Articolo 2000 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1992Articolo 2001
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9 ottobre 2010
Art. 2000. Rinvio della prestazione del servizio militare degli arruolati che hanno un fratello alle armi 1. Gli arruolati che, all'atto della chiamata alle armi, abbiano un fratello in servizio di leva o volontario possono ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso, e finche' il fratello si trova alle armi con la propria classe, nell'altro caso.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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