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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 636 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BONATI LAURA, giusta delega in Parte_1
atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARTUSI LUCIA CARMELA, giusta Parte_2
delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Parte_2
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate così
come modificate all'udienza del 22.5.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di , coniugi Parte_1 Parte_2
per matrimonio contratto in data 29.10.1989 in La Spezia (SP), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di La Spezia al numero 260, parte II, serie A, anno 1989, alle condizioni di seguito esposte:
“1) La casa familiare sita a Savona (SV) Via Moizo 7/5 e le relative pertinenze resta nella disponibilità della OR . Parte_1
2) Il signor si obbliga a prelevare i beni di uso esclusivo e personale dalla casa coniugale entro 30 Pt_2
giorni dal deposito del ricorso.
3) A titolo di contributo al mantenimento di il signor verserà alla stessa Parte_1 Parte_2
la somma di 1.100,00 (millecento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
4) Il Sig. si obbliga a trasferire entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso alla Sig.ra Parte_2
, che accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% dei seguenti immobili: Parte_1
Savona Foglio 67 particella 781 sub. 5 natura A/3 consistenza vani 5,5 sito in Savona via Moizo 7/5, in regime di comunione dei beni;
diritto di superficie dell'unità l'autorimessa contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Savona Foglio 67 particella 781 sub. 27 natura C/6 consistenza 20 mq sito in
Savona via Moizo 7/5, in regime di comunione legale, nonché - dei seguenti terreni: terreno identificato al fg 67 particella 214 consistenza 7 are 25 centiare via Moizo Savona;
terreno identificato al fg. 67 particella 743 consistenza 4 are 30 centiare via Moizo Savona e terreno identificato al fg 67 particella 274 terreno identificato al fg 67 particella 781 consistenza 7 are 95 centiare Via Moizo Savona e terreno fg. 67 particella 266 in regime di comunione legale.
Il Sig. dichiara che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica del 24.01.2025 a firma Pt_2
del Geometra a tutt'oggi in vigore. Controparte_1
Il Sig. dichiara, si impegna a fornire la entro la data di stipula dell'atto definitivo gli atti attestanti Pt_2
la regolarità urbanistica e la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia (relazione di conformità edilizia).
7) Il Sig. prestando le garanzie di legge, si obbliga a trasferire l'immobile, nello stato di fatto e di Pt_2
diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri.
8) L'autovettura Mini ONE targata FE495BM acquistata dalla Signora rimarrà in uso e di Parte_1
proprietà della stessa e l'autovettura BMV X1 XDrive 23d intestata a tg. GS172YP rimarrà in Parte_2
uso e di proprietà dello stesso;
9) La somma portata sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi ed acceso presso Banca Fideuram
n. 00521.95.805 e le somme portate dai fondi e titoli cointestati verranno suddivise a metà tra i coniugi
Spese compensate”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo