Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 6307/2021
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6307/2021 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
OGGETTO: difesa dall'Avv.to MINGRINO LAURA per procura in atti
Appalto: altre ipotesi ATTRICE - OPPONENTE
ex art. 1655 e ss. cc c o n t r o
(ivi compresa l'azione Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA ), in ex 1669cc) persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to SCACCABAROZZI CRISTINA per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
E con la riunione nella causa civile n. 3316/2022 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to MINGRINO LAURA per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DE ROSA C.F._2
BRUNELLO per procura in atti
CONVENUTO - OPPOSTO
In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni e diversa contraria
eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e
declatoria, così giudicare:
Nel merito
In via principale,
- Accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1959/2021 - R.G. n.
3848/2021, emesso in data 16.6.2021, ivi compresa la condanna alle spese
relative alla fase monitoria in esso contenuta.
In via subordinata
- Respingere in ogni caso nel merito la domanda avversaria perché
infondata in fatto e in diritto.
In via ulteriormente subordinata
- Accertato il diritto di credito della IG.ra nei confronti della Pt_1 - 3 -
società in forza della spiegata domanda Controparte_1
riconvenzionale, accertare la minor somma eventualmente dovuta dalla IG.ra
a in ragione dell'intervenuta Pt_1 Controparte_1
compensazione tra quanto previsto in via monitoria e quanto rivendicato in via
riconvenzionale.
In via riconvenzionale
- In via principale, accertare i vizi sussistenti sull'immobile per i motivi
di cui in narrativa, dichiarare la risoluzione contrattuale del contratto d'appalto
stipulato tra la IG.ra e e per l'effetto Pt_1 Controparte_1
condannare a restituire alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
l'importo di Euro 71.674,12 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo e
rivalutazione monetaria, o nel diverso importo che verrà accertato in corso di
causa.
- In subordine, accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti dovuti
ai lavori effettuati da per l'effetto accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. di Controparte_1
nonché condannare quest'ultima al risarcimento in favore della IG.ra di Pt_1
tutti i danni subiti e subendi che si quantificano in € 80.000,00, ossia nella spesa
da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile ovvero nella misura
maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU,
oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
- in via ulteriormente subordinata, i) accertare e dichiarare la presenza - 4 -
di vizi dovuti ai lavori effettuati da per Controparte_1
l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ad eliminare i vizi o, alternativamente, a
corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura che
sarà accertata in corso di causa;
ii) condannare Controparte_1
in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi,
[...]
poiché derivanti dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto,
nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal
Giudice secondo giustizia.
- In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente
giudizio, 15% rimborso forfetario spese, IVA e CPA come per legge, e con
salvezza di ogni altro pregiudizio;
Ferme e richiamate le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183
VI comma c.p.c.
***
Nell'interesse della IG.ra , con l'Avv. Laura Parte_1
Mingrino -opponente –
contro
CP_3 Controparte_2
con l'Avv. Brunello De Rosa - opposta -
[...]
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni e diversa contraria eccezione
e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declatoria, così
giudicare:
Nel merito - 5 -
In via principale,
- Accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 354/2022 - R.G. n.
776/2022, emesso in data 10.2.2022, ivi compresa la condanna alle spese relative
alla fase monitoria in esso contenuta.
In via subordinata
- Respingere in ogni caso nel merito la domanda avversaria perché
infondata in fatto e in diritto.
In via ulteriormente subordinata
- Accertato il diritto di credito della IG.ra nei confronti del Pt_1
Geom. in forza della spiegata domanda Controparte_2
riconvenzionale, accertare la minor somma eventualmente dovuta dalla IG.ra
al Geom. in ragione dell'intervenuta compensazione tra quanto Pt_1 CP_2
previsto in via monitoria e quanto rivendicato in via riconvenzionale.
In via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare il grave inadempimento del Geom. CP_2
nonché l'intervenuta risoluzione dell'incarico conferito dalla IG.ra
[...] Pt_1
per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare il Geom. al CP_2
rimborso delle somme già versate dalla IG.ra pari ad euro 945,00. Pt_1
- Accertare i danni subiti dalla IG.ra addebitabili al Geom. Pt_1
per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare il Geom. CP_2 CP_2
al risarcimento, anche in via equitativa, dei danni subiti dalla IG.ra in un Pt_1 - 6 -
importo pari ad almeno Euro 90.000,00 oltre interessi legali dalla data della
domanda al saldo, o nel minor importo che verrà accertato in corso di causa.
- In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente
giudizio, 15% rimborso forfetario spese, IVA e CPA come per legge, e con
salvezza di ogni altro pregiudizio;
Ferme e richiamate le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183
VI comma c.p.c.”
Della convenuta - opposta CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile ogni domanda riconvenzionale avanzata
dalla SI.ra per tutti i motivi esposti in atti. Parte_1
In via principale
Rigettare ogni domanda avanzata dalla SI.ra in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto
confermare il decreto ingiuntivo n. 1959/2021 (R.G. 3848/2021) emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 11.06.2021, depositato in Cancelleria in data
16.06.2021 e notificato in data 5.07.2021.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una
qualsivoglia responsabilità di in merito ai vizi Controparte_1
e difetti lamentati dall'opponente, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti - 7 -
di cui all'art. 1227 c.c., il concorso di colpa della SI.ra nella Parte_1
misura del 90% per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, nella denegata e
non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato,
condannare la SI.ra al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della minor somma dovuta, così come accertata in corso di causa
[...]
o determinata secondo giustizia.
Con condanna della SI.ra al rimborso delle spese di lite, Parte_1
comprese spese generali 15%, 4% c.p.a. e IVA.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui
seguenti capitoli di prova:
4) “Vero che le fatture n. 3053903540/2019 e n. 3053904189/2019
emesse da Iperceramica - Bayker Italia spa rispettivamente il 31.05.2019 e il
28.06.2019, che Le si rammostrano (docc. 13 - fogli 2 e 3) sono state
integralmente pagate da ” Controparte_1
Si indicano quali testi: SI. Testimone_1
6) “Vero che, a fronte delle opere di cui ai precedenti capitoli 2 e 5,
emetteva il consuntivo n. 11/19 sub doc. 15 e la Controparte_1
fattura n. 19/2019 sub doc. 3/d fascicolo monitorio, che Le si rammostrano?”
Si indicano quali testi: SI. Testimone_1
7) “Vero che, nel mese di giugno 2019, la SI.ra Parte_1
commissionava a il rifacimento della facciata Controparte_1 - 8 -
dell'immobile sito in Fornovo San Giovanni – via Mulino n. 10, come da
preventivo allegato sub doc. 2 fascicolo monitorio, che Le si rammostra?”
Si indicano quali testi: SI. – SI. Testimone_1 Tes_2
[...]
9) “Vero che, a fronte dell'esecuzione delle opere di cui ai precedenti
capitoli 7 e 8, emetteva la fattura n. 11/2020 Controparte_1
(doc. 3/e fascicolo monitorio), che Le si rammostra?”
Si indicano quali testi: SI. Testimone_1
12) “Vero che la SI.ra , a fine luglio 2019, accettava Parte_1
senza riserve e/o contestazioni l'appartamento per cui è causa consegnatole da
” Controparte_1
Si indicano quali testi: SI. – SI. Testimone_1 Tes_2
– Geom.
[...] Controparte_2
14) “Vero che dopo l'intervento di Controparte_1
cui al capitolo precedente eseguito a dicembre 2019, riferiva alla SI.ra Pt_1
come l'umidità creatasi nella cucina fosse dovuta alla insufficiente
[...]
areazione dei locali e raccomandava alla stessa di areare quanto più possibile i
locali nonché conSIliava l'installazione di un apposito apparecchio di riciclo
aria/ventilazione?”
Si indicano quali testi: SI. – Geom. – Testimone_2 Controparte_2
SI. Tes_3
***** - 9 -
Ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso dedotti
da controparte, per tutti i motivi esposti in atti, in particolare nella memoria ex
art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli di prova ex adverso
dedotti venissero ammessi, in tutto o in parte, si chiede ammettersi la prova
contraria diretta con i testi già indicati in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.”
Del convenuto - opposto
[...]
- Dichiararsi la nullità della citazione per i Controparte_4
motivi di cui in premessa. Più in particolare, parte opponente non ha adempiuto
al proprio obbligo di allegazione ex art. 2697 c.c. che prevede che “chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento”; viola inoltre l'art. 115 c.p.c. che prevede che: “il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Lo
stesso art. 163 co. 4 c.p.c.
stabilisce che sia l'attore a dover allegare i fatti a sostegno di nuove
domande nell'atto di citazione. In tal modo, la opponente ha gravemente leso il
diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost., rendendo di fatto impossibile la difesa e
la citazione nulla. NEL MERITO - respingere le domande tutte contenute nella
citazione in opposizione al D.I. del 10.02.2022 n. 354, emesso dal Tribunale di
Bergamo - R.G. n. 776/2022 - , proposta dalla SI.ra , in quanto Parte_1 - 10 -
assolutamente infondata in ogni sua parte, ed ogni ulteriore eccezione, istanza o
deduzione proposta dall'avversaria anche in ordine alle spese;
- confermare la
piena validità, efficacia ed esecutività del D.I. del 10.02.2022 n. 354, emesso dal
Tribunale di Bergamo - R.G. n. 776/2022. - Respingere ogni ulteriore richiesta
anche in ordine al risarcimento danni richiesti dalla SI.ra al Parte_1
Geom. in via riconvenzionale.” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 agosto 2021
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1
emesso dall'intestato Tribunale, in favore di Controparte_1
per il pagamento della complessiva somma di euro 17.546,17, oltre
[...]
interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto delle fatture n.
19/2019 per la fornitura e posa in opera delle ceramiche e n.11/2020 per i lavori di rifacimento della facciata.
A fondamento della propria opposizione, ha eccepito Parte_1
ex art. 1460 c.c. l'inadempimento dell'appaltatrice, stante il ritardo nello svolgimento dei lavori (consistenti nella manutenzione straordinaria del proprio immobile sito in Fornovo San Giovanni), l'esecuzione delle opere non a regola d'arte, nonché la mancata posa in opera della pavimentazione esterna, oggetto della fattura n. 19/2019 azionata in sede monitoria, ed ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale ha chiesto al Tribunale di Parte_1 - 11 -
dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto ex art. 1668 c.c. in quanto l'opera consegnata da risulta del tutto inadatta alla sua destinazione, CP_1
attesa l'ingente presenza di muffa e di umidità che compromettono la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, nonché di condannare l'odierna opposta alla restituzione in suo favore dell'importo già corrisposto pari ad euro 71.674,12.
In via subordinata e sempre in via riconvenzionale ha Parte_1
chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 1669
c.c., ovvero in via di estremo subordine la condanna della stessa ex art. 1668 c.c. per la rimozione dei vizi e difetti.
Costituendosi in giudizio (di Controparte_1
seguito ) ha evidenziato come tra le parti sia stato stipulato un primo CP_1
contratto di appalto in data 15 marzo 2019, avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per cui è causa (in particolare il rifacimento della copertura, degli impianti, della fognatura nonché la ridistribuzione dei locali interni e la sostituzione di serramenti interni ed esterni, così come meglio descritto nel preventivo allegato al contratto, sub doc. 1/b fascicolo monitorio), nonché altri due contratti aventi ad oggetto la fornitura e la posa in opera di pavimentazione in ceramica all'interno dell'immobile, oggetto della fattura n. 19/2019, ed il rifacimento della facciata, oggetto della fattura n. 11/2020, nonché il rifacimento della pavimentazione esterna. - 12 -
Per l'effetto, ha eccepito come le avverse contestazioni CP_1
riguardino l'originario contratto di appalto, e non anche i successivi contratti in relazione ai quali sono state emesse le fatture azionate, di talché
ne consegue in via preliminare l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale ex art. 36 c.p.c..
Quanto al merito ha eccepito l'infondatezza nel merito delle CP_1
avverse domande riconvenzionali, stante in ogni caso la decadenza di controparte dalla denuncia dei vizi, ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione essendo trascorsi oltre due anni dalla consegna dell'opera, così
concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Al presente giudizio è stato riunito il giudizio r.g. 3316/2022,
introdotto sempre da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
immediatamente esecutivo emesso dall'intestato Tribunale in favore del geom. in particolare, con tale Controparte_2
provvedimento monitorio era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 6.489,70, a titolo di corrispettivo insoluto per le prestazioni professionali svolte in suo favore con riferimento alle opere di manutenzione straordinaria appaltate alla (presentazione CP_1
Cila, direzione lavori e accatastamento).
La causa, istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta e con la nomina di un consulente tecnico, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe. - 13 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1
La pretesa monitoria azionata in sede monitoria da
[...]
rinviene fondamento nelle fatture n. 19 del 19.8.2019 Controparte_1
dell'importo di euro 5.484,01, avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera delle ceramiche della pavimentazione esterna (doc. 3/d) e n. 11 datata
11.3.2020 dell'importo di euro 12.062,16, avente ad oggetto i lavori di rifacimento della facciata (doc. 3/e).
Successivamente con propria comparsa costituiva Controparte_1
ha chiarito che la fattura n. 19/2019 ha ad oggetto la fornitura e la posa in opera della pavimentazione in ceramica all'interno dell'abitazione,
commissionata verbalmente a maggio 2019 dalla SI.ra , Parte_1
anziché la pavimentazione esterna indicata per mero refuso nel ricorso monitorio.
Trattasi di una emendatio libelli ammessa nel nostro ordinamento
(cfr. Cass., 9668/2021), a maggior ragione tenuto conto che nel caso concreto l'opponente ha solo modificato la causa petendi sottesa alla propria domanda, senza modificare l'importo reclamato.
Prima di esaminare il merito della domanda monitoria e delle domande riconvenzionali svolte da occorre evidenziare che, Parte_1
contrariamente a quanto allegato da , tra le parti si è concluso un CP_1
unico contratto di appalto (doc. 1 fascicolo monitorio) avente ad oggetto la - 14 -
manutenzione straordinaria dell'abitazione della sita in Fornovo San Pt_1
Giovanni. In specie le opere appaltate alla rinvengono Controparte_1
titolo nella C.I.L.A. n. 55/2019 e nella C.I.L.A. in variante alla Pratica
Edilizia n. 55/2019 depositata in data 24.9.2019 prot. 0006382 ed hanno avuto ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per cui è causa (in particolare il rifacimento della copertura,
degli impianti, della fognatura nonché la ridistribuzione dei locali interni e la sostituzione di serramenti interni ed esterni, così come meglio descritto nel preventivo allegato al contratto, sub doc. 1/b fascicolo monitorio).
Non si ravvedono, pertanto, dei contratti di appalto diversi ed ulteriori, bensì delle richieste di variante rispetto al contratto del 19 marzo
2019 (doc. 1 fascicolo monitorio), in forza delle quali sono state emesse le fatture azionate (fatta salva l'emendatio libelli di cui sopra).
Prima di passare all'esame del merito, devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione promossa da Parte_1
Come riferito da entrambe le parti nel corso dell'intero processo, a dicembre 2019 vi è stata una prima denuncia da parte di in Parte_1
ordine all'insorgenza di muffa all'interno dell'immobile di causa, a cui sono seguiti più interventi in loco da parte della stessa . CP_1
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Controparte_1
deve escludersi che la denuncia riguardasse una minima parte di muffa - 15 -
presente in cucina, in quanto ciò contrasta con la stessa documentazione agli atti (cfr. doc. 9 fascicolo opponente), ed in specie con il messaggio whatsapp del 14 dicembre 2019 a cui risultano allegate diverse fotografie con presenza di muffa e umidità diffusa all'interno della casa.
Parimenti da rigettare risulta essere l'eccezione di prescrizione, in quanto la consegna dell'opera, in assenza di precisi ed univoci elementi di segno contrario, deve essere ricavata dalla dichiarazione di fine lavori e si colloca a settembre 2019 (cfr. all. 6 alla perizia, pag. 33), con conseguente rispetto del termine biennale per l'introduzione del giudizio.
Del pari infondata risulta essere l'eccezione di prescrizione, qualora si voglia inquadrare la domanda attorea sub art. 1669 c.c. in luogo dell'art. 1667 c.c., in quanto il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti
(cfr. Cass., 777/2020); nel caso concreto dunque la scoperta decorrere dal
21 luglio 2021, cosicché la presente azione è stata introdotta da Pt_1
nel rispetto del termine annuale di prescrizione.
[...]
Ferme le superiori considerazioni preliminari, a parere del Tribunale - 16 -
i vizi lamentati dall'attrice opponente devono essere inquadrati sotto l'alveo normativo dell'art. 1669 c.c.. Ed, infatti, per la consolidata giurisprudenza di legittimità i gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità della medesima, come in caso di presenza diffusa di muffa all'interno dell'immobile (cfr. Cass., 10218/1994).
Il consulente tecnico nel contraddittorio con i consulenti di parte,
con motivazione ampia ed immune da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini, presa diretta cognizione dei luoghi di causa ha, infatti,
accertato la presenza di tracce di muffa diffuse su gran parte della linea di giunzione tra le pareti (sia perimetrali che interne) ed il soffitto, sul perimetro delle aperture, in corrispondenza degli zoccolini a pavimento e sulle guarnizioni interne dei serramenti;
all'elaborato del consulente si può
quindi fare rinvio in questa sede.
Il consulente tecnico ha inoltre riscontrato:
- la presenza di macchie, verosimilmente rotonde, che
“evidenziano” la sotto presenza del sistema di fissaggio meccanico, in specie sulle pareti perimetrali che delimitano il locale – soggiorno/spazio - 17 -
cottura (vedasi all.to n. 4 _ foto nn. 1-2-13-17);
- la presenza di micro cavillature nel solo locale “lavanderia”, con sviluppo orizzontale e collocate in corrispondenza della giunzione tra i pannelli di cartongesso preaccoppiato realizzati in contro parete, causata verosimilmente dal lieve fenomeno di ritiro della stuccatura dei giunti.
Ricondotta l'azione attorea ex art. 1669 c.c., deve allora essere esaminata la domanda risarcitoria promossa dall'attrice opponente.
In argomento, si evidenzia che – quand'anche i vizi venissero ricondotti all'ambito normativo dell'art. 1667 c.c. – la domanda di risoluzione del contratto non potrebbe di certo essere accolta, in quanto il committente può chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva, il che non può dirsi verificato nel caso concreto in cui immobile è abitato a decorrere dal mese di agosto 2019.
*****
Per l'effetto, una volta rigettata la domanda di risoluzione del contratto, il decreto ingiuntivo ottenuto da deve essere Controparte_1
confermato, in quanto le prestazioni portate dalle fatture azionate non risultano specificamente contestate, né quelle relative alla facciata né quelle relative alla pavimentazione interna. Sul punto si riporta quanto sopra esposto in punto di emendatio libelli, nonché quanto ritenuto dal consulente - 18 -
circa l'omessa preventivazione della profilazione in acciaio in prossimità
delle piastrelle del bagno.
Si aggiunga che la pavimentazione esterna non è stata pacificamente eseguita né alcun compenso a tal fine è stato richiesto dalla
[...]
cosicché la contestazione sul punto è del tutto ininfluente ai CP_1
fini del decidere.
2. Domanda riconvenzionale risarcitoria
Fermo quanto sin qui esposto, si passa ora ad esaminare la responsabilità risarcitoria invocata da Parte_1
Il consulente tecnico ha individuato le cause dei vizi riscontrati e sopra meglio descritti nell'omessa verifica delle stratigrafie in relazione alla formazione dei fenomeni di condensazione per ciò che concerne i placcaggi di pareti eseguiti mediante la posa di contropareti in cartongesso preaccoppiato (per tutti i locali ad eccezione del locale lavanderia), nonché
nell'assenza di verifiche di carattere energetico (ex Legge 10) in relazione alle nuove strutture realizzate per l'ampliamento volumetrico (creazione del nuovo locale lavanderia).
Trattasi di responsabilità che ricade sicuramente sul progettista/direttore dei lavori il quale aveva un sicuro onere CP_4
di verifica progettuale e di corretta esecuzione dell'opera appaltata, ma anche sull'impresa appaltatrice, sulla quale grava un obbligo, a fronte di un progetto che sia visibilmente contrario alle regole dell'arte, di individuarne - 19 -
le criticità e farle presenti al committente, rifiutandosi di realizzare un'opera che ad un professionista non possa non apparire non rispondente alle regole dell'arte (cfr. Cass. 1981/2016; Cass., 23594/2017).
Non coglie, infatti, nel segno la difesa secondo cui l'attrice opponente ha chiesto di realizzare le opere in economia ovvero “al risparmio”, in quanto era onere del progettista e/o dell'impresa rappresentare alla committente, priva di adeguate competenze tecniche,
l'inidoneità dei costi preventivati in relazione alla natura della ristrutturazione richiesta.
Quanto al risarcimento del danno, deve essere riconosciuta in favore dell'opponente la somma individuata dal consulente a titolo di opere rimediali, ivi compresa l'installazione della VMC, non potendo darsi seguito alla linea difensiva di impresa e progettista secondo cui il risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di merito al committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile stesso,
consentirebbe al committente medesimo, a seguito dell'impiego della somma riconosciuta per l'eliminazione dei difetti, la completa sua ristrutturazione, con conseguente vantaggio rispetto all'impegno economico che il committente aveva sopportato per l'appalto della costruzione. Infatti,
il vantaggio conseguibile dal committente danneggiato non discende dalla condotta illecita generatrice dei difetti, bensì dall'adempimento dell'obbligazione risarcitoria a carico del progettista - direttore dei lavori e - 20 -
dell'impresa appaltatrice (cfr. Cass., 81/2000).
Per l'effetto, facendo propria la quantificazione operata dal consulente e la descrizione delle opere rimediali indicata in perizia, si condannano e il geom. in solido tra loro a Controparte_1 CP_2
versare in favore dell'attrice opponente la somma di euro 17.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'evento dannoso al saldo, calcolati su tale importo previa devalutazione dello stesso alla data dell'evento dannoso, e sugli importi poi rivalutati anno per anno secondo gli indici
I.S.T.A.T. In specie la data dell'evento dannoso viene fatta coincidere con il 14 dicembre 2019, ovvero con il momento dell'insorgenza dei vizi e dei difetti oggi lamentati;
per l'effetto, grazie a supporto informatico, il danno viene ricalcolato nell'importo complessivo di euro 18.490,28.
3. Decreto ingiuntivo ottenuto dal geom. CP_2
Con riferimento all'incarico di progettista e direttore lavori conferito al professionista geom. Fratelli, il consulente tecnico ha riscontrato le seguenti difformità urbanistiche:
- la divergenza di rappresentazione grafica tra lo stato di fatto,
relativo alla licenza edilizia del 1973 e quanto rappresentato nella C.I.L.A.
n. 55/2019 (pag. 2 relazione Ing. _ par. Nella verifica tra Per_1
concessioni);
- l'assenza di rappresentazioni grafiche relative all'esistenza del piano seminterrato, ove è localizzata il locale cantina, e del piano sottotetto - 21 -
(pag. 3 relazione Ing. _ par. Nella verifica della CILA 2019); Per_1
- l'assenza di rappresentazione nella C.I.L.A. n. 55/2019 e successiva variante delle variazioni di altezza interna;
- l'assenza di rappresentazioni grafiche relative all'avvenuta esecuzione delle opere relative al placcaggio pareti perimetrali e soffitto,
all'isolamento pavimento con relativo nuovo impianto termico e contestuale riduzione altezza interna dei vani, la formazione della botola di accesso al sottotetto;
- le difformità di rappresentazione tra il realizzato e le C.I.L.A. di riferimento in relazione al numero di gradini di accesso al terrazzo.
Come evidenziato dallo stesso consulente tecnico, il Comune di
Fornovo San Giovanni con comunicazione datata 8 maggio 2023 ha dichiarato “l'inefficacia della Pratica Edilizia n. 55/2019” per omessa verifica dello stato legittimo dell'immobile (All.to n. 6 pagg. 84-85), senza che a nulla possa valere in senso contrario la documentazione a firma dell'ex dipendente comunale.
In un tale contesto probatorio, risulta dunque pienamente fondata la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attrice – opponente, in ragione del grave inadempimento del professionista nell'esecuzione dell'incarico affidato.
Per l'effetto, si revoca il decreto ingiuntivo opposto e si condanna il geom. al rimborso delle somme già versate in suo favore da CP_2 Pt_1 -
[...]
pari ad euro 945,00. Pt_2
Non meritevole di accoglimento risulta invece la domanda risarcitoria formulata nei confronti del geom. in quanto non CP_2
adeguatamente supportata da un punto vista documentale, stante l'inidoneità del preventivo allegato.
4. Regolamento delle spese di lite
Si compensano integralmente le spese di lite nei rapporti tra
[...]
e in ragione della reciproca soccombenza. CP_1 Parte_1
Le spese di lite seguono, invece, l'ordinario criterio della soccombenza nei rapporti tra il geom. e e si CP_2 Parte_1
liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo ottenuto da
Controparte_1
2. in accoglimento dell'opposizione promossa da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo ottenuto dal geom. CP_2
3. condanna ex art. 1669 c.c. e Controparte_1
a versare, in solido tra loro, a Controparte_5 Pt_1
la somma di euro 18.490,28, oltre agli interessi legali a decorrere
[...] - 23 -
dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
4. dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1
il geom. e, per l'effetto, condanna CP_2 Controparte_5
al rimborso delle somme già versate in suo favore da pari ad Parte_1
euro 945,00, oltre agli interessi legali dalla dazione sino al 23 agosto 2021,
ed al saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c. dal 24 agosto
2021 sino al saldo;
5. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra
[...]
e CP_1 Parte_1
6. condanna a rimborsare le Controparte_5
spese di lite a favore di liquidandone l'ammontare in euro Parte_1
5.077,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro
786,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_5
nella misura del 50% ciascuna.
[...]
Così deciso in Bergamo, il giorno 19/02/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)