Articolo 68 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 67Articolo 69
Versione
4 aprile 1941
Art. 68.

Il godimento della pensione diretta, comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego.
Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non puo' avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente Ordinamento.

Nel caso previsto dalla lettera b) del precedente articolo 36, quando l'insegnante chieda la visita medica dopo la cessazione dal servizio, la pensione decorre dalla data di presentazione della relativa domanda al Regio Provveditorato agli studi o alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941