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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8763 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all' udienza dell'11/9/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 16252 R.G. dell'anno 2023, e vertente
Tra
(Avv. to T. Pugliese ) Parte_1
ricorrente e
(Avv.ti A.Maffey e A. Fasan) Controparte_1 resistente litiscosorte necessario contumace CP_2
Oggetto :accertamento rapporto lavoro subordinato, differenze retributive
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
CP_1Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio premettendo in fatto: era stata assunta dalla Sig.ra con decorrenza dal 01.09.2021 CP_1 al 17.09.2022, per lo svolgimento di mansioni di lavoro domestico presso l'abitazione della resistente in Roma, Via Marcigliana n. 585; aveva lavorato 3 giorni la settimana, di solito il lunedì, il mercoledì e il venerdì, alcune volte anche di sabato, osservando l'orario di lavoro stabilito dalla resistente, dalle ore 10:00 alle ore 17:00; la resistente aveva corrisposto la sola retribuzione ordinaria;
per l'attività espletata, la ricorrente aveva maturato i seguenti crediti: € 445,36 per di
TFR, € 453,56 per 13^ mensilità, € 331,75 per ferie non godute, € 39,40 per permessi, € 65,66 per festività, per un totale di € 1.335,73; la mattina del 17.09.2022, mentre portava i panni nel locale lavanderia dell'abitazione della resistente di via Marcigliana n.585, la ricorrente scivolava rovinosamente per terra riportando gravi danni fisici per i quali veniva trasportata con l'autoambulanza, chiamata dalla stessa resistente, al P.S. dell'Ospedale Fatebenefratelli di Roma, ove subiva intervento chirurgico per la rottura pluriframmentaria della rotula destra, con 30 gg. di prognosi (doc. 1 e 2); era stata ricoverata dal 17.09.2022 e dimessa il 27.09.2022 dopo aver subito un intervento chirurgico in data 21.09.2022 per la riduzione della frattura e osteosintesi con fili Kirschner e cerchiaggio + ostesutura della rotula destra;
si era sottoposta a visita medico legale del CTP Dott. Persona_1 per la valutazione delle lesioni di seguito specificate: ITA gg. 41; IT al 50% gg. 90 IP 14% ;la resistente non ha mai regolarizzato il rapporto di lavoro inter partes.
Argomentato in ordine alla natura subordinata del rapporto ed al proprio diritto al risarcimento dei danni per infortunio lavorativo quantificato in ITA :41 gg = € 4.059,00, IT AL 50% 90 gg= € 4.455,00, IP 14% € 26.066,00,totale risarcimento da infortunio € 34.580,00.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse: "a) accertare e dichiarare che, a decorrere dal 01.09.2021 al 17.09.2022, è intercorso tra le parti, con le modalità indicate in premessa, un rapporto di lavoro subordinato, inquadrabile nel livello A del richiamato C.C.N.L. e che la ricorrente ha diritto a percepire interamente il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 Cost. o comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli;
b) conseguentemente condannare la Sig.ra CP_1 al pagamento, in favore della ricorrente, per i titoli risultanti dall'allegato conteggio, pari alla somma di Euro 1.335,73 o di altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.; c) condannare la Sig.ra CP_1
[...] al risarcimento danni da infortunio lavorativo conseguenziali all'evento del 17.09.2022, in favore della ricorrente, ammontanti alla somma di € 34.580,00, oltre al danno morale e alla personalizzazione del danno biologico, in via equitativa, comunque secondo giustizia;
d) ordinare alla resistente di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva e previdenziale della ricorrente per l'omesso versamento contributivo, costituendo il presente atto formale messa in mora;
e) condannare la Sig.ra CP_1 convenuta a corrispondere al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c. f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva la convenuta contestando diffusamente in fatto gli assunti avversari e la sussistenza di un rapporto di lavoro inter partes .In particolare deduceva: l'abitazione indicata dalla ricorrente, sita in Roma in Via Marcigliana n. 585, era in realtà una villetta familiare, composta da tre appartamenti indipendenti, con il giardino in comune;
ciascun appartamento era abitato rispettivamente dall'odierna convenuta, dalla madre sig.ra e dal fratello sig. Parte_2
,
; la sig.ra Parte 1 era persona conosciuta dal sig. Persona_2 vicino di Parte_3 casa della sig.ra Parte_2, alla quale veniva presentata all'inizio del mese di settembre 2021; in tale periodo, infatti, la sig.ra Parte_2, di anni allora 71, stava affrontando delle terapie salvavita ed era in cerca di un saltuario aiuto domestico ma soprattutto di una compagnia dovendo trascorrere lungo tempo in casa;
dal canto suo, la ricorrente si trovava a vivere un periodo non sereno dal punto di vista sentimentale;
