Ordinanza cautelare 19 luglio 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9919781E3B, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Nunziante Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
in relazione al Lotto 2 “ Fornitura di ausili per incontinenza a ridotto impatto ambientale per pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere, RSA e altre strutture intermedie ” (CIG 9919781E3B), della “ Gara a Procedura Aperta Indetta dall'Azienda di Coordinamento per la Salute (AR) per conto della Centrale Unica di Committenza Regionale (Cuc) per la stipula di Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per il Servizio di Fornitura Territoriale e Ospedaliera di Ausili per Incontinenza a ridotto impatto ambientale, in favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia 20SER027 CUC”:
- della Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 307 del 21 maggio 2025, pubblicata in data 22 maggio 2025 di aggiudicazione a ER S.p.A., e della relativa proposta di aggiudicazione n. 313 del 19/05/2025;
- di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi in particolare, i verbali del Seggio di gara n. 1 del 06/12/2023, n. 2 del 08/02/2024, n. 3 del 31/01/2024, nonché i verbali della Commissione Giudicatrice delle sedute del 18/03/2024, 28/03/2024, 09/04/2024, 18/04/2024, 07/05/2024, 28/05/2024, 03/06/2024, 14/06/2024, 09/07/2024, 18/07/2024, 06/09/2024, 12/09/2024, 19/09/2024, 27/09/2024, 02/10/2024, 11/10/2024, 18/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024, 05/11/2024, 14/11/2024, 20/11/2024, 25/11/2024, 02/12/2024, 09/12/2024, 18/12/2024, 15/01/2025, 22/01/2025, 29/01/2025, 03/03/2025, 13/03/2025, 31/03/2025 e del relativo Allegato 2;
- la Determinazione Dirigenziale n. 142 del 05/03/2024 di ammissione degli operatori economici, il verbale del seggio di gara n. 3 del 04/04/2025 di apertura delle offerte economiche, la graduatoria di gara e il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ER, e dei relativi verbali di contenuto ignoto;
- in quanto occorrer possa, della lex specialis di gara ed, in particolare, del bando di gara e della Determinazione di indizione n. 390 del 23/06/2023, del Disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato Tecnico, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante e della Determina n. 661/2023 di rettifica della lex specialis;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti;
PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con ER S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 30\7\2025:
PER L’ANNULLAMENTO, in relazione al Lotto 2, dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FATER S.P.A. l’1\8\2025:
annullamento
- in parte qua ed ove occorrer possa, della Determinazione dirigenziale n. 307 del 21.5.2025, comunicata a mezzo pec il 23.5.2025;
- in parte qua della lex specialis di gara, ove interpretabile nel senso di sollevare la Stazione appaltante da ogni tipo di responsabilità relativa al malfunzionamento della Piattaforma telematica di gara o di non ammettere, in questi casi, il concorrente al soccorso istruttorio;
- in parte qua dei verbali di gara e in particolare dei verbali nn. 5 del 7/5/2024, 28 del 15/1/2025 e 29 del 22/1/2025 e, ove occorrer possa, dei verbali nn. 27 dell’8/1/2025, 33 del 31/3/2025 e suoi allegati, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio per il criterio F.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 24\10\2025:
per l’annullamento
- in relazione al Lotto 2 - nei limiti di interesse - di tutti gli atti relativi alla fase di riesame, ivi compresi in particolare i verbali della Commissione Giudicatrice nn. 34, 35 e 36 del 2025 e relativi allegati, il verbale della seduta del 23 settembre 2025 di contenuto non conosciuto, e il relativo allegato nonché, in quanto occorrer possa, la DD n. 536/2025; nonchè degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 10\12\2025:
per l’annullamento
- in relazione al lotto 2, della Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi”, n. 739 del 29 ottobre 2025, inviata a SA in data 3 novembre 2025, nella parte in cui, annullata in autotutela la determinazione ARCS n. 307 del 21.05.2025, ha individuato quale primo aggiudicatario del lotto 1 di gara la ditta ER e comunque non ne ha disposto l’esclusione;
- della comunicazione esiti di gara con nota prot. 0043639 /P/GEN/ ARCS, del 03/11/2025;
- degli atti già impugnati con i secondi motivi aggiunti;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FATER S.P.A. il 15\12\2025:
annullamento
- in parte qua ed ove occorrer possa, della Determinazione dirigenziale n. 739 del 29.10.2025, comunicata a mezzo pec il 3.11.2025;
- della comunicazione del 3.11.2025 della Determina dirigenziale n. 739 del 29.10.2025;
- in parte qua , della lex specialis di gara ove interpretabile nel senso di sollevare la Stazione appaltante da ogni tipo di responsabilità relativa al malfunzionamento della Piattaforma telematica di gara o di non ammettere, in questi casi, il concorrente al soccorso istruttorio;
- in parte qua , ove lesivi e per quanto occorrer possa, di tutti i verbali di gara e, in particolare: a) del verbale n. 4 del 23.9.2025, nella parte in cui la Stazione appaltante, appurato che la Busta tecnica di ER S.p.A. fosse danneggiata, non ha ammesso il concorrente al soccorso istruttorio o, comunque, non ha valutato l’offerta di ER S.p.A. sulla base della documentazione e delle informazioni presenti in Busta tecnica; b) dei verbali nn. 34 dell’8.7.2025, 35 del 18.8.2025 e 36 del 10.9.2025 e loro allegati, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio per il criterio F.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER S.p.A. e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa IA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo notificato il 23.6.2025 e depositato il 3.7.2025 la società ricorrente ha agito per l’annullamento, previa sospensiva, in relazione al lotto 2 “ Fornitura di ausili per incontinenza a ridotto impatto ambientale per pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere, RSA e altre strutture intermedie ” (CIG 9919781E3B), della “ Gara a Procedura Aperta Indetta dall’Azienda di Coordinamento per la Salute (AR) per conto della Centrale Unica di Committenza Regionale (Cuc) per la stipula di Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. N. 50/2016, per il Servizio di Fornitura Territoriale e Ospedaliera di Ausili per Incontinenza a ridotto impatto ambientale, in favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia - 20SER027 CUC ”, della Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 307 del 21.5.2025, pubblicata in data 22.5.2025, comunicata il 23.5.2025, di aggiudicazione a ER, con collocazione di SA al secondo posto.
Ha proposto altresì domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale in forma specifica, mediante annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con ER (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura da indicarsi in corso di causa.
Ha presentato inoltre un’istanza istruttoria.
1.1 Ha formulato i seguenti motivi di diritto:
“ I. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016 e in particolare dell’art. 30, 83. Violazione dell’Allegato 2 ‘PANGPP – Criteri Ambientali Minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza’ del decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Violazione del principio di autonomia dei lotti. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione”, deducendo che la controinteressata ER avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva in quanto dai verbali di gara risulta che non avrebbe presentato alcuni documenti essenziali, richiesti a pena di esclusione (nella specie, assenza nella busta B – offerta tecnica della documentazione a comprova della conformità alle caratteristiche ambientali minime CAM prevista dal Capitolato tecnico all’art. 2.2.1), che il file “ documentazione relativa ai certificati di laboratorio” non risultava leggibile in quanto danneggiato e che anche il file denominato “ 2G-Schede tecniche gamma lotto 2.pdf.p7m ” risultava corrotto e non leggibile. La Commissione avrebbe invece illegittimamente proceduto alla valutazione dei medesimi documenti offerti dalla controinteressata per il lotto 1, sostenendo che dalla Relazione tecnica risultava che i prodotti erano per la maggior parte sovrapponibili.
“ II. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 12, 15 e 17 del disciplinare di gara, nonché dell’Allegato 1 al disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 77 e 95 d.lgs 50/2016. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Violazione del principio di autonomia dei lotti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà ”, deducendo in subordine che risulterebbe viziata l’attribuzione dei punteggi tecnici, evincendosi dall’Allegato 2 al verbale n. 33 che la controinteressata ER avrebbe ricevuto in relazione al criterio “D-Criteri Ambientali Migliorativi” il punteggio massimo di 5 punti e, in relazione al criterio “G-Ampliamento gamma”, il punteggio massimo di 12 punti, conseguendo complessivamente 17 punti sulla base di documentazione presentata per una gara diversa, in quanto concernente il differente lotto 1.
“ III. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e dell’Allegato 1 al disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 77, 83 e 95 del d.lgs 50/2016. Violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità ”, lamentando una manifesta erroneità dei giudizi e dell’attribuzione dei punteggi, in riferimento ad ulteriori profili.
2. Il 7.7.2025 la controinteressata ER si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Il 9.7.2025 la Regione Friuli Venezia Giulia si è costituita in resistenza con atto formale e in data 11.7.2025 ha depositato un’istanza di rinvio dell’udienza del 15.7.2025, evidenziando che la CUC regionale ha invitato ARCS, soggetto competente a espletare la gara, a rivedere l’aggiudicazione per provvedere ad un eventuale annullamento in autotutela qualora fossero confermate le motivazioni addotte dalla ricorrente.
4. All’udienza camerale del 15.7.2025, previa dichiarazione di tutte le parti di adesione all’istanza di rinvio e dichiarazione del difensore di parte ricorrente di rinuncia all’istanza cautelare a fronte dell’impegno dell’Amministrazione resistente a non porre in esecuzione gli atti impugnati nel presente giudizio, l’istanza è stata trattenuta in decisione.
5. Con ordinanza cautelare n. 60 del 19.7.2025, il Collegio ha preso atto della predetta rinuncia ed ha altresì ordinato all’Amministrazione resistente, al fine di una completa istruttoria ed in accoglimento dell’istanza formulata dalla ricorrente, la produzione in giudizio di tutti gli atti ed i documenti inerenti all’offerta integrale della controinteressata ER, nonché di tutta la documentazione istruttoria, anche relativa alle richieste di supporto informatico all’AR in relazione alla illeggibilità dei file presentati da ER per il Lotto 2, assegnando per l’espletamento del suddetto incombente il termine di giorni 15 dalla comunicazione dell’ordinanza, con fissazione per la trattazione di merito del ricorso dell’udienza pubblica del 5.11.2025.
6. Il 29.7.2025 la ricorrente ha notificato il primo atto di motivi aggiunti, depositato il 30.7.2025, con cui ha dedotto ulteriori profili di illegittimità degli atti impugnati, conosciuti a seguito del riscontro all’istanza di accesso da parte di AR in data 30.6.2025.
6.1 Ha formulato i seguenti motivi di diritto:
“ I. Motivo aggiunto: Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016 e in particolare dell’art. 30, 83. Violazione dell’Allegato 2 ‘PANGPP – Criteri ambientali Minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza’ del decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Violazione del principio di autonomia dei lotti. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione”, deducendo che dall’esame della documentazione acquisita con l’accesso avrebbe tratto conferma la fondatezza delle censure formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo, circa l’omessa produzione da parte di ER della documentazione a comprova del rispetto delle specifiche tecniche previste dalla normativa sui CAM, che erano richieste a pena di esclusione dall’art. 15.1 del disciplinare e dall’art. 2.2.1 del capitolato tecnico. Sarebbe altresì risultata per tabulas la mancata corrispondenza dei prodotti offerti dalla controinteressata per il lotto 2 rispetto a quelli offerti per il lotto 1 e quindi i certificati di laboratorio presentati per il lotto 1 non comprenderebbero tutti i prodotti offerti per il lotto 2.
“II. Motivo aggiunto: Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare, degli artt. 12, 15 e 17 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 77 e 95 d.lgs 50/2016. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Violazione del principio di autonomia dei lotti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà”, trovando conferma quanto già dedotto con il secondo motivo del ricorso introduttivo, circa l’illegittima attribuzione di punti tecnici a ER sulla base di documentazione presentata per un’altra gara.
“III. Motivo aggiunto: Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016 e in particolare dell’art. 30, 83. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione”, ribadendo le censure poste a base del terzo motivo del ricorso introduttivo in merito all’errata attribuzione dei punteggi per ulteriori criteri.
7. Il 23.7.2025 la controinteressata ha notificato un ricorso incidentale condizionato, depositato l’1.8.2025, volto all’annullamento in parte qua della determina n. 307/2025, nonché degli altri atti in epigrafe elencati, con cui ha formulato i seguenti motivi:
“ 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 comma 9 d.lgs 50/2016, 13 del disciplinare di gara e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”, deducendo che la stazione appaltante, nell’utilizzo della documentazione prodotta nel lotto 1, avrebbe dato applicazione al principio del risultato e del buon andamento dell’azione amministrativa e che comunque sussisterebbero i presupposti per l’attivazione del soccorso procedimentale o istruttorio.
“2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94 e 95, d.lgs 50/2016, 15 del disciplinare di gara, 2.2.1 del capitolato tecnico e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”, deducendo che l’Amministrazione, in base al principio sostanzialistico, avrebbe potuto reperire le informazioni occorrenti per le proprie valutazioni sulla scorta di altra documentazione presente all’interno della busta B), senza porre in essere alcuna integrazione.
“3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94 e 95, d.lgs 50/2016, 17.1 del disciplinare di gara e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”, lamentando la non corretta attribuzione dei punti premiali.
8. Il 23.10.2025 la ricorrente ha notificato i secondi motivi aggiunti, depositati il 24.10.2025, con i quali ha chiesto l’annullamento, in relazione al lotto 2, nei limiti di interesse, di tutti gli atti relativi alla fase di riesame, compresi i verbali delle nuove sedute nn. 34, 35 e 36 con gli allegati ed il verbale dd 23.9.2025 ( di contenuto non conosciuto ), riformulando altresì le domande di accertamento e di condanna della resistente al risarcimento del danno, già contenute nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.
8.1 Ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di impugnazione:
“ IV Motivo aggiunto: (in relazione al I motivo di ricorso ed al I motivo aggiunto): Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara, dell’art. 2 del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016, e in particolare degli artt. 30 e 83. Violazione dell’Allegato 2 “PANGPP – Criteri Ambientali Minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza” del decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Violazione del principio di autonomia dei lotti. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione. Difetto di motivazione”, deducendo che dalla lettura dei verbali n. 34 dd 8.7.2025 e n. 36 dd 10.9.2025 si evincerebbe una generica conferma delle precedenti valutazioni in merito alla mancata produzione da parte di ER dei documenti richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione, con carenza di motivazione e di istruttoria.
“V Motivo aggiunto: (in relazione al II motivo di ricorso ed al secondo motivo aggiunto): Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 12, 15 e 17 del disciplinare di gara, nonché dell’Allegato 1 al disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 77 e 95 d.lgs 50/2016. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Violazione del principio autonomia dei lotti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà. Difetto di motivazione”, lamentando l’assenza di una qualsiasi presa di posizione da parte di AR in sede di procedimento di rivalutazione delle offerte in merito alle formulate contestazioni circa l’illegittima attribuzione di punteggio alla controinteressata sulla base di documentazione presentata per il lotto 1.
“VI Motivo aggiunto: (in relazione al III motivo di ricorso ed al III motivo aggiunto): Illegittimità propria e derivata. Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed, in particolare, degli artt. 1, 12 e 15 del disciplinare di gara e del capitolato tecnico. Violazione del principio dell’autovincolo. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 50/2016, e in particolare dell’art. 30, 83. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio e trasparenza. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione. Difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento”, deducendo l’erroneità delle conclusioni a cui sarebbe pervenuta AR a seguito del riesame in merito ai punteggi premiali.
9. Il 25.10.2025 la ricorrente ha depositato una memoria di replica, contenente l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica del 5.11.2025, avendo preannunciato la proposizione di motivi aggiunti avverso l’adottando nuovo provvedimento di aggiudicazione.
10. All’udienza pubblica del 5.11.2025 il Tar, nel rispetto dei termini per i motivi aggiunti, ha rinviato la causa all’udienza pubblica dell’11.2.2026 (poi anticipata al 9.2.2026).
11. In data 28.11.2025 la ricorrente ha notificato il terzo atto di motivi aggiunti, depositato il 10.12.2025, volto all’annullamento della determinazione del Responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” n. 739 del 29.10.2025, nella parte in cui, annullata in autotutela la precedente determinazione ARCS n. 307 del 21.5.2025 , ha confermato quale aggiudicatario del lotto n. 2 la ER, riproponendo le medesime censure già formulate nel ricorso principale e nei successivi motivi aggiunti.
Ha altresì riproposto domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale in forma specifica e in via subordinata per equivalente, nella misura da indicarsi in corso di causa.
Ha formulato inoltre istanza istruttoria, al fine di ottenere il deposito in giudizio da parte di AR della documentazione tecnica integrale relativa alle operazioni di caricamento dell’offerta da parte di ER, quale risultante dal sistema informatico, ivi compresi i log e i report di sistema integrali, ed altresì che venga disposta una verificazione/consulenza tecnica.
12. Con motivi aggiunti su ricorso incidentale notificati l’1.12.2025 e depositati il 15.12.2025, la controinteressata ha impugnato in parte qua ed ove occorrer possa la determinazione dirigenziale n. 739/2025 sopra richiamata, riproponendo sostanzialmente le deduzioni difensive già formulate nel ricorso incidentale circa l’insussistenza dei presupposti per disporre la sua esclusione dalla gara.
13. In vista dell’udienza di merito, tutte le parti hanno prodotto memorie e repliche.
14. Con memoria di replica dd 29.1.2026, SA ha eccepito la irricevibilità dei predetti motivi aggiunti notificati da ER l’1.12.2025, deducendo che gli esiti della rivalutazione delle offerte da parte della commissione sarebbero stati comunicati nel corso della seduta pubblica del 23.9.2025, a cui avrebbe partecipato il rappresentante dell’operatore economico controinteressato.
15. All’udienza pubblica del 9.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Rileva innanzitutto il Collegio che non sussistono i presupposti per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente principale, in quanto la causa risulta matura per la decisione.
17. Vanno preliminarmente esaminati il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti proposti da SA, poiché il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti prodotti dalla controinteressata ER rivestono natura condizionata, essendo stati proposti con riferimento alla sola ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere accoglibili uno o più motivi del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti di SA.
18. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del primo atto di motivi aggiunti, sono fondati, in quanto la controinteressata ER avrebbe dovuto essere esclusa, non avendo presentato in gara la documentazione a comprova della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche ambientali minime (CAM), richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.
Va infatti rilevato che la disciplina prevista dall’art. 34 del d.lgs. 50/2016 e dagli artt. 2.2 del Capitolato speciale d’appalto e 15 del Disciplinare di gara, impone un obbligo di documentazione della conformità dei dispositivi offerti ai criteri ambientali minimi, da assolvere mediante la allegazione di dichiarazioni e documenti tecnici.
L’art. 12 del Disciplinare precisava, in relazione alla modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara, che “ L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso Piattaforma eAppaltiFVG. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente ”, e che: “ 12.1 L’OFFERTA" è composta da: BUSTA A - Documentazione amministrativa, a livello di RDO Multilotto; BUSTA B - Offerta tecnica, autonoma e distinta per ogni lotto per il quale si intende partecipare; BUSTA C - Offerta economica, autonoma e distinta per ogni lotto per il quale si intende partecipare”.
Quanto alla presentazione dell’offerta tecnica, il Disciplinare di gara conteneva le seguenti prescrizioni: “ 15.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE - Nell’area risposta Busta Tecnica della RdO on line, per ciascun lotto di partecipazione, dovranno essere inseriti i documenti richiesti di seguito: 1. VERIFICA DI IDONEITÀ PRELIMINARE - Il concorrente è tenuto a compilare in ogni sua parte il modulo per la verifica dei requisiti minimi (con riferimento all’art. 2.2 e ai sub art. 2.2.1 e 2.2.2 del capitolato tecnico e al relativo Allegato A) che troverà nell’Area allegati della busta tecnica di ciascuna RdO di lotto. Il modulo dovrà essere compilato accuratamente in tutte le sue parti ed essere sottoscritto digitalmente dal sottoscrittore della documentazione di gara. Ad esso dovrà poi essere allegata la seguente documentazione, richiesta sempre a pena di esclusione: SCHEDE TECNICHE (…) - DOCUMENTAZIONE a comprova della conformità alle caratteristiche ambientali minime (CAM), così come individuata all’art. 2.2.1 del capitolato tecnico. Quanto ivi dichiarato e allegato sarà l’unico mezzo utilizzato dalla Commissione giudicatrice al fine di verificare innanzitutto la sussistenza dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dal capitolato tecnico; schede e documentazione saranno quindi utilizzate per l’attribuzione dei punteggi qualitativi”.
Il Capitolato tecnico così stabiliva: “2.2 Requisiti minimi - La sussistenza dei requisiti minimi, così come sotto evidenziati e quindi sia quelli richiesti dalla normativa vigente sia quelli ulteriori previsti dalla documentazione di gara, sarà valutata dalla commissione giudicatrice all’ingresso dei propri lavori; in carenza di anche solo uno di essi verrà disposta l’esclusione dell’offerta, senza dare ingresso alla valutazione dei requisiti qualitativi premiali. 2.2.1 Requisiti minimi lotti, 1 e 2: Tutti gli ausili offerti per i lotti 1 e 2 dovranno rispettare i requisiti minimi di seguito elencati: (…) 3. essere conformi alle caratteristiche ambientali minime descritte nell’Allegato 2 ”PANGPP – Criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza“ del Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 24 dicembre 2015 pubblicato in G.U. Serie Generale n.16 del 21-1-2016: “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”.
Veniva altresì precisato che “Le verifiche del possesso dei requisiti ambientali saranno effettuate secondo quanto previsto dalla norma medesima (Allegato 2 del DM 24/12/2015)”, indicando nel dettaglio la documentazione da prodursi a comprova dei requisiti stessi.
Ciascun concorrente era tenuto pertanto ad inserire a pena di esclusione nella Busta B – offerta tecnica, “ autonoma e distinta per ogni lotto per il quale si intende partecipare ”, il modulo con la dichiarazione dei requisiti minimi, le schede tecniche corrispondenti ai prodotti di cui all’All. A) al disciplinare e la documentazione a comprova della conformità ai CAM (come indicata nell’art. 2.2.1 del capitolato tecnico), nonché i certificati di laboratorio.
18.1 Nel verbale n. 5 del 7.5.2024 è contenuta, per il concorrente ER, in riferimento a “ Documentazione a comprova della conformità alle caratteristiche Ambientali minime (CAM), così come individuata all’art. 2.2.1 del capitolato tecnico” la seguente osservazione : “La CG non rinviene la documentazione richiesta all’interno della cartella contenente l’offerta tecnica del Lotto 2”.
Risulta pertanto pacifico che ER non ha prodotto nell’ambito dell’offerta tecnica concernente il lotto 2 quanto richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, e che pertanto a fronte di tale carenza sostanziale - dall’esito vincolato - giammai la Commissione avrebbe potuto sopperirvi mediante la valutazione della documentazione allegata all’offerta tecnica presentata nella diversa gara concernente il lotto 1, ponendo in essere una illegittima integrazione in via postuma di un’offerta che invece andava esclusa.
Va sul punto evidenziato che “ costituisce principio consolidato quello per cui, di regola, la gara articolata in più lotti: ‘non costituisce una unica procedura ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti ’. Ciascun lotto, infatti, ‘ assume veste autonoma sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti, ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti ’ dovendo soggiungersi quale corollario di tale premessa che ‘ il decreto di indizione della gara, che la stazione appaltante adotta con riferimento a tutti i lotti, costituisce atto ad oggetto plurimo disciplinante un numero di gare corrispondente al numero dei lotti da aggiudicare, sia nel senso che contiene le disposizioni per lo svolgimento non di un’unica gara finalizzata all’affidamento di un unico contratto, bensì quelle per l’indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare; sia nel senso che gli atti di gara (intesi non in senso cartolare) relativi al contenuto dei contratti da aggiudicare devono essere necessariamente differenziati per ciascun lotto e devono essere tanti quanti sono i contratti da aggiudicare ’ (Cons. Stato, Sez. III, 31 dicembre 2021, n. 8749)” (Cons St sez III, 6.6.2022 n. 4576).
Nel caso di specie, la sussistenza di distinte procedure trova conferma nella presenza di molteplici indici rivelatori, a cui la giurisprudenza riconosce rilievo: i) l’attribuzione di un distinto CIG per ogni lotto; ii) gli operatori concorrenti, che volevano partecipare alla procedura di più di un lotto, dovevano fare depositi telematici separati inserendo la relativa offerta economica e tecnica nella sezione relativa al lotto di riferimento (v. art. 12 del disciplinare); iii) la lex specialis dettava disposizioni specifiche per la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione in riferimento ai singoli lotti ( ex multis , Cons St sez III, 31.12.2021 n. 8749).
Ne consegue che “ Attesa l’autonomia e l’indipendenza dei singoli lotti, non è configurabile alcun meccanismo di assimilazione o interdipendenza procedimentale o funzionale tra di essi, nel senso che la partecipazione di un operatore economico ad ogni specifico lotto costituisce una vicenda a sé stante, con la sola eccezione della facoltà per la stazione appaltante di limitare la possibilità di aggiudicazione cumulativa di essi ad uno specifico concorrente. Operata tale premessa, ne discende che costituisce violazione di tale principio il comportamento del seggio di gara, che assuma di integrare o estendere la validità della documentazione amministrativa o tecnica presentata da un operatore economico per un lotto ad altri lotti cui il medesimo abbia presentato domanda di partecipazione; ciò, in quanto un simile effetto transitivo, lungi dal configurarsi come applicazione del principio del favor partecipationis, finirebbe per risolversi in una plateale violazione del principio di par condicio competitorum, una delle cui linee spartiacque rispetto al primo è costituita proprio dal divieto di integrazione dell’offerta, tra l’altro qualificata normativamente, pur con le mitigazioni interpretative di recente giurisprudenza, come limite interno dell’istituto del soccorso istruttorio” (Tar Campania, sez II, 6.7.2023 n. 4072).
18.2 In ragione dell’essenzialità del requisito sotteso alla prescritta documentazione ed in virtù della sua diretta incidenza sulla conformazione contenutistica dell’offerta (Cons St, sez. III, n. 1170/2026), non appare pertinente neppure l’invocazione da parte di ER del soccorso istruttorio, essendo questo precluso in relazione all’offerta tecnica (v. art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016 applicabile ratione temporis e ora art. 101 d.lgs. 36/2023; Cons St sez III n. 6091/2025; sez. IV, n. 6294/2025; sez. V, n. 4526/2025) e lo stesso art. 13 del disciplinare escludeva la sua applicazione con riferimento alle “ irregolarità essenziali ”, “ afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica ”.
Si esula altresì dai limiti entro i quali può consentirsi in via residuale allo svolgimento del cd. “ soccorso procedimentale ”, essendo questo funzionale a risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, e quindi a consentire l'esatta interpretazione superandone le eventuali ambiguità, ma non anche ad acquisire chiarimenti dotati di carattere integrativo dell’offerta medesima (Cons St, sez. V, n. 9316/2025).
18.3 Alla stregua di tali rilievi, avuto riguardo allo stesso tenore della lex specialis di gara, si imponeva pertanto l’esclusione dell’aggiudicataria, atteso che “ il favor per la concorrenza e massima partecipazione”, richiamato negli scritti difensivi dell’Amministrazione regionale, “non può essere disgiunto dal necessario rispetto della par condicio tra gli operatori, la quale impone di non attribuire agli atti di gara una portata diversa rispetto a quella obiettivamente evincibile dal loro tenore testuale” (Cons St sez V 26.4.2022 n. 3197).
18.4 Ad abundantiam va evidenziato che la controinteressata ha prodotto file corrotti ed illeggibili con riferimento ai certificati di laboratorio e alle schede tecniche gamma lotto 2, così come attestato dai verbali n. 5 del 7.5.2024, n. 28 del 15.1.2025 e n. 29 del 22.1.2025 ed anche a tale proposito la commissione ha stabilito illegittimamente di avvalersi della documentazione prodotta da ER nella procedura relativa al lotto 1.
18.5 Le deduzioni difensive della controinteressata, volte ad evidenziare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del soccorso istruttorio, non sono accoglibili oltre che in base alle considerazioni sopra esposte, anche per la non pertinenza del richiamo alla previsione contenuta all’art. 1 del disciplinare, che contempla la facoltà per la stazione appaltante, in caso di malfunzionamento della Piattaforma, di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte qualora non sia possibile accertarne la causa, “ esclusa la negligenza dell’operatore”.
Dalla lettura del doc. 16 depositato dalla Regione a riscontro dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale, risulta invece che trattasi di problematica riconducibile all’autoresponsabilità dell’operatore economico.
19. Gli ulteriori motivi del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti, volti a censurare l’attribuzione dei punteggi, sono assorbiti.
20. I secondi motivi aggiunti, volti a censurare i verbali della commissione giudicatrice relativi all’attività di rivalutazione, sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto rivolti avverso atti endoprocedimentali, privi in quanto tali di efficacia lesiva.
21. I terzi motivi aggiunti, proposti per l’annullamento della determinazione n. 739 del 29.10.2025, sono del pari inammissibili per difetto di interesse, vista la natura di atto meramente confermativo rivestito dalla determina in parola rispetto alla gara relativa al lotto 2.
Va infatti rilevato che la predetta determinazione finale recepisce, relativamente al predetto lotto 2, quanto la commissione aveva a tale proposito stabilito in precedenza, senza effettuare alcuna ulteriore valutazione. Pertanto risulta improprio parlare di autotutela in riferimento a quel lotto, diversamente da quanto accaduto in relazione al lotto 1.
Il verbale n. 34 dell’8.7.2025 della commissione giudicatrice si limita infatti a dire che “ 2) In relazione alle contestazioni circa la valutazione del contenuto attinente ai seguenti file, risultati illeggibili o non rinvenuti, della documentazione per il lotto 2 prodotta dall’OE ER S.p.a - a) documentazione a comprova della conformità alle caratteristiche Ambientali Minime (CAM), così come individuata all’art. 2.2.1 del capitolato tecnico – non rinvenuta; b) documentazione relativa ai certificati di laboratorio: il file risulta non leggibile, in quanto si presenta danneggiato per causa di non pronta evidenza; c) il file denominato ‘2G-SCHEDE TECNICHE GAMMA LOTTO 2.pdf.p7m’ – risulta corrotto e non leggibile; la CG conferma quanto già dichiarato nei verbali n. 5 del 07/05/2024 e n. 29 del 22/01/2025”.
Un tanto viene ribadito nel verbale n. 36 del 10.9.2025: “ 5) in merito al ricorso promosso da SA S.p.A. (motivi aggiunti) e al ricorso incidentale promosso da ER S.p.A. per il lotto 2, riguardo la mancata produzione da parte dell’OE ER S.p.A. dei documenti richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione, la CG conferma l’esito della verifica di idoneità preliminare già precedentemente formulata”.
22. Vista la fondatezza del ricorso principale, va ora esaminato il ricorso incidentale condizionato proposto dall’aggiudicataria ER.
22.1 Il primo motivo, volto ad evidenziare la correttezza dell’operato della commissione nell’utilizzo della documentazione (relativa ai CAM ed ai certificati e schede tecniche richiesti a pena di esclusione), prodotta in allegato all’offerta concernente il diverso lotto 1, e la sussistenza comunque dei presupposti per l’applicazione del soccorso istruttorio, è infondato per le ragioni già esposte in sede di trattazione del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo dei primi motivi aggiunti, che si hanno pertanto qui integralmente richiamate.
22.2 Non risulta accoglibile neanche il secondo motivo, secondo cui la commissione avrebbe potuto effettuare la verifica sulla completezza delle informazioni inerenti al rispetto dei CAM sulla base di altra documentazione prodotta in gara da ER, alla luce delle stringenti prescrizioni fissate dalla lex specialis circa la documentazione tecnica da produrre a tal fine a pena di esclusione.
22.3 L’infondatezza dei primi due motivi del ricorso incidentale, volti a contrastare le censure proposte da SA in tema di mancata esclusione dell’offerta della controinteressata, esime il Collegio dall’esame nel merito del terzo motivo, volto a contestare l’attribuzione dei punteggi, che risulta pertanto improcedibile.
23. I motivi aggiunti al ricorso incidentale, diversamente da quanto eccepito da SA, sono tempestivi.
Rileva il Collegio che in base ad una lettura coordinata degli artt. 76 e 29 d.lgs 50/2016 e art. 120 comma 5 c.p.a. nella versione applicabile ratione temporis ed in coerenza con quanto statuito dall’Ad Plen 12/2020, la decorrenza del termine di impugnazione dipende dall’accertamento di una ‘ data oggettivamente riscontrabile’ , riconducibile al rispetto delle disposizioni concernenti gli incombenti formali informativi cui è tenuta l’Amministrazione aggiudicatrice nei confronti dei partecipanti alla gara.
Ne consegue che:
a) il principale dies a quo di decorrenza del termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione consiste nella ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 d.lgs. n. 50/2016, e ciò ai sensi dell’art. 120 comma 5 c.p.a.;
b) ove tale comunicazione sia mancata, per l’individuazione del dies a quo rileva la formulazione a chiusura dell’art. 120 comma 5 c.p.a. e cioè “ ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto ”;
b1) tale piena conoscenza aliunde può coincidere con la data di pubblicazione degli atti di gara, ma solo se sia assicurato “ il ‘principio della piena conoscenza o conoscibilità’ (per il quale in materia il ricorso è proponibile da quando si sia avuta conoscenza del contenuto concreto degli atti lesivi o da quando questi siano stati pubblicati sul ‘profilo del committente’) ” (cfr. Ad Plen n. 12/2020, par. 31); ne deriva che: “ a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate ” (cfr. Ad Plen n. 12/2020, par. 32);
b2) ove sia mancata una pubblicazione generalizzata degli atti di gara, il ricorrente deve indicare quale sia il momento in cui ha avuto piena conoscenza dell’atto, che potrebbe conseguire all’esercizio del diritto di accesso, con conseguente dilazione temporale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dell’ulteriore documentazione di gara.
Risulta pertanto evidente che alcuna anticipazione della decorrenza del termine per impugnare il secondo provvedimento di aggiudicazione poteva conseguire alla partecipazione del rappresentante di ER alla seduta pubblica in cui sono stati letti gli esiti della rivalutazione da parte della Commissione: solo la determina di aggiudicazione, provvedimento conclusivo del procedimento, recante l’approvazione degli esiti stessi da parte della stazione appaltante, risultava infatti idonea a rivestire portata lesiva nei confronti della controinteressata.
In base alle suesposte considerazioni, i motivi aggiunti al ricorso incidentale, notificati l’1.12.2025, proposti avverso la determinazione n. 739 del 29.10.2025, pubblicata il 31.10.2025 e notificata a mezzo pec il 3.11.2025, risultano pertanto ricevibili.
23.1 I motivi aggiunti in esame sono inammissibili per difetto di interesse, in quanto l’atto con i medesimi impugnato è meramente confermativo, in base alle considerazioni sopra esposte in ordine ai motivi aggiunti proposti da SA, che si intendono qui integralmente riportate.
24. Alla luce delle superiori considerazioni, il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo dei primi motivi aggiunti di SA sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento in parte qua della determinazione dirigenziale n. 307 del 21.5.2025, limitatamente all’aggiudicazione del lotto 2.
Dall’accoglimento dei predetti mezzi consegue la collocazione della ricorrente SA al primo posto nella graduatoria della gara relativa al lotto 2 in esame.
I secondi e terzi motivi aggiunti di SA sono inammissibili.
Il ricorso incidentale condizionato di ER è infondato, mentre i motivi aggiunti all’incidentale sono inammissibili.
25. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, vista la complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sugli atti di motivi aggiunti, nonché sul ricorso incidentale e relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- accoglie in parte qua il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione, con conseguente collocazione della ricorrente SA s.p.a. al primo posto nella graduatoria relativa al lotto 2;
- dichiara inammissibili i secondi e terzi motivi aggiunti proposti da SA s.p.a.;
- rigetta il ricorso incidentale di ER s.p.a. e dichiara inammissibili i relativi motivi aggiunti.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO