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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6214 del 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6214 del 2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesca Pepe Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Via G.B. Vico, n. 45, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosita Screti ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Monti n. 42, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti precisate all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: “si depositano le presenti note per consentire (…) di ribadire l'accordo sulle condizioni di cui al verbale per la trasformazione del divorzio giudiziale in divorzio congiunto agli atti già depositato”; v. accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori depositato in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico da parte resistente il 10 aprile 2024 e da parte ricorrente l'11 aprile 2024, da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
Si dà atto che con sentenza parziale n. 275/2024 pronunciata il 5 febbraio 2024 e pubblicata il 6 febbraio 2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con separata contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande ulteriori concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente, le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo chiedendo un rinvio per precisazione congiunta delle conclusioni. All'udienza fissata per la precisazione congiunta delle conclusioni le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia agli stessi ad opera delle parti.
***
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti sub A, B,
C, D, essendo conformi all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai numeri da 1) a 4) del punto E) dell'accordo, con cui le parti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, hanno concordato la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniale.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto tra le parti, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 6214 del 2022, così provvede:
“Accoglie le conclusioni congiunte delle parti sub A, B, C, D, come riportate nell'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori depositato in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico da parte resistente il 10 aprile 2024 e da parte ricorrente l'11 aprile 2024, da intendersi in questa sede integralmente trascritto, e prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai numeri da 1) a 4) del punto E) dell'accordo, con cui le parti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, hanno concordato la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniale.
Compensa integralmente le spese di lite”.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Pagina 2 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6214 del 2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesca Pepe Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Via G.B. Vico, n. 45, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosita Screti ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Monti n. 42, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti precisate all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: “si depositano le presenti note per consentire (…) di ribadire l'accordo sulle condizioni di cui al verbale per la trasformazione del divorzio giudiziale in divorzio congiunto agli atti già depositato”; v. accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori depositato in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico da parte resistente il 10 aprile 2024 e da parte ricorrente l'11 aprile 2024, da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
Si dà atto che con sentenza parziale n. 275/2024 pronunciata il 5 febbraio 2024 e pubblicata il 6 febbraio 2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con separata contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande ulteriori concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente, le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo chiedendo un rinvio per precisazione congiunta delle conclusioni. All'udienza fissata per la precisazione congiunta delle conclusioni le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia agli stessi ad opera delle parti.
***
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti sub A, B,
C, D, essendo conformi all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai numeri da 1) a 4) del punto E) dell'accordo, con cui le parti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, hanno concordato la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniale.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto tra le parti, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 6214 del 2022, così provvede:
“Accoglie le conclusioni congiunte delle parti sub A, B, C, D, come riportate nell'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori depositato in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico da parte resistente il 10 aprile 2024 e da parte ricorrente l'11 aprile 2024, da intendersi in questa sede integralmente trascritto, e prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai numeri da 1) a 4) del punto E) dell'accordo, con cui le parti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, hanno concordato la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniale.
Compensa integralmente le spese di lite”.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Pagina 2 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3