Art. 1.
Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - appuntato, guardia scelta e guardia - e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve esercitare le sue funzioni curando, in conformita' alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e confermare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - appuntato, guardia scelta e guardia - e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve esercitare le sue funzioni curando, in conformita' alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e confermare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.