Art. 43.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1981, restano determinati in lire 11.317.314.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 7.698.850.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1981, restano determinati in lire 11.317.314.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 7.698.850.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.