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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8364/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8364 RGAC dell'anno 2017 R.G, riservata in decisione all'udienza cartolare del 9 gennaio 2025, con assegnazione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il
31.03.2025, vertente
tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione dall'avv. Antonio Ranieri, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Terzigno (Na), al Viale Palladio n. 1, angolo via Diaz;
- ATTRICE–
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: E_ C.F._2 CP_2
), C.F._3
- CONVENUTI CONTUMACI-
E
p. iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 19 aprile 2018, dall'avv. Francesco Malatesta, unitamente al quale elettivamente domicilia in Caserta, al
Corso Trieste n. 24.
N.R.G. 8364/2017 – Sentenza - Pag.
1 - CONVENUTA -
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, quale sorella del defunto Parte_1
ha convenuto in giudizio , e Persona_1 E_ CP_2 [...]
quali proprietario, conducente e compagnia di assicurazione del veicolo Fiat Controparte_4
Panda targato ED940SC, per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno biologico e non patrimoniale patito in conseguenza del decesso del proprio germano, verificatosi a causa del sinistro stradale avvenuto in data 12.03.2016 alle ore 21:35 circa in Scafati (Sa), alla via Passanti, all'altezza del civico 479.
Ha esposto l'attrice che, nelle descritte circostanze di tempo e di luogo, mentre Persona_1
era intento a chiudere il portone della propria abitazione, la Fiat Panda, che viaggiava ad elevata velocità in pieno centro abitato, con direzione Boscoreale, perse il controllo del mezzo investendo il pedone che morì sul colpo.
Ha allegato di aver ricevuto in data 21.07.2017 dalla la somma di euro Controparte_4
22.500,00 trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto, quantificato in euro 103.774,00 per il danno da perdita del rapporto parentale ed euro 58.000,00 per il danno biologico consistente nella grave sindrome depressiva reattiva da essa sofferta per la perdita del proprio caro.
2. Si è costituita in giudizio la (nel prosieguo per brevità “ ), Controparte_4 CP_4
che non ha contestato né il verificarsi del sinistro nelle modalità prospettate in citazione né la imputabilità della relativa responsabilità al conducente del veicolo di proprietà del suo assicurato. Ha, invece, criticato la quantificazione del danno richiesto dall'attrice, sostenendo di aver provveduto a ristorare integralmente la stessa a mezzo del pagamento della somma di euro 22.500,00, somma da considerarsi pienamente satisfattiva in quanto parametrata al valore minimo della forbice di riferimento stabilita dalle tabelle di Milano, tenuto conto dell'inesistente rapporto di frequentazione tra i due fratelli. Contrastata, infine, la voce di danno biologico per la presunta sindrome depressiva subita, ha concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, per la detrazione dal maggiore importo eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice della somma già pagata in sede stragiudiziale, vinte in ogni caso le spese di lite.
N.R.G. 8364/2017 – Sentenza - Pag. 2 4. Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di e E_
, nessuno si è costituito in giudizio per gli stessi e, all'udienza dell'11.12.2018, ne è CP_5
stata, quindi, dichiarata la contumacia.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi. Indi, chiusa l'istruttoria orale nel subentro dello scrivente magistrato (a far data dal 14 giugno 2022), è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2024, poi differita per l'assenza dal lavoro per maternità di questo giudice al 9 gennaio 2025. A tale ultima udienza, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata riservata a sentenza, con assegnazione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. La domanda risarcitoria formulata da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
1.1. Va premesso che costituiscono circostanze assolutamente pacifiche in quanto non contestate la proponibilità (comunque documentata dalla produzione della raccomandata A/R inviata ai sensi degli artt. 145 e 148 d. lgs. 209/05 l'8 luglio 2016) e la procedibilità (non essendo stato eccepito dalla convenuta compagnia di assicurazione né rilevato dall'allora giudice istruttore in prima udienza il mancato esperimento della negoziazione assistita) della domanda;
la legittimazione processuale delle parti coinvolte in lite (in ogni caso dimostrata dal lato attivo a mezzo del certificato storico di famiglia che attesta il rapporto di parentela tra l'attrice ed il defunto e dal lato passivo dalla Persona_1
visura pra dalla quale risulta che il veicolo investitore era di proprietà di , E_
incontestatamente assicurato con la e condotto da ); il Controparte_4 CP_2 verificarsi del sinistro nelle modalità di tempo e di luogo descritte in citazione, così come l'esclusiva responsabilità del proprietario e del conducente del veicolo Fiat Panda targato ED940SC.
1.2. Ciò posto, l'attrice chiede il ristoro del danno da perdita parentale per la sofferenza morale patita in conseguenza della perdita del proprio germano e di quello biologico per la grave sindrome depressiva insorta in seguito al medesimo evento luttuoso.
La pretesa non merita accoglimento.
Quanto alla prima voce di danno, va premesso che è indiscusso che abbia già Parte_1
ricevuto dalla assicurazione la somma di euro 22.500,00 dalla stessa dichiaratamente trattenuta in acconto del maggior importo dovuto, quantificato in euro 103.774,00. Di contro, rileva il Tribunale che detta somma debba ritenersi pienamente satisfattiva della pretesa attorea.
N.R.G. 8364/2017 – Sentenza - Pag. 3 Si rileva, infatti, che è stato ritenuto (Cass. (ord.) n. 29784 del 2018 e più di recente n.
22397/2022) che "Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela.".
In tal modo si dà rilievo all'esistenza del rapporto come tale rovesciando sul preteso danneggiante la prova della sua svalutazione nel caso concreto.
Si è precisato, inoltre, che "Escludendo che sia possibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza” (v. Cass., 30/8/2019, n.
21837; Cass., 19/11/2018, n. 29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass.,
20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresì Cass., 1/12/2010, n. 24362. Cfr., con specifico riferimento ai nonni, Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230).
Cass. n. 7748 del 2020, peraltro, ha affermato il principio di diritto secondo cui " In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto”.
Il problema che si pone è dunque quello della effettività e consistenza della relazione al di là della convivenza.
Ebbene, dalla espletata prova orale è emerso che il rapporto di frequentazione e di affettività tra i due fratelli era inesistente.
N.R.G. 8364/2017 – Sentenza - Pag. 4 Ed infatti, la convenuta compagnia assicurativa ha dimostrato a mezzo dei testi dalla stessa addotti l'inesistenza di un rapporto di affettività tra i due fratelli. Ed invero, i figli del defunto R_
e , certamente dotati di un alto grado di credibilità per non aver alcun
[...] Per_2 Per_3
interesse nella causa e per aver vissuto in prima persona i rapporti tra il proprio genitore e la sorella, hanno dichiarato rispettivamente: “ era mio padre, è la Persona_1 Parte_1
sorella di mio padre. (...) quando ero piccolo, finché io avevo 8-10 anni, c'è stato qualche incontro tra mio padre e la sorella , ma dalla metà degli anni 90 (1996-1997) in poi non ci sono Parte_1
stati più rapporti, non si sentivano neanche a telefono, se si sono incontrati qualche volta si sono visti per pura necessità, ad esempio quando si è trattato di occuparsi delle divisioni dei genitori, ma sicuramente non erano rapporti di cortesia, non erano buoni rapporti (...) Io non ricordo alcuna festività o alcun festeggiamento fatto dal 1997 in poi in cui abbiamo partecipato insieme, mentre prima del 1997 è accaduto in modo sporadico ma solo per pura formalità. Dal 1997 in poi non vi sono stati più rapporti e infatti la mia famiglia non ha mai invitato per esempio Parte_1
per celebrare qualche ricorrenza, anche lei non ci ha mai invitati. Io non ricordo neppure di essere mai stato a casa di se ci sono stato ero forse piccolo e non lo ricordo (…) I Parte_1
suoi rapporti con mio padre prima e con noi familiari, anche dopo la morte di mio padre, erano inesistenti”;
era mio padre, è la sorella di mio padre. Non ho interesse nella Persona_1 Parte_1
controversia (...) so che ci sono state delle discussioni tra mio padre e la sorella in merito alla divisione dei beni di mio nonno, da allora si sono allontanati. Io ero troppo piccola e non ricordo di queste discussioni che mi sono state riferite in famiglia, comunque so che da allora mio padre e la sorella
si sono allontanati. Da che ho memoria non ho mai visto a casa nostra né Parte_1 Parte_1
io sono mai stata a casa sua, conosco la zona dove abita, più o meno, ma non sono mai stata a casa sua.
Solo al funerale di mio padre è venuta a casa, ma quasi non ci siamo neppure salutati e il marito non è neppure entrato in casa, proprio con un distacco totale (…) non lo ricordo perché ero piccola, so però che
è venuta alla Comunione di mio fratello, avvenuta nel 1997 (…) Come detto, è venuta solo il giorno delle esequie e basta”.
Del resto, pur a volere dare credito alle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice Parte_2
e figlia della dalle stesse è risultato delineato un rapporto tra fratelli Testimone_1 Pt_1
caratterizzato da un grave dissidio dovuto a questioni ereditarie, cui sarebbe seguita una riappacificazione che, tuttavia, si sarebbe tradotta in una frequentazione limitata alle occasioni in cui i due fratelli si incontravano a casa della anziana madre al fine di accudirla. Invero, è la stessa figlia dell'attrice a riferire che i due fratelli pur abitando nelle vicinanze “non erano soliti festeggiare insieme
N.R.G. 8364/2017 – Sentenza - Pag. 5 in occasione di compleanni o festività”, ciò che denota senza dubbio un rapportò di affettività assai debole.
Alla luce di tanto è evidente l'assenza del presupposto sul quale si basa la richiesta dell'attrice sia in punto di danno morale (di cui, peraltro, come sopra detto, ha ottenuto il risarcimento in via stragiudiziale dell'importo di euro 22.500,00) sia in punto di danno biologico, peraltro, solo genericamente allegato e in alcun modo provato (né a mezzo di certificazione medica attestante l'asserito stato depressivo né a mezzo dei pur escussi testimoni).
Donde, non può che essere riconfermata la annunciata statuizione di rigetto.
3. La soccombenza dell'attrice governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), la stessa va, quindi, condannata a rifondere quelle sostenute dalla compagnia di assicurazione convenuta, liquidate, in assenza del deposito di specifica notula da parte del patrono della parte vittoriosa, come in dispositivo a mente del D.M. 55/2014, come aggiornata al succ. D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (così determinato in base al cd. criterio del disputatum), applicati i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta.
3.1. Nulla, invece, va disposto in ordine alle spese di lite nel rapporto tra l'attrice e i convenuti contumaci, non avendo questi svolto attività difensiva.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 8364
R.G.A.C. dell'anno 2017, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna a rifondere in favore di in persona Parte_1 Controparte_4
del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio liquidate in euro 7.052,00 (di cui euro
1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per quella istruttoria ed euro 2.127,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge;
c) nulla per le spese nel rapporto tra l'attrice ed i convenuti contumaci.
Così deciso in Nola, il 3.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
N.R.G. 8364/2017 – Sentenza - Pag. 6