Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/1978, n. 911
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Sentenza 23 febbraio 1978

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Qualora la notificazione non avvenga nelle mani del destinatario ma sia effettuata in uno degli altri modi indicati dall'art 139 cod proc civ, spetta al notificante - in caso di contestazione della validita della notificazione stessa - di provare che esistevano i relativi presupposti. A tal fine, la deposizione testimoniale resa in giudizio dall'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione, ha lo stesso valore probatorio di qualsiasi altra testimonianza. ( Conf 525/65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/1978, n. 911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 911
    Data del deposito : 23 febbraio 1978

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