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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/07/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 02.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 5599/24 e n. 6192/2022 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]- Torre Faro, Parte_1
Cod. Fisc. ( , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is. 195, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
OLIVIERO ATZENI giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.6 cp.c. depositato in data 24.10.24 la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa, in data 15.06.22 ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art 3 comma 3 L. 104/92- a fare data dalla data di presentazione della CP_ domanda amministrativa. Sottoposto a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. In sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari propri della prestazione assistenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, 20.09.24, con ricorso odierno, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che erano sussistenti alla data della domanda amministrativa le condizioni sanitarie proprie dell'indennità di accompagnamento e lo status di disabilità di cui all' art 3 c. 3 l. 104/92. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 19.12.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda può essere parzialmente accolta.
********* Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame della ricorrente e l' esame dei documenti in atti, non ha diagnosticato in capo all'istante, soggetto invalido con percentuale di invalidità del 100%, la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' indennità di accompagnamento, non presentando l' “impossibilità” di deambulare senza l'aiuto
“permanente” di un accompagnatore, ma ha riconosciuto la sussistenza dello status di disabilità, di cui all' art 3 comma 3 l. 104/92 dal mese di gennaio 2024.
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 24.10.24 può parzialmente accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia Pertanto si dichiara che l'istante non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di accompagnamento, non sussistendone le condizioni sanitarie, mentre dal mese di gennaio 2024 è sussistente lo status di cui art 3 comma 3 l. 104/92. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art 91 cpc. Pertanto, stante il limitato accoglimento del ricorso in considerazione dell'epoca di decorrenza della condizione sanitaria accertata, sono compensate le spese di lite di entrambi i giudizi. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 24.10. 24 nei confronti dell' in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie Parte_1 dell'indennità di accompagnamento;
trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art 3 commi 1 e 3 l. 104/92) da gennaio 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio. Messina, 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)