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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 27/02/2026, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2999/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SABATINI LIVIO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1670/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195154147 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato e depositato nel giudizio RGR 1670/25 la parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n. 09720240195154147, notificata in data 19.10.2024, relativa al periodo d'imposta 2020, per IRPEF Esito del controllo ex art. 36-ter DPR 600/73 per mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali previste, per investimenti in start-up la mancanza di chiarimenti e la genericità delle motivazioni esposte nella comunicazione. L'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale I di Roma ha ribadito la validaità del recupero fiscale atteso che la documentazione allegata dall'impresa start up era insufficiente per benificiare della detrazione fiscale
IRPEF ai soggetti investitori così come riconosciuta dall decreto attuativo 7 maggio 2019 ed art 29 dl 179/12.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è un atto vincolato emesso dall'amministrazione finanziaria nei casi previsti dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 in conformità al modello ministeriale (comma 2): il corollario applicativo è l'irrilevanza della motivazione, essendo sufficiente il richiamo ai dati identificativi dell'accertamento o dell'atto impositivo ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del contribuente (v. tra le ultime Cass. 4 marzo 2022 n. 7234).
Il controllo formale ex art 36 ter d.P.R. 600/73 concerne ipotesi per le quali può compiersi un'attività istruttoria con conseguente necessità, a pena di nullità della cartella, della comunicazione preventiva o quantomeno dell'avviso bonario.
Orbene, nel caso di specie, l'ufficio ha condivisibilmente motivato la ragione dell'accertamento, atteso che ai sensi del comma 3 del citato art. 29 del DL 179/2012, l'investimento in argomento deve essere mantenuto per almeno tre anni;
diversamente, nell'ipotesi di investimento inferiore al
4 triennio, il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, ha l'obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale: la parte ricorrente non ha fornito idonea documentazione né dall'esame delle dichiarazioni dei redditi precedente e successiva al periodo d'imposta 2020.
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che la cancellazione della società Società_1 Ltd dalla sezione speciale delle start-up innovative è intervenuta a causa della perdita del requisito di cui all'art. 25, comma 2, lett. c), del D.L. n. 179/2012, conseguente all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit), evento non imputabile alla società né agli investitori.
Per ovviare a tale mutamento normativo la società ha deliberato un'operazione di ristrutturazione societaria ovvero ha acquisito l'intero ramo d'azienda della Società_1 Ltd, consistente nell'intera attività già esercitata in Italia, onde la Società_1 SRL operativa dal novembre del 2021 ma di fatto è attiva dal 2014, prima dalla Società_1 Ltd (sede secondaria italiana ) e successivamente dalla Società_1 Srl. L'eccezionalità di tale situazione derivante dal mutamento normativo giustifica l'assenza di colpevolezza e preclude l'irrogazione delle sanzioni con conseguente annullamento in parte qua della cartella di pagamento.
Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 09720240195154147 nei limiti indicati in parte motiva;
2) Spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026
Il Giudice relatore
IV IN
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SABATINI LIVIO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1670/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195154147 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato e depositato nel giudizio RGR 1670/25 la parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n. 09720240195154147, notificata in data 19.10.2024, relativa al periodo d'imposta 2020, per IRPEF Esito del controllo ex art. 36-ter DPR 600/73 per mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali previste, per investimenti in start-up la mancanza di chiarimenti e la genericità delle motivazioni esposte nella comunicazione. L'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale I di Roma ha ribadito la validaità del recupero fiscale atteso che la documentazione allegata dall'impresa start up era insufficiente per benificiare della detrazione fiscale
IRPEF ai soggetti investitori così come riconosciuta dall decreto attuativo 7 maggio 2019 ed art 29 dl 179/12.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è un atto vincolato emesso dall'amministrazione finanziaria nei casi previsti dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 in conformità al modello ministeriale (comma 2): il corollario applicativo è l'irrilevanza della motivazione, essendo sufficiente il richiamo ai dati identificativi dell'accertamento o dell'atto impositivo ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del contribuente (v. tra le ultime Cass. 4 marzo 2022 n. 7234).
Il controllo formale ex art 36 ter d.P.R. 600/73 concerne ipotesi per le quali può compiersi un'attività istruttoria con conseguente necessità, a pena di nullità della cartella, della comunicazione preventiva o quantomeno dell'avviso bonario.
Orbene, nel caso di specie, l'ufficio ha condivisibilmente motivato la ragione dell'accertamento, atteso che ai sensi del comma 3 del citato art. 29 del DL 179/2012, l'investimento in argomento deve essere mantenuto per almeno tre anni;
diversamente, nell'ipotesi di investimento inferiore al
4 triennio, il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, ha l'obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale: la parte ricorrente non ha fornito idonea documentazione né dall'esame delle dichiarazioni dei redditi precedente e successiva al periodo d'imposta 2020.
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che la cancellazione della società Società_1 Ltd dalla sezione speciale delle start-up innovative è intervenuta a causa della perdita del requisito di cui all'art. 25, comma 2, lett. c), del D.L. n. 179/2012, conseguente all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit), evento non imputabile alla società né agli investitori.
Per ovviare a tale mutamento normativo la società ha deliberato un'operazione di ristrutturazione societaria ovvero ha acquisito l'intero ramo d'azienda della Società_1 Ltd, consistente nell'intera attività già esercitata in Italia, onde la Società_1 SRL operativa dal novembre del 2021 ma di fatto è attiva dal 2014, prima dalla Società_1 Ltd (sede secondaria italiana ) e successivamente dalla Società_1 Srl. L'eccezionalità di tale situazione derivante dal mutamento normativo giustifica l'assenza di colpevolezza e preclude l'irrogazione delle sanzioni con conseguente annullamento in parte qua della cartella di pagamento.
Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 09720240195154147 nei limiti indicati in parte motiva;
2) Spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026
Il Giudice relatore
IV IN