Articolo 43 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
Articolo 42Articolo 44
Versione
23 aprile 1981
Art. 43.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1981, restano determinati in lire 11.317.314.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 7.698.850.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 23 aprile 1981