. si era da subito instaurato tra le stesse un rapporto affettivo e amicale, rapporto continuato anche con il yenir meno della breve e saltuaria collaborazione;
in ragione di ciò spesso capitava che la Part sig.ra fosse ospite a pranzo o a cena, o semplicemente passava per un caffè ; in occasione del rientro da CP_3 a Roma della sig.ra Parte_2, la ricorrente, il giorno 16 settembre (e non il 17 come indicato in ricorso), si era recata a farle visita per un saluto;
al momento di andare via, Part intorno alle 10.45, che la sig.ra era scivolata a terra, nella parte esterna dell'abitazione, ancora nel giardino della villetta, senza avere alcunché in mano (e di certo non la bacinella con i panni!) caduta plausibilmente dovuta agli infradito che indossava quel giorno;
al momento della caduta erano presenti anche l'idraulico, sig. Per_3 che si trovava in casa per lavori di manutenzione che effettua periodicamente, e il sig. Pt_4 come detto convivente della sig.ra Parte_2 ; la sig.ra Parte 2 aveva, quindi, prontamente chiamato l'ambulanza e, conformemente a quanto dedotto al momento dell'accesso al Pronto Soccorso (cfr. doc. 2 allegato da controparte), la ricorrente aveva riferito di essere accidentalmente scivolata;
nessun riferimento al fatto che era impegnata nello svolgimento di una prestazione lavorativa, tanto meno in favore della sig.ra CP_1 la ricorrente non aveva mai reso alcuna prestazione lavorativa in favore della sig.ra CP_1 che il giorno dell'infortunio il 16, e non il 17, non era presente in quanto al lavoro. Contestava gli avversi conteggi in quanto generici e non analitici ed argomentava in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva . Concludeva chiedendo dichiararsi il rigetto e d in subordine l'inammissibilità della domanda rigettarsi il ricorso.
La proposta conciliativa del giudice inizialmente assegnatario non aveva esito positivo;
ammesse ed espletate prove testimoniali integrato iol contraddittorio con l' quale litisconsorte و necessario (in ordine alla domanda di regolarizzazione contributiva) all'udienza odierna la causa veniva decisa da questo Giudice in sostituzione del precedente assegnatario con sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il ricorso non merita accoglimento.
Le risultanze istruttorie non hanno fornito adeguato riscontro alle asserzioni attoree puntualmente contestate da parte convenuta. Il teste escusso Testimone_1 , convivente delle ricorrente da circa 33/34 anni, come dallo stesso dichiarato, a prescindere da ogni valutazione di attendibilità ha riferito di aver accompagnato la ricorrente presso l'indirizzo di via Marcigliana 585 ma di non aver mai oltrepassato il cancello di accesso;
pertanto il teste non ha avuto alcuna specifica e personale contezza della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro domestico e tantomeno dell'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, di controllo e disciplinare della resistente. La teste escussa Tes_2 si è limitata a riferite circostante apprese dalla stessa ricorrente precisando di non aver mai accompagnato la ricorrente a lavorare, e di non averla mai vista svolgere l'attività lavorativa. Il teste Parte_3 fratello della ricorrente ha confermato che و
l'edificio di via Mercigliana è una villetta trifamigliare con gli appartamenti di esso teste della ricorrente e della madre dei due maria Parte_2 ; che la ricorrente frequentava l'abitazione della sig Parte 2 e le dava sostegno morale facendole compagnia e, talvolta aiutandola a fare le faccende di casa a titolo di amicizia. Tali dichiarazioni certamente non possono dimostrare in alcun modo la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra la ricorrente e la resistente;
peraltro il teste riferisce che la resistente il giorno dell'incidente era al lavoro e quindi non era in casa co, come da busta paga in all 2 alla memoria. Ciò risulta confermato dal certificato di Pronto Soccorso prodotto in atti dalla stessa ricorrente ( cartella Clinica Fatebenefratelli pg 37) dal quale risulta che la ricorrente ha avuto accesso al Pronto
Soccorso il 16/9/2022 alle ore 11,32 mentre il ricovero è stato disposto il giorno successivo 17/9/2022. Inoltre il teste Parte_3 conferma che l'incidente avvenne nel alla presenza dell'elettricista Per_3 nel giardino comune alle tre abitazioni. Parte esistente ha rinunciato all'audizione del teste Per_3 e il procuratore della ricorrente ha accettato la rinuncia. In conclusione, esaminato il complessivo quadro probatorio acquisito deve ritenersi che non و emergono elementi idonei a ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes non avendo la ricorrente ente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico e, pertanto, non può che addivenirsi al rigetto integrale delle pretese attoree (tutte fondate sulla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato inter partes) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede : rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente di € 4500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 11/9/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all' udienza dell'11/9/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 16252 R.G. dell'anno 2023, e vertente
Tra
(Avv. to T. Pugliese ) Parte_1
ricorrente e
(Avv.ti A.Maffey e A. Fasan) Controparte_1 resistente litiscosorte necessario contumace CP_2
Oggetto :accertamento rapporto lavoro subordinato, differenze retributive
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
CP_1Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio premettendo in fatto: era stata assunta dalla Sig.ra con decorrenza dal 01.09.2021 CP_1 al 17.09.2022, per lo svolgimento di mansioni di lavoro domestico presso l'abitazione della resistente in Roma, Via Marcigliana n. 585; aveva lavorato 3 giorni la settimana, di solito il lunedì, il mercoledì e il venerdì, alcune volte anche di sabato, osservando l'orario di lavoro stabilito dalla resistente, dalle ore 10:00 alle ore 17:00; la resistente aveva corrisposto la sola retribuzione ordinaria;
per l'attività espletata, la ricorrente aveva maturato i seguenti crediti: € 445,36 per di
TFR, € 453,56 per 13^ mensilità, € 331,75 per ferie non godute, € 39,40 per permessi, € 65,66 per festività, per un totale di € 1.335,73; la mattina del 17.09.2022, mentre portava i panni nel locale lavanderia dell'abitazione della resistente di via Marcigliana n.585, la ricorrente scivolava rovinosamente per terra riportando gravi danni fisici per i quali veniva trasportata con l'autoambulanza, chiamata dalla stessa resistente, al P.S. dell'Ospedale Fatebenefratelli di Roma, ove subiva intervento chirurgico per la rottura pluriframmentaria della rotula destra, con 30 gg. di prognosi (doc. 1 e 2); era stata ricoverata dal 17.09.2022 e dimessa il 27.09.2022 dopo aver subito un intervento chirurgico in data 21.09.2022 per la riduzione della frattura e osteosintesi con fili Kirschner e cerchiaggio + ostesutura della rotula destra;
si era sottoposta a visita medico legale del CTP Dott. Persona_1 per la valutazione delle lesioni di seguito specificate: ITA gg. 41; IT al 50% gg. 90 IP 14% ;la resistente non ha mai regolarizzato il rapporto di lavoro inter partes.
Argomentato in ordine alla natura subordinata del rapporto ed al proprio diritto al risarcimento dei danni per infortunio lavorativo quantificato in ITA :41 gg = € 4.059,00, IT AL 50% 90 gg= € 4.455,00, IP 14% € 26.066,00,totale risarcimento da infortunio € 34.580,00.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse: "a) accertare e dichiarare che, a decorrere dal 01.09.2021 al 17.09.2022, è intercorso tra le parti, con le modalità indicate in premessa, un rapporto di lavoro subordinato, inquadrabile nel livello A del richiamato C.C.N.L. e che la ricorrente ha diritto a percepire interamente il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 Cost. o comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli;
b) conseguentemente condannare la Sig.ra CP_1 al pagamento, in favore della ricorrente, per i titoli risultanti dall'allegato conteggio, pari alla somma di Euro 1.335,73 o di altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.; c) condannare la Sig.ra CP_1
[...] al risarcimento danni da infortunio lavorativo conseguenziali all'evento del 17.09.2022, in favore della ricorrente, ammontanti alla somma di € 34.580,00, oltre al danno morale e alla personalizzazione del danno biologico, in via equitativa, comunque secondo giustizia;
d) ordinare alla resistente di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva e previdenziale della ricorrente per l'omesso versamento contributivo, costituendo il presente atto formale messa in mora;
e) condannare la Sig.ra CP_1 convenuta a corrispondere al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c. f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva la convenuta contestando diffusamente in fatto gli assunti avversari e la sussistenza di un rapporto di lavoro inter partes .In particolare deduceva: l'abitazione indicata dalla ricorrente, sita in Roma in Via Marcigliana n. 585, era in realtà una villetta familiare, composta da tre appartamenti indipendenti, con il giardino in comune;
ciascun appartamento era abitato rispettivamente dall'odierna convenuta, dalla madre sig.ra e dal fratello sig. Parte_2
,
; la sig.ra Parte 1 era persona conosciuta dal sig. Persona_2 vicino di Parte_3 casa della sig.ra Parte_2, alla quale veniva presentata all'inizio del mese di settembre 2021; in tale periodo, infatti, la sig.ra Parte_2, di anni allora 71, stava affrontando delle terapie salvavita ed era in cerca di un saltuario aiuto domestico ma soprattutto di una compagnia dovendo trascorrere lungo tempo in casa;
dal canto suo, la ricorrente si trovava a vivere un periodo non sereno dal punto di vista sentimentale;
. si era da subito instaurato tra le stesse un rapporto affettivo e amicale, rapporto continuato anche con il yenir meno della breve e saltuaria collaborazione;
in ragione di ciò spesso capitava che la Part sig.ra fosse ospite a pranzo o a cena, o semplicemente passava per un caffè ; in occasione del rientro da CP_3 a Roma della sig.ra Parte_2, la ricorrente, il giorno 16 settembre (e non il 17 come indicato in ricorso), si era recata a farle visita per un saluto;
al momento di andare via, Part intorno alle 10.45, che la sig.ra era scivolata a terra, nella parte esterna dell'abitazione, ancora nel giardino della villetta, senza avere alcunché in mano (e di certo non la bacinella con i panni!) caduta plausibilmente dovuta agli infradito che indossava quel giorno;
al momento della caduta erano presenti anche l'idraulico, sig. Per_3 che si trovava in casa per lavori di manutenzione che effettua periodicamente, e il sig. Pt_4 come detto convivente della sig.ra Parte_2 ; la sig.ra Parte 2 aveva, quindi, prontamente chiamato l'ambulanza e, conformemente a quanto dedotto al momento dell'accesso al Pronto Soccorso (cfr. doc. 2 allegato da controparte), la ricorrente aveva riferito di essere accidentalmente scivolata;
nessun riferimento al fatto che era impegnata nello svolgimento di una prestazione lavorativa, tanto meno in favore della sig.ra CP_1 la ricorrente non aveva mai reso alcuna prestazione lavorativa in favore della sig.ra CP_1 che il giorno dell'infortunio il 16, e non il 17, non era presente in quanto al lavoro. Contestava gli avversi conteggi in quanto generici e non analitici ed argomentava in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva . Concludeva chiedendo dichiararsi il rigetto e d in subordine l'inammissibilità della domanda rigettarsi il ricorso.
La proposta conciliativa del giudice inizialmente assegnatario non aveva esito positivo;
ammesse ed espletate prove testimoniali integrato iol contraddittorio con l' quale litisconsorte و necessario (in ordine alla domanda di regolarizzazione contributiva) all'udienza odierna la causa veniva decisa da questo Giudice in sostituzione del precedente assegnatario con sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il ricorso non merita accoglimento.
Le risultanze istruttorie non hanno fornito adeguato riscontro alle asserzioni attoree puntualmente contestate da parte convenuta. Il teste escusso Testimone_1 , convivente delle ricorrente da circa 33/34 anni, come dallo stesso dichiarato, a prescindere da ogni valutazione di attendibilità ha riferito di aver accompagnato la ricorrente presso l'indirizzo di via Marcigliana 585 ma di non aver mai oltrepassato il cancello di accesso;
pertanto il teste non ha avuto alcuna specifica e personale contezza della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro domestico e tantomeno dell'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, di controllo e disciplinare della resistente. La teste escussa Tes_2 si è limitata a riferite circostante apprese dalla stessa ricorrente precisando di non aver mai accompagnato la ricorrente a lavorare, e di non averla mai vista svolgere l'attività lavorativa. Il teste Parte_3 fratello della ricorrente ha confermato che و
l'edificio di via Mercigliana è una villetta trifamigliare con gli appartamenti di esso teste della ricorrente e della madre dei due maria Parte_2 ; che la ricorrente frequentava l'abitazione della sig Parte 2 e le dava sostegno morale facendole compagnia e, talvolta aiutandola a fare le faccende di casa a titolo di amicizia. Tali dichiarazioni certamente non possono dimostrare in alcun modo la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra la ricorrente e la resistente;
peraltro il teste riferisce che la resistente il giorno dell'incidente era al lavoro e quindi non era in casa co, come da busta paga in all 2 alla memoria. Ciò risulta confermato dal certificato di Pronto Soccorso prodotto in atti dalla stessa ricorrente ( cartella Clinica Fatebenefratelli pg 37) dal quale risulta che la ricorrente ha avuto accesso al Pronto
Soccorso il 16/9/2022 alle ore 11,32 mentre il ricovero è stato disposto il giorno successivo 17/9/2022. Inoltre il teste Parte_3 conferma che l'incidente avvenne nel alla presenza dell'elettricista Per_3 nel giardino comune alle tre abitazioni. Parte esistente ha rinunciato all'audizione del teste Per_3 e il procuratore della ricorrente ha accettato la rinuncia. In conclusione, esaminato il complessivo quadro probatorio acquisito deve ritenersi che non و emergono elementi idonei a ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes non avendo la ricorrente ente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico e, pertanto, non può che addivenirsi al rigetto integrale delle pretese attoree (tutte fondate sulla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato inter partes) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede : rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente di € 4500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 11/9/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli