Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.