Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 10/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 997/2024;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Emanuela Miccoli;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata CP_1 CP_2
e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv.
Andrea Borrone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2024 il ricorrente, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente il 6 luglio 2023 e di essere stato licenziato il 23/02/2024, impugnava il licenziamento irrogato e deduceva la sua illegittimità per la mancata preventiva contestazione dell'addebito disciplinare e per il carattere sproporzionato della sanzione irrogata. Il ricorrente allegava, inoltre, di aver svolto mansioni di operaio specializzato, riconducibili ad un profilo di inquadramento superiore rispetto a quello attribuito al momento
1
Tanto dedotto il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Accertate e ritenute le circostanze di fatto tutte dedotte nella premessa di questo atto, Voglia il Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvedere:
1)- dichiarare inefficace, illegittimo e/o nullo e, comunque, annullare il licenziamento comunicato dalla (C.F. e P.IV Controparte_3
), con sede legale in Casoli (CH) – Zona Industriale Casoli Ovest P.IV_1
sn, al Sig. con telegramma e lettera raccomandata A/R del Parte_1
23.02.2024 con ogni conseguenza di legge;
2)- per l'effetto, ai sensi dell'art.18 comma 1° e 2° Legge n.300/1970, ordinare alla società (C.F. e P.IV , in Controparte_3 P.IV_1
persona del legale rappresentante p.t., di reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente occupato e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella effettiva reintegrazione, non inferiore a cinque mensilità, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
3)- in via subordinata, ai sensi dell'art.18 comma 4° Legge n.300/1970, annullarsi il licenziamento intimato al ricorrente e condannarsi la società Controparte_3
(C.F. e P.IV ), con sede legale in Casoli (CH) – Zona
[...] P.IV_1
Industriale Casoli Ovest sn, alla reintegrazione del ricorrente nel posto precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella effettiva reintegrazione, quantificata fino alla misura massima di 12 mensilità o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché
2 al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
4)- in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art.18 comma 5° legge n.300/1970, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la società (C.F. e P.IV , Controparte_3 P.IV_1
con sede legale in Casoli (CH) – Zona Industriale Casoli Ovest sn al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata da un minimo di dodici mensilità e fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
5)- in ogni caso, condannare la società unipersonale (C.F. e CP_3
P.IV ), con sede legale in Casoli (CH) – Zona Industriale Casoli P.IV_1
Ovest sn, al pagamento in favore di della somma pari ad Parte_1
€.9.122,17, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
6)- condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
1.1. La società resistente, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. La resistente evidenziava, in particolare, che il licenziamento era stato preceduto da regolare contestazione disciplinare, inviata all'indirizzo comunicato dal lavoratore al momento dell'assunzione, e che esso doveva ritenersi pienamente legittimo in quanto irrogato a causa di una condotta inadempiente del , che il giorno 15 febbraio 2024 aveva urtato il Pt_1
ponteggio sito all'interno del cantiere della per aver manovrato la gru CP_3
con grave negligenza. La società resistente deduceva, inoltre, di aver subito dei danni a causa della condotta del ricorrente, consistenti nei costi di riparazione della gru e nei costi per lo smontaggio ed il rimontaggio del ponteggio danneggiato. Tanto allegato, la società resistente chiedeva di rigettare il ricorso e
3 di condannare il ricorrente al pagamento di € 11.184,94 a titolo di risarcimento dei danni cagionati con la condotta negligente del 15 febbraio 2024.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
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2. La domanda di impugnativa del licenziamento è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società resistente il 6 luglio
2023, con qualifica di manovale edile ed inquadramento nel primo livello del
CCNL Edilizia Industria (doc. 1 res.). Il 9 ottobre 2023 il contratto di lavoro a tempo determinato è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato e al ricorrente è stata attribuita la qualifica di gruista edile e l'inquadramento nel secondo livello del CCNL Edilizia Industria (doc. 2 res.).
2.2. Con lettera del 23/02/2024 il ricorrente è stato licenziato con la seguente motivazione: “In data 15 febbraio 2024 nel cantiere sito in Chieti alla Via Don
Minzoni 5 e Via De Laurentiis 13 ha avuto un comportamento scorretto ed inqualificabile nei confronti dei signori e CP_4 Controparte_5
che, come ampiamente a sua conoscenza, sono addetti al Controparte_6
controllo e al coordinamento del cantiere impartendole le prescrizioni necessarie per eseguire le mansioni a cui è adibito. In particolare ci riferiamo al fatto che con la gru ha agganciato un piano di carico, ha strappato il ponte ed ha piegato il ponteggio creando così dei danni in corso di quantificazione che le saranno addebitati. Il coordinatore di cantiere lo ha prontamente Controparte_5 ammonito sul fatto accaduto chiedendo spiegazioni e lei, dopo aver risposto: “io non davo spiegazioni a nessuno”, lo ha aggredito fisicamente. Sempre in pari data, davanti a colleghi di lavoro e , ha Controparte_5 Controparte_6 detto più volte: “io qua non ci voglio stare più, mi dovete licenziare” (doc. 4 ric.).
2.3. Come risulta evidente dal tenore letterale della contestazione, ci troviamo in presenza di un licenziamento per giusta causa (ontologicamente disciplinare), in quanto rinveniente la sua motivazione nell'addebito di una condotta
4 colpevolmente inadempiente del lavoratore. Pertanto, si sarebbero dovute rispettare le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300/70.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del
1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa” (cfr. Cass. Sez. lav. sent. n. 17652 del 13.8.2007; Cass.civ., sez. lavoro, sent. n. 8642/2010).
2.4. Nel caso di specie, invece, il licenziamento è stato intimato senza il rispetto delle garanzie procedimentali prescritte dall'art. 7 della legge n. 300/70, in quanto il ricorrente non ha mai ricevuto la contestazione dell'addebito disciplinare prima dell'irrogazione del licenziamento. La lettera di contestazione dell'addebito disciplinare, inviata il 16/02/2024 al ricorrente in Via Sciucchi n. 23 a Chieti, non
è stata mai recapitata, in quanto il ricorrente è risultato irreperibile al predetto indirizzo (doc. 6 res.). E' pacifico, in quanto non oggetto di contestazione specifica, che il ricorrente fosse all'epoca residente a Bucchianico, in Contrada
Colle S. Antonio, indirizzo presso il quale è stata, d'altro canto, inviata e regolarmente recapitata la lettera di licenziamento il 23 febbraio 2024, a distanza di sette giorni dall'invio della contestazione disciplinare.
2.5. La Corte di Cassazione (Cass., 25 settembre 2017, n. 22295) ha ritenuto valida l'intimazione del licenziamento inviata all'indirizzo comunicato all'azienda al momento dell'assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro, argomentando che il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, onde il licenziamento inviato all'indirizzo conosciuto è stato ritenuto pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. Si è poi affermato che “il medesimo principio vale anche in riferimento alla lettera di contestazione
5 disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo originario del lavoratore, se quest'ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza (Cass. n. 4795/2023 e, ivi richiamata, Cass., n. 20519 del
2019). Si è anche affermato, tuttavia, che “tale presunzione non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata” (Cass. n. 4795/2023 e, ivi richiamata, Cass. n. 3984 del
2015).
2.6. Nella specie, si è verificata proprio tale ultima evenienza, in quanto la raccomandata spedita il 16 febbraio 2024 è stata restituita alla società ricorrente per irreperibilità del destinatario. Il datore di lavoro, quindi, era perfettamente a conoscenza del fatto che il lavoratore non avesse più la sua residenza nel luogo in cui era stata spedita la contestazione disciplinare e che vi fosse, quindi, un impedimento a prendere conoscenza della contestazione stessa, sicché avrebbe dovuto adoperarsi per individuare il nuovo indirizzo di residenza e ivi spedire nuovamente la contestazione disciplinare in modo da consentire al ricorrente di venirne e conoscenza. D'altro canto, in questa ipotesi, non può operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., poiché vi è la prova che il destinatario non ha avuto conoscenza dell'atto speditogli, in quanto mai lasciato presso l'indirizzo di destinazione ma restituito al mittente proprio a causa dell'impossibilità di reperire il destinatario.
D'altra parte, tutte le pronunce della Corte di Cassazione in cui si fa riferimento alla presunzione di conoscenza e all'onere del lavoratore di comunicare cambi di residenza o domicilio al datore di lavoro, si riferiscono ad ipotesi in cui operava pienamente la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., in quanto il procedimento di comunicazione risultava perfezionato per compiuta giacenza, ossia casi in cui il datore di lavoro (mittente) non aveva alcuna consapevolezza dell'impossibilità di recapitare la comunicazione per il cambio di residenza del lavoratore (destinatario), ossia fattispecie nelle quali il datore di lavoro aveva fatto legittimo affidamento sulla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e
6 non poteva essere ritenuto onerato di verificare eventuali cambi di residenza o di domicilio non comunicati dal lavoratore.
Situazione questa sussistente anche nella fattispecie concreta sulla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28171 del 3/10/2024, ordinanza più volte richiamata dalla società resistente nelle proprie difese. Nel caso deciso dalla Suprema Corte, infatti, la raccomandata contenente la lettera di licenziamento era stata restituita al mittente con la dicitura “avvisato 14/6/2008” e il timbro “non richiesto entro il termine”, ossia una situazione del tutto assimilabile alla compiuta giacenza.
D'altra parte, la Corte di Cassazione, nella citata pronuncia, ha chiarito che: “La presunzione di conoscenza del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o
l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 19232 del 2018 con riguardo alla lettera di licenziamento). La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. n. 511 del 2019). Il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato (in questo senso Cass.
28171/2024 - punto 5 della motivazione).
La presunzione di conoscenza presuppone, dunque, che sia dimostrato dal mittente il complemento del procedimento notificatorio, mediante produzione in
7 giudizio dell'avviso di ricevimento o dell'attestazione di compiuta giacenza. Nel caso di specie la resistente non ha prodotto né l'avviso di ricevimento né CP_7
l'attestazione di compiuta giacenza, bensì l'attestazione di mancata consegna della raccomandata per irreperibilità del destinatario. Ciò vuol dire che vi è la prova che la raccomandata contenente la contestazione disciplinare non è mai stata recapitata al ricorrente. Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione, quando vi sono contestazioni sulla ricezione dell'atto, come avvenuto nel caso di specie, non può farsi affidamento sul meccanismo della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ma occorre verificare in concreto quale sia stato l'esito dell'invio.
2.7. Ebbene, nel caso concreto oggetto del presente giudizio, tale verifica porta ad affermare che la contestazione disciplinare non sia mai stata recapitata al ricorrente, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
L'omessa preventiva contestazione degli addebiti disciplinari (art. 7, comma 2, della legge n. 300/70) configura, infatti, un'evidente soppressione delle garanzie difensive apprestate dalla legge in favore del dipendente, completamente privato della possibilità di rendere le proprie giustificazioni e quindi di difendersi adeguatamente prima di essere estromesso dall'azienda.
Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 300/70.
2.8. Quanto alle conseguenze dell'accertata illegittimità, esse vanno rinvenute nelle previsioni del d.lgs. n. 23/2015, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in data successiva all'entrata in vigore del decreto medesimo, ossia in data successiva al 6.3.2015 (cfr. art. 1, comma 1, D.lgs. n. 23/15).
Occorre, inoltre considerare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art.
18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata
8 dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 4879/2020; n. 25745/2018; n. 19632/2018).
Il licenziamento intimato senza previa contestazione disciplinare va, dunque, considerato alla stregua di un licenziamento privo di giusta causa per insussistenza dei fatti contestati, con conseguente applicazione dell'art. 3, comma
2, del d.lgs. n. 23/2015, che prevede: “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonchè quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva”.
2.9. Il licenziamento va pertanto annullato e la società resistente va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dalla data del licenziamento a
9 quella di effettiva reintegrazione (in misura non superiore a 12 mensilità), oltre che dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
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3. Il ricorrente ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e orario di lavoro straordinario, ma tale domanda non può essere accolta in quanto il ricorrente non ha provato, né di aver svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro mansioni riconducibili al superiore secondo livello, né di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6.45 alle 20.00. Per ciò che riguarda le mansioni, il ricorrente si è in realtà limitato ad allegare genericamente di aver svolto mansioni di operaio specializzato e di essere in possesso di attestati di formazione specialistica ma non ha né allegato né provato le mansioni in concreto svolte alle dipendenze della resistente. CP_7
Lo svolgimento di attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro non è stato invece confermato dal legale rappresentante della resistente in sede di CP_7
interrogatorio formale, unico mezzo istruttorio a cui il ricorrente ha affidato la prova dello svolgimento di orario di lavoro straordinario.
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4. E', invece, fondata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate per gli adeguamenti della retribuzione previsti dal contratto collettivo a decorrere da luglio 2023 e non applicati dalla società resistente.
Secondo gli assunti della stessa resistente, il credito maturato dal ricorrente a tale titolo ammonta a complessivi € 365,88, somma al pagamento della quale va pertanto condannata la parte resistente.
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5. Va esaminata, infine, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, la quale deve ritenersi fondata nei limiti di seguito precisati. E' pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione, che il giorno 15 febbraio 2024, il ricorrente, alla guida della gru in un cantiere della società resistente, abbia, a causa di un'errata manovra, agganciato un ponte carico, strappando il ponte e piegando il ponteggio. Altrettanto pacifico, oltre che
10 documentato, è che a seguito di tale evento sia stato necessario eseguire interventi di riparazione della gru, per i quali la società ricorrente ha speso la somma di €
2.002,02 (doc. 8 res.).
Non vi, invece, prova dell'ulteriore danno rivendicato pari al costo asseritamente sostenuto per lo smontaggio ed il rimontaggio del ponteggio. La società resistente, infatti, non ha né allegato né dimostrato che dopo l'evento del 15 febbraio è stato necessario smontare il ponteggio e poi rimontarlo né ha dato prova dei tempi e delle attrezzature necessarie per procedere a tale attività. Non vi è, inoltre, alcuna prova del pagamento dei lavori di smontaggio e montaggio del ponteggio, in quanto la società resistente si è limitata a produrre un computo metrico relativo ad un progetto di ristrutturazione di un edificio sito in via De Laurentiis con utilizzo dei contributi per Sisma Bonus ed Eco Bonus. Nel computo metrico risulta indicato come committente il condominio “Panoramico”. Il documento, quindi, non contiene alcun riferimento alla società resistente e, pertanto, non è idoneo a provare l'esborso subito per il lavoro di smontaggio e rimontaggio del ponteggio.
Peraltro, considerato che è il ad essere indicato quale committente dei CP_8
lavori, i costi indicati nel computo metrico potrebbero essere stati anche addebitati al committente e, quindi, integralmente recuperati dalla società resistente al momento del pagamento del corrispettivo dei lavori da parte del condominio. La domanda di risarcimento del danno pari ai presunti costi di smontaggio e rimontaggio del ponteggio non può pertanto trovare accoglimento.
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6. In conclusione, il ricorso va accolto solo in parte, con annullamento del licenziamento e condanna della società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione (in misura non superiore a 12 mensilità), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate dalla singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c., nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo.
11 La società resistente va, inoltre, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 365,88, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
6.1. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, il ricorrente va condannato al pagamento in favore della società resistente della somma di € 2.002,02, oltre interessi legali dal 13/09/2024 (data del pagamento) al saldo.
6.2. Le spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza, si compensano nella misura della metà, ponendosi la restante metà a carico della società resistente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del
D.M. n. 55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00-valore medio per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
annulla il licenziamento impugnato e condanna la società resistente alla immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
condanna la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione (in misura non superiore a 12 mensilità), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate dalla singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c., nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo;
condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 365,88, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.; rigetta ogni altra domanda proposta con il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente di €
2.002,02, oltre interessi legali dal 13/09/2024 (data del pagamento) al saldo;
12 condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite, metà che si liquida in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emanuela Miccoli;
compensa la restante metà delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 10/04/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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