coniuge, a titolo di contributo al suo mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 100,00 (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Org_3 costo-vita FOI)”.
Ha, dunque, deSInato il Giudice istruttore e fissato la prima udienza di comparizione e trattazione per il giorno 11.05.2021.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla parte attrice, la Corte d'Appello ha riformato il palinsesto di visite previsto a favore del padre dei minori come segue: “dispone che il fine settimana mensile di competenza del padre SInor decorra dal termine delle lezioni scolastiche CP_1 dei figli minori fino alla domenica sera ore 21. Per i weekend mensili dovrà essere il padre , previa autorizzazione del giudice penale, a recarsi a Novara per incontrare i figli tenendoli poi presso la propria abitazione in Borgo Vercelli ogni giorno fino alle ore 21 senza pernottamento. Lo stesso regime sarà applicato per le vacanze natalizie e pasquali. In occasione delle ferie estive, sarà invece la SInora a dover accompagnare i figli a Valmontone dove i figli trascorreranno il periodo Pt_1 disposto dall'ordinanza presidenziale con pernottamento presso il padre. Conferma per il resto l'ordinanza presidenziale”.
pagina 5 di 11 Con memoria integrativa depositata in data 26.03.2021 la parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate;
con comparsa di costituzione del 16.04.2021 il SI. ha insistito CP_1 per l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
dichiarato la disponibilità a corrispondere l'importo di euro 400,00 per i figli e nulla per la moglie. All'udienza del giorno 11.05.2021 il Giudice istruttore ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissato per la discussione sull'ammissione delle istanze istruttorie l'udienza del giorno
21.09.2021.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice istruttore ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali e della prole da parte del Servizio di NPI, ha ordinato al resistente il deposito dei provvedimenti, anche di natura cautelare, assunti nei suoi confronti in ambito penale ed il deposito da parte della ricorrente della documentazione attestante il reddito di cittadinanza percepito.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 24.10.2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, riservandosi all'esito di riferire al Tribunale in Camera di ConSIlio, acquisite le conclusioni del PM.
⃰
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Com'è noto, secondo il disposto dell'articolo richiamato, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, nonché l'adesione della parte resistente alla domanda principale evidenziano l'assenza, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n.396/2000.
La domanda di addebito della separazione
La SInora ha chiesto di dichiarare la separazione addebitabile al coniuge, in considerazione Pt_1 delle condotte maltrattanti assunte dal marito nei suoi confronti, nonché del compimento da parte del coniuge di atti sessuali con minorenne in costanza di matrimonio, dando che per i predetti fatti è stato instaurato a carico dell'odierno convenuto un procedimento penale. Il SI. ha genericamente CP_1 contestato la prospettazione avversaria.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, è necessaria la prova delle condotte violative dei doveri nascenti dal matrimonio, nonché la prova della rilevanza causale delle stesse rispetto alla crisi coniugale, prova che deve essere fornita dalla parte che formula la relativa domanda;
dal canto suo, la parte che ne contesta il pagina 6 di 11 fondamento è tenuta a fornire la prova dell'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta che le viene addebitata (Cass.,20.8.2014 n. 18074, Cass., 14.2.2012 n. 2059, Cass., 27.6.2006 n. 14840). Per quanto in questa sede soprattutto rileva, la ha avuto modo di precisare che le violenze, Org_6 fisiche e morali perpetrate da uno dei coniugi nei confronti dell'altro “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., n. 31901/2018).
Quanto, poi, alla dimostrazione della assunzione di tali condotte, la giurisprudenza, anche di recente
(Corte d'Appello di Ancona, n. 206/2019), ha ribadito che a comprovare l'assunto in punto di addebito della separazione è certamente idonea anche la statuizione di condanna pronunciata in sede penale e ciò
a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza penale, la quale costituisce una fonte di prova dalla quale il giudice civile può trarre elementi di giudizio su dati e circostanze acquisiti con le garanzie di legge (Cass., n. 3626/2004).
Ebbene, all'esito del giudizio ritiene il Tribunale che sia stata idoneamente dimostrata la violazione da parte del SI. dei doveri nascenti dal matrimonio e che le condotte assunte abbiano determinato CP_1 il fallimento dell'unione. In pendenza del presente processo, invero, è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino la sentenza n. 3608/2021, di parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Novara
a carico del SI. , ormai divenuta definitiva, in forza della quale il convenuto risulta CP_1 essere stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 2 di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di minorenne, nonché di minaccia e lesioni a danno della moglie.
La pronuncia penale ha, dunque, accertato definitivamente che in costanza di rapporto il convenuto ha commesso atti sessuali con soggetto minorenne e posto in essere condotte di violenza fisica nei confronti della moglie, senz'altro violative dei doveri nascenti dal matrimonio e tali, per il loro intrinseco disvalore, da rendere intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale.
La domanda di addebito appare, pertanto, meritevole di accoglimento.
Affidamento, collocamento della prole
Tempi di permanenza presso ciascun genitore
Dall'unione coniugale sono nati (27.01.2008); (22.02.2011); NE (27.02.2016); Per_1 Per_2
(27.02.2016). Per_4
La SInora ha insistito per l'affidamento c.d. super esclusivo della prole a sé; il SI. ha Pt_1 CP_1 invece insistito perché sia disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori. Nell'ambito del procedimento penale, come evidenziato ad altri fini, il SI. è stato condannato in CP_1 via definitiva dalla Corte d'Appello di Torino sentenza n. 3608/2021, di parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Novara, alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 2 di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di minorenne, nonché di minaccia e lesioni a danno della moglie. Dalla lettura della prefata sentenza e dall'ordine di esecuzione per la carcerazione, depositati pagina 7 di 11 dal convenuto su ordine del Giudice istruttore, risulta che il SI. sia stato altresì condannato alla CP_1 pena accessoria della perdita della “potestà genitoriale”.
Come noto, la perdita della responsabilità genitoriale è pena accessoria di natura perpetua, sicché, in conseguenza della pronuncia penale, ormai definitiva, il Tribunale osserva che unica titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori è attualmente la SInora , la quale, conseguentemente, Pt_1 in assenza di elementi di pregiudizio per i minori emersi nel corso dell'istruttoria, assumerà unilateralmente ogni decisione relativa ai figli. I figli rimarranno conseguentemente collocati presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare.
Quanto ai rapporti padre/figli, la giurisprudenza ha peraltro avuto modo di precisare che alla decadenza dalla responsabilità genitoriale non consegue, di per sé, l'esclusione di ogni frequentazione padre/figli (di recente Trib. Torino, 17.02.2021, n. 783), né, d'altro canto, il venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronti della prole (Cass. pen., n. 16559/2007).
Ebbene, all'esito del presente procedimento, tenuto conto dell'intervenuto accertamento in via definitiva delle condotte attribuite al SI. e, cionondimeno, della mancanza, allo stato, di una CP_1 completa assunzione di responsabilità da parte del convenuto (incline a minimizzare l'impatto dei comportamenti assunti sulla prole, come emerso nella relazione dei Servizi del;
Org_7 dell'instaurazione da parte del SI. di una nuova relazione affettiva con soggetto con il quale i CP_1 minori non hanno alcuna consuetudine di vita;
delle allegazioni materne negli scritti finali in merito all'assenza di iniziative paterne volte ad intrattenere rapporti costanti con la prole a seguito della scarcerazione, il Tribunale ritiene di stabilire che, se e quando ne farà richiesta ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, il padre potrà vedere i figli in base ad un calendario stabilito dai Servizi sociali, sentita la madre, tenuto conto degli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei figli della coppia e delle aspirazioni di questi ultimi.
Il contributo al mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha insistito per la previsione a carico del coniuge di un contributo al mantenimento della prole di euro 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
il SI. ha invece dichiarato la propria disponibilità a corrispondere un importo di euro 300,00, oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie.
In sede presidenziale è stato stabilito un contributo di euro 500,00 (euro 125,00 per figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie per come indicate nell'ordinanza.
Ebbene, il Tribunale osserva che la SInora sin dal ricorso introduttivo ha esposto di non essere Pt_1 stabilmente occupata;
ha documentato di avere percepito il reddito di cittadinanza per un importo complessivo mensile di euro 1.180; ha allegato di non averne più diritto a partire dal gennaio 2024.
Il SI. , già dipendente dell'Esercito con un reddito netto mensile di circa euro 1.800 (doc. 2 CP_1 resistente), in conseguenza della condanna riportata, secondo quanto allegato dalla ricorrente e non contestato, ha perso il grado con cessazione del rapporto d'impiego con l'Amministrazione della Difesa e l'iscrizione d' nel ruolo dei Militari di dell'Esercito senza alcun grado RGnizzazione_8 Per_7
(Soldato).
Dalla dichiarazione dei redditi 2022 relativa all'anno di imposta 2021 agli atti risulta cionondimeno che egli abbia continuato a svolgere attività lavorativa (come peraltro emerso nell'indagine sociale) e, in particolare, abbia conseguito, al netto di imposte ed addizionali, un reddito netto mensile di circa euro
1.000 netti al mese;
dalla dichiarazione dei redditi 2023 risulta, invece, un reddito complessivo di poco pagina 8 di 11 più di euro 6.000. Ancora nella comparsa conclusionale il Sig. , tuttavia, ha esposto di avere CP_1 concesso in locazione l'immobile di cui è proprietario sito in Borgo Vercelli.
Alla luce di tutto quanto sopra e, dunque, tenuto conto delle attuali condizioni reddituali delle parti e, sotto altro profilo, dell'assenza allo stato di tempi di permanenza dei figli presso il padre, il Tribunale ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, un importo mensile di euro 500,00 (euro 125,00 per figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie medico, scolastiche, sportive e ricreative documentate.
L'assegno unico e universale per la prole sarà integralmente percepito integralmente dalla madre, unica titolare della responsabilità genitoriale.
Il contributo al mantenimento della moglie
La SInora ha insistito per un contributo al proprio mantenimento pari ad euro 150,00; il SI. Pt_1
ha dichiarato in sede di precisazione delle conclusioni e ribadito con la comparsa conclusionale CP_1 la disponibilità a corrispondere un contributo di euro 100,00.
Il Presidente ha posto a carico del convenuto un contributo al mantenimento della moglie di euro
100,00.
Sul punto occorre rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato.” (Cass., n. 770/2018).
Ebbene, tenuto conto della dichiarata disponibilità da parte del SI. a corrispondere un CP_1 contributo al mantenimento della moglie nella misura di euro 100,00 e delle attuali condizioni economiche delle parti, ritiene il Tribunale di confermare a carico del SI. un contributo mensile CP_1 al mantenimento della SInora di euro 100,00, importo soggetto a rivalutazione secondo gli Pt_1 indici ISTAT.
Le spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di addebito e di contributo al mantenimento del coniuge
(rispetto al cui an il convenuto non ha mosso contestazioni), nonché, d'altro canto, del carattere necessario della pronuncia in punto status e della reciproca parziale soccombenza rispetto al contributo al mantenimento della prole, le spese di lite devono essere compensate per la quota di ½; per la restante quota di ½ esse devono essere poste a carico del SI. . CP_1
Il SI. , nei limiti indicati, deve dunque essere condannato alla rifusione a favore dell'Erario delle CP_1 spese di lite, attesa l'ammissione della SInora al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Evidenzia il Tribunale che la liquidazione è effettuata secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022. Tale ultimo decreto prevede all'art. 6 che le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ed al successivo art. 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione;
sicché, la vigenza del decreto pagina 9 di 11 decorre dal 23 ottobre 2022. Ciò premesso, di recente la Suprema Corte (ord. n. 33482/2022), richiamando la giurisprudenza formatasi in relazione alla normativa precedente (Cass., SS.UU., n.
17405/2012), ha già avuto modo di precisare che, in applicazione del criterio della globalità della prestazione e, pertanto, del compenso, se l'attività è conclusa successivamente all'entrata in vigore dei nuovi parametri, è a questi ultimi che occorre riferirsi per la liquidazione del compenso, ancorché
l'attività abbia avuto inizio e si sia in parte svolta antecedentemente. Nel caso di specie le fasi decisionale si è svolta successivamente all'entrata in vigore delle nuove tariffe, sicchè, in applicazione dei principi enunciati, devono essere applicati i nuovi parametri.
Rileva, infine, il Tribunale che il Giudice civile, nell'operare la liquidazione delle spese di lite, come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte (Cass., n. 29688/2019; Cass., n. 22017/2018), non è tenuto a quantificare in maniera uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle liquidate al difensore del non abbiente.
Tutto quanto sopra premesso, considerate le fasi in cui si è svolto il processo e la non particolare complessità delle questioni trattate, le spese di lite a carico del convenuto vengono liquidate in euro
3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali sul compenso, accessori, come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., sulla domanda di separazione personale avanzata dalla SInora nei confronti del SI. , ogni altra Parte_1 CP_1 istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dichiara la separazione addebitabile al marito ai sensi dell'art. 151 c.c.;
3. dà atto che la SInora è unica titolare della responsabilità genitoriale sulla prole Parte_1 minorenne. I minori rimangono collocati presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare;
4. dispone che il padre, se e quando ne farà richiesta ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, potrà vedere i figli in base ad un calendario stabilito dai Servizi sociali, sentita la madre, tenuto conto degli impegni scolastici e ludico- ricreativi dei figli della coppia e delle aspirazioni di questi ultimi;
5. dispone che il SI. corrisponda alla SInora , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della prole minorenne, un assegno mensile di euro 500,00 (euro 125,00 per figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) documentate;
L'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla madre, unica titolare della responsabilità genitoriale;
6. dispone che il SI. corrisponda alla SInora a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della moglie un importo mensile di euro 100,00, soggetto per legge a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di SABAUDIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8. compensa le spese di lite per la quota di ½; per la restante quota di ½, condanna il SI. CP_1 alla rifusione a favore dell'Erario delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in euro pagina 10 di 11 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali sul compenso, accessori, come per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di conSIlio del giorno 15.02.2024.
Il Presidente dott.ssa Simona Delle Site
Il Giudice rel. dott.ssa Francesca Iaquinta
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Simona Delle Site PRESIDENTE
Dott. Francesca Iaquinta GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Gabriella Citro GIUDICE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1572/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanna Maggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Novara, Baluardo Massimo D'Azeglio, 3/A, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giammarco Conca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto nr. 41, come da procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , con addebito Parte_1 CP_1 al marito, per i motivi in atti.
2) Preso atto della decisione-Corte D'Appello di Torino 3608/21 del 25.5.2021, resa definitiva in data
4.5.2022-, con cui il SI. è stato condannato, per i delitti commessi, alla pena CP_1 principale della reclusione di anni 4, mesi 8 e giorni 2, oltre alle misure di sicurezza ordinate ed alla pena accessoria, tra le altre, della perdita della potestà genitoriale, disporre l'affidamento c.d. super
pagina 1 di 11 esclusivo, ovvero rafforzato dei figli minori alla madre, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, autorizzandola ad assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza ed a tutte le questioni anche amministrative che riguardano i figli, compreso il rilascio dei documenti di identificazione dei minori validi per l'espatrio
-Quanto alle modalità di incontro e frequentazione padre-figli, tenuto conto della condanna riportata dal SI. , della distanza tra le rispettive residenze dei genitori, delle spese necessarie CP_1 per i trasporti, del nuovo nucleo familiare del resistente, e del contenuto delle relazioni depositate agli atti del presente giudizio dai Servizi Sociali incaricati, disporre le modalità ritenute eque ed opportune, se del caso in luogo neutro, precisando comunque che dovrà essere il padre a recarsi a Novara per incontrare i figli, reperendo idonea sistemazione e tenendoli con sé senza pernottamento, eventualmente alla presenza di un operatore dei Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori.
-Confermare la collocazione dei figli minori presso la madre, con la quale già coabitano, e
l'assegnazione dell'abitazione familiare alla SI.ra . Parte_1
3)-Dichiararsi tenuto il SI. a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento dei minori, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 600,00=, (€ 150,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità, o il diverso importo ritenuto equo e di giustizia, da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie occorrenti ai minori
(giusto protocollo Tribunale di Torino), o la diversa misura ritenuta equa e di giustizia. -Disporre che
l'assegno unico venga percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
4) Dichiararsi tenuto il SI. a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 150,00 = da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT, o il diverso importo ritenuto equo e di giustizia. Dette somme saranno versate tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla SI.ra . Pt_1
- Con il favore delle competenze di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria essendo stata ammessa la SI.ra al gratuito patrocinio con spese a carico dello Pt_1
Stato; competenze da liquidare come da istanza che si depositerà unitamente all'atto conclusivo del presente giudizio”
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le spiegate pretese: 1) affido condiviso dei figli minori ad entrambi i Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 genitori con collocamento presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere i figli, data la distanza di dimora: a) un weekend ogni mese;
b) una settimana durante il periodo delle feste Natalizie, alternando anno in anno Natale e Capodanno. Mentre per la Pasqua alternativamente;
c) il periodo estivo pari a quindici giorni continuativi , alternativamente dal 1°.08. al 16.08. e l'anno successivodal 17.08. al 31.08; 2) il Sig. verserà la somma di € 300,00 mensili per i figli ed € CP_1
100,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi”
Per il P.M.
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale per le condizioni
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.08.2020 la SInora ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 esponendo: - di avere contratto matrimonio civile 05.07.2007, in Sabaudia, con il SI. ; CP_1
- che dall'unione sono nati (27.01.2008); (22.02.2011); NE (27.02.2016); Per_1 Per_2 Per_4
(27.02.2016); - che ella è in cerca di occupazione, mentre il coniuge è dipendente dell' , con Org_1 uno stipendio mensile di circa euro 1.700/1.800; - che il rapporto tra i coniugi è sempre stato conflittuale, a motivo dell'atteggiamento prevaricatorio, vessatorio ed irrispettoso del SI. nei CP_1 confronti della moglie, per cui già in data 25.10.2013 le parti erano addivenute alla separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Vercelli, per poi riconciliarsi con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sabaudia in data 26.10.2015; - che l'intervenuta separazione dei coniugi, nell'anno 2013, era già ascrivibile al SI. , in ragione della relazione CP_1 dallo stesso intrapresa con altra donna, con la quale aveva iniziato una convivenza abbandonando il tetto coniugale, conclusasi nell'anno 2015 con la riconciliazione dei coniugi;
- che purtroppo, nonostante la riconciliazione e la nascita dei gemelli della coppia nell'anno 2016, il comportamento del SI. non è mutato, anzi è peggiorato, culminando nei fatti tutti occorsi da Natale 2018 a marzo CP_1
2019, quando il nucleo familiare ospitava una ragazzina-amica della figlia su CP_2 Per_1 richiesta della madre della minore, che frequentava l'ultimo anno della stessa scuola media frequentata dalla figlia. Denise, invero, riferiva alla madre strani comportamenti del padre nei confronti di questa ragazzina, quando il SI. accompagnava le ragazze a scuola. La ricorrente iniziava pertanto ad CP_1 osservare più attentamente le relazioni in casa notando che il marito e la ragazzina ospite trascorrevano vari momenti insieme;
- che a febbraio 2019 ella ha scoperto alcune foto di baci tra il marito e la ragazzina sul cellulare del marito, ponendo così fine all'ospitalità della ragazza;
- che in data
15.04.2019 il SI. è stato arrestato con l'imputazione p.e.p. dagli artt 81, 609 bis co 1 e 2, ter n. 1 CP_1
c.p., perché, con violenza e approfittando della condizione di inferiorità psichica della persona offesa, in considerazione della sua minore età e del fatto che la stessa fosse stata a lui affidata dai suoi genitori, costringeva (nata il [...]) a subire gli atti sessuali;
e per il delitto p.e.p. Persona_5 dagli artt 572 c.p., perché dopo avere accolto presso la propria abitazione la minore Persona_5
e aver instaurato con la stessa una relazione sentimentale, a fronte delle legittime lamentele
[...] della moglie convivente la maltrattava con comportamenti vessatori, aggressioni fisiche Parte_1
e verbali quotidiane;
- che a seguito di detti fatti, la SI.ra senza una stabile Parte_1 occupazione, trovandosi in difficoltà nel pagamento del canone di locazione presso l'abitazione di
Novara-Via Papa Giovanni XXIII, è stata accolta con i propri figli minori, presso il
[...]
di Novara-Via Massaia, per un periodo di ospitalità temporanea (di 18 mesi, RGnizzazione_2 dal 9.9.2019 al 9.3.2021), eventualmente prorogabile in attesa di una sistemazione alternativa con operatori di riferimento e supporto;
- che il SI. a motivo dei fatti occorsi, da ottobre 2019 si CP_1 trova agli arresti domiciliari presso l'abitazione di Borgo Vercelli, di sua proprietà; - che da gennaio
2020 come da provvedimento del GIP in data 24.01.2020 ella con frequenza settimanale (sabato o domenica) si è recata presso l'abitazione del SI. in Borgo Vercelli, per consentire ai minori di CP_1 incontrare il padre.
Ha, pertanto, chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della prole a sé; la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole di euro 800,00 e di un contributo al proprio mantenimento di euro 150,00. pagina 3 di 11 In data 10.11.2020 si è costituito in giudizio il SI. , il quale ha contestato la CP_1 prospettazione avversaria esponendo: - di avere avuto con sé i proprio figli anche in pendenza della vicenda penale;
- che i Servizi sociali non avrebbero ravvisato pregiudizio e che i minori hanno diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori;
- che egli percepisce poco meno di euro
1.000 al mese;
- che egli ha sempre corrisposto il canone relativo alla casa sita in Novara, viale Papa
Giovanni XXIII;
- che la moglie percepisce l'assegno di invalidità relativo al figlio per un Per_4 importo mensile di euro 500,00; - che, dunque, le somme richieste a titolo di mantenimento della prole e della moglie non sono proporzionate.
Ha, pertanto: - aderito alla domanda di separazione;
- chiesto di disporre l'affidamento condiviso della prole, con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il palinsesto proposto. Sotto il profilo economico, ha dichiarato la disponibilità a corrispondere un contributo per il mantenimento della prole di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di euro 100,00 per la moglie.
All'udienza del 9.03.2021 il Presidente del Tribunale, tentata con esito negativo la conciliazione, si è riservato e, con ordinanza emessa in pari data, ha così disposto:
“Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto.
Considerato che
l'attuale sistema normativo pone l'affidamento condiviso quale “regola generale", considerando come eccezione l'affidamento esclusivo, e nella specie non vi è motivo per derogare a tale regola, dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ed entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 Per_2 Per_3 Per_6 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. Dispone la collocazione dei figli minori presso la madre, con cui già coabitano, assegnandole la casa di abitazione familiare. Dispone altresì la perdurante presa in carico dei minori e da parte dei servizi sociali Per_1 Per_2 territorialmente competenti. Quanto al regime di visita e frequentazione, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli concordandone volta a volta le modalità previamente con il coniuge;
in caso di disaccordo, potrà comunque vederli e tenerli con sé – prendendoli e riaccompagnandoli a sua cura - per un fine settimana al mese, dalle ore 10:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
per dieci giorni continuativi durante le ferie estive, comunicando il periodo prescelto previamente al coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
per una settimana durante le vacanze natalizie dal mattino del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 20:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
per due giorni consecutivi durante le festività pasquali (compreso il giorno di Pasqua un anno, e invece il Lunedì dell'Angelo l'anno successivo); dovrà sempre garantirsi all'altro genitore durante tali periodi la possibilità di comunicazioni telefoniche giornaliere con i minori e la conoscenza aggiornata del luogo ove si trovano. Quanto agli obblighi di mantenimento dei figli, considerato che i parametri sulla cui base
l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole, sono: 1) le eSIenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone – valutati tutti tali elementi diacritici alla luce della sommaria istruttoria svolta e tenuto conto dell'età dei figli - che il padre contribuisca pagina 4 di 11 indirettamente al loro mantenimento versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 500,00 mensili (euro 125,00 per ciascun figlio), che RG sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici costo-vita e pagando o Org_3 rimborsando il 70% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal;
RGnizzazione_5
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
) trattamenti sanitari non erogati dal;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da RGnizzazione_5 documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa – buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. Tenuto conto delle emergenze documentali relative alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, che comprovano la sussistenza dei presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente, stante l'attuale apparente non completa autosufficienza economica di quest'ultima, dispone che il resistente corrisponda al coniuge, a titolo di contributo al suo mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 100,00 (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Org_3 costo-vita FOI)”.
Ha, dunque, deSInato il Giudice istruttore e fissato la prima udienza di comparizione e trattazione per il giorno 11.05.2021.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla parte attrice, la Corte d'Appello ha riformato il palinsesto di visite previsto a favore del padre dei minori come segue: “dispone che il fine settimana mensile di competenza del padre SInor decorra dal termine delle lezioni scolastiche CP_1 dei figli minori fino alla domenica sera ore 21. Per i weekend mensili dovrà essere il padre , previa autorizzazione del giudice penale, a recarsi a Novara per incontrare i figli tenendoli poi presso la propria abitazione in Borgo Vercelli ogni giorno fino alle ore 21 senza pernottamento. Lo stesso regime sarà applicato per le vacanze natalizie e pasquali. In occasione delle ferie estive, sarà invece la SInora a dover accompagnare i figli a Valmontone dove i figli trascorreranno il periodo Pt_1 disposto dall'ordinanza presidenziale con pernottamento presso il padre. Conferma per il resto l'ordinanza presidenziale”.
pagina 5 di 11 Con memoria integrativa depositata in data 26.03.2021 la parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate;
con comparsa di costituzione del 16.04.2021 il SI. ha insistito CP_1 per l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
dichiarato la disponibilità a corrispondere l'importo di euro 400,00 per i figli e nulla per la moglie. All'udienza del giorno 11.05.2021 il Giudice istruttore ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissato per la discussione sull'ammissione delle istanze istruttorie l'udienza del giorno
21.09.2021.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice istruttore ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali e della prole da parte del Servizio di NPI, ha ordinato al resistente il deposito dei provvedimenti, anche di natura cautelare, assunti nei suoi confronti in ambito penale ed il deposito da parte della ricorrente della documentazione attestante il reddito di cittadinanza percepito.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 24.10.2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, riservandosi all'esito di riferire al Tribunale in Camera di ConSIlio, acquisite le conclusioni del PM.
⃰
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Com'è noto, secondo il disposto dell'articolo richiamato, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, nonché l'adesione della parte resistente alla domanda principale evidenziano l'assenza, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n.396/2000.
La domanda di addebito della separazione
La SInora ha chiesto di dichiarare la separazione addebitabile al coniuge, in considerazione Pt_1 delle condotte maltrattanti assunte dal marito nei suoi confronti, nonché del compimento da parte del coniuge di atti sessuali con minorenne in costanza di matrimonio, dando che per i predetti fatti è stato instaurato a carico dell'odierno convenuto un procedimento penale. Il SI. ha genericamente CP_1 contestato la prospettazione avversaria.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, è necessaria la prova delle condotte violative dei doveri nascenti dal matrimonio, nonché la prova della rilevanza causale delle stesse rispetto alla crisi coniugale, prova che deve essere fornita dalla parte che formula la relativa domanda;
dal canto suo, la parte che ne contesta il pagina 6 di 11 fondamento è tenuta a fornire la prova dell'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta che le viene addebitata (Cass.,20.8.2014 n. 18074, Cass., 14.2.2012 n. 2059, Cass., 27.6.2006 n. 14840). Per quanto in questa sede soprattutto rileva, la ha avuto modo di precisare che le violenze, Org_6 fisiche e morali perpetrate da uno dei coniugi nei confronti dell'altro “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., n. 31901/2018).
Quanto, poi, alla dimostrazione della assunzione di tali condotte, la giurisprudenza, anche di recente
(Corte d'Appello di Ancona, n. 206/2019), ha ribadito che a comprovare l'assunto in punto di addebito della separazione è certamente idonea anche la statuizione di condanna pronunciata in sede penale e ciò
a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza penale, la quale costituisce una fonte di prova dalla quale il giudice civile può trarre elementi di giudizio su dati e circostanze acquisiti con le garanzie di legge (Cass., n. 3626/2004).
Ebbene, all'esito del giudizio ritiene il Tribunale che sia stata idoneamente dimostrata la violazione da parte del SI. dei doveri nascenti dal matrimonio e che le condotte assunte abbiano determinato CP_1 il fallimento dell'unione. In pendenza del presente processo, invero, è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino la sentenza n. 3608/2021, di parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Novara
a carico del SI. , ormai divenuta definitiva, in forza della quale il convenuto risulta CP_1 essere stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 2 di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di minorenne, nonché di minaccia e lesioni a danno della moglie.
La pronuncia penale ha, dunque, accertato definitivamente che in costanza di rapporto il convenuto ha commesso atti sessuali con soggetto minorenne e posto in essere condotte di violenza fisica nei confronti della moglie, senz'altro violative dei doveri nascenti dal matrimonio e tali, per il loro intrinseco disvalore, da rendere intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale.
La domanda di addebito appare, pertanto, meritevole di accoglimento.
Affidamento, collocamento della prole
Tempi di permanenza presso ciascun genitore
Dall'unione coniugale sono nati (27.01.2008); (22.02.2011); NE (27.02.2016); Per_1 Per_2
(27.02.2016). Per_4
La SInora ha insistito per l'affidamento c.d. super esclusivo della prole a sé; il SI. ha Pt_1 CP_1 invece insistito perché sia disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori. Nell'ambito del procedimento penale, come evidenziato ad altri fini, il SI. è stato condannato in CP_1 via definitiva dalla Corte d'Appello di Torino sentenza n. 3608/2021, di parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Novara, alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 2 di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di minorenne, nonché di minaccia e lesioni a danno della moglie. Dalla lettura della prefata sentenza e dall'ordine di esecuzione per la carcerazione, depositati pagina 7 di 11 dal convenuto su ordine del Giudice istruttore, risulta che il SI. sia stato altresì condannato alla CP_1 pena accessoria della perdita della “potestà genitoriale”.
Come noto, la perdita della responsabilità genitoriale è pena accessoria di natura perpetua, sicché, in conseguenza della pronuncia penale, ormai definitiva, il Tribunale osserva che unica titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori è attualmente la SInora , la quale, conseguentemente, Pt_1 in assenza di elementi di pregiudizio per i minori emersi nel corso dell'istruttoria, assumerà unilateralmente ogni decisione relativa ai figli. I figli rimarranno conseguentemente collocati presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare.
Quanto ai rapporti padre/figli, la giurisprudenza ha peraltro avuto modo di precisare che alla decadenza dalla responsabilità genitoriale non consegue, di per sé, l'esclusione di ogni frequentazione padre/figli (di recente Trib. Torino, 17.02.2021, n. 783), né, d'altro canto, il venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronti della prole (Cass. pen., n. 16559/2007).
Ebbene, all'esito del presente procedimento, tenuto conto dell'intervenuto accertamento in via definitiva delle condotte attribuite al SI. e, cionondimeno, della mancanza, allo stato, di una CP_1 completa assunzione di responsabilità da parte del convenuto (incline a minimizzare l'impatto dei comportamenti assunti sulla prole, come emerso nella relazione dei Servizi del;
Org_7 dell'instaurazione da parte del SI. di una nuova relazione affettiva con soggetto con il quale i CP_1 minori non hanno alcuna consuetudine di vita;
delle allegazioni materne negli scritti finali in merito all'assenza di iniziative paterne volte ad intrattenere rapporti costanti con la prole a seguito della scarcerazione, il Tribunale ritiene di stabilire che, se e quando ne farà richiesta ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, il padre potrà vedere i figli in base ad un calendario stabilito dai Servizi sociali, sentita la madre, tenuto conto degli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei figli della coppia e delle aspirazioni di questi ultimi.
Il contributo al mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha insistito per la previsione a carico del coniuge di un contributo al mantenimento della prole di euro 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
il SI. ha invece dichiarato la propria disponibilità a corrispondere un importo di euro 300,00, oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie.
In sede presidenziale è stato stabilito un contributo di euro 500,00 (euro 125,00 per figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie per come indicate nell'ordinanza.
Ebbene, il Tribunale osserva che la SInora sin dal ricorso introduttivo ha esposto di non essere Pt_1 stabilmente occupata;
ha documentato di avere percepito il reddito di cittadinanza per un importo complessivo mensile di euro 1.180; ha allegato di non averne più diritto a partire dal gennaio 2024.
Il SI. , già dipendente dell'Esercito con un reddito netto mensile di circa euro 1.800 (doc. 2 CP_1 resistente), in conseguenza della condanna riportata, secondo quanto allegato dalla ricorrente e non contestato, ha perso il grado con cessazione del rapporto d'impiego con l'Amministrazione della Difesa e l'iscrizione d' nel ruolo dei Militari di dell'Esercito senza alcun grado RGnizzazione_8 Per_7
(Soldato).
Dalla dichiarazione dei redditi 2022 relativa all'anno di imposta 2021 agli atti risulta cionondimeno che egli abbia continuato a svolgere attività lavorativa (come peraltro emerso nell'indagine sociale) e, in particolare, abbia conseguito, al netto di imposte ed addizionali, un reddito netto mensile di circa euro
1.000 netti al mese;
dalla dichiarazione dei redditi 2023 risulta, invece, un reddito complessivo di poco pagina 8 di 11 più di euro 6.000. Ancora nella comparsa conclusionale il Sig. , tuttavia, ha esposto di avere CP_1 concesso in locazione l'immobile di cui è proprietario sito in Borgo Vercelli.
Alla luce di tutto quanto sopra e, dunque, tenuto conto delle attuali condizioni reddituali delle parti e, sotto altro profilo, dell'assenza allo stato di tempi di permanenza dei figli presso il padre, il Tribunale ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, un importo mensile di euro 500,00 (euro 125,00 per figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie medico, scolastiche, sportive e ricreative documentate.
L'assegno unico e universale per la prole sarà integralmente percepito integralmente dalla madre, unica titolare della responsabilità genitoriale.
Il contributo al mantenimento della moglie
La SInora ha insistito per un contributo al proprio mantenimento pari ad euro 150,00; il SI. Pt_1
ha dichiarato in sede di precisazione delle conclusioni e ribadito con la comparsa conclusionale CP_1 la disponibilità a corrispondere un contributo di euro 100,00.
Il Presidente ha posto a carico del convenuto un contributo al mantenimento della moglie di euro
100,00.
Sul punto occorre rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato.” (Cass., n. 770/2018).
Ebbene, tenuto conto della dichiarata disponibilità da parte del SI. a corrispondere un CP_1 contributo al mantenimento della moglie nella misura di euro 100,00 e delle attuali condizioni economiche delle parti, ritiene il Tribunale di confermare a carico del SI. un contributo mensile CP_1 al mantenimento della SInora di euro 100,00, importo soggetto a rivalutazione secondo gli Pt_1 indici ISTAT.
Le spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di addebito e di contributo al mantenimento del coniuge
(rispetto al cui an il convenuto non ha mosso contestazioni), nonché, d'altro canto, del carattere necessario della pronuncia in punto status e della reciproca parziale soccombenza rispetto al contributo al mantenimento della prole, le spese di lite devono essere compensate per la quota di ½; per la restante quota di ½ esse devono essere poste a carico del SI. . CP_1
Il SI. , nei limiti indicati, deve dunque essere condannato alla rifusione a favore dell'Erario delle CP_1 spese di lite, attesa l'ammissione della SInora al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Evidenzia il Tribunale che la liquidazione è effettuata secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022. Tale ultimo decreto prevede all'art. 6 che le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ed al successivo art. 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione;
sicché, la vigenza del decreto pagina 9 di 11 decorre dal 23 ottobre 2022. Ciò premesso, di recente la Suprema Corte (ord. n. 33482/2022), richiamando la giurisprudenza formatasi in relazione alla normativa precedente (Cass., SS.UU., n.
17405/2012), ha già avuto modo di precisare che, in applicazione del criterio della globalità della prestazione e, pertanto, del compenso, se l'attività è conclusa successivamente all'entrata in vigore dei nuovi parametri, è a questi ultimi che occorre riferirsi per la liquidazione del compenso, ancorché
l'attività abbia avuto inizio e si sia in parte svolta antecedentemente. Nel caso di specie le fasi decisionale si è svolta successivamente all'entrata in vigore delle nuove tariffe, sicchè, in applicazione dei principi enunciati, devono essere applicati i nuovi parametri.
Rileva, infine, il Tribunale che il Giudice civile, nell'operare la liquidazione delle spese di lite, come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte (Cass., n. 29688/2019; Cass., n. 22017/2018), non è tenuto a quantificare in maniera uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle liquidate al difensore del non abbiente.
Tutto quanto sopra premesso, considerate le fasi in cui si è svolto il processo e la non particolare complessità delle questioni trattate, le spese di lite a carico del convenuto vengono liquidate in euro
3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali sul compenso, accessori, come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., sulla domanda di separazione personale avanzata dalla SInora nei confronti del SI. , ogni altra Parte_1 CP_1 istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dichiara la separazione addebitabile al marito ai sensi dell'art. 151 c.c.;
3. dà atto che la SInora è unica titolare della responsabilità genitoriale sulla prole Parte_1 minorenne. I minori rimangono collocati presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare;
4. dispone che il padre, se e quando ne farà richiesta ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, potrà vedere i figli in base ad un calendario stabilito dai Servizi sociali, sentita la madre, tenuto conto degli impegni scolastici e ludico- ricreativi dei figli della coppia e delle aspirazioni di questi ultimi;
5. dispone che il SI. corrisponda alla SInora , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della prole minorenne, un assegno mensile di euro 500,00 (euro 125,00 per figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) documentate;
L'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla madre, unica titolare della responsabilità genitoriale;
6. dispone che il SI. corrisponda alla SInora a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della moglie un importo mensile di euro 100,00, soggetto per legge a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di SABAUDIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8. compensa le spese di lite per la quota di ½; per la restante quota di ½, condanna il SI. CP_1 alla rifusione a favore dell'Erario delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in euro pagina 10 di 11 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali sul compenso, accessori, come per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di conSIlio del giorno 15.02.2024.
Il Presidente dott.ssa Simona Delle Site
Il Giudice rel. dott.ssa Francesca Iaquinta
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