Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2025, proposto da
Blusolar Sesto al Reghena 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Cimino, Giorgio Troja e Oscar Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in persona del Soprintendente pro tempore, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso, in persona del Soprintendente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ricorso ex art. 31 e art. 117 c.p.a. per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità
- del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata da Blusolar Sesto Al Reghena 1 s.r.l. in data 15.12.2023 acquisita al prot. MASE.209041 del 20.12.2023 avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto solare agrivoltaico di potenza pari a 55,94 MWp rimodulata a 55, 26 MWp e delle relative opere connesse, ubicato nel territorio dei Comuni di Sesto Al Reghena (PO) e di Cinto Caomaggiore (VE) su terreni a destinazione di estensione pari a circa 71 ha, acquisita all’ID10800;
- del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 25 comma 2-bis del d.lgs. 152/2006;
- del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA;
e per l’accertamento
- dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, acquisita all’ID10800, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 152/2006 e previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25, comma 2-bis;
- dell’obbligo del competente direttore generale del Ministero della Cultura di esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006;
- del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA;
- del diritto della Società al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006;
e per la conseguente condanna
- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 d.lgs. n. 152/2006, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell’articolo 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva;
- del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva;
- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, pari ad € 12.081,4 (Oneri VIA: € 24.162,80. il 50%: 12.081,40);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa LA OI e uditi per la società ricorrente l’avv. Michele Cimino e per le Amministrazioni pubbliche intimate l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Blusolar Sesto Al Reghena 1 S.r.l. ha proposto ricorso ex artt. 31, c. 1, e 117, c. 1, c.p.a. per:
I) l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente serbato rispettivamente: i) dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata da lei presentata in data 15.12.2023 acquisita al prot. MASE.209041 del 20.12.2023 avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto solare agrivoltaico di potenza pari a 55,94 MWp rimodulata a 55, 26 MWp e delle relative opere connesse, ubicato nel territorio dei Comuni di Sesto Al Reghena (PO) e di Cinto Caomaggiore (VE) su terreni a destinazione di estensione pari a circa 71 ha, acquisita all’ID10800; ii) dalla Commissione PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 25 comma 2-bis del d.lgs. 152/2006; iii) dal Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA;
II) l’accertamento: i) dell’obbligo dei suddetti soggetti di provvedere a quanto di rispettiva competenza; ii) del diritto della Società al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2- ter , del d.lgs. stesso;
III) la conseguente condanna: i) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 d.lgs. n. 152/2006, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell’articolo 25, comma 2- bis, del decreto stesso, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; ii) del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2- bis , secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; iii) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2- ter, del decreto stesso, pari ad € 12.081,40 (Oneri VIA: € 24.162,80. il 50%: 12.081,40).
1.1. A sostegno delle domande azionate ha dedotto “Violazione dei termini di conclusione del procedimento - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, 24 e 25, comma 2-bis del d.lgs. n. 152 del 2006”.
2. La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso, costituiti con il patrocinio della difesa erariale, hanno preliminarmente richiamato l’attenzione su profili di competenza territoriale, venendo in rilievo, a loro avviso, l’asserito silenzio tenuto anche dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.
2.1. Nel merito, hanno tuttavia, osservato che, “vista la competenza assolutamente prevalente della Soprintendenza del Friuli, nel cui territorio insiste quasi totalmente l’intervento rilevante dal punto di vista paesaggistico, e l’assenza di impatto paesaggistico delle coltivazioni situate nella porzione del Comune di Cinto Caomaggiore, la Soprintendenza veneta ha ritenuto opportuno non pronunciarsi, lasciando all’Ufficio di Trieste le valutazioni in merito all’impatto paesaggistico dell’intervento che, per i soli profili funzionali, va considerato complessivamente e in maniera unitaria. Per tale motivo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Il Friuli Venezia Giulia, sempre con riferimento all’oggetto del gravame con prot. n. 2007-P dd. 30/02/2025, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento, a conclusione dell’istruttoria, esprimeva proprio parere endoprocedimentale favorevole alla realizzazione del progetto inoltrandolo alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per giusta conoscenza ai Servizi II° - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, III° - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico e V° - Tutela paesaggio della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio” , stabilendo le relative prescrizioni.
2.2. Hanno, quindi, concluso nel senso che a carico delle Soprintendenze “non è, (...), ravvisabile alcuna condotta pregiudizievole o illegittima” e che per quanto di competenza del Ministero resistente, “risulterebbe ancora pendente il termine (...) fissato dalla legge a carico della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le attività succedanee a quanto praticato dal Ministero dell’Ambiente”, invocando la declaratoria di competenza territoriale del Tar per il Lazio e comunque, in subordine, il rigetto del gravame.
3. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, parimenti costituito con il patrocinio della difesa erariale, ha, invece, rappresentato di avere “versato in giudizio il parere reso dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale PNRRPNIEC - Parere n. 948 del 22 gennaio 2026 di contenuto positivo con prescrizioni” , nonché di avere trasmesso con nota prot. MASE/21404 del 2 febbraio 2026 lo schema di provvedimento al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR ai fini dell’acquisizione del concerto di cui all’art. 25 comma 2- bis del d.lgs. 152/2006.
3.1. Ha, poi, osservato che “allo stato, (...), tutte le attività spettanti a questa Amministrazione esponente sono state compiute e si resta in attesa delle successive valutazioni da parte del Ministero della Cultura al fine delle conseguenti azioni amministrative prescritte dagli artt. 23 e ss. e 27 e ss. D. Lgs. 152/2006” e richiamato un precedente giurisprudenziale riguardante ipotesi asseritamente analoga che “ha dato atto che con la trasmissione dello schema di provvedimento al Ministero della cultura, il MASE ha compiuto le attività di propria competenza”.
3.2. Ha, quindi, concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alla sua posizione, atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 2805 del 2 aprile 2025, “l’adozione, come avvenuto nel caso in esame, di un comportamento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, III, 4 maggio 2018, n. 2660; id., V, 14 aprile 2016, n. 1502; id., V, 1 ottobre 2015, n. 4605)” .
4. Celebrata l’udienza camerale del 10 marzo 2026 - nel corso della quale parte ricorrente ha evidenziato che l’ iter procedimentale non risulta, allo stato, concluso e che permane, dunque, il silenzio denunciato – l’affare è stato introitato per essere deciso con sentenza non definitiva in forma semplificata ex art. 117, comma 2, c.p.a..
5. Il Collegio ritiene, in via preliminare, di poter disattendere il rilievo di competenza formulato dalla difesa erariale per conto della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso, atteso che parte ricorrente non ha lamentato alcun silenzio-inadempimento ascrivibile alle Soprintendenze, ma unicamente quello del Ministero della Cultura ad esprimere il (conclusivo) concerto di competenza.
6. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di seguito precisati.
7. Invero - pur dovendosi dare atto che, nelle more del giudizio, è venuta parzialmente meno la inerzia denunciata dalla società ricorrente, essendo, in effetti, proseguito il procedimento di suo interesse, giungendo quasi alla sua conclusione, come comprovato dalla documentazione dimessa in atti dalle Amministrazioni intimate e su cui ha richiamato l’attenzione il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - consta che, ad oggi, è comunque inutilmente decorso il termine di 20 (venti) giorni di cui all’art. 25, comma 2- bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dalla trasmissione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota in data 2 febbraio 2026, dello schema di decreto positivo di compatibilità ambientale al Ministero della cultura per l’espressione del concerto da parte del competente direttore generale, senza che su tale concerto quest’ultimo si sia ancora espresso.
7.1. Le Amministrazioni intimate non hanno, peraltro, dato evidenza nemmeno nel corso dell’odierna discussione che il responsabile/l'unità organizzativa cui è attribuito il potere sostitutivo si sia sollecitamente attivato/a per assicurare che il rilascio degli atti di relativa competenza possa effettivamente avvenire entro i trenta giorni successivi alla scadenza del su indicato termine di venti giorni, come previsto dal comma 2- quater della norma dianzi citata.
7.1.1. Tale disposizione - discostandosi da quanto stabilito, in via generale, dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 in ordine all’attivazione dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia (ovvero, segnatamente, “d'ufficio o su richiesta dell'interessato”, come ritraibile dalla piana lettura dei commi 9- bis e 9- ter ) e facendovi rinvio unicamente per quanto concerne la nomina del titolare del potere sostitutivo stesso - detta, invero, una regola calibrata allo specifico procedimento che viene in rilievo, stabilendo, in maniera inequivoca, con riguardo alla fattispecie che qui, in particolare, occupa che “(...) in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, (...), provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni”.
7.1.2. Prevede, dunque, l’attivazione ex officio del potere sostitutivo in caso di ritardo nel rilascio del concerto (ovvero all’avvenuto decorso dei 20 giorni previsti), in continuità temporale con il termine di ordinaria conclusione della relativa fase procedimentale.
7.1.3. Ciò allo scopo precipuo di evitare il differimento sine die della conclusione del procedimento, qualunque possa essere il suo esito.
7.2. Non può, dunque, dubitarsi che sussista in capo alla ricorrente una posizione meritevole di tutela di fronte al silenzio, a tutt’oggi, serbato dal Ministero della Cultura rispetto all’obbligo di esprimere il concerto al fine del rilascio del provvedimento di VIA, in quanto, di fatto, condiziona la definizione del procedimento di suo interesse.
7.3. Allo stato degli atti, assume, in definitiva, dirimente rilievo la circostanza che il detto termine di venti giorni per l’espressione del concerto da parte del competente direttore generale del Ministero della Cultura è già da tempo spirato, senza che tale fase procedimentale si sia conclusa con un atto espresso.
7.3.1. Né, come già sottolineato, vi è evidenza dell’effettiva avvenuta attivazione del potere sostitutivo.
8. Sicché, accertata, in definitiva, la violazione in parte qua dell’obbligo di provvedere denunciata dalla ricorrente, deve ordinarsi al Ministero della Cultura di concludere la fase procedimentale di competenza con l’adozione di un atto espresso e motivato, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla comunicazione a mezzo pec o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al fine di consentire la successiva e più sollecita definizione a cura del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del procedimento di interesse della società ricorrente, che dovrà, comunque, avvenire entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni a quello di acquisizione del concerto.
9. La circostanza che, allo stato degli atti, non venga in rilievo alcun silenzio-inadempimento propriamente imputabile al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica induce il Collegio a disattendere la richiesta della società ricorrente di nominare un commissario ad acta ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA nel caso di perdurante inadempimento. Analogamente il breve termine fissato al Ministero della Cultura per concludere la fase procedimentale di competenza pare, al momento, di per sé scongiurare la necessità di nominare un commissario ad acta per l’espressione del concerto.
9.1. Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà della società medesima di reiterare, occorrendo, l’istanza a tale scopo presentata.
10. L’azione proposta dalla società volta all’accertamento del diritto al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2- ter , del d.lgs. stesso ovvero per mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, e alla conseguente condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsarle il relativo importo, pari ad € 12.081,40, va, invece, riqualificata, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del c.p.a., in termini di azione di condanna (art. 30 c.p.a.), con conseguente conversione del rito.
10.1. Ad avviso del Collegio, la fattispecie che qui occupa (rimborso ex lege di percentuale predeterminata dei diritti di istruttoria versati al ricorrere del presupposto del mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento) non risulta, invero, propriamente riconducibile a quella dell’indennizzo da ritardo disciplinata dall’art. 28 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, valorizzata da alcune pronunce giurisprudenziali ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 febbraio 2026, n. 1905; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 30 gennaio 2025, n. 183) al fine della trattazione della relativa domanda con rito camerale (in uno con la trattazione di quella esperita avverso il silenzio).
10.2. Come già evidenziato, nel caso che occupa - diversamente dall’ipotesi disciplinata dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, cui (specificamente) accede la regolamentazione dell’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento recata dal d.l. poc’anzi citato - l’esercizio del potere sostitutivo non è condizionato da atti d’impulso della parte interessata, il rimborso di cui all’art. 25, comma 2- ter , del d.lgs. 152/2006 è mera restituzione di una somma già pagata, spetta, come già osservato, al verificarsi del presupposto del mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento e soprattutto non è in alcun modo correlata al perpetuarsi del ritardo (ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.l. citato al ricorrere dei presupposti colà previsti spetta, invece, “una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento” ).
10.3. Non pare, dunque, che il rimborso che qui occupa abbia la funzione riparatoria tipica dell’indennizzo, che ha portato la giurisprudenza dianzi citata a ricondurre la domanda azionata ai fini del suo conseguimento a quella di cui all’art. 28, comma 4, del d.l. citato, da trattarsi con rito camerale.
10.4. Per l’esame della domanda di rimborso può, quindi, sin d’ora fissarsi l’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2026.
11. Le spese di lite saranno regolate col provvedimento definitivo dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, pronunciando in parte sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Cultura rispetto all’obbligo di esprimere il concerto al fine del rilascio del provvedimento di VIA.
b) ordina, conseguentemente, al Ministero della Cultura di concludere la fase procedimentale di competenza con l’adozione di un atto espresso e motivato, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla comunicazione a mezzo pec o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al fine di consentire la successiva e più sollecita definizione a cura del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del procedimento di interesse della società ricorrente entro un termine, comunque, non superiore a 10 (dieci) giorni dall’acquisizione del concerto.
Dispone la prosecuzione della causa con il rito ordinario e fissa, all’uopo, l’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2026.
Rinvia al definitivo ogni statuizione in merito alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA OI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA OI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO