Trib. Chieti, sentenza 10/04/2025, n. 139
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Sentenza 10 aprile 2025

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Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da un lavoratore avverso il licenziamento irrogatogli da una società resistente. Il ricorrente, assunto nel luglio 2023 e licenziato nel febbraio 2024, ha impugnato il provvedimento espulsivo deducendone l'illegittimità per mancata preventiva contestazione dell'addebito disciplinare e per sproporzione della sanzione. Ha altresì lamentato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle per cui era stato assunto e ha richiesto il pagamento di differenze retributive per straordinario e per inquadramento superiore, quantificate in € 9.122,17. La società resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso, sostenendo la legittimità del licenziamento in quanto preceduto da regolare contestazione disciplinare e motivato da una condotta inadempiente del lavoratore, consistente nell'aver urtato un ponteggio con la gru per negligenza, causando danni alla stessa gru e al ponteggio. La resistente ha inoltre formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 11.184,94.

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, in quanto la contestazione disciplinare non è stata tempestivamente recapitata al lavoratore, essendo la raccomandata tornata al mittente per irreperibilità, circostanza di cui il datore di lavoro era a conoscenza. Di conseguenza, ha ordinato la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, non superiore a dodici mensilità, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. Ha rigettato la domanda del ricorrente relativa alle differenze retributive per mansioni superiori e straordinario, non avendo il lavoratore fornito prova dello svolgimento di tali mansioni o dell'orario straordinario. Ha invece accolto parzialmente la domanda relativa alle differenze retributive per adeguamenti contrattuali, condannando la società al pagamento di € 365,88. Infine, ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della società resistente, condannando il ricorrente al pagamento di € 2.002,02 per la riparazione della gru, ma rigettando la richiesta relativa ai costi di smontaggio e rimontaggio del ponteggio per mancanza di prova. Le spese di lite sono state compensate nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico della società resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 10/04/2025, n. 139
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 139
    Data del deposito : 10 aprile 2025

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