Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Igor Janes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, corso della Libertà, n. 35;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Trentino - Alto Adige, Comando interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” – Legione Carabinieri Trentino – Alto Adige – Compagnia di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
- del provvedimento dd. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Comando interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” - SM - Ufficio personale, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente;
- del provvedimento dd. -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” - SM - Ufficio Personale, notificato in data -OMISSIS-, con cui, a conclusione dell'avviato procedimento disciplinare, è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare di -OMISSIS- di consegna;
- della comunicazione dd. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” - SM - Ufficio Personale, notificata in data -OMISSIS-, di avvio del procedimento disciplinare e di contestazione degli addebiti;
- per quanto occorrere debba, del rapporto disciplinare dd. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” - Compagnia di -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Trentino - Alto Adige, Comando interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” – Legione Carabinieri Trentino – Alto Adige – Compagnia di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la Consigliera DA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Sono oggetto di gravame la sanzione disciplinare di -OMISSIS- di consegna inflitta al ricorrente e il provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto contro la medesima.
2. Il ricorrente, richiamando i documenti dimessi a comprova delle proprie deduzioni, espone:
- di essere attualmente Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, con il grado di -OMISSIS-;
- di avere tenuto un comportamento ineccepibile durante tutta la carriera e di aver conseguito, dal -OMISSIS-, giudizi estremamente positivi, ottenendo la qualifica di “eccellente” e diversi titoli e riconoscimenti;
- di avere subìto, in data -OMISSIS-, un lieve infortunio occorsogli presso la caserma dei Carabinieri di -OMISSIS-, per il quale gli è stato prescritto un periodo di malattia di -OMISSIS-;
- di essere stato contattato il -OMISSIS-, allo scadere del periodo di malattia, dal personale del Nucleo Comando di -OMISSIS- con l’ordine, verbalmente espresso, di recarsi il giorno seguente presso l’infermeria della Legione Carabinieri -OMISSIS-;
- di essersi presentato, in data -OMISSIS-, presso l’infermeria indicata e di essere rientrato presso la propria sede di servizio dopo un’attesa prolungata, senza essere stato sottoposto ad alcuna visita medica;
- di essere stato nuovamente contattato dal personale del Nucleo Comando di -OMISSIS- quello stesso -OMISSIS-, con l’ordine verbale di recarsi, il giorno seguente, all’ospedale militare di -OMISSIS-;
- di avere chiesto informazioni più dettagliate in merito a siffatta disposizione, ma di non aver ottenuto alcuna risposta precisa;
- di aver svolto, nella prima mattinata del -OMISSIS-, alcune attività operative e di essersi poi recato all’ospedale militare di -OMISSIS- con l’auto di servizio e indosso la divisa e l’arma di ordinanza, dopo avere informato della propria partenza sia il personale del Nucleo Comando che quello della Centrale Operativa della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-;
- di avere appreso solo in quella sede che sarebbe stato sottoposto agli accertamenti medici necessari al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato;
- che, infatti, la comunicazione scritta della convocazione presso l’ospedale militare di -OMISSIS- per i descritti accertamenti medici, pur recando la data del -OMISSIS-, gli è stata comunicata via e-mail solo il successivo -OMISSIS-, mentre era già alla guida dell’auto di servizio per raggiungere l’ospedale in parola; di tale informativa, dunque, ha avuto contezza solo nel corso della mattinata del -OMISSIS-;
- che in data -OMISSIS- il Comandante della Compagnia di -OMISSIS- – lo stesso che gli aveva ordinato di recarsi all’infermeria -OMISSIS-, prima, e, poi, all’ospedale militare di -OMISSIS- - ha redatto un rapporto disciplinare in merito al comportamento tenuto dal ricorrente in quell’occasione e lo ha inviato al Comando Legione Carabinieri Trentino - Alto Adige, ravvisando gli estremi di cui all’art. 751, n. 3, n. 22 e n. 24 del D.P.R. n. 90/2010 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e proponendo la sanzione della “ consegna di rigore ” ai sensi dell’art. 1362 del Codice dell’ordinamento militare;
- che sulla scorta di detto rapporto l’Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri Trentino -Alto Adige ha avviato il procedimento disciplinare, dandone comunicazione all’interessato con nota del -OMISSIS-, notificata tuttavia solo il -OMISSIS-;
- che la condotta contestatagli era così descritta: “ In data -OMISSIS-, in -OMISSIS- (-OMISSIS-), la S.V., non ancora giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, in uniforme e regolarmente armato, intraprendeva normale servizio per poi recarsi, con un mezzo militare di reparto, all’Infermeria Presidiaria del Comando Legione C.C. ‘-OMISSIS-’ in -OMISSIS- per ottenere la prevista idoneità, senza la necessaria preventiva autorizzazione all’uso di veicoli militari per viaggi fuori sede da parte del superiore del Comando. Tale comportamento può configurare la violazione del n. 24 dell’art. 751 in relazione all’art. 725, co. 1 (doveri propri dei superiori) e 717 (senso di responsabilità) del ‘Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare’ di cui al D.P.R. n. 90 del 15.3.2010 ed è perseguibile con la consegna di rigore ai sensi dell’art. 1362 del ‘Codice dell’Ordinamento Militare’”;
- che il procedimento disciplinare è stato definito dal Comando Legione Carabinieri Trentino – Alto Adige con provvedimento del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale gli è stata inflitta la sanzione di -OMISSIS- di consegna per la seguente condotta: “ -OMISSIS- di Sezione distaccata, non idoneo al servizio militare incondizionato, in uniforme e regolarmente armato intraprendeva normale servizio per poi recarsi, con mezzo militare di reparto, all’Infermeria Presidiaria del Comando Legione C.C. ‘-OMISSIS-’ in -OMISSIS- per ottenere la prevista idoneità, senza la necessaria preventiva autorizzazione all’uso di veicoli militari per viaggi fuori sede da parte del superiore del Comando. Tale comportamento costituisce violazione del n. 24 dell’art. 751 in relazione agli art. 725, co. 1, e 717 del ‘testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare’ di cui al D.P.R. n. 90 del 15.3.2010”;
- di aver proposto ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare inflittagli, fondato (i) sul fatto che nessuno lo aveva informato di essere privo dell’idoneità psico-fisica, né la circostanza gli era nota, posto che nei rari casi di malattia verificatisi nel corso della sua lunga carriera non gli è mai stato richiesto di sottoporsi ad altra visita per la riammissione in servizio; (ii) sull’ambiguità dell’ordine informale, ricevuto il -OMISSIS-, di recarsi all’infermeria di -OMISSIS-, ambiguità rimasta irrisolta, posto che la richiesta di chiarimenti in merito alle ragioni della visita medica è caduta nel vuoto senza risposta; (iii) sul fatto che l’utilizzo del mezzo di servizio senza avere chiesto e ottenuto la previa autorizzazione è avvenuto in perfetta buona fede, considerato che per precedenti “ attività similari ” aveva sempre ritenuto implicita l’autorizzazione all’uso del veicolo di servizio, quando l’ordine prevedeva un’attività “ fuori giurisdizione ”; (iv) sull’ingiustificato ritardo nella contestazione dell’addebito disciplinare;
- che il ricorso gerarchico è stato respinto con provvedimento del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, anch’esso oggetto di gravame.
3. Giova dare conto della motivazione, sottaciuta dal ricorrente, a supporto del provvedimento che ha respinto il ricorso gerarchico.
Secondo l’Autorità procedente, le censure svolte (“ carenze comunicative e organizzative in capo all’Amm.ne militare, violazione dell’art. 1397 COM ”) non sono ravvisabili.
In merito alle presunte carenze comunicative, alla dedotta ambiguità dell’ordine impartito e alla pretesa diversa prassi seguita in precedenza in caso di brevi periodi di malattia, è citata “ la normativa di settore:
- circolare SMD_IGESAN n. 105523 ‘Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C, art. 1880 COM e successive modificazioni’, datata 25 luglio 2016;
- artt. nn. 342 e 344 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- art. 36 comma 6 DPR 16 aprile 2009 n. 5;
- circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - IV Reparto Direzione di Sanità n. 21/17-6-2006 datata marzo 2007”, la quale “ prevede che il militare, a seguito di infortunio sul lavoro, trattato ambulatorialmente presso il Pronto Soccorso ospedaliero e non ricoverato, deve essere inviato a visita presso la competente Infermeria Presidiaria, il primo giorno utile successivo alla scadenza della prognosi emessa dal Pronto Soccorso. Questi, inoltre, è considerato in licenza straordinaria/aspettativa dal momento della dimissione dal Pronto Soccorso sino alla recuperata idoneità al servizio, dichiarata dalla competente Infermeria ed ha diritto al trattamento di missione ”.
Ha quindi evidenziato – e, come visto, la circostanza è condivisa dal ricorrente - che il personale della Compagnia di -OMISSIS- ha provveduto a invitare il ricorrente alla visita medica, già in data -OMISSIS-, prima all’Infermeria -OMISSIS- e poi, in data -OMISSIS-, a quella di -OMISSIS-, vista l’indisponibilità della prima, confermando l’ordine per iscritto la mattina del -OMISSIS-. Ciò nonostante – afferma l’Autorità gerarchica - “ il giorno -OMISSIS-, come riportato nel memoriale di servizio, il ricorrente, allo stato non ancora dichiarato idoneo al servizio, svolgeva servizio di vigilanza nell’ambito della giurisdizione di competenza ”.
Quanto all’utilizzo dei mezzi di servizio l’Autorità ha evidenziato che lo stesso è disciplinato dalla direttiva SMD-G-007 sulle procedure d’impiego degli autoveicoli dell’area tecnico operativa della difesa, edizione 2015, e dalla circolare n. 1437/54-9-1977, datata 6 maggio 2016 del Comando Generale Dell’Armai dei Carabinieri – II Reparto – SM – Ufficio Operazioni, dove è stabilito che i servizi fuori sede sono quelli effettuati oltre il raggio di 40 km dalla sede di ubicazione degli Enti che gestiscono il servizio e devono essere autorizzati/sanzionati, per il caso di specie, dalla Grande Unità, ed ha rilevato che “ l’interessato non ha partecipato l’intenzione/volontà di raggiungere l’Infermeria Presidiaria di -OMISSIS- con l’autovettura militare in dotazione alla Stazione di -OMISSIS-, al proprio Comandante di Reparto che, di conseguenza, non ha potuto avanzare superiormente, la prevista richiesta per ottenere il relativo sanzionamento ”.
Alla prospettata violazione dell’art. 1397 COM per il lamentato ritardo con cui sarebbe avvenuta la contestazione dell’addebito disciplinare, l’Autorità ha opposto che “ l’esame disciplinare della vicenda operato dal Comandante di Reparto ha avuto inizio successivamente all’invio, in data -OMISSIS-, da parte del ricorrente, del foglio di viaggio afferente al servizio del -OMISSIS-. Sono seguiti i peculiari accertamenti che hanno originato il rapporto del -OMISSIS-, poi trasmesso al Comando di Legione poiché, in astratto, riconducibili a comportamenti ascrivibili tra quelli sanzionabili con la ‘consegna di rigore’ per i quali è obbligato a procedere, per competenza, il Comandante di Corpo. Il -OMISSIS- è stato avviato il relativo procedimento disciplinare con l’invio della contestazione degli addebiti all’incolpato, notificatagli il successivo -OMISSIS-”. Ritiene, pertanto, che la contestazione dell’infrazione sia avvenuta entro un lasso di tempo ragionevole, secondo il canone normativo che viene in rilievo.
4. Il ricorrente ritiene che la sanzione disciplinare comminatagli, come anche il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la medesima, siano illegittimi per i seguenti motivi:
“1 ) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1397 e 1398 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 (Codice Ordinamento Militare) per tardiva contestazione degli addebiti al ricorrente ed instaurazione del relativo procedimento disciplinare; violazione dell’art. 1363 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, degli artt. 1, 2 e 3 della L. 7.8.1990, n. 241 e dell’art. 1024 e ss. del D.P.R. 15.3.2010 n. 90 e s.m.i; violazione del principio di tempestività ed immediatezza ”: si sostiene, come già nel ricorso gerarchico, che la contestazione degli addebiti disciplinari e l’instaurazione del relativo procedimento sarebbero avvenuti con ingiustificato ritardo; tra la commissione della rilevata “ mancanza ” e la contestazione dell’addebito sarebbero, infatti, intercorsi -OMISSIS-, ossia un lasso temporale che confligge con il disposto degli artt. 1397 e 1398 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) secondo cui ’Amministrazione deve provvedere “ senza ritardo ” alla contestazione degli addebiti e all’instaurazione del procedimento disciplinare, laddove, secondo il Consiglio di Stato (sez. I, parere 30.4.2024 n. 565), chiamando ad ausilio le previsioni generali di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990, il concetto di “ senza ritardo ” può essere enucleato nel termine di trenta giorni; diversamente da quanto affermato nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, soffermatosi sull’omologa censura, a fronte della natura della condotta contestata, come descritta nel rapporto disciplinare, non erano affatto necessari particolari approfondimenti che potessero giustificare il rilevato ritardo, tutt’altro che ragionevole; nell’accampare, in maniera generica, la necessità di non meglio individuati approfondimenti istruttori, l’Amministrazione non avrebbe, infatti, indicato quali peculiari indagini sarebbe stato necessario compiere per approdare alla redazione del rapporto disciplinare e alla successiva contestazione dell’addebito, sicché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, che ha ritenuto ragionevole il tempo occorso per l’instaurazione del procedimento disciplinare, sarebbe afflitto, sul punto, da un assoluto difetto della motivazione; del resto, i fatti sanzionati sarebbero stati ampiamente noti al Comandante della Compagnia di -OMISSIS- - che ne ha dato atto nel proprio rapporto del -OMISSIS- - sin dal -OMISSIS-, avendo impartito lui stesso l’ordine al ricorrente di recarsi il -OMISSIS- presso l’infermeria -OMISSIS- e il successivo -OMISSIS- presso quella di -OMISSIS-; in quanto diretto superiore, il Comandante della Compagnia di -OMISSIS- avrebbe dovuto redigere senza indugio il rapporto in questione, stilato ben -OMISSIS- dopo il fatto, del quale, per quanto già precisato, era certamente a conoscenza sin da subito; il ricorrente, inoltre, avrebbe informato della propria partenza per -OMISSIS- sia il personale del Nucleo Comando della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- sia il personale della Centrale Operativa senza ricevere alcun diverso comando; il ritardo della contestazione disciplinare si sarebbe ripercosso sull’esercizio del diritto di difesa, rendendo impossibile, a distanza di tempo, ricordare i nominativi del personale a conoscenza di circostanze di rilievo a discarico dell’interessato; in seno al procedimento instaurato con il ricorso gerarchico non sarebbero state nemmeno considerate le istanze istruttorie del ricorrente in merito all’esatta ricostruzione della vicenda, sicché il provvedimento di rigetto del gravame amministrativo sarebbe viziato dal loro omesso esame.
“2 . Violazione e falsa applicazione dell’art. 751 del D.P.R. n. 90/2010, in relazione agli artt. 725, comma 1, e 717 del D.P.R. n. 90/2010; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, incongruità e contraddittorietà ”: il ricorrente ritiene “ ingiusta ed al limite del grottesca ” la sanzione di corpo inflittagli, considerato che gli si rimprovera, in sostanza, di essersi presentato al lavoro, scaduto il termine di malattia; evidenzia, in proposito, che il periodo di malattia terminava il -OMISSIS-, mentre l’ordine scritto di presentarsi all’infermeria di -OMISSIS-, recante le ragioni della visita medica volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio e alla sussistenza dei requisiti d’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato permanente, gli sarebbe stato recapitato solo il -OMISSIS-, quando era già in viaggio; il ritardo nella comunicazione della convocazione scritta presso l’infermeria di -OMISSIS- avrebbe messo il ricorrente di fronte alla scelta di violare il proprio dovere di rientrare in servizio dopo la malattia, consapevole del fatto che un’eventuale assenza sarebbe rimasta ingiustificata, oppure di presentarsi al lavoro, al termine di un periodo breve di malattia per il lieve incidente riportato, avendo comunque comunicato verbalmente la propria idoneità al servizio in seguito alla specifica domanda del Comandante; la scelta della seconda opzione non costituirebbe un comportamento biasimevole bensì di esempio per gli altri; del resto, nella prassi seguita dall’Amministrazione nei suoi confronti durante -OMISSIS- di carriera, in caso di brevi periodi di malattia non sarebbe mai stata richiesta alcuna visita medica per l’accertamento del permanere dei requisiti afferenti all’idoneità psico-fisica al servizio; in definitiva non sussisterebbero i presupposti di una condotta gravemente negligente, imprudente o lesiva di disposizioni di legge o regolamento, considerato altresì il ritardo con cui è stata comunicata per iscritto la convocazione per la visita medica, con l’indicazione delle ragioni della stessa; la sanzione applicata sarebbe, pertanto, frutto di un patente travisamento dei fatti e, oltre a ciò, sproporzionata rispetto ai fatti occorsi; quanto all’utilizzo dell’auto di servizio per il viaggio all’infermeria di -OMISSIS-, ne era stata data previa informazione al Nucleo Comando della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- e alla Centrale Operativa, senza che vi fosse stata obiezione alcuna, sicché l’autorizzazione al suo utilizzo doveva intendersi implicita nell’ordine di recarsi alla visita medica a -OMISSIS-, impartito dal medesimo Comandante cui compete l’autorizzazione all’impiego del mezzo; l’utilizzo del mezzo di servizio, pertanto, sarebbe avvenuto in assoluta buona fede, al fine di dare immediata esecuzione all’ordine ricevuto, posto che un eventuale ritardo dovuto all’attesa di un’autorizzazione del tutto superflua sarebbe stato interpretabile come un comportamento elusivo.
3.1. Sulla scorta delle dedotte censure il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, in via istruttoria, l’acquisizione delle seguenti relazioni di servizio: (i) quella del -OMISSIS-, utile a comprendere le ragioni del ritardo nella trasmissione della comunicazione datata -OMISSIS-, recapitata al ricorrente solo il giorno successivo, con la quale il medesimo era stato convocato alla visita medica presso l’infermeria dell’ospedale militare di -OMISSIS-; (ii) quella del -OMISSIS- necessaria a capire il motivo per il quale il ricorrente non è stato sottoposto alla visita del -OMISSIS- prevista presso l’infermeria -OMISSIS-; (iii) quella del -OMISSIS- e dell’-OMISSIS- volta alla ricostruzione della catena di comando che ha disposto la convocazione del ricorrente presso l’infermeria presidiaria della Legione Carabinieri di -OMISSIS-.
Ha chiesto, inoltre, l’ammissione di prova per testi, dei quali ha indicato alcuni nominativi con riserva di integrazione, (i) sulla convocazione verbale in data -OMISSIS- per una visita medica presso l’infermeria di -OMISSIS- il successivo -OMISSIS-; (ii) sul fatto che sono stati omessi i chiarimenti richiesti in merito alla visita in parola; (iii) sul fatto che prima di partire per -OMISSIS- il ricorrente ha informato il Nucleo Comando e la Centrale Operativa della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- che si stava recando, in uniforme e con l’utilizzo del mezzo di servizio (Fiat Punto), presso l’ospedale militare di -OMISSIS-.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale, richiamata la procedura da seguire al termine dell’ iter diagnostico-terapeutico tracciata dalle circolari (suoi docc. 4 e 5), secondo la quale il militare, prima del rientro in servizio, è tenuto a farsi visitare presso uno dei previsti organi sanitari per le decisioni sanitarie del caso, ricorda come il ricorrente, al termine del periodo di malattia (-OMISSIS-), pur avendo avuto comunicazione della necessità di sottoporsi a una visita, prima, il -OMISSIS-, presso l’infermeria -OMISSIS-, in un secondo momento, vista l’impossibilità di effettuarla in quella sede, il -OMISSIS- presso l’infermeria di -OMISSIS-, abbia ripreso servizio senza ottenere la previa idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato e si sia avvalso di un veicolo di servizio per un viaggio fuori sede, senza previa richiesta di autorizzazione.
In merito alle censure formulate nel ricorso, l’Amministrazione osserva, quanto al lamentato ritardo nell’instaurazione del procedimento disciplinare (primo motivo), che l’esame della vicenda da parte del Comandante di reparto sarebbe iniziato solo con l’invio, ad opera dell’odierno ricorrente, del foglio di viaggio afferente al servizio del -OMISSIS-, invio avvenuto il -OMISSIS-. Considerato, dunque, che il procedimento disciplinare ha avuto inizio con la comunicazione al ricorrente del suo avvio, avvenuta il -OMISSIS-, non può ritenersi tardiva la sua instaurazione dopo soli -OMISSIS- dalla redazione del rapporto disciplinare dd. -OMISSIS- e -OMISSIS- dall’invio del nominato foglio di viaggio, dall’esame del quale è emersa la percezione della condotta di rilievo disciplinare.
Con riguardo alla presunta buona fede nel rientro in servizio al termine della malattia, prima che fosse accertata la sussistenza dell’idoneità psico-fisica del ricorrente al servizio incondizionato, e alla pretesa autorizzazione all’utilizzo del mezzo implicita nell’ordine di recarsi all’infermeria di -OMISSIS- (secondo motivo), l’Amministrazione afferma che l’incolpato è un militare di lungo corso, perfettamente consapevole delle procedure da seguire e della necessità di “ chiedere superiormente la prevista sanzione per l’impiego del veicolo militare in servizio ‘fuori sede’” (cfr. doc. 12 e 13 dell’Amministrazione) . In ogni caso - aggiunge il Ministero resistente – non avendo ancora conseguito, dopo il periodo di malattia, l’idoneità psico-fisica, il ricorrente non avrebbe potuto mettersi alla guida di un veicolo militare in servizio. Quanto alla pretesa sproporzione della sanzione rispetto alla condotta censurata, l’Amministrazione osserva che è stato rispettato il disposto di cui all’art. 1355 del D.Lgs. n. 66/2010, poiché si è optato per la consegna semplice, anziché per quella di rigore prospettata in sede di contestazione, fissata in una durata di -OMISSIS-, ben al di sotto del massimo edittale.
5. Nei termini di rito il ricorrente ha replicato alle tesi difensive profuse dall’Amministrazione resistente, insistendo, in particolare, sul fatto che l’autorizzazione all’utilizzo dell’auto di servizio (cd. “ sanzionamento ”) per lo spostamento fuori sede dev’essere domandata dal soggetto che richiