Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 09/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 28/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
CO TORRI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere AT LONGO Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritti al n. 62125 del registro di segreteria, promosso da:
OMISSIS, nato il omissis a omissis e residente in omissis, (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Giosa (domicilio digitale pec: degiosa.nicola@coabrindisi.legalmail.it), elettivamente domiciliato in Roma alla via Ovidio, n.20, presso e nello studio dell’avv. Francesco Carluccio Appellante
Contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma alla via XX Settembre 8 – 000187 Roma;
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sergio Preden (c.f.
[...]; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
LI LO (c.f. [...]; pec:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), LA PA (c.f.
[...]; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.
gov.it), e US NN (c.f. [...]; pec:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29.
Appellati avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 203/2024, depositata il 17 gennaio 2024.
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del giorno 15 gennaio 2026, svolta con l’assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Cerroni, la relazione del relatore Cons. AT Longo, l’avvocato Nicola De Giosa per l’appellante e l’avv. US NN in rappresentanza dell’INPS.
Svolgimento del processo Con la sentenza n. 203/2024, depositata il 17 ottobre 2024, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - ha respinto il ricorso del sig. Omissis, finalizzato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata “disturbo dell'adattamento, cronico, con aspetti emotivi misti, in scarso compenso clinico e farmacologico”, ai fini del conseguimento della pensione privilegiata.
Il giudice di prime cure ha, in sostanza, escluso, anche alla luce del parere reso dal Comitato di verifica, la sussistenza di elementi idonei a riconoscere la causa di servizio tra il servizio espletato e la suddetta patologia.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. Omissis, il quale, dopo aver ricostruito l’evoluzione dei fatti, ha articolato i motivi di appello di seguito compendiati.
a) Violazione di norme di legge: omessa applicazione art. 725 T.U.
d.P.R. 90/2010; art. 32 Carta costituzionale; art. 2087 c.c.
Secondo l’appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una C.T.U. per la verifica, dal punto di vista medico-legale, del nesso eziologico, stante la natura della controversia (art. 166, comma 1 c.g.c.).
Ciò, tanto più considerato che l’art. 725 del T.U. n. 90/2010, norma non valorizzata dal giudice, prevede che “Il superiore deve (…) curare le condizioni di vita e di benessere del personale…”.
Il giudice di prime cure avrebbe impropriamente sostenuto che non fossero stati forniti elementi in grado di dimostrare… “in particolare una trascuratezza del dovere di preservare le condizioni di salute del personale” (art. 725 del T.U. 90/2010).
Per contro, l’Amministrazione, che pure era a conoscenza dello stato psicologico del militare (precedente diagnosi del 2010 di “note di ansia reattiva per problemi di disadattamento di grado non esimente”),
“annunciava trasferimenti in altre sedi ovvero imbarchi con missioni all’estero in spregio a qualsiasi raccomandazione medica”.
b) Violazione dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973.
L’appellante ha sostenuto che, stanti le patologie sofferte, il militare non fosse adatto alla vita militare, le cui mansioni ne hanno aggravato lo stato di salute psico-fisico.
A tal riguardo, l’appellante ha evidenziato che “l’assenza della moglie alla visita effettuata dalla C.M.O. in data 14.7.2022 era stata posta in luce poiché la stessa avrebbe potuto evidenziare lo stato psicologico del coniuge-ricorrente sulla base del certificato medico emesso dall’ASL in data 01/7/2022 ai fini di una corretta valutazione del caso.
Il fatto che la C.M.O. non si sarebbe avveduta del primo trascorso terapeutico significherebbe che l’Amministrazione non ha inviato tutta la documentazione, ovvero che il giudizio della medesima C.M.O. sarebbe oggettivamente errato e avrebbe fuorviato anche il Comitato di Verifica nella valutazione del nesso eziologico.
c) Violazione di norme di legge: omessa applicazione art. 3 d.P.R.
461/2001.
L’appellante ha censurato l’omessa applicazione dell’art. 3 del d.P.R.
n. 461/2001, che prevede che “1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”.
Ritiene l’appellante, in presenza della recidiva, che il Comando di appartenenza ed il Ministero della difesa avessero l’obbligo di attivarsi per appurare le cause dell'infermità e lo stato di salute del militare, sia per tutelare il dipendente che per verificarne l'idoneità alla vita militare - anche nell'interesse della stessa Amministrazione -,
evitando in tal modo che lo stato di salute psico-fisico del Omissis si aggravasse. L’appellante ha chiesto l’acquisizione del verbale
(allegato) della Commissione medica del 25.10.2010 e la cartella clinica del 21.10.2010, relativa all'infermità “disturbo dell’adattamento con umore ansioso”.
d) Violazione di norme di legge: omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia.
Secondo l’appellante, rispetto al thema decidendum, il giudice di primo grado avrebbe dato un’interpretazione del tutto personale (pur possibile se, tuttavia, ben supportata da basi logico-giuridichescientifiche inappuntabili).
Al contrario, stante la peculiarità della questione, l'attendibilità della decisione non potrebbe prescindere dall'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, non già soltanto da una mera valutazione del giudice.
L’appellante ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare che detta patologia è dipendente da causa di servizio e di dichiarare il diritto alla corresponsione della pensione privilegiata, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
Si è costituito l’INPS, rappresentato e difeso come in epigrafe, che ha confutato i suddetti motivi di appello nei termini di seguito compendiati.
Secondo l’Istituto previdenziale, l’appello sarebbe evidentemente inammissibile per violazione dell’art 170 del codice di giustizia contabile atteso che censura la sentenza di primo grado propone una rilettura degli elementi di fatto e della documentazione versata in atti che si pone fuori dal perimetro del giudizio di secondo grado, limitato ad uno scrutinio di legittimità.
Ad ogni modo, secondo l’INPS, dalla documentazione versata in atti e dall’apprezzamento della stessa in punto di valutazione medico -
legale si evincerebbe che il quadro patologico per il quale si rivendica la riconducibilità alla causa di servizio è stato adeguatamente considerato e valutato in senso sfavorevole all’appellante, sia in sede amministrativa che in sede giudiziale.
Inoltre, secondo l’INPS, diversamente da quanto argomentato dall’appellante, la consulenza tecnica d’ufficio, in quanto mezzo istruttorio, è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario. La motivazione dell'eventuale diniego e della decisione presa su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal giudice.
Né, d’altra parte, sussisterebbe un vizio di motivazione meramente apparente su questioni di fatto, avendo il giudice puntualmente motivato l’impugnata pronunzia.
L’INPS ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto integrale dell’appello.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.
Motivi della decisione
[1] Avuto riguardo ai dispiegati motivi di appello, osserva il Collegio, in via preliminare, che l’art. 170 del codice di giustizia contabile (d.lgs.
n. 174/2016 e ss.mm.ii.) espressamente prevede, in funzione limitativa dell’ambito di appellabilità delle sentenze in materia pensionistica, che “Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Nel contempo, l’articolo 170, comma 4, del codice di giustizia contabile prevede che “Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello”.
La disposizione codicistica ha sostanzialmente riproposto il contenuto della previgente disposizione di cui all’art. 1, V comma, del d.l. n.
453/1993, in ordine alla quale le Sezioni riunite della Corte dei conti
(sent. n. 10/QM/2000) hanno avuto modo di affermare che “il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti” le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di “un procedimento fortemente garantistico” in sede amministrativa.
Inoltre, la menzionata giurisprudenza delle Sezioni riunite ha avuto cura di puntualizzare i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:
- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la “ratio decidendi”);
- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.
In definitiva, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Corte dei conti: Sez. I App. n. 69/2024; 283/2023, n. 190/2023, Sez. II App.,
n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.
43/2023).
Orbene, nel caso di specie, il merito della vicenda riguarda proprio il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata “disturbo dell'adattamento, cronico, con aspetti emotivi misti, in scarso compenso clinico e farmacologico”, ai fini del conseguimento della pensione privilegiata.
Si tratta, dunque, di questione che il menzionato articolo 170, comma 1, del codice di giustizia contabile qualifica come quaestio facti, che non può essere addotta quale motivo di appello nel processo pensionistico dinanzi a questa Corte, con conseguente inammissibilità dell’appello nella parte in cui chiede sostanzialmente una nuova valutazione in fatto della sussistenza del nesso di casualità.
[2] Né, d’altra parte, può utilmente esser valorizzata, in senso contrario, la prospettazione della questione come motivo di diritto sub specie della ritenuta violazione di legge, ovvero dell’art. 64 d.P.R. n.
1092 del 1973, dell’art. 725 del d.P.R. n. 90/2010 (e dell’art. 2087 c.c.) e dell’articolo 3 del d.P.R. n. 461/2001.
Quanto all’art. 64 del T.U. pensionistico, infatti, la norma si limita a stabilire i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio e la sentenza gravata, così come l’Amministrazione in sede amministrativa, lungi dal violarla, ne ha ritenuto insussistenti gli estremi nel caso concreto.
Analogamente, con riguardo all’evocata violazione dell’art. 725 del codice dell’ordinamento militare (nel cui quadro l’appellante richiama un precedente episodio di “note di ansia reattiva al disadattamento di grado non esimente”, risalente tuttavia al 2010), il giudice di prime cure, lungi dal disconoscerne la cogenza e dal violarlo, ha ritenuto che
“non sono stati forniti elementi in grado di dimostrare un atteggiamento persecutorio del datore di lavoro, e in particolare una trascuratezza del dovere di preservare le condizioni di salute del personale”.
Parimenti priva di pregio risulta, altresì, l’evocazione della violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 461/2001 (“L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”),
considerato che il procedimento è stato comunque avviato e che l’Amministrazione, attraverso i suoi organi tecnici, non ha ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra servizio e infermità.
Pertanto, l’appello, nella parte in cui denunzia le riferite violazioni di legge deve ritenersi evidentemente infondato.
[3] Con ulteriore motivo di appello, l’appellante ha lamentato l’apparenza della motivazione della sentenza gravata con riguardo ad un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto
(nonché di diritto), atteso che la decisione impugnata sarebbe priva di basi oggettive ed inappuntabili dalle quali sia possibile “percepire il fondamento della decisione” (tanto più non essendo stata disposta una C.T.U.).
In proposito, tuttavia, si è già rilevato che, secondo pacifica giurisprudenza contabile, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione
(motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Corte conti: Sez. I App. n. 69/2024; 283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n.
425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n.
42/2023, n. 43/2023).
Orbene, con riguardo al caso di specie, si riscontra che il giudice ha sufficientemente motivato la pronunzia gravata in quanto:
- ha richiamato la giurisprudenza contabile in materia di necessità di prova concreta di circostanze "anomale" del servizio, ovvero di precise modalità o precisi avvenimenti del servizio, dotati di concreta e determinante potenzialità causale rispetto alla malattia insorta;
- ha argomentato che dall’analisi della documentazione in atti non si ravvedono nell’operato dall’Amministrazione deviazioni rispetto all’ordinario espletamento della potestà datoriale, propria di un apparato militare, quale appunto la Marina Militare, emergendo per contro elementi idonei a ricondurre la sofferenza emotiva ad eventi, pur significativamente impattanti sull’equilibrio psichico, estranei all’attività lavorativa.
- ha ritenuto, sulla base degli atti, che la prospettazione attorea fosse carente sotto il profilo della mancanza di elementi probatori idonei a corroborare l’intento persecutorio dell’Amministrazione, non essendo state fornite argomentazioni idonee a giustificare la sussistenza di un interesse del Ministero a creare una situazione conflittuale con il Omissis;
- ha ritenuto che, con la comunicazione mail dell’8 novembre 2019, l’Amministrazione ha chiesto ai militari in indirizzo di comunicare la conferma della disponibilità per la destinazione ad Ufficio di Staff nell’ambito della Standing Nato Maritime Group 2, di cui l’Italia assumeva il comando. Si trattava di mera richiesta di disponibilità trasmessa peraltro ad altri militari, oltre al Omissis. La motivazione della sentenza gravata argomenta diffusamente in ordine alla natura non vessatoria della comunicazione e anzi rientrante nel normale dispiegarsi del rapporto lavorativo militare;
- ha argomentato, con riguardo ai successivi ordini di servizio contestati dal militare, che il cambio di pianificazione con trasferimento a La Spezia e successivo imbarco sulla nave Vesuvio
(oo.dd.ss., rispettivamente del 3 e del 19 febbraio 2020) siano stati adottati espressamente proprio a seguito della revoca dei benefici di cui alla l. n. 104/92, a suo tempo concessi per le condizioni di salute del padre.
- con riferimento alla disposizione di cui all’ordine [di servizio] del giorno n. 191 del 25 marzo 2020, la sentenza argomenta che, lungi dal costituire un demansionamento, si tratta ad evidenza di una misura, adottata a seguito della sospensione causa Covid del precedente o.d.s.,
di carattere provvisorio in vista del successivo imbarco sulla Nave Vesuvio.
Ed infatti, con successivo o.d.s. del 19 aprile 2020, è stato disposto l’imbarco del Omissis dall’01.06.2020, trasferimento che, da quanto emerge dall’analisi della documentazione in atti, non sarebbe mai avvenuto per effetto delle condizioni di salute del ricorrente, cui sono stati concessi successivi giorni di convalescenza.
La sentenza conclude conseguentemente come ”possa, senz’altro, escludersi una condotta dell’Amministrazione che abbia sviato dall’ordinaria gestione del rapporto di lavoro e che non sia stata ispirata, nell’assegnazione delle sedi di servizio, da mere considerazioni di carattere organizzativo…i trasferimenti sono stati disposti dopo la revoca dei benefici ex lege 104/92 concessi per lo stato di salute del padre del ricorrente.
Inoltre, non sono stati forniti elementi in grado di dimostrare che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell’aggravarsi delle condizioni di salute della madre del Omissis dopo il decesso del padre e che abbia, dunque, in qualche modo adottato un comportamento persecutorio.
Risulta per contro che i benefici ex l. 104/92 connessi allo stato di salute della madre del ricorrente siano stati concessi quantomeno a valle della visita da parte della competente commissione della ASL di Brindisi come da verbale in data 16 settembre 2020 e, dunque, in epoca di gran lunga successiva all’adozione dei sopra citati ordini di servizio e nell’arco temporale in cui lo stesso ricorrente si trovava già in stato di convalescenza”.
Ritiene, dunque, il Collegio che la sentenza gravata non possa ritenersi inficiata da difetto assoluto di motivazione ovvero da un corredo motivatorio meramente apparente.
In conclusione, ritiene il Collegio che l’appello debba essere respinto.
[4] Quanto alle spese di difesa, avuto riguardo alle peculiarità fattuali della vicenda (in particolare, extralavorative), se ne dispone la compensazione, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (C. cost., sent. n. 77/2018).
Nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità del contenzioso pensionistico.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto dal sig.
Omissis ed iscritto al n. 62125 del ruolo generale, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Spese di difesa compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to AT Longo F.to CO OR Depositata in Segreteria il 09/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi