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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 606/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 20/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giu lla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Perticaroli, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 606/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
.g. n. 606/2024, promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di delega apposta a margine del ricorso Parte_1
del giudizio, dall'avv. Roberta Perticaroli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr e liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor socio Parte_1 unico di - avente come oggetto sociale l'attività di servizi di pulizia di CP_3 condomini, appartamenti, alberghi, scuole e uffici - e amministratore unico della società dal 10.06.2016 al 05.07.2019, ha agito in giudizio nei confronti dell' per sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso d'addebito n. 350 2024 00002045 06 000 del 09.10.2024, notificatogli a seguito della sua iscrizione d'ufficio nella Gestione artigiani e relativo al quarto trimestre dei contributi fissi per l'anno 2022 e ai primi tre trimestri dei contributi fissi per l'anno 2023. Ha sostenuto che le pretese dell' sarebbero infondate perché egli, benché iscritto d'ufficio alla CP_2 gestione autonoma artigiani, non avrebbe svolto alcun'attività autonoma nel periodo contestato, avendo cessato dalla carica di socio unico e amministratore unico della società nel luglio 2019 ed essendo stato successivamente assunto come lavoratore dipendente presso altre società.
* 2. L' si è costituito in giudizio sostenendo che l'iscrizione dell'impresa in Camera di commercio esprime l'evidente volontà del ricorrente di svolgere l'attività commerciale. Egli, del resto, ricevuta in data 08.07.2019 la missiva dell' in cui CP_1 veniva comunicata l'iscrizione d'ufficio alla gestione artigiani con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 10.06.2016, non ha proposto opposizione, né ha mai successivamente richiesto all' la cancellazione dalla gestione autonoma CP_1 artigiani per cessata attività e/o perdita dei requisiti. Ha perciò chiesto il rigetto del ricorso.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che l'iscrizione alla c.d. gestione artigiani s'impone nei confronti degli “imprenditori” quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1, comma 203, legge n. 662 del 1996, ossia allorché costoro: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, con la precisazione che tale requisito non è richiesto, tra l'altro, per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. È questa, dunque, la gestione previdenziale atta a valorizzare, sul piano contributivo, l'attività lavorativa svolta dall'imprenditore all'interno della sua impresa. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione è, ontologicamente, che si eserciti effettivamente l'attività commerciale, circostanza della cui prova è onerato l'Istituto che esige i contributi [cfr., Cass., n. 25192/2019].
4.1. Nel caso di specie, questa prova non ricorre. A fronte delle deduzioni del ricorrente, l' su cui incombeva l'onere della prova, non ha formulato alcuna istanza istruttoria atta a dimostrare che abbia Pt_1 svolto, nel periodo d'interesse, un'attività lavorativa suscettibile di condurre al credito contributivo rivendicato dall'Istituto. Accanto a questa lacuna probatoria, vanno del resto evidenziati ulteriori elementi documentali che suggeriscono come, in effetti, il ricorrente non abbia svolto alcun'attività lavorativa in favore di CP_3
In particolare, dalla documentazione depositata dal ricorrente (comunicazione unilav ZT Srl, lettera di assunzione D&D Costruzioni Srl, estratto contributivo) risulta che egli, dal 2021, sia stato assunto da diverse società e abbia prestato attività di lavoro subordinato con carattere di sostanziale continuità e con un impegno incompatibile con ulteriori impegni lavorativi [cfr. docc. 4, 5, 7 ricorrente].
In particolare, assume rilievo, per la sua incompatibilità coi fatti generatori del debito contributivo, il fatto che il ricorrente abbia lavorato a tempo pieno dal 25.01.2021 al 22.12.2023 presso D&D Costruzioni s.r.l. [cfr. doc. 4 ricorrente] A ciò s'aggiunga anche che è documentale, risultando dalla visura camerale e dalla scheda persona completa depositate dal ricorrente, che questi fosse cessato dalla carica di amministratore unico e socio unico della già nel 2019 [cfr. CP_3 docc. 8 e 9 ricorrente]. In sostanza, questi elementi inducono a ritenere confermata la deduzione del ricorrente secondo cui non avrebbe svolto attività d'impresa nel periodo oggetto dell'avviso di addebito. Questo dato presuntivo – si ribadisce - è rimasto insuperato dall' Per questo, la domanda va accolta e l'avviso opposto annullato.
* 5. Le spese processuali vanno integralmente compensate considerato che l'iniziativa dell' è dipesa dall'apertura della partita iva da parte del CP_2 ricorrente, che il medesimo non ha mai contestato l'iscrizione alla gestione autonoma artigiani effettuata d'ufficio dall' e comunicatagli in data 08.07.2019 e che, una volta venuti meno i presupposti dell'obbligo contributivo, egli non ha richiesto all' la cancellazione dalla gestione artigiani. Trattasi di inerzie che CP_2 hanno senz'altro concorso a determinare le iniziative dell' e, quindi, l'avvio di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso d'addebito opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
Minuta redatta dalla M.o.t. dott.ssa Sara Menossi, nominata con d.m. 22.10.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 20/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giu lla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Perticaroli, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 606/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
.g. n. 606/2024, promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di delega apposta a margine del ricorso Parte_1
del giudizio, dall'avv. Roberta Perticaroli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr e liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor socio Parte_1 unico di - avente come oggetto sociale l'attività di servizi di pulizia di CP_3 condomini, appartamenti, alberghi, scuole e uffici - e amministratore unico della società dal 10.06.2016 al 05.07.2019, ha agito in giudizio nei confronti dell' per sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso d'addebito n. 350 2024 00002045 06 000 del 09.10.2024, notificatogli a seguito della sua iscrizione d'ufficio nella Gestione artigiani e relativo al quarto trimestre dei contributi fissi per l'anno 2022 e ai primi tre trimestri dei contributi fissi per l'anno 2023. Ha sostenuto che le pretese dell' sarebbero infondate perché egli, benché iscritto d'ufficio alla CP_2 gestione autonoma artigiani, non avrebbe svolto alcun'attività autonoma nel periodo contestato, avendo cessato dalla carica di socio unico e amministratore unico della società nel luglio 2019 ed essendo stato successivamente assunto come lavoratore dipendente presso altre società.
* 2. L' si è costituito in giudizio sostenendo che l'iscrizione dell'impresa in Camera di commercio esprime l'evidente volontà del ricorrente di svolgere l'attività commerciale. Egli, del resto, ricevuta in data 08.07.2019 la missiva dell' in cui CP_1 veniva comunicata l'iscrizione d'ufficio alla gestione artigiani con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 10.06.2016, non ha proposto opposizione, né ha mai successivamente richiesto all' la cancellazione dalla gestione autonoma CP_1 artigiani per cessata attività e/o perdita dei requisiti. Ha perciò chiesto il rigetto del ricorso.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che l'iscrizione alla c.d. gestione artigiani s'impone nei confronti degli “imprenditori” quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1, comma 203, legge n. 662 del 1996, ossia allorché costoro: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, con la precisazione che tale requisito non è richiesto, tra l'altro, per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. È questa, dunque, la gestione previdenziale atta a valorizzare, sul piano contributivo, l'attività lavorativa svolta dall'imprenditore all'interno della sua impresa. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione è, ontologicamente, che si eserciti effettivamente l'attività commerciale, circostanza della cui prova è onerato l'Istituto che esige i contributi [cfr., Cass., n. 25192/2019].
4.1. Nel caso di specie, questa prova non ricorre. A fronte delle deduzioni del ricorrente, l' su cui incombeva l'onere della prova, non ha formulato alcuna istanza istruttoria atta a dimostrare che abbia Pt_1 svolto, nel periodo d'interesse, un'attività lavorativa suscettibile di condurre al credito contributivo rivendicato dall'Istituto. Accanto a questa lacuna probatoria, vanno del resto evidenziati ulteriori elementi documentali che suggeriscono come, in effetti, il ricorrente non abbia svolto alcun'attività lavorativa in favore di CP_3
In particolare, dalla documentazione depositata dal ricorrente (comunicazione unilav ZT Srl, lettera di assunzione D&D Costruzioni Srl, estratto contributivo) risulta che egli, dal 2021, sia stato assunto da diverse società e abbia prestato attività di lavoro subordinato con carattere di sostanziale continuità e con un impegno incompatibile con ulteriori impegni lavorativi [cfr. docc. 4, 5, 7 ricorrente].
In particolare, assume rilievo, per la sua incompatibilità coi fatti generatori del debito contributivo, il fatto che il ricorrente abbia lavorato a tempo pieno dal 25.01.2021 al 22.12.2023 presso D&D Costruzioni s.r.l. [cfr. doc. 4 ricorrente] A ciò s'aggiunga anche che è documentale, risultando dalla visura camerale e dalla scheda persona completa depositate dal ricorrente, che questi fosse cessato dalla carica di amministratore unico e socio unico della già nel 2019 [cfr. CP_3 docc. 8 e 9 ricorrente]. In sostanza, questi elementi inducono a ritenere confermata la deduzione del ricorrente secondo cui non avrebbe svolto attività d'impresa nel periodo oggetto dell'avviso di addebito. Questo dato presuntivo – si ribadisce - è rimasto insuperato dall' Per questo, la domanda va accolta e l'avviso opposto annullato.
* 5. Le spese processuali vanno integralmente compensate considerato che l'iniziativa dell' è dipesa dall'apertura della partita iva da parte del CP_2 ricorrente, che il medesimo non ha mai contestato l'iscrizione alla gestione autonoma artigiani effettuata d'ufficio dall' e comunicatagli in data 08.07.2019 e che, una volta venuti meno i presupposti dell'obbligo contributivo, egli non ha richiesto all' la cancellazione dalla gestione artigiani. Trattasi di inerzie che CP_2 hanno senz'altro concorso a determinare le iniziative dell' e, quindi, l'avvio di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso d'addebito opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
Minuta redatta dalla M.o.t. dott.ssa Sara Menossi, nominata con d.m. 22.10.2024.