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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 129/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/01/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. TONCHIA PIETRO
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nata in data [...] la figlia Per_1
(minorenne);
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
04/06/2005 in ZUGLIO (UD), con atto trascritto al n. 1 nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2005, tra e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1 Nulla per il mantenimento reciproco in quanto i coniugi dichiarano di avere adeguati redditi propri.
2 Dà atto che la casa familiare rimane al sig. . Parte_1
Dà atto che la signora si impegna ad acquistare una propria Pt_2 abitazione dove si trasferirà con la figlia;
dà atto che qualora l'acquisto intervenga prima della maggiore età della figlia, la sig.ra si Pt_2 impegna ad acquistare l'immobile in un Comune sito vicino al luogo di residenza del e, comunque, non oltre 40 km dall'abitazione del Pt_1
(sita a Nimis via XII Dicembre, n. 15) al fine di consentire un Pt_1
agevole diritto di visita della figlia minore.
3- Dispone l'affidamento congiunto della figlia con Persona_2 collocamento presso la madre. L'assistenza alla stessa avverrà il più possibile come ora, ovverosia in base agli orari di lavoro di entrambi i genitori.
La figlia potrà fermarsi a dormire e mangiare dal padre su sua richiesta ed accordo con la madre. Il mercoledì sera, salvo impedimenti lavorativi del genitore, la figlia si fermerà a cenare e dormire dal padre durante il periodo scolastico;
ulteriori modalità potranno essere liberamente concordate tra i coniugi a seconda delle necessità della figlia. Resta in ogni caso inteso che, in caso di impedimento, la serata verrà recuperata in altra giornata della settimana.
Dispone che durante i fine settimana, la minore sia tenuta a turni alterni tra il papà e la mamma, dal venerdì pomeriggio o sera, se la bimba lo desidera, sino a domenica pomeriggio, oppure dal sabato pomeriggio, se subentrano attività scolastiche visto che la figlia frequenta le superiori anche al sabato;
ulteriori modalità potranno essere liberamente concordate tra i coniugi a seconda delle necessità della figlia.
Prende atto che, ove necessario e come avviene ora, la bambina potrà essere accudita dai nonni materni e paterni o se nel caso da una baby- sitter. I genitori si impegnano in ogni caso a non lasciare la figlia sempre ai nonni.
Dispone che le festività di Natale e Pasqua siano ripartite a metà tra ciascun genitore con accordi da prendere entro due mesi prima delle feste;
si precisa che un genitore trascorrerà con la figlia il Natale/Santo
e l'altro il giorno di San Silvestro/primo dell'anno; il genitore che Per_3
non avrà trascorso il Natale con la figlia trascorrerà con lei la Pasqua mentre il Lunedì dell'Angelo spetterà all'altro genitore. L'anno successivo la ripartizione delle festività sarà invertita.
Dispone che il padre abbia, altresì, diritto a tenere con sé la figlia durante le vacanze estive per giorni 30; il tutto, anche non consecutivi e previo accordo con la madre entro la fine dei mesi di maggio di ciascun anno;
ulteriori modalità anche in deroga a quanto appena disposto, potranno essere liberamente concordate tra i genitori.
Dà atto che i coniugi hanno concordato che è fatto divieto assoluto per entrambi di mettere in risalto eventuali manchevolezze sulla gestione della casa.
4- In ordine al mantenimento della figlia, dispone che il padre provveda a versare alla sig.ra a somma di €. 3.300,00 annuali, pari ad €. Pt_2
275,00 mensili entro il 5 di ogni mese, importo rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT al 100%. Le spese straordinarie, e tra esse quelle mediche, sportive e scolastiche, sono poste a carico al 50% tra i due genitori. Dà atto che l'assegno unico verrà percepito dalla madre.
Dà atto che tutte le spese sopra descritte andranno saldate entro un massimo di 30 giorni dal momento in cui vengono effettuate ed informata la parte che non ha sostenuto la spesa.
Dà atto che i genitori, nel preminente interesse al mantenimento di un equilibrio psicologico e dei rapporti con i propri genitori, hanno concordato che dovranno evitare che la stessa frequenti e/o incontri nuovi compagni dei genitori.
5- Dà atto che i beni di proprietà della sig.ra presenti presso la Pt_2
casa già adibita a residenza del nucleo familiare, verranno custoditi dal sig. e ciò sino al termine di gg. 30 dal passaggio in giudicato Pt_1
della presente sentenza di divorzio: entro tale data, pertanto, dà atto che la sig.ra dovrà riprendere il possesso dei beni e liberare gli Pt_2
immobili ove saranno custoditi.
Dà atto che i ricorrenti hanno già definito, in sede di separazione, tutte le questioni patrimoniali che li riguardano e dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun titolo, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti.
6- Dà atto che i coniugi si concedendo reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
7- Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZUGLIO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.1, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 11.02.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 129/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/01/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. TONCHIA PIETRO
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nata in data [...] la figlia Per_1
(minorenne);
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
04/06/2005 in ZUGLIO (UD), con atto trascritto al n. 1 nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2005, tra e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1 Nulla per il mantenimento reciproco in quanto i coniugi dichiarano di avere adeguati redditi propri.
2 Dà atto che la casa familiare rimane al sig. . Parte_1
Dà atto che la signora si impegna ad acquistare una propria Pt_2 abitazione dove si trasferirà con la figlia;
dà atto che qualora l'acquisto intervenga prima della maggiore età della figlia, la sig.ra si Pt_2 impegna ad acquistare l'immobile in un Comune sito vicino al luogo di residenza del e, comunque, non oltre 40 km dall'abitazione del Pt_1
(sita a Nimis via XII Dicembre, n. 15) al fine di consentire un Pt_1
agevole diritto di visita della figlia minore.
3- Dispone l'affidamento congiunto della figlia con Persona_2 collocamento presso la madre. L'assistenza alla stessa avverrà il più possibile come ora, ovverosia in base agli orari di lavoro di entrambi i genitori.
La figlia potrà fermarsi a dormire e mangiare dal padre su sua richiesta ed accordo con la madre. Il mercoledì sera, salvo impedimenti lavorativi del genitore, la figlia si fermerà a cenare e dormire dal padre durante il periodo scolastico;
ulteriori modalità potranno essere liberamente concordate tra i coniugi a seconda delle necessità della figlia. Resta in ogni caso inteso che, in caso di impedimento, la serata verrà recuperata in altra giornata della settimana.
Dispone che durante i fine settimana, la minore sia tenuta a turni alterni tra il papà e la mamma, dal venerdì pomeriggio o sera, se la bimba lo desidera, sino a domenica pomeriggio, oppure dal sabato pomeriggio, se subentrano attività scolastiche visto che la figlia frequenta le superiori anche al sabato;
ulteriori modalità potranno essere liberamente concordate tra i coniugi a seconda delle necessità della figlia.
Prende atto che, ove necessario e come avviene ora, la bambina potrà essere accudita dai nonni materni e paterni o se nel caso da una baby- sitter. I genitori si impegnano in ogni caso a non lasciare la figlia sempre ai nonni.
Dispone che le festività di Natale e Pasqua siano ripartite a metà tra ciascun genitore con accordi da prendere entro due mesi prima delle feste;
si precisa che un genitore trascorrerà con la figlia il Natale/Santo
e l'altro il giorno di San Silvestro/primo dell'anno; il genitore che Per_3
non avrà trascorso il Natale con la figlia trascorrerà con lei la Pasqua mentre il Lunedì dell'Angelo spetterà all'altro genitore. L'anno successivo la ripartizione delle festività sarà invertita.
Dispone che il padre abbia, altresì, diritto a tenere con sé la figlia durante le vacanze estive per giorni 30; il tutto, anche non consecutivi e previo accordo con la madre entro la fine dei mesi di maggio di ciascun anno;
ulteriori modalità anche in deroga a quanto appena disposto, potranno essere liberamente concordate tra i genitori.
Dà atto che i coniugi hanno concordato che è fatto divieto assoluto per entrambi di mettere in risalto eventuali manchevolezze sulla gestione della casa.
4- In ordine al mantenimento della figlia, dispone che il padre provveda a versare alla sig.ra a somma di €. 3.300,00 annuali, pari ad €. Pt_2
275,00 mensili entro il 5 di ogni mese, importo rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT al 100%. Le spese straordinarie, e tra esse quelle mediche, sportive e scolastiche, sono poste a carico al 50% tra i due genitori. Dà atto che l'assegno unico verrà percepito dalla madre.
Dà atto che tutte le spese sopra descritte andranno saldate entro un massimo di 30 giorni dal momento in cui vengono effettuate ed informata la parte che non ha sostenuto la spesa.
Dà atto che i genitori, nel preminente interesse al mantenimento di un equilibrio psicologico e dei rapporti con i propri genitori, hanno concordato che dovranno evitare che la stessa frequenti e/o incontri nuovi compagni dei genitori.
5- Dà atto che i beni di proprietà della sig.ra presenti presso la Pt_2
casa già adibita a residenza del nucleo familiare, verranno custoditi dal sig. e ciò sino al termine di gg. 30 dal passaggio in giudicato Pt_1
della presente sentenza di divorzio: entro tale data, pertanto, dà atto che la sig.ra dovrà riprendere il possesso dei beni e liberare gli Pt_2
immobili ove saranno custoditi.
Dà atto che i ricorrenti hanno già definito, in sede di separazione, tutte le questioni patrimoniali che li riguardano e dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun titolo, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti.
6- Dà atto che i coniugi si concedendo reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
7- Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZUGLIO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.1, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 11.02.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini