TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 80
TAR
Ordinanza cautelare 19 luglio 2025
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Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata presentazione documentazione a comprova conformità CAM a pena di esclusione

    La controinteressata ER non ha prodotto la documentazione richiesta a pena di esclusione per il Lotto 2. La gara è articolata in lotti autonomi e la documentazione presentata per un lotto non può essere utilizzata per un altro lotto. Il soccorso istruttorio non è applicabile in questo caso per la documentazione tecnica essenziale.

  • Accolto
    File corrotti e illeggibili per certificati di laboratorio e schede tecniche

    La controinteressata ER ha prodotto file corrotti e illeggibili. La Commissione ha illegittimamente avvalso della documentazione prodotta per il Lotto 1.

  • Improcedibile
    Risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente

    La domanda di risarcimento del danno è improcedibile in quanto subordinata all'accoglimento dei motivi di annullamento, che sono stati accolti, determinando l'annullamento degli atti impugnati e la collocazione della ricorrente al primo posto della graduatoria.

  • Inammissibile
    Censura verbali commissione giudicatrice fase di rivalutazione

    Gli atti impugnati sono endoprocedimentali e privi di efficacia lesiva autonoma.

  • Inammissibile
    Determinazione n. 739 del 29.10.2025 quale atto meramente confermativo

    La determinazione n. 739/2025 è un atto meramente confermativo rispetto alla gara del lotto 2, non avendo apportato nuove valutazioni. L'autotutela è stata esercitata solo per il lotto 1.

  • Rigettato
    Corretta applicazione documentazione Lotto 1 e soccorso istruttorio

    Infondato per le ragioni già esposte in merito al ricorso principale. La gara è autonoma per lotti e il soccorso istruttorio non è applicabile per documentazione tecnica essenziale.

  • Rigettato
    Possibilità di reperire informazioni da altra documentazione

    Non accoglibile alla luce delle stringenti prescrizioni della lex specialis sulla documentazione da produrre a pena di esclusione.

  • Improcedibile
    Attribuzione punteggi premiali

    Improcedibile a seguito dell'infondatezza dei motivi precedenti.

  • Inammissibile
    Determinazione n. 739 del 29.10.2025 quale atto meramente confermativo

    Inammissibili per difetto di interesse, in quanto l'atto è meramente confermativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 80
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 80
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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