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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 02/04/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. PERNICE VINCENZO
FABIO nell'interesse di e dall'avv. RIZZO ANTONINO Parte_1 nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2527/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PERNICE VINCENZO FABIO
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. RIZZO ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2024, ha esposto che l Parte_1 CP_1 con raccomandata del 15.10.2024, ha sollecitato la restituzione della somma di € 9.483,31 percepita su prestazione disoccupazione n. DS REQ RI per il periodo dal 1.9.1999 al
31.12.2010 per il seguente motivo: “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti”.
Il ricorrente ha eccepito: a) la mancata indicazione specifica dei motivi dell'indebito; b) il mancato assolvimento della prova circa l'effettivo pagamento delle somme richieste;
c) la sussistenza del diritto alla percezione della prestazione erogata, non essendo ravvisabile
1 alcuna incompatibilità con la rendita da infortunio erogata dall'ex ; d) l'intervenuta Pt_2 prescrizione decennale.
Il ricorrente ha quindi chiesto all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiarare infondata in fatto e CP_ in diritto la pretesa restitutoria spiegata nella comunicazione datata 15/10/2024; CP_
- ritenere e dichiarare non dovuta la somma di euro 9.483,31 oggetto della richieste di restituzione specificata in premessa rivolta al ricorrente Parte_1
CP_
- condannare l' alle spese del presente giudizio oltre spese forfettarie, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi".
2. L' costituitosi in data 29.01.2025, ha contestato, in fatto ed in diritto, la CP_1 fondatezza delle domande attoree di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
4. È irrilevante ai fini del decidere la eccepita genericità della motivazione del provvedimento di comunicazione dell'indebito contestato atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale: è stato, infatti, precisato che “restano, quindi, totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata o inadeguata specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (cfr. Ord. Cassazione civile, sez.
VI, 14/03/2018, n. 6375).
Del resto, nella specie, le parti concordano nel ritenere che la ragione dell'indebito vada rinvenuta nella presunta incompatibilità tra l'indennità di disoccupazione e il trattamento percepito dal ricorrente dall'ex di talché alcuna lesione del diritto di difesa della Pt_2 parte attrice può essere ravvisata.
Si osserva, inoltre, che l' ha documentato di avere erogato al ricorrente le CP_1 prestazioni per la cui ripetizione è causa;
sono stati allegati infatti: i) l'estratto contributivo ove emergono i periodi di disoccupazione;
ii) il “cassetto previdenziale del cittadino” ove emerge il pagamento dell'indennità di disoccupazione per il periodo oggetto di causa;
iii) le disposizioni di pagamento in favore dell'odierno opponente nel 2009 e 2019; iv) i CUD.
Tale univoco quadro probatorio attesta l'avvenuto pagamento in favore del ricorrente della prestazione di disoccupazione della quale l' ha chiesto la ripetizione a fronte CP_2 dell'eccepita incompatibilità tra le due prestazioni.
Quanto a tale ultimo aspetto, vale la pena evidenziare che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993, “i trattamenti ordinari e speciali
2 di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”.
La norma citata sancisce, dunque, l'incompatibilità tra trattamento di disoccupazione ed i trattamenti pensionistici per l'invalidità.
Tra quest'ultimi, a parere del Tribunale, in ragione del tenore letterale della norma, non va ricompresa la rendita per inabilità permanente liquidata dall' ai sensi del D.P.R. Pt_2
n. 1124/1965 ancorché tale prestazione possa, in astratto, essere sovrapponibile, per comunanza di presupposti, con i suddetti trattamenti pensionistici a carico dell In CP_1 disparte la differenza ontologica tra le due tipologie di prestazioni, si osserva, in ogni caso, che l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 148/1993 non prevede espressamente una incumulabilità con la rendita vitalizia liquidata in forza del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Di contro, ove il legislatore abbia previsto delle ipotesi di incompatibilità tra prestazioni previdenziali e quelle erogate dall'ente assicuratore in ragione dell'infortunio o della malattia, vi ha provveduto espressamente: si veda, ad esempio, l'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 ovvero art. 3, comma 1, della 407/1990.
Tanto basta, per dichiarare non dovute le somme richieste in pagamento dall con CP_1 la nota indicata in ricorso.
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste in pagamento a dall' CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € CP_1
1.865,00 oltre IVA c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 02/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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