Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Maria Militello Giudice est. dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2876 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], CF. Parte_1
, residente in [...]
n.39, elettivamente domiciliata in Catania, Largo Rosolino Pilo, n. 14, presso lo studio dell'avv. PULEO LEDA, (C.F.: ), C.F._2
pec: tel./fax: 095 509333, che la Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente a [...]
n. 39, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PISCOPO
ALESSIO FILIPPO (C.F. ), pec: C.F._4
fax: 0906782311, che lo rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
, n.q. di curatore speciale della minore C.F._5 Per_1
nata a [...] il [...] giusto decreto di nomina del
[...]
21.12.2023 emesso dal Tribunale di Messina, che si rappresenta e difende ex sé ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Messina, Via Risorgimento 13, la quale ha dichiarato di essere disponibile a ricevere comunicazioni all'indirizzo pec:
o al numero di fax 090 958145; TERZO Email_3
INRTERVENIENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 05.07.2023, premesso che in data 05.09.2020 Parte_1
aveva contratto matrimonio a CC NE (ME) con
[...]
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto CP_1
Comune al n. 1 parte 1 anno 2020); che dall'unione era nata a [...] in data [...] la figlia che in data 28.04.2023 lo si Per_1 CP_1
era allontanato dalla casa coniugale, senza preavviso, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza;
che lo dopo l'allontanamento CP_1
da casa non si era curato dei bisogni della figlia minore ed aveva effettuato il distacco delle forniture a lui intestate relative alle utenze di gas, luce ed acqua al servizio della casa coniugale di sua proprietà; che lo non CP_1
aveva prestato alla figlia neppure le cure e le attenzioni proprie della figura paterna;
che lo svolgeva attività lavorativa come operaio edile CP_1
con un reddito mensile non inferiore ad € 1.500,00; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, con addebito a
2 carico del marito;
che lo fosse condannato al risarcimento dei CP_1
danni; che fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
che fosse disposta la decadenza dello dalla responsabilità CP_1
genitoriale sulla figlia;
che fossero disciplinate le visite del padre con il monitoraggio dei Servizi Sociali ed alla presenza di operatori dei Servizi, posto che eventuali incontri, a causa della prolungata assenza dello
SCALZO, avrebbero potuto determinare nella bambina un trauma;
che fosse assegnata alla deducente la casa coniugale;
che fosse posto a carico dello l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 500,00 CP_1
oltre all'assegno unico, per il mantenimento della figlia, ed un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento del coniuge.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 31.07.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21.11.2023 si costituiva il quale non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
separazione, ma contestava la ricostruzione dei fatti posta a base della richiesta di addebito e negava di essersi disinteressato della figlia.
Rilevava, in particolare, che egli era stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale, poichè il rapporto tra i coniugi era da tempo compromesso ed egli temeva per la propria incolumità fisica a causa della condotta della la quale aveva posto in essere diverse volte azioni minacciose e Pt_1
violente ai danni del marito e della suocera anche in presenza della figlia e con l'uso di un coltello, tanto che all'inizio del mese di febbraio Per_1
3 un caricabatterie, episodio nel corso del quale erano intervenuti i
Carabinieri della Stazione di CC NE. Rilevava che, dopo tali fatti, la psicologa del Consultorio Familiare di Francavilla di Sicilia aveva provveduto a fissare degli incontri con i coniugi ed era stato instaurato un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni. Negava, poi, che egli non si fosse interessato dei bisogni economici della famiglia, evidenziando che egli aveva corrisposto alla nel maggio 2023 la somma di € Pt_1
1.200,00 ricavata dalla vendita di un furgone, le aveva altresì versato la somma dell'assegno di maternità pari a € 1.800,00, le aveva corrisposto nel mese di luglio 2023 un assegno di € 250,00 per il mantenimento della figlia. Evidenziava, poi, che aveva dovuto effettuare il distacco delle forniture di acqua e gas a causa di alcune perdite, mentre negava di avere effettuato il distacco della fornitura di energia elettrica al servizio della casa coniugale, che era stata volturata autonomamente dalla Quanto ai Pt_1
rapporti economici, osservava che egli non stava lavorando e che, comunque, egli lavorava solo saltuariamente, mentre la aveva Pt_1
impiegato le somme che le erano state date per il mantenimento della figlia in spese superflue (un cantante e giochi pirotecnici per il battesimo della figlia). Lamentava, infine, che dall'11 agosto 2023 la aveva Pt_1
impedito al deducente di incontrarsi con la figlia e non stava rispettando i suggerimenti forniti dalla psicologa dott. , tanto che egli aveva Per_3
dovuto presentare querela. Rappresentava, poi, che la era di fatto Pt_1
irreperibile, poichè non si trovava mai nella casa coniugale e non rispondeva al cellulare, mentre egli era venuto a conoscenza che la stessa aveva instaurato una relazione con altro uomo, con il quale conviveva per gran parte della settimana. Chiedeva, pertanto, che fosse rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
che la separazione fosse addebitata, viceversa, a carico della che fossero Pt_1
4 rigettate la richiesta di affidamento esclusivo della figlia alla madre e di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
che fosse disposto, viceversa, l'affidamento esclusivo della figlia al padre e che fossero disciplinati tempi e modalità di visita della madre alla figlia e l'importo dovuto dalla per il mantenimento della figlia;
in subordine, Pt_1
chiedeva che la figlia fosse affidata in modo condiviso con domicilio presso il padre per metà mese e presso la madre per la restante metà del mese;
in via ulteriormente subordinata, in caso di domiciliazione della figlia presso la madre, chiedeva che i tempi di permanenza della minore con il padre fossero stabiliti in modo quasi paritetico, con la previsione che egli avrebbe provveduto al mantenimento della figlia facendo settimanalmente la spesa ed acquistando quanto necessario per la bambina;
inoltre, chiedeva che la casa coniugale fosse assegnata al deducente, anche nel caso in cui la figlia fosse stata affidata alla madre, posto che la Pt_1
lo aveva estromesso arbitrariamente da detto immobile prima ancora che i coniugi fossero autorizzati a vivere separati ed egli non aveva altro luogo dove andare a vivere, essendo ospitato provvisoriamente dai suoi genitori, mentre la i fatto non abitava più lì. Rilevava, infine, che egli non Pt_1
era in grado di corrispondere alcun assegno per il mantenimento della figlia e della moglie, la quale era giovane e poteva svolgere attività lavorativa ed aveva peraltro, instaurato convivenza con altro uomo. Chiedeva, infine, che una volta scaduti i termini di legge, fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
All'udienza del 21.12.2023, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Il Giudice delegato autorizzava, quindi, i coniugi a vivere separati e, rilevato che la ricorrente aveva formulato domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, nominava l'avv. quale Controparte_2
5 curatore speciale della minore nata a Catania in [...] Persona_1
21.11.2022. Il Giudice delegato provvedeva, infine, in via provvisoria in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore nonché con riferimento alla richiesta di assegnazione della casa coniugale e chiedeva informazioni al Servizio Sociale del Comune di CC NE.
All'udienza del 21.01.2025 il Giudice delegato, ritenendo che la causa potesse essere decisa con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., con riferimento alla domanda di separazione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30
6 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza. Invero, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Inoltre, in sede di tentativo di conciliazione è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivevano separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, avendo entrambe le parti chiesto che la causa prosegua per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05.07.2023, provvede come segue:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e CP_1 Pt_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio a
[...]
CC NE (ME) con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 1 parte 1 anno 2020;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CC NE
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso alla già fissata udienza del
01.04.2025 ore 10,00; riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 23/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 la stessa aveva procurato al deducente un taglio all'arcata sopracciliare destra ed anche in altra occasione, il 12.04.2023, aveva cagionato al deducente danni fisici, mentre in data 11.03.2023 aveva aggredito la madre del deducente, ferendola alla testa con Persona_2