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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
l
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2326/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. IG Principato (C.F. – PEC: C.F._1
), congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Alfonso Email_1
IG CC (C.F. – PEC: , elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, Viale Francesca e Giovanni Falcone, 22
Appellante
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Morcavallo (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Email_3
Cosenza al Corso IG Fera, 23
Appellata
Conclusioni
Per CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1044/2019 del 18 maggio 2019, accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_1 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno
[...] liquidato in favore della nell'ammontare di euro 146.964,46 o, in subordine, in euro Parte_1
112.367,10 o nel diverso importo comunque accertato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi commerciali dal dì fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Per Controparte_1
“LE CONCLUSIONI
Sono per il rigetto dell'appello infondatamente proposto.
Con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2 dicembre 2019, ha proposto Parte_1 appello avvero la sentenza n. 1044/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 18 maggio 2019, pubblicata in data 20 maggio 2019, con la quale era stata condannata al Controparte_1 pagamento in suo favore della sola somma di € 5.367,10, oltre accessori e spese legali1, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra le parti in data 28 maggio 2010, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico “a totale integrazione architettonica”.
Giova precisare che la richiesta di risarcimento dei danni era stata avanzata dalla Parte_1 sulla scorta del mancato riconoscimento dal Gestore dei Servizi Energetici della qualità di
“impianto fotovoltaico totalmente integrato”, con conseguente impossibilità di accedere alle tariffe maggiormente agevolate previste dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007.
L'impugnazione è stata rivolta dalla odierna appellante verso il capo di decisione con la quale il Tribunale aveva sì quantificato nella complessiva somma di euro 112.367,10 i danni subiti
– sula scorta della disposta CTU – ma aveva operato la loro riduzione, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, nella misura di euro 107.000,00, in ragione del mancato compimento delle opere – ritenute necessarie per ottenere la qualificazione dell'impianto
“totalmente integrato” – a carico della e non eseguite. Parte_1 A fondamento del gravame, l'appellante ha posto i seguenti motivi, così rubricati (e sui quali più ampiamente, infra):
1) “Violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 115 c.p.c.: pronuncia ultra petita sulla compensatio lucri cum damno e violazione dell'onere di allegazione. Erronea e contradditoria motivazione”;
2) “Sulla inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno al caso di specie: insussistenza dei presupposti di legge ed, in particolare, di benefici per la fondati Parte_1 sull'evento dannoso. Illogicità e contraddittorietà della motivazione”;
3) “Erroneità della determinazione del quantum del risarcimento del danno. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
a) Ammontare del danno liquidato
b) In via subordinata, erronea determinazione della riduzione dell'importo del Part risarcimento, in relazione al beneficio asseritamente derivato alla dal fatto dannoso”.
Con comparsa depositata in data 5 marzo 2020 si è costituita in giudizio CP_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto perché infondato.
[...]
La Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'8 febbraio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 25 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine indicato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Evidenti profili di connessione e reciproca influenza, inducono a valutare congiuntamente i prime due motivi di gravame.
§1.a
Con il primo, ha censurato la decisione di primo grado adducendone l'erroneità Parte_1 in ragione della applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, pur in assenza di specifica allegazione operata in tal senso dalla originaria convenuta e anche in difetto di specifica comunicazione da parte dell'appellata della necessità di compiere opere ulteriori strutturali per la realizzazione di un impianto “totalmente integrato”.
A corredo, il secondo – ampio ed articolato – motivo di impugnazione ha investito la decisione gravata, assumendo la carenza dei presupposti onde ritenere di essere a cospetto della applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, stante la non ricorrenza per la
[...] di un danno e di un contestuale beneficio: a tal fine, ha sostenuto che il mancato Pt_1 riconoscimento della “totale integrazione dell'impianto” – e la perdita dei benefici attesi – dipendesse da un difetto di progettazione imputabile all'odierna appellata, responsabile di aver eseguito le opere secondo quanto inadeguatamente predisposto;
ha fatto altresì presente che le parti non avevano mai concordato l'esecuzione dell'intervento di smantellamento del tetto e che
[...]
non aveva mai preteso che tanto fosse eseguito. CP_1
Ancora, e sempre con il secondo motivo di impugnazione, ha ribadito che Parte_1
l'inadempimento denunciato a carico della società appaltatrice risiedesse nella erronea progettazione compiuta mediante previsione di posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto esistente, rilevando che si era a cospetto di un lucro indebito realizzato dall'appaltatrice, avendo costei – in thesi – ottenuto il pagamento di oltre 230.000 € per l'esecuzione di un impianto fotovoltaico totalmente integrato ma tale non qualificabile all'esito di quanto realizzato ed accertato.
In ultimo, l'appellante ha sostenuto che con la decisione in esame il giudice di primo grado aveva indebitamente modificato l'importo dell'appalto, determinandolo in euro 342.520, sì come dato dalla somma del prezzo originario concordato e della sussistenza di oneri per l'appaltante di euro 107.000 “in violazione evidente dell'autonomia negoziale delle parti”.
Alle articolate tesi di parte appellante, ha replicato assumendo che Controparte_1 nessun inadempimento era mai stato posto in essere da parte sua, in ragione della progettazione ed esecuzione di un impianto dalle “caratteristiche tecniche di buon funzionamento e massima produzione energetica … (recante) i possibili accorgimenti per aspirare al riconoscimento del beneficio della 'integrazione' da parte dell'Autorità di controllo”.
Sulla scorta di tanto, ha sostenuto che l'importo delle opere da Controparte_1 realizzare – per ottenere la certificazione legittimante il beneficio della ammissione alle tariffe maggiormente agevolate – fosse un costo addebitabile alla parte, idoneo a determinare la riduzione del danno eventualmente riconoscibile.
A tal fine, l'appellata ha messo in rilievo che ai sensi dell'art. 3 del contratto, l'opera di smantellamento sarebbe stata a carico della committente, posto che era stato espressamente convenuto che “di pertinenza del Cliente e non imputabili ad fossero i “costi per CP_1 la realizzazione di opere strutturali straordinarie e strettamente connesse alla realizzazione dell'impianto (es. scavi, fondazioni, smantellamento di coperture in eternit e/o coperture esistenti)”, lavori “esclusi dall'importo sopra indicato”.
Negativa valutazione – con le precisazioni che seguono – meritano le doglianze sollevate dalla parte appellante.
Prima di procedere oltre, mette conto richiamare per la parte in rilievo la motivazione addotta dal Tribunale di Cosenza a sostegno della decisione adottata: “Il CTU, ing.
[...]
, dal cui operato questo giudicante non ha motivo di discostarsi, ha stimato che il danno Per_1
è pari complessivamente alla somma di € 112.367,10, tenuto conto del periodo in cui il Gestore ha riconosciuto la tariffa incentivante decorrente dal 23 giugno 2011 (entrata in esercizio) al 22 giugno 2031 (termine dei 20 anni per i quali è riconosciuto l'incentivo). Tuttavia, ritiene questo giudice che il danno subito dall'attrice non può liquidarsi in misura pari alla perdita del beneficio derivante dall'applicazione della tariffa incentivante prevista per l'impianto totalmente integrato, dovendosi sottrarre da tale importo la somma occorrente per l'esecuzione di quelle opere che
l'attrice avrebbe dovuto compiere (per le ragioni di seguito meglio esplicitate) affinchè l'impianto potesse essere qualificato come totalmente integrato e che invece non ha sborsato per il ravvisato difetto di progettazione imputabile alla società convenuta. La corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno" postula, infatti, che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato”.
L'affermazione del Giudice di prime cure appare corretta e non meritevole di censura.
Essa rappresenta corretta applicazione del principio a mente del quale “il principio della
"compensatio lucri cum damno" è rilevabile d'ufficio dal giudice” (da ultimo, Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024); merita anche di essere richiamata l'ulteriore pronuncia secondo la quale l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni (Cass. Civ. Sez. III, 4 dicembre 2023 n. 33900).
Che la questione non abbia formato oggetto di specifica allegazione, invero, non incide, stante la già richiamata rilevabilità della questione da parte del Giudice, chiamato ad individuare quale sia l'effettivo danno risarcibile prodotto dalla condotta illecita denunciata. All'evidente scopo di non consentire che quanto riconosciuto generi indebito lucro a fronte della deminutio patrimonii subita, al Giudice è infatti imposto che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica.
“In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento”
(Cass. Civ. Sez. Un. 22 maggio 2018 n. 12565).
E tanto corrisponde a quanto compiuto dal Tribunale di Cosenza.
§1.b
Se dunque corretto si profila il modus operandi del primo Giudice, occorre verificare se nella determinazione del danno risarcibile doveva o meno essere contenuta la decurtazione dei costi che il Tribunale ha ritenuto avrebbero dovuto essere sostenuti dal committente per la realizzazione dell'impianto “totalmente integrato”.
Ricordato che la compensatio lucri cum damno è il principio in base al quale la determinazione del danno deve tener conto di quegli effetti vantaggiosi che hanno causa diretta nell'atto dannoso, occorre osservare in via preliminare un dato: non costituisce oggetto di contestazione il fatto che sia stata ritenuta responsabile della inesatta esecuzione CP_3 dell'obbligazione contrattuale sorta con il contratto del 28 maggio 2010.
Il Tribunale di Cosenza ha infatti così motivato: “Considerato, dunque, che la società convenuta non ha esattamente adempiuto all'obbligazione assunta di fornire un impianto fotovoltaico c.d. totalmente integrato, deve riconoscersi che la società attrice a causa del mancato riconoscimento della qualità di impianto totalmente integrato all'opera oggetto di contratto, ha subito un danno derivante dal mancato godimento della tariffa incentivante prevista per tale impianto, poiché di importo maggiore rispetto a quella effettivamente riconosciuta di € 0,076 per ciascun kWh prodotto (0,422 €/kWh per il totalmente integrato – 0,346 €/kWh per il non integrato)”.
A fronte di tanto – ed evidenziato che il capo di decisione in questione non è stato appellato
– si pone solo il problema della determinazione della effettiva lesione patrimoniale subita da
[...]
[...] in considerazione dell'inesatta esecuzione della prestazione nei termini sopra più volte Pt_1 richiamati.
Merita ancora di essere specificato che la lesione patrimoniale è stata individuata nella mancata ammissione ai benefici tariffari previsti per la durata di anni 20, corrispondenti alla attesa di vita dell'impianto progettato e realizzato (e sulla quantificazione dei quali, infra).
In definitiva, tenuto conto dei motivi di gravame, occorre verificare se abbia o meno errato il Tribunale nel ritenere di ridurre l'importo dei danni – per come individuato dal consulente tecnico d'ufficio – della somma di euro 107.000 necessaria per la realizzazione delle opere che avrebbero comportato il presupposto per il riconoscimento dei maggiori benefici e postulanti quanto la posa dei moduli fotovoltaici in guisa da sostituire il materiale da costruzione convenzionale dell'involucro dell'edificio “diventando parte integrante della copertura piana o inclinata, o parte della facciata»
In disparte i temi legati alle comunicazioni intercorse tra le parti e, per come sopra accennato quelli relativi alla inesatta esecuzione della prestazione da parte di Controparte_1 con connessa inadeguata realizzazione dell'impianto rispetto a quanto concordato, a fronte del pure accertato inadempimento in punto di progettazione dell'opera, non è in discussione che l'impianto sia stato posto in essere secondo quanto concordato contrattualmente.
In particolare, non è in contestazione che l'accordo non prevedeva alcuna opera di demolizione del tetto o il compimento di altre opere strutturali.
Ergo, nessuna obbligazione in tal senso era esigibile nei confronti di;
Controparte_1
d'altro canto, appare evidente che il compenso pattuito non aveva tenuto conto di tanto.
Ed appare allora evidente che i lavori necessari avrebbero dovuto essere sopportati dalla stazione appaltante.
Ritenere quanto sopra esposto, non equivale in alcuna misura ad estendere indebitamente l'oggetto del contratto, dovendo semmai rilevarsi il contrario, posto che ove si accedesse alla tesi di parte appellante si imporrebbe alla società appaltatrice una obbligazione espressamente esclusa in via contrattuale.
Così ricostruito sub specie iuris il quadro, appare evidente che se fosse accolta la tesi dell'appellante si determinerebbe in capo a costui un ingiusto lucro, dato dalla percezione delle somme relative ai costi di opere non pattuite.
Ineccepibile, allora, appare la decisione del Tribunale di Cosenza, meritevole in parte qua di essere confermata.
§2 Analoga sorte merita il terzo motivo di impugnazione, con il quale è stata denunciata la errata determinazione della misura del risarcimento danni.
L'appellante ha censurato la decisione sotto due distinti, ma ancora una volta articolati, profili.
§2.a
Con il primo ha sostenuto l'erroneità della determinazione del beneficio ritraibile dalla committente in punto di agevolazioni, assumendo che contrariamente a quanto ritenuto dal CTU e fatto proprio dal Giudice, se il contratto fosse stato correttamente eseguito avrebbe potuto Parte_1 beneficiare di agevolazioni pari ad euro 146.964,46 per come dettagliatamente illustrato nella relazione di parte a firma dell'Ing. : somma ricavata dalla produzione di energia indicata CP_4 contrattualmente, diversa da quella stimata su basi probabilistiche dal CTU.
L'argomentazione non appare condivisibile, posto che l'elaborato tecnico redatto dal CTU contiene condivisibile e determinazione in ordine alla produzione ottenibile, sia pure su base statistica previsionale, senza assumere quale dato certo quanto contrattualmente prospettato.
E se è pur vero che lecito è attendersi la produzione di quanto immaginato, è d'altro canto indiscutibile che la valutazione della misura della sussistenza delle agevolazioni non possa tener conto esclusivamente di quanto costituiva mera aspettativa, ma debba necessariamente avere riguardo alle stime di effettiva verificazione della produzione.
In questo senso, la decisione del Tribunale appare corretta, contenendo individuazione di dati più corrispondenti alla realtà di quelli oggetto di una mera attesa.
Né apprezzabile si profila la richiesta, subordinata in parte qua, di determinare un ulteriore importo, relativo alla minor potenza sviluppata in rapporto agli obblighi contrattuali, da valutarsi in via equitativa tenendosi conto “al fine della determinazione complessiva del danno, anche:
a) della condotta negoziale e processuale della CP_5
b) delle prove testimoniali rese dai dipendenti di questa (in particolare sig. in Tes_1 manifesto contrasto con i documenti da loro stessi prodotti;
c) della durata del processo, atteso che il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 21 settembre 2012”.
Si è cospetto di elementi meramente ipotetici, sganciati da dati effettivi positivamente valutabili.
§2.b
Non dotata di sufficienti elementi di sostegno si profila poi l'ulteriore richiesta subordinata avanzata dall'appellante, tesa ad ottenere la riduzione dell'importo riconosciuto per le opere necessarie per la realizzazione degli elementi strutturali idonei a determinare la qualità di
“impianto totalmente integrato” e stimato in Euro 107.000.
Invero le critiche mosse sul punto alla decisione con analitica confutazione degli importi indicati dal consulente, si profilano del tutto apodittiche e sfornite di elementi di comprovata valenza.
Giova osservare che il CTU ha così determinato il costo delle opere “risparmiate” dalla
[...]
Pt_1
1. “Opere provvisionali (allestimento ponteggi, trabattelli, nolo di mezzi di sollevamento meccanico, etc.) a corpo € 6.000,00;
2. Smantellamento della copertura interessata (tegoli in c.a.p. e lucernari) e dell'impiantistica esistente all'interno dell'edificio, compreso l'onere per lo smaltimento rifiuti 1000 mq x 10,00 €/mq
€ 10.000,00;
3. Realizzazione di carpenteria in profilati d'acciaio per il sostegno del manto di copertura (orditura principale e secondaria) 1200 mq x 35,00 €/mq € 42.000,00;
4. Realizzazione manto di copertura in lamiera grecata coibentata ed interposti lucernari in policarbonato, completa di lattoneria e fini-ture esterne 1200 mq x 30,00 €/mq € 36.000,00;
5. Ripristino dotazioni impiantistiche esistenti all'interno dell'edificio e rifacimento finiture interne
1000 mq x 5,00 €/mq € 5.000,00;
6. Oneri professionali aggiuntivi per il calcolo strutturale della nuova copertura e il deposito del progetto come per legge a corpo € 3.000,00;
7. Oneri a carico del committente per il mancato utilizzo della porzione di capannone durante l'esecuzione dei lavori a corpo € 5.000,00”.
Le opere indicate appaiono del tutto necessarie e compatibili con gli scopi ventilati, senza che sia dato apprezzare la loro esorbitanza per qualsivoglia concreto elemento.
Anche la specifica ed ultima censura, relativa alla sussistenza di costi scongiurati pari ad euro 5.000 per il mancato utilizzo della porzione di capannone interessata dai lavori, si profila infondata: è evidente infatti che il consulente tecnico ha valutato che se avesse posto in opera i lavori indicati, l'azienda committente avrebbe subito un danno di euro 5000 per l'indisponibilità del bene.
Correttamente dunque ha operato l'individuazione della somma in tale misura risparmiata dalla committente.
A completamento, va altresì rilevata la carenza di pregio della tesi – e della connessa richiesta – in ordine al riconoscimento degli interessi moratori sulla somma liquidata titolo di danni mora in ossequio alla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Invero, ai sensi dell'art. 1 del testo normativo sopra citato “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”.
E posto che si è oggi a cospetto di richiesta di risarcimento danni, la norma non può trovare accoglimento.
Si impone allora il rigetto del gravame.
Le determinazioni accessorie
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza;
vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 260.000, parametro minimo.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2019, avverso la sentenza Parte_1
n. 1044/2019 resa dal Tribunale di Cosenza in data 18 maggio 2019, pubblicata in data 20 maggio
2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_6 che liquida in euro 7.160 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: condanna la convenuta al pagamento della somma di € 5.367,10, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente secondo indici ISTAT relativi al costo della vita dal 5/1/2012 al soddisfo;
alla predetta somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 700,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese di CTU, da porsi definitivamente a carico del convenuto.”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2326/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. IG Principato (C.F. – PEC: C.F._1
), congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Alfonso Email_1
IG CC (C.F. – PEC: , elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, Viale Francesca e Giovanni Falcone, 22
Appellante
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Morcavallo (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Email_3
Cosenza al Corso IG Fera, 23
Appellata
Conclusioni
Per CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1044/2019 del 18 maggio 2019, accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_1 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno
[...] liquidato in favore della nell'ammontare di euro 146.964,46 o, in subordine, in euro Parte_1
112.367,10 o nel diverso importo comunque accertato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi commerciali dal dì fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Per Controparte_1
“LE CONCLUSIONI
Sono per il rigetto dell'appello infondatamente proposto.
Con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2 dicembre 2019, ha proposto Parte_1 appello avvero la sentenza n. 1044/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 18 maggio 2019, pubblicata in data 20 maggio 2019, con la quale era stata condannata al Controparte_1 pagamento in suo favore della sola somma di € 5.367,10, oltre accessori e spese legali1, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra le parti in data 28 maggio 2010, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico “a totale integrazione architettonica”.
Giova precisare che la richiesta di risarcimento dei danni era stata avanzata dalla Parte_1 sulla scorta del mancato riconoscimento dal Gestore dei Servizi Energetici della qualità di
“impianto fotovoltaico totalmente integrato”, con conseguente impossibilità di accedere alle tariffe maggiormente agevolate previste dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007.
L'impugnazione è stata rivolta dalla odierna appellante verso il capo di decisione con la quale il Tribunale aveva sì quantificato nella complessiva somma di euro 112.367,10 i danni subiti
– sula scorta della disposta CTU – ma aveva operato la loro riduzione, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, nella misura di euro 107.000,00, in ragione del mancato compimento delle opere – ritenute necessarie per ottenere la qualificazione dell'impianto
“totalmente integrato” – a carico della e non eseguite. Parte_1 A fondamento del gravame, l'appellante ha posto i seguenti motivi, così rubricati (e sui quali più ampiamente, infra):
1) “Violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 115 c.p.c.: pronuncia ultra petita sulla compensatio lucri cum damno e violazione dell'onere di allegazione. Erronea e contradditoria motivazione”;
2) “Sulla inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno al caso di specie: insussistenza dei presupposti di legge ed, in particolare, di benefici per la fondati Parte_1 sull'evento dannoso. Illogicità e contraddittorietà della motivazione”;
3) “Erroneità della determinazione del quantum del risarcimento del danno. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
a) Ammontare del danno liquidato
b) In via subordinata, erronea determinazione della riduzione dell'importo del Part risarcimento, in relazione al beneficio asseritamente derivato alla dal fatto dannoso”.
Con comparsa depositata in data 5 marzo 2020 si è costituita in giudizio CP_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto perché infondato.
[...]
La Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'8 febbraio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 25 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine indicato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Evidenti profili di connessione e reciproca influenza, inducono a valutare congiuntamente i prime due motivi di gravame.
§1.a
Con il primo, ha censurato la decisione di primo grado adducendone l'erroneità Parte_1 in ragione della applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, pur in assenza di specifica allegazione operata in tal senso dalla originaria convenuta e anche in difetto di specifica comunicazione da parte dell'appellata della necessità di compiere opere ulteriori strutturali per la realizzazione di un impianto “totalmente integrato”.
A corredo, il secondo – ampio ed articolato – motivo di impugnazione ha investito la decisione gravata, assumendo la carenza dei presupposti onde ritenere di essere a cospetto della applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, stante la non ricorrenza per la
[...] di un danno e di un contestuale beneficio: a tal fine, ha sostenuto che il mancato Pt_1 riconoscimento della “totale integrazione dell'impianto” – e la perdita dei benefici attesi – dipendesse da un difetto di progettazione imputabile all'odierna appellata, responsabile di aver eseguito le opere secondo quanto inadeguatamente predisposto;
ha fatto altresì presente che le parti non avevano mai concordato l'esecuzione dell'intervento di smantellamento del tetto e che
[...]
non aveva mai preteso che tanto fosse eseguito. CP_1
Ancora, e sempre con il secondo motivo di impugnazione, ha ribadito che Parte_1
l'inadempimento denunciato a carico della società appaltatrice risiedesse nella erronea progettazione compiuta mediante previsione di posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto esistente, rilevando che si era a cospetto di un lucro indebito realizzato dall'appaltatrice, avendo costei – in thesi – ottenuto il pagamento di oltre 230.000 € per l'esecuzione di un impianto fotovoltaico totalmente integrato ma tale non qualificabile all'esito di quanto realizzato ed accertato.
In ultimo, l'appellante ha sostenuto che con la decisione in esame il giudice di primo grado aveva indebitamente modificato l'importo dell'appalto, determinandolo in euro 342.520, sì come dato dalla somma del prezzo originario concordato e della sussistenza di oneri per l'appaltante di euro 107.000 “in violazione evidente dell'autonomia negoziale delle parti”.
Alle articolate tesi di parte appellante, ha replicato assumendo che Controparte_1 nessun inadempimento era mai stato posto in essere da parte sua, in ragione della progettazione ed esecuzione di un impianto dalle “caratteristiche tecniche di buon funzionamento e massima produzione energetica … (recante) i possibili accorgimenti per aspirare al riconoscimento del beneficio della 'integrazione' da parte dell'Autorità di controllo”.
Sulla scorta di tanto, ha sostenuto che l'importo delle opere da Controparte_1 realizzare – per ottenere la certificazione legittimante il beneficio della ammissione alle tariffe maggiormente agevolate – fosse un costo addebitabile alla parte, idoneo a determinare la riduzione del danno eventualmente riconoscibile.
A tal fine, l'appellata ha messo in rilievo che ai sensi dell'art. 3 del contratto, l'opera di smantellamento sarebbe stata a carico della committente, posto che era stato espressamente convenuto che “di pertinenza del Cliente e non imputabili ad fossero i “costi per CP_1 la realizzazione di opere strutturali straordinarie e strettamente connesse alla realizzazione dell'impianto (es. scavi, fondazioni, smantellamento di coperture in eternit e/o coperture esistenti)”, lavori “esclusi dall'importo sopra indicato”.
Negativa valutazione – con le precisazioni che seguono – meritano le doglianze sollevate dalla parte appellante.
Prima di procedere oltre, mette conto richiamare per la parte in rilievo la motivazione addotta dal Tribunale di Cosenza a sostegno della decisione adottata: “Il CTU, ing.
[...]
, dal cui operato questo giudicante non ha motivo di discostarsi, ha stimato che il danno Per_1
è pari complessivamente alla somma di € 112.367,10, tenuto conto del periodo in cui il Gestore ha riconosciuto la tariffa incentivante decorrente dal 23 giugno 2011 (entrata in esercizio) al 22 giugno 2031 (termine dei 20 anni per i quali è riconosciuto l'incentivo). Tuttavia, ritiene questo giudice che il danno subito dall'attrice non può liquidarsi in misura pari alla perdita del beneficio derivante dall'applicazione della tariffa incentivante prevista per l'impianto totalmente integrato, dovendosi sottrarre da tale importo la somma occorrente per l'esecuzione di quelle opere che
l'attrice avrebbe dovuto compiere (per le ragioni di seguito meglio esplicitate) affinchè l'impianto potesse essere qualificato come totalmente integrato e che invece non ha sborsato per il ravvisato difetto di progettazione imputabile alla società convenuta. La corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno" postula, infatti, che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato”.
L'affermazione del Giudice di prime cure appare corretta e non meritevole di censura.
Essa rappresenta corretta applicazione del principio a mente del quale “il principio della
"compensatio lucri cum damno" è rilevabile d'ufficio dal giudice” (da ultimo, Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024); merita anche di essere richiamata l'ulteriore pronuncia secondo la quale l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni (Cass. Civ. Sez. III, 4 dicembre 2023 n. 33900).
Che la questione non abbia formato oggetto di specifica allegazione, invero, non incide, stante la già richiamata rilevabilità della questione da parte del Giudice, chiamato ad individuare quale sia l'effettivo danno risarcibile prodotto dalla condotta illecita denunciata. All'evidente scopo di non consentire che quanto riconosciuto generi indebito lucro a fronte della deminutio patrimonii subita, al Giudice è infatti imposto che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica.
“In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento”
(Cass. Civ. Sez. Un. 22 maggio 2018 n. 12565).
E tanto corrisponde a quanto compiuto dal Tribunale di Cosenza.
§1.b
Se dunque corretto si profila il modus operandi del primo Giudice, occorre verificare se nella determinazione del danno risarcibile doveva o meno essere contenuta la decurtazione dei costi che il Tribunale ha ritenuto avrebbero dovuto essere sostenuti dal committente per la realizzazione dell'impianto “totalmente integrato”.
Ricordato che la compensatio lucri cum damno è il principio in base al quale la determinazione del danno deve tener conto di quegli effetti vantaggiosi che hanno causa diretta nell'atto dannoso, occorre osservare in via preliminare un dato: non costituisce oggetto di contestazione il fatto che sia stata ritenuta responsabile della inesatta esecuzione CP_3 dell'obbligazione contrattuale sorta con il contratto del 28 maggio 2010.
Il Tribunale di Cosenza ha infatti così motivato: “Considerato, dunque, che la società convenuta non ha esattamente adempiuto all'obbligazione assunta di fornire un impianto fotovoltaico c.d. totalmente integrato, deve riconoscersi che la società attrice a causa del mancato riconoscimento della qualità di impianto totalmente integrato all'opera oggetto di contratto, ha subito un danno derivante dal mancato godimento della tariffa incentivante prevista per tale impianto, poiché di importo maggiore rispetto a quella effettivamente riconosciuta di € 0,076 per ciascun kWh prodotto (0,422 €/kWh per il totalmente integrato – 0,346 €/kWh per il non integrato)”.
A fronte di tanto – ed evidenziato che il capo di decisione in questione non è stato appellato
– si pone solo il problema della determinazione della effettiva lesione patrimoniale subita da
[...]
[...] in considerazione dell'inesatta esecuzione della prestazione nei termini sopra più volte Pt_1 richiamati.
Merita ancora di essere specificato che la lesione patrimoniale è stata individuata nella mancata ammissione ai benefici tariffari previsti per la durata di anni 20, corrispondenti alla attesa di vita dell'impianto progettato e realizzato (e sulla quantificazione dei quali, infra).
In definitiva, tenuto conto dei motivi di gravame, occorre verificare se abbia o meno errato il Tribunale nel ritenere di ridurre l'importo dei danni – per come individuato dal consulente tecnico d'ufficio – della somma di euro 107.000 necessaria per la realizzazione delle opere che avrebbero comportato il presupposto per il riconoscimento dei maggiori benefici e postulanti quanto la posa dei moduli fotovoltaici in guisa da sostituire il materiale da costruzione convenzionale dell'involucro dell'edificio “diventando parte integrante della copertura piana o inclinata, o parte della facciata»
In disparte i temi legati alle comunicazioni intercorse tra le parti e, per come sopra accennato quelli relativi alla inesatta esecuzione della prestazione da parte di Controparte_1 con connessa inadeguata realizzazione dell'impianto rispetto a quanto concordato, a fronte del pure accertato inadempimento in punto di progettazione dell'opera, non è in discussione che l'impianto sia stato posto in essere secondo quanto concordato contrattualmente.
In particolare, non è in contestazione che l'accordo non prevedeva alcuna opera di demolizione del tetto o il compimento di altre opere strutturali.
Ergo, nessuna obbligazione in tal senso era esigibile nei confronti di;
Controparte_1
d'altro canto, appare evidente che il compenso pattuito non aveva tenuto conto di tanto.
Ed appare allora evidente che i lavori necessari avrebbero dovuto essere sopportati dalla stazione appaltante.
Ritenere quanto sopra esposto, non equivale in alcuna misura ad estendere indebitamente l'oggetto del contratto, dovendo semmai rilevarsi il contrario, posto che ove si accedesse alla tesi di parte appellante si imporrebbe alla società appaltatrice una obbligazione espressamente esclusa in via contrattuale.
Così ricostruito sub specie iuris il quadro, appare evidente che se fosse accolta la tesi dell'appellante si determinerebbe in capo a costui un ingiusto lucro, dato dalla percezione delle somme relative ai costi di opere non pattuite.
Ineccepibile, allora, appare la decisione del Tribunale di Cosenza, meritevole in parte qua di essere confermata.
§2 Analoga sorte merita il terzo motivo di impugnazione, con il quale è stata denunciata la errata determinazione della misura del risarcimento danni.
L'appellante ha censurato la decisione sotto due distinti, ma ancora una volta articolati, profili.
§2.a
Con il primo ha sostenuto l'erroneità della determinazione del beneficio ritraibile dalla committente in punto di agevolazioni, assumendo che contrariamente a quanto ritenuto dal CTU e fatto proprio dal Giudice, se il contratto fosse stato correttamente eseguito avrebbe potuto Parte_1 beneficiare di agevolazioni pari ad euro 146.964,46 per come dettagliatamente illustrato nella relazione di parte a firma dell'Ing. : somma ricavata dalla produzione di energia indicata CP_4 contrattualmente, diversa da quella stimata su basi probabilistiche dal CTU.
L'argomentazione non appare condivisibile, posto che l'elaborato tecnico redatto dal CTU contiene condivisibile e determinazione in ordine alla produzione ottenibile, sia pure su base statistica previsionale, senza assumere quale dato certo quanto contrattualmente prospettato.
E se è pur vero che lecito è attendersi la produzione di quanto immaginato, è d'altro canto indiscutibile che la valutazione della misura della sussistenza delle agevolazioni non possa tener conto esclusivamente di quanto costituiva mera aspettativa, ma debba necessariamente avere riguardo alle stime di effettiva verificazione della produzione.
In questo senso, la decisione del Tribunale appare corretta, contenendo individuazione di dati più corrispondenti alla realtà di quelli oggetto di una mera attesa.
Né apprezzabile si profila la richiesta, subordinata in parte qua, di determinare un ulteriore importo, relativo alla minor potenza sviluppata in rapporto agli obblighi contrattuali, da valutarsi in via equitativa tenendosi conto “al fine della determinazione complessiva del danno, anche:
a) della condotta negoziale e processuale della CP_5
b) delle prove testimoniali rese dai dipendenti di questa (in particolare sig. in Tes_1 manifesto contrasto con i documenti da loro stessi prodotti;
c) della durata del processo, atteso che il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 21 settembre 2012”.
Si è cospetto di elementi meramente ipotetici, sganciati da dati effettivi positivamente valutabili.
§2.b
Non dotata di sufficienti elementi di sostegno si profila poi l'ulteriore richiesta subordinata avanzata dall'appellante, tesa ad ottenere la riduzione dell'importo riconosciuto per le opere necessarie per la realizzazione degli elementi strutturali idonei a determinare la qualità di
“impianto totalmente integrato” e stimato in Euro 107.000.
Invero le critiche mosse sul punto alla decisione con analitica confutazione degli importi indicati dal consulente, si profilano del tutto apodittiche e sfornite di elementi di comprovata valenza.
Giova osservare che il CTU ha così determinato il costo delle opere “risparmiate” dalla
[...]
Pt_1
1. “Opere provvisionali (allestimento ponteggi, trabattelli, nolo di mezzi di sollevamento meccanico, etc.) a corpo € 6.000,00;
2. Smantellamento della copertura interessata (tegoli in c.a.p. e lucernari) e dell'impiantistica esistente all'interno dell'edificio, compreso l'onere per lo smaltimento rifiuti 1000 mq x 10,00 €/mq
€ 10.000,00;
3. Realizzazione di carpenteria in profilati d'acciaio per il sostegno del manto di copertura (orditura principale e secondaria) 1200 mq x 35,00 €/mq € 42.000,00;
4. Realizzazione manto di copertura in lamiera grecata coibentata ed interposti lucernari in policarbonato, completa di lattoneria e fini-ture esterne 1200 mq x 30,00 €/mq € 36.000,00;
5. Ripristino dotazioni impiantistiche esistenti all'interno dell'edificio e rifacimento finiture interne
1000 mq x 5,00 €/mq € 5.000,00;
6. Oneri professionali aggiuntivi per il calcolo strutturale della nuova copertura e il deposito del progetto come per legge a corpo € 3.000,00;
7. Oneri a carico del committente per il mancato utilizzo della porzione di capannone durante l'esecuzione dei lavori a corpo € 5.000,00”.
Le opere indicate appaiono del tutto necessarie e compatibili con gli scopi ventilati, senza che sia dato apprezzare la loro esorbitanza per qualsivoglia concreto elemento.
Anche la specifica ed ultima censura, relativa alla sussistenza di costi scongiurati pari ad euro 5.000 per il mancato utilizzo della porzione di capannone interessata dai lavori, si profila infondata: è evidente infatti che il consulente tecnico ha valutato che se avesse posto in opera i lavori indicati, l'azienda committente avrebbe subito un danno di euro 5000 per l'indisponibilità del bene.
Correttamente dunque ha operato l'individuazione della somma in tale misura risparmiata dalla committente.
A completamento, va altresì rilevata la carenza di pregio della tesi – e della connessa richiesta – in ordine al riconoscimento degli interessi moratori sulla somma liquidata titolo di danni mora in ossequio alla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Invero, ai sensi dell'art. 1 del testo normativo sopra citato “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”.
E posto che si è oggi a cospetto di richiesta di risarcimento danni, la norma non può trovare accoglimento.
Si impone allora il rigetto del gravame.
Le determinazioni accessorie
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza;
vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 260.000, parametro minimo.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2019, avverso la sentenza Parte_1
n. 1044/2019 resa dal Tribunale di Cosenza in data 18 maggio 2019, pubblicata in data 20 maggio
2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_6 che liquida in euro 7.160 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: condanna la convenuta al pagamento della somma di € 5.367,10, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente secondo indici ISTAT relativi al costo della vita dal 5/1/2012 al soddisfo;
alla predetta somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 700,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese di CTU, da porsi definitivamente a carico del convenuto.”