Ordinanza cautelare 16 febbraio 2022
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 07/04/2025, n. 6854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6854 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2022, proposto da PP RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio eletto in Roma, via Ruggero Fauro, n. 43 e con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale rep. n. CO/2563/2021, prot. n. CO/134225/2021 del 12/11/2021, notificata in data 26.11.2021, contenente ingiunzione di sgombero immediato dell'area demaniale marittima di mq 86 di cui mq 34 coperti da un cottage ad uso residenza estiva, fila B7, N.C.E.U. foglio 1123, particella 332 sub 5, in lungomare Amerigo Vespucci n.90, Ostia Lido;
- nonché, per quanto occorrer possa, della precedente nota CO2021009185 del 29.07.21;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 21 gennaio 2022 e depositato il 2 febbraio successivo il sig. PP RA ha impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale, datata 12 novembre 2021, con cui veniva disposto lo sgombero dell’area demaniale marittima di mq 96, di cui 34 coperti da un cottage ad uso residenza estiva, in quanto occupata sine titulo (ultima concessione n. 564/1994 scaduta il 31 dicembre 1997).
Premette il ricorrente che:
- l’area fa parte dell’ex complesso residenziale Maresole, realizzato dalla Maresole srl in forza di licenza di costruzione rilasciata il 9 gennaio 1957, costituito da vari cottage e una struttura centrale che ospita la mensa-ristorante, le cucine, il bar, l’ufficio turistico e l’alloggio dei custodi;
- la Maresole, completata la costruzione, in possesso di un atto di sottomissione per anticipata occupazione, ma non ancora concessionaria dell’area demaniale, affidava in locazione gli stessi a utenti/condomini;
- il ricorrente occupa l’area demaniale ed il cottage in oggetto fin dal 2012, essendo subentrato nella concessione demaniale marittima n. 564/1994 intestata alla sig. OR EL;
- il subentro veniva autorizzato dall’Agenzia del demanio che ne accertava la consistenza (area demaniale di mq 86, di cui mq 34 coperti con annesse tettoie amovibili per mq 25);
- la concessione n. 564/94 veniva rinnovata nel 2002, con provvedimento ora per allora, per il periodo dal 01.01.1998 al 31.12.2001;
- definito il passaggio delle competenze di gestione dei beni demaniali in questione al Comune di Roma, quest’ultimo ha avviato un procedimento per il rinnovo del titolo che non ha mai concluso;
- il mancato riscontro espresso alla richiesta di rinnovo costituiva prassi ordinaria e prevista in molti atti di concessione di quegli anni nei quali si leggeva che la richiesta di rinnovo, corredata dalla corresponsione del canone per gli anni 1998-2001, determinerà una rinnovazione provvisoria del rapporto concessivo con licenza limitata fino al rilascio di nuovo titolo di godimento, ovvero sino a formale notifica di rigetto dell’istanza medesima;
- con nota della Regione Lazio prot. 628009 dell’11.12.2017 viene riconosciuta l’applicabilità del rinnovo automatico ex art. 7, co. 9 duodevicies d.l. 78/2015 a una concessione del medesimo complesso Maresole;
- il 29 aprile 2021 Roma Capitale ha notificato la nota con cui ha respinto l’istanza di rinnovo presentata nel 2013 e comunicato l’avvio del provvedimento di sgombero, a cui il ricorrente ha replicato con osservazioni del 4 giugno 2021 e l’Amministrazione ha controreplicato con nota del 29 luglio 2021.
Ha fatto seguito a queste ultime note il provvedimento di sgombero qui gravato avverso il quale il ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 cod. nav., eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto, imponendo da un lato lo sgombero sul presupposto della natura demaniale del cottage e dall’altro, nell’incertezza sull’avvenuto incameramento del manufatto, demanda ad altro ufficio l’attivazione di un procedimento inconciliabile con lo sgombero;
2) violazione degli artt. 1, 2, 2 bis , 3 e 10 bis l. 241/90, eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell’istruttoria in corso, motivazione apparente, travisamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento: sarebbe errato il presupposto per cui la determina dirigenziale n. 126/2002, con la quale l’Amministrazione capitolina ha autorizzato, ora per allora il rinnovo della concessione per il periodo dal 1/1/98 al 31/12/2001, oltre ad ignorare le precedenti richieste di rinnovo prima dell’unica richiesta menzionata del 2013. Il provvedimento non offre completo riscontro alle osservazioni del ricorrente, in particolare con riguardo alla inapplicabilità della previsione di cui all’art. 684 della legge 145/2018, posto che, ad avviso del ricorrente, la concessione sarebbe stata valida a tutto il 2013 in forza della nota prot. 9366/2013, in cui Roma Capitale richiede i documenti necessari al rinnovo e comunica di procedere al ricalcolo dei canoni demaniali rispetto agli indennizzi richiesti;
3) violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 10 l. 16.03.2001 n. 88 con riguardo alla domanda di rinnovo presentata il 5 settembre 2005 nella vigenza dell’art.10 della l. 16.03.2001 n. 88, salva la formazione del silenzio assenso;
4) violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 duodevicies 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017 e dell’art. 1, comma 684, legge n. 145/2018, atteso che il rinnovo automatico di cui alla legge 88/2001 e al d.l. 194/2009 dovrebbero applicarsi a tutte le concessioni turistico ricreative rientranti nell’elenco dell’art. 01 d.l. 400/1993, convertito in l. 494/1993, e quindi anche sulle concessioni ad uso abitativo, in quanto rientranti nell’ambito delle concessioni ad uso turistico-ricreativo, mentre per quanto riguarda la direttiva Bolkestein la stessa si applica solo alle attività commerciali e alle concessioni di servizi, come anche la legge 217/2011 che ha disposto l’abrogazione del rinnovo automatico.
Il 2 febbraio 2022 si è costituita Roma Capitale con memoria di stile.
L’11 febbraio 2022 Roma Capitale ha depositato una memoria con cui ha controdedotto nel merito.
In pari data il ricorrente ha depositato memoria con cui ha introdotto nuovi motivi a sostegno dell’illegittimità del provvedimento impugnato, consistenti nella incertezza della natura demaniale dell’area alla luce della visione dell’estratto della cartografia SID.
Il 18 febbraio 2025 il Comune di Roma ha replicato all’ultima memoria, eccependo l’inammissibilità delle censure formulate nella memoria dell’11 febbraio in quanto non introdotte con motivi aggiunti debitamente notificati e resiste altresì nel merito.
Con memoria depositata il 21 febbraio 2025 parte ricorrente replica al Comune ed insiste nelle proprie difese.
Il 26 febbraio 2025 Roma Capitale ha depositato documenti.
Il 3 marzo 2025 parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria di replica.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 cod. nav., nonché l’eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto, imponendo da un lato lo sgombero sul presupposto della natura demaniale del cottage e dall’altro, nell’incertezza sull’avvenuto incameramento del manufatto, demanda ad altro ufficio l’attivazione di un procedimento inconciliabile con lo sgombero.
Il motivo è infondato.
La gravata ingiunzione di sgombero riguarda, per quanto si legge nel provvedimento, lo sgombero di area demaniale marittima occupata sine titulo, destinataria di concessione demaniale marittima n. 564/94 scaduta in data 31/12/97, avente ad oggetto cottage ad uso residenza estiva dell’ex complesso Maresole.
Nel provvedimento si legge ancora che:
- “con Determinazione Dirigenziale n. 126/2002 l’allora competente dipartimento IX – Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici, aveva concesso il rinnovo della CDM in favore della Sig.ra PI OR per il periodo dal 1998 al 2001”;
- “In seguito, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento di proroga e/o rinnovo della Concessione suddetta, di contro, dalla delimitazione dell’arco temporale per la quale la medesima è stata concessa, si evince che il titolo giuridico legittimante l’occupazione di cui sopra è da considerarsi scaduto il 31.12.1997”;
- “Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 328 del 15.02.1952 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”, scaduto il termine della Concessione Demaniale Marittima, “questa di intende cessata di diritto (…)” deve, quindi, ritenersi che l’utilizzazione del cottage da parte dei sigg.ri RA PP e NC, dal 01.01.1998 ad oggi, è riconducibile alla condotta qualificabile come occupazione senza titolo di Area Demaniale Marittima”.
Sulla scorta di queste premesse ed alla luce di quanto dispone l’art. 49 cod. nav. ove prevede che “Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’art. 54”, il provvedimento gravato, respinta la richiesta di estensione della validità del titolo concessorio ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge 145/2018 e dato atto della non ottemperanza all’intimazione di sgombero di cui alla nota del 29/4/2021, ha disposto lo sgombero dell’area demaniale di mq 86 di cui 34 coperte da un cottage ad uso residenza estiva “al fine di liberarla da cose di esclusiva proprietà dell’occupante, sine titulo, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica del provvedimento con la contestuale riconsegna delle chiavi”.
Demanda inoltre al competente ufficio, “in mancanza dei presupposti di quanto disposto dall’art. 49 del Codice della Navigazione, di predisporre gli atti che ingiungono al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito”.
Dalla lettura del provvedimento non si ravvisa alcuna perplessità o dubbio in merito alla natura demaniale del bene di cui è stato ordinato lo sgombero.
La determina, nella parte in cui ordina il ripristino, è perfettamente conforme alla previsione di cui all’art. 49 cod. nav., che fa esplicito riferimento all’art. 54 cod. nav. nell’ipotesi in cui l’autorità abbia esercitato la prevista facoltà.
Nessun dubbio può pertanto sorgere in merito alla natura demaniale del bene (v. memoria del ricorrente dep. 11/2/22) di cui si chiede lo sgombero da parte dell’Agenzia del demanio che ne accertava la consistenza (v. ricorso p. 2 doc. 5), attesa la perfetta coincidenza con l’atto concessorio originario del 1994 nel quale il ricorrente sostiene essere subentrato.
Dal documento invocato dal ricorrente a riprova del subentro, tuttavia, non si ricava alcuna autorizzazione al suddetto subentro, ma esclusivamente l’autorizzazione “ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. n. 374/90 (…) senza che ciò comporti – in ogni caso – alcun tipo di coinvolgimento o corresponsabilità da parte dell’Autorità doganale in relazione ad ogni altro atto emesso o negato da altre Amministrazioni”.
La suddetta autorizzazione dell’Agenzia delle dogane è datata 22 luglio 2005 ed è relativa al divieto di eseguire costruzioni in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, così condizionando ogni altra autorizzazione, e viene inviata al Comune di Roma con la richiesta di notizie circa l’esito della richiesta di concessione di competenza.
Ciò che l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane conferma è solo che l’opera è situata su area demaniale.
Si rileva, inoltre, che lo stesso titolo originario del 1994 concedeva l’occupazione di “una zona demaniale marittima e le opere ivi insistenti della superficie di metri quadri 86 di cui 34 coperti”, con perfetta coincidenza con l’area di cui si chiede la riconsegna e lo sgombero delle opere amovibili con la determina impugnata.
Il motivo è pertanto infondato e va respinto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’intervenuta scadenza della concessione nel dicembre del 1997, allegando la circostanza che l’Amministrazione capitolina ha autorizzato, ora per allora, il rinnovo della concessione per il periodo dal 1/1/98 al 31/12/2001, e che, successivamente, per effetto delle richieste di rinnovo presentate dal ricorrente e delle successive proroghe ex lege che, ad avviso del ricorrente si sarebbero applicate anche alla concessione sub judice , la concessione sarebbe stata ancora in essere alla data del gravato sgombero.
Per connessione logico-temporale il motivo va scrutinato insieme al terzo motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 10 l. 16.03.2001 n. 88 con riguardo alla domanda di rinnovo presentata il 5 settembre 2005 nella asserita vigenza dell’art. 10 della l. 16.03.2001 n.88, salva la formazione del silenzio assenso.
Entrambi questi motivi sono infondati.
Con una prima censura il ricorrente sostiene che la concessione demaniale marittima n. 564 del 19.12.1994, avente la durata di anni 4 (dall’1.01.1994 al 31.12.1997), intestata alla sig.ra EL OR, non sia scaduta nel 1997, ma sia stata prorogata dall’1.01.1998 al 31.12.2001 con provvedimento di Roma Capitale n. 126 del 25.03.2002, in accoglimento di un’istanza presentata dalla sig.ra PI il 29.09.1997.
La censura è inammissibile per carenza di interesse, per quanto si dirà in merito alla inapplicabilità delle proroghe successive.
Infatti, anche ove si dovesse ritenere che con la determina n. 126 del 25/3/2002 la concessione demaniale n. 564 del 19/12/1994 fosse stata rinnovata per il periodo 01/01/98-31/12/2001, di tale rinnovo il ricorrente non potrebbe giovarsi invocando le successive proroghe ex lege , dovendosi ritenere che al dicembre 2001 la concessione è scaduta e non è da quel momento intervenuto alcun atto di rinnovo o proroga.
“(U)na volta scaduta la concessione ed avendo questa perso la sua efficacia, viene meno l’oggetto su cui dovrebbe operare la proroga ope legis prevista dalla legge finanziaria, che, perciò, finirebbe per operare con effetto retroattivo, producendo una sorta di reviviscenza della concessione ormai spirata; conseguenza che risulterebbe in contrasto con i principi generali sull’efficacia delle norme nel tempo” (Tar Lazio II quater n.1426/21).
2.1 L’art. 10 della legge 88/2001, invocato al ricorrente con il terzo motivo di doglianza, ha sostituito il comma 2 dell’art. 01 d.l. 400/93 conv. mod. dalla l. 494/93 con la seguente previsione: “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione".
La previsione è stata oggetto di interpretazione autentica mediante l’art. 13 della legge 172/2003 secondo cui “Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1” di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”.
Il comma 2 è stato poi abrogato dalla legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge comunitaria 2012) “al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa”.
La previsione di rinnovo automatico di sei anni in sei anni, in ogni caso, si applicava alle sole concessioni con finalità turistico ricreative e non anche a quelle residenziali o abitative, non rientranti in nessuna delle lettere di cui al primo comma dell’art. 01 d.l. 400/93.
La giurisprudenza che si è pronunciata sull’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 01 d.l. 400/93, come modificato dalla legge 88/2001, ha affermato che esso è limitato “alle sole concessioni aventi finalità turistico-ricreativa” e che per tale deve intendersi “una concessione finalizzata all’esercizio di impresa turistico-ricreativa, e non anche una concessione finalizzata alla conduzione di abitazione privata a titolo personale, ancorché a fini di turismo personale” (così CdS VI 874/2010).
Non appare superfluo ricordare che la proroga delle concessioni di beni demaniali attribuite ad uso esclusivo di privati, senza previo esperimento di procedure di gara, si pone in contrasto con i principi generali di concorrenzialità e di naturale destinazione dei beni pubblici ambientali alla pubblica fruizione ed è quindi ammessa per periodi temporalmente limitati (cfr. Tar Lazio II quater 1426/2021), posto che solo l’esigenza di soddisfare esigenze di carattere non meramente privato ma formalmente “collettivo” può essere ritenuta idonea a giustificare una sottrazione potenzialmente prolungata all’utilizzazione pubblica di un’area demaniale (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 874 del 2010; TAR Lazio, n. 9873 del 2008 e Tar Lazio II bis 9194/2015).
Quanto alla invocata Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 141 prot. Dem2a-2158 del 30 settembre 2003 e fermo restando che la stessa non può introdurre disposizioni preter legem , essa ribadisce che “l’ambito di applicazione del comma 2, dell’art. 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’art.10, comma 1, della l. 16 marzo 2001, n. 88, è costituito dalle sole concessioni ad uso turistico-ricreativo. Ne esula quindi la generalità delle concessioni demaniali ad uso diverso, quali ad esempio quelle (pure incidentalmente menzionate nel comma 1 dell’art. 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 494) “per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive” o quelle per realizzare e gestire strutture dedicate alla nautica da diporto”.
Il riferimento a queste due ultime categorie è meramente esemplificativo e non esaustivo, come è evidente dalla locuzione utilizzata, “ ad esempio quelle ”.
Va poi scrutinata anche la dedotta avvenuta formazione del silenzio assenso.
Nonostante l'ampliamento della portata del silenzio assenso conseguente alla novella, intervenuta nel 2005, dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, l'ambito suo proprio è quello dei provvedimenti autorizzatori e non anche dei provvedimenti concessori (v. ex multis CdS V 3449/2024 e la giurisprudenza citata).
A ciò si aggiunga che “la giurisprudenza ha evidenziato come gli atti di rinnovo implichino una rivalutazione della compatibilità dell’attività consentita al privato con le ragioni di interesse pubblico (Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 1985, n. 2089) e come all’istanza di rinnovo della concessione non possa essere attribuito valore automatico, occorrendo, di volta in volta, una nuova valutazione e istruttoria dello stato dei luoghi (Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25985)” (così CdS VII 7220/2024).
2.2 Non costituisce riconoscimento dell’accoglimento dell’istanza di rinnovo l’ordine di introito del canone 2003 di cui alla nota prot. 51449 del 28/8/2003, atteso che, per quanto si legge nella stessa nota, “l’emissione del presente ordine di introito rappresenta solo una fase del procedimento concessorio e non comporta l’automatico rilascio del titolo stesso”.
Lo stesso dicasi per analoga nota del 2004.
In definitiva il ricorrente non ha prodotto alcun atto dal quale possa evincersi che, successivamente al dicembre 2001, la concessione fosse stata rinnovata e/o prorogata.
2.3 Nemmeno appare decisiva la delibera regionale del 24 aprile 2008 relativa al rinnovo delle concessioni per finalità turistico ricreative dalla quale si evince in ogni caso che il Comune provvederà con provvedimento espresso di rilascio del titolo rinnovato o di revoca motivata, con esclusione di qualsivoglia automatismo.
La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha poi osservato che il pagamento dei canoni dopo l'intervenuta scadenza del titolo non può considerarsi, di per sé, come rinnovo tacito della concessione, assumendo esso il significato di incameramento di quanto dovuto a parziale ristoro della persistente occupazione del bene, precisando altresì che “in presenza di un rapporto concessorio scaduto ormai da molti anni e mai rinnovato, Roma Capitale aveva l'obbligo - come per tutti i casi analoghi, senza possibilità di distinzioni a seconda di una maggiore o minore meritevolezza degli interessi perseguiti - di procedere al recupero dell'immobile di proprietà comunale già assentito in concessione” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 23/08/2024, n.7220).
“La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, e pertanto nei confronti di essa non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni” (così Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2015, n. 22994, citata dal diniego impugnato; nello stesso senso v. pure Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12323; id., 12 febbraio 2002, n. 1970; id., 11 gennaio 2000, n. 188).
Ciò osservato, la proroga della concessione fino al 2001 non cambia la sorte dell’atto impugnato, non riscontrandosi, nella documentazione versata in giudizio dal ricorrente, atti che avvalorano una proroga ovvero un rinnovo della concessione fino al 2013 del bene demaniale.
In definitiva il ricorrente non ha prodotto alcun atto dal quale possa evincersi che, successivamente al dicembre 2001, la concessione fosse stata rinnovata e/o prorogata.
2.4 Ne consegue l’inapplicabilità delle proroghe ex lege di cui alla normativa citata le quali, a partire dalla proroga di cui all’art. 7, comma 9- duodevicies d.l. 78/2015, si applicano alle concessioni in essere ad una certa data, che nel caso del d.l. 78/2015 (prima proroga in ordine di tempo) è quella del 31 dicembre 2013.
Essendo già scaduta ben prima di tale termine, nessuna proroga poteva estendersi alla concessione di cui si tratta.
Non è pertanto illogico l’esito di inammissibilità della domanda di rinnovo contenuto nel provvedimento impugnato, trattandosi di richiesta non conforme alla previsione di legge invocata.
Quanto alla nota prot. 9366/2013 con cui Roma Capitale richiede i documenti necessari al rinnovo e comunica di procedere al ricalcolo dei canoni demaniali rispetto agli indennizzi richiesti, si tratta pur sempre di nota interlocutoria non preceduta, né seguita, da alcun atto formale di rinnovo.
Infondate sono altresì le censure di difetto di istruttoria e di violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90 per non avere l’Amministrazione dato riscontro alle osservazioni del ricorrente.
Nel caso in esame l’Amministrazione, con nota del 29/7/2021, ha replicato alle osservazioni prima ancora di adottare il provvedimento qui impugnato.
3. Con il quarto motivo il ricorrente insiste nel contestare l’intervenuta scadenza della concessione in forza delle proroghe ex lege di cui all’art. 7, comma 9 duodevicies l. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n. 244/2016 convertito nella legge 19/2017 e di cui all’art. 1 comma 684 della legge 145/2018.
Il motivo è infondato.
Sulla inapplicabilità delle proroghe ex lege a concessioni scadute in data anteriore a quella indicata nella stessa norma di proroga si è già detto con lo scrutinio del secondo motivo.
Di nessuna utilità è quindi la denunciata violazione dell’art. 1, comma 684, l. 145/2018 che troverebbe applicazione per le concessioni con finalità abitativo - residenziale (a differenza del comma 682 l. 145/2018 cit. relativo alle concessioni con finalità turistico ricreative), atteso che la norma fa pur sempre riferimento, come peraltro già osservato (v. infra par. 2), alle concessioni demaniali marittime già oggetto di proroga ai sensi del d.l. 78/2015 convertito nella legge n. 125/2015, ovvero alle concessioni in essere al 31 dicembre 2013.
4. Infondato, oltre che inammissibile per essere stato introdotto per la prima volta con memoria non notificata, è il motivo con cui si deduce la sussistenza di una oggettiva incertezza in ordine alla natura demaniale o meno della particella catastale su cui insiste il cottage.
Il dubbio sorgerebbe sulla scorta delle risultanze dell’estratto della cartografia SID (Foglio 1123, part. 332).
Il Comune replica che dette risultanze non costituiscono elemento probante, atteso che “(dal)la linea demaniale Ufficiale, id est quella che scaturisce dai provvedimenti adottati dall’Autorità preposta dalla sezione denominata “demaniale di impianto” (…) emerge chiaramente come tutto il complesso residenziale denominato Maresole e quindi tutti i cottage siano posizionati all’interno della linea SID”.
Essendo quest’ultima (la linea demaniale di impianto) la risultante delle attività di revisione cartografica effettuate dal Ministero delle Infrastrutture, essa offre una più affidabile informazione in merito al posizionamento della dividente demaniale.
Roma Capitale, a sostegno della collocazione della particella interessata dallo sgombero all’interno della dividente demaniale, ha altresì prodotto la rappresentazione grafica del tracciato della citata dividente demaniale su estratto di mappa catastale nella quale la particella 332 del Foglio 1123 All. C si colloca chiaramente all’interno dell’area demaniale.
In ultimo, sempre Roma Capitale ha prodotto la nota dell’Agenzia del Demanio del 20/12/2014 nella quale si rappresenta che con il Verbale di Delimitazione n. 69 del Registro del 01/08/2017, approvato con Decreto n.05/2018 del 07/05/2018 da parte delle Direzione marittima del Lazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata effettuata una ricognizione delle aree che conferma la ricomprensione delle aree in argomento tra i beni demaniali, non avendo la delimitazione del 1976, sulla scorta della quale sono state negli anni rilasciate le concessioni, subito variazioni.
5. Per quanto osservato il ricorso va respinto, poiché infondato.
La parziale novità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO