TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3555 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020 promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Fausto Argiolas, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Claudia Delvecchio per procura speciale in atti,
Resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
In data 15/07/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni.
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
• Affidare i figli e ad entrambi i genitori dai quali dovranno Persona_1 Per_2
continuare a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi
rapporti equilibrati e continuativi conservando altresì adeguato rapporto con gli
ascendenti ed i parenti di ciascun genitore. I genitori, che continueranno ad esercitare
entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni
di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle pregresse abitudini, delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi tra cui le scelte educative e
scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle
attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività
sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Sulle decisioni di
ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
separatamente.
• Disporre che entrambi i genitori comunichino sempre il proprio recapito, anche
telefonico, e comunque gli stessi siano sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti
in altre località, sempre ed in particolare quando un figlio o entrambi si trovano con
l'altro genitore.
• Disporre che i figli vivano con la madre, mantenendo la propria residenza anagrafica
presso la dimora familiare in Monserrato, via Pompeo, 18 e il proprio domicilio in Pirri,
via Barracca Manna, 101, sempre unitamente alla madre. • Disporre che i minori e frequentino continuativamente il Persona_1 Persona_3
padre trascorrendo con lui due sere a settimana e, alternativamente con la madre i fine
settimana dal venerdì, all'uscita da scuola sino alla domenica sera. Il padre avrà con sé
i figli durante le vacanze natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre o alternativamente dal
31 al 06 gennaio, fatti salvi diversi accordi tra le parti. I minori staranno con il padre ad
anni alterni per l'intero periodo delle vacanze pasquali (dal mercoledì prima di Pasqua
al lunedì dopo Pasqua), fatti salvi diversi accordi tra le parti. Nelle vacanze estive i
minori staranno col padre per due settimane anche non consecutive in un arco temporale
che va dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno, periodo che verrà definito
concordemente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le
ferie estive dei genitori e fatti salvi diversi accordi tra le parti.
• Disporre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla Signora in CP_1 Pt_1
favore dei figli minori, un assegno di mantenimento che si indica in € 600,00 complessivi
o in quella somma minore o maggiore che il Tribunale riterrà congrua, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat oltre alla partecipazione alle spese straordinarie
nella misura del 50%.
• Con vittoria di compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali e
degli accessori di legge.”
Nell'interesse del resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e , Per_2 Persona_1
disponendo la collocazione prevalente del figlio presso il domicilio paterno e Per_2
della figlia presso il domicilio materno. I minori dovranno continuare a Persona_1
ricevere da ambedue i genitori cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di
essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente
le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le
cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative
extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
3) disporre che, relativamente al diritto di visita della Signora nei confronti del Pt_1
figlio attesa l'età dello stesso, salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso Per_2
nel pieno rispetto delle esigenze di studio ed extrascolastiche del minore nonché
lavorative del genitore, la madre potrà vedere e tenere presso di sé lo stesso quando lo
vorrà. Quanto al diritto di visita del Signor nei confronti della figlia , CP_1 Persona_1
salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso nel pieno rispetto delle esigenze di studio
ed extrascolastiche della minore nonché lavorative del padre, quest'ultimo potrà vedere
e tenere presso di sé la figlia per due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino
alle ore 20.00 (21.00 nel periodo estivo) nonché, a settimane alterne, dal sabato all'uscita
di scuola (ore 14.00 nel periodo estivo) alla domenica alle ore 20.00 (ore 21.00 nel
periodo estivo). Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra
le parti, i minori trascorreranno con un genitore i giorni dal 24 dicembre fino alla
mattina del 30 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre fino al 6 gennaio;
durante le
vacanze pasquali, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive, per 15 giorni, anche non consecutivi,
periodo che le parti concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno, sempre fatto salvo
diverso accordo che tenga conto delle esigenze dei minori e dei genitori;
4) disporre che ciascun genitore provveda direttamente al figlio collocato presso di sé;
5) disporre che le parti contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese
straordinarie sostenute nell'interesse dei minori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, tutte previamente
concordate e documentate, fatta salva l'urgenza;
6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.” (conclusioni
della memoria integrativa del 15/01/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2020 nata a [...] [...], ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge, , nato a CP_1
Cagliari il 1/12/1975, oltre all'affidamento condiviso dei due figli minori, Persona_1
e e alla previsione in capo al padre di contribuire al loro mantenimento con un Per_2
assegno pari a 600 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei medesimi.
In particolare, ha dedotto:
- che dall'unione coniugale sono nati due figli, (il 22/11/2004) e Per_2 Per_1
(il 17/04/2009);
[...]
- di avere un impiego a tempo indeterminato presso un pastificio e di percepire un reddito annuale pari a circa 10.604 euro;
- che il resistente lavora presso la “Campidano Ambiente Spa” con la mansione di operatore ecologico e percepisce un reddito annuo pari a circa 22.000 euro;
- che nel corso degli anni l'unione spirituale e materiale fra i coniugi è venuta meno ed entrambi hanno deciso di lasciare la casa familiare per trasferirsi altrove;
- di aver reperito un immobile per il quale versa un canone di locazione pari a 400
euro mensili dove vive insieme ai due figli minori;
- di farsi interamente carico del mantenimento dei figli poiché da quando i coniugi si sono separati, il padre ha omesso di contribuire al loro mantenimento;
- di essere gravata dal pagamento di due finanziamenti, di cui uno chiesto per l'acquisto della macchina (euro 250,53 mensili) e l'altro chiesto per l'acquisto del mobilio per la casa in cui vive attualmente (euro 63,84 mensili);
- che il resistente tiene con sé i figli solo alcune sere della settimana, ma senza alcuna continuità;
- che dal mese di dicembre i bambini non hanno più soggiornato a casa del padre.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/10/2020, si è costituito in giudizio che, non opponendosi alla pronuncia della separazione personale CP_1
né alla domanda di affidamento condiviso dei figli minori, ha chiesto il collocamento nel proprio domicilio del figlio minore e che ciascun genitore contribuisca al mantenimento del figlio collocato presso di sé.
In particolare, ha dedotto:
- che il suo stipendio mensile è gravato da diversi oneri, tra cui euro 202,45 per un prestito, euro 480 per la locazione dell'immobile in cui vive attualmente, euro 400
per la scuola di ballo frequentata dalla figlia, euro 32,97 per l'acquisto del telefono per il figlio e infine euro 200 per il carburante;
- di vivere, di fatto, con soli 600 euro al mese;
- di aver corrisposto volontariamente fino al mese di agosto, la somma di 200 euro alla per il mantenimento dei due figli e di provvedere assiduamente, anche Pt_1
tutt'ora, all'acquisto della spesa, del vestiario e di altri beni per gli stessi;
- che, per volere della ricorrente, egli vede i bambini solo nei fine settimana;
- che ha espresso il desiderio di andare a vivere a casa sua e che sarebbe Per_2
disposto ad accoglierlo con sé.
***
Con ordinanza del 19/11/2020 il Presidente f.f., all'esito della audizione personale dei coniugi, ha affidato i figli minori congiuntamente a entrambi i genitori, ponendo in capo al padre l'obbligo di contribuire al loro mantenimento con un assegno mensile pari a 400 euro;
ha, infine, incaricato i Servizi Sociali di Monserrato di avviare le parti presso la struttura competente al fine di intraprendere un percorso di mediazione familiare.
***
Con memoria integrativa ex art. 709 cpc depositata in data 17/12/2020, parte ricorrente ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere le condizioni stabilite in sede presidenziale, sia con riferimento alle modalità di visita dei minori da parte del padre, sia con riferimento al contributo da porre a suo carico per il loro mantenimento.
***
Nelle more del giudizio, con sentenza non definitiva n. 1226/2021 emessa in data
20/04/2021, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi Pt_1
e .
[...] CP_1
***
In data 16/06/2021 i Servizi Sociali incaricati hanno dato atto della attivazione degli interventi richiesti in favore del nucleo familiare.
Durante il colloquio presso il Servizio di mediazione familiare, le parti hanno assunto un atteggiamento collaborativo e disponibile ad affrontare il percorso di mediazione prescritto dal Tribunale.
***
Con successiva relazione depositata in data 10/09/2021, il Servizio Sociale di Monserrato
ha riferito che il percorso di mediazione intrapreso tra le parti si è concluso positivamente.
In particolare, è emerso che non esiste alcuna conflittualità tra i genitori in ordine alla regolamentazione delle visite;
vede il padre con regolarità presso la casa dei Per_2
nonni paterni dove lui si è recentemente trasferito;
invece, si accorda di Persona_1
volta in volta con lui per incontrarlo.
***
All'udienza del 22/11/2021 il Giudice, preso atto dell'esito positivo del percorso di mediazione familiare intrapreso dalle parti, ha fissato udienza per la comparizione personale delle stesse a fini conciliativi.
***
Nelle more del procedimento in data 12/01/2022, il difensore di parte resistente ha comunicato di aver rinunciato al mandato.
***
Con note depositate in data 14/02/2022 parte ricorrente ha chiesto che sia fissata udienza di precisazione delle conclusioni, deducendo di essere disponibile ad accogliere le condizioni stabilite con ordinanza presidenziale.
***
All'udienza del 19/12/2022 il Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Alla successiva udienza del 5/02/2024 il nuovo giudice relatore, preso atto della mancata costituzione di un nuovo difensore per parte resistente, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25/06/2024.
Con provvedimento in data 15/07/2024 la causa, istruita con prove documentali e relazioni dei Servizi sociali, è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1226/2021 del
21/04/2021 con la quale è stata pronunciata la separazione personale fra le parti.
Nelle more del giudizio nato il [...], è diventato maggiorenne, pertanto, Per_2
nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento.
Non sono emerse in corso di causa ragioni per derogare all'affidamento condiviso della figlia minore , nata il [...], come concordemente richiesto dalle parti, Persona_1
o per modificare la sua collocazione prevalente, attualmente prevista presso il domicilio materno. Per quanto attiene alla regolamentazione del diritto di visita paterno, starà Persona_1
con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, da individuarsi nel martedì e nel giovedì (dalle 15:00 sino alle ore
19:30) e, a settimane alternate, il sabato dalle ore 15:00 alle ore 20.30 della domenica;
ad anni alterni, la minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì
dell'Angelo; sempre salvo diverso accordo, di anno in anno anche le festività del 25/04,
01/05, 02/06, 01/11, 08/12, 06/01 alternativamente con ciascuno dei genitori;
per il periodo estivo potrà stare 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore,
compatibilmente con il loro periodo di ferie (periodi da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso).
***
Quanto alle ulteriori domande, di carattere più strettamente economico e relative alla determinazione del contributo al mantenimento della prole da porre a carico del resistente
(attualmente di euro 400,00 mensili come disposto in via provvisoria e urgente in sede presidenziale), appare utile ricordare, in tesi generale, che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare
applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed
educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non
riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico,
sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna
predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione
domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. Sez. Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c.,
implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Parte ricorrente ha chiesto che sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile pari a 600 euro.
Parte resistente, invece, ha domandato che sia previsto che ciascun genitore contribuisca direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé. Tale domanda è priva di fondamento considerato che i figli delle parti convivono entrambi con la madre e che lo stesso resistente all'udienza presidenziale del 6/11/2020 ha dichiarato che (oggi Per_2
maggiorenne), di cui all'epoca chiedeva la collocazione presso di sé, non ha mai chiesto espressamente di volersi trasferire da lui.
È pertanto necessario procedere alla ricostruzione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Parte ricorrente ha documentato un reddito mensile al netto delle imposte pari a circa
848,00 euro (v. CUD 2021, 2022 e 2023). Detto reddito è gravato dal pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui essa vive unitamente ai due figli, pari a 400 euro mensili (v. doc. n.9).
Le due rate di cui il Presidente f.f. aveva tenuto conto in sede di provvedimenti provvisori per la determinazione dell'assegno di mantenimento, l'una pari a 250,53 euro e l'altra pari a 63,84 euro, sono scadute rispettivamente a marzo 2021 e a marzo 2023.
Parte resistente, invece, ha documentato un reddito mensile al netto delle imposte, pari a circa 1.800 euro (v. CUD 2018 e 2020), gravato unicamente dal pagamento di una rata mensile per un prestito Banco Posta pari a 202 euro circa. Stando a quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali (relazione del 10/09/2021), egli si sarebbe trasferito a
Monserrato a casa dei propri genitori, per cui non sarebbe più onerato dal pagamento del canone di locazione pari a 480 euro mensili.
In questo quadro, alla luce delle condizioni economiche delle parti, considerati i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, e la loro collocazione presso il domicilio materno, appare equo determinare in euro 500,00 la somma mensilmente dovuta dallo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel CP_1
loro interesse.
***
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dello nella CP_1
misura di un terzo per l'importo indicato in dispositivo, da disporsi in favore dello Stato,
essendo la parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 1226/2021 del
21/04/2021, definitivamente decidendo:
1. affida la figlia minore (nata il [...]) congiuntamente a Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso il domicilio materno;
2. dispone che starà con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, due Persona_1
pomeriggi a settimana, da individuarsi nel martedì e nel giovedì (dalle 15:00 sino alle ore 19:30) e, a settimane alternate, il sabato dalle ore 15:00 alle ore 20.30
della domenica;
ad anni alterni, la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre,
il primo gennaio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; la minore trascorrerà, sempre salvo diverso accordo, di anno in anno anche le festività del 25/04, 01/05, 02/06,
01/11, 08/12, 06/01 alternativamente con ciascuno dei genitori;
per il periodo estivo e salvo diverso accordo, la minore potrà stare 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, compatibilmente con il loro periodo di ferie
(periodi da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso, di almeno 30
giorni);
3. determina in € 500,00 la somma che dovrà versare a CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli,
somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat per il costo della vita,
oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
4. condanna a rifondere un terzo delle spese di lite in favore dello CP_1
Stato, in ragione dell'ammissione di al beneficio del patrocinio, che Parte_1
si liquidano in euro 1.266,00.
Così deciso in Cagliari in data 17/09/2024 nella camera di Consiglio della prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Nicole Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 - 1, Ordinanza n. 21273 del 18/09/2013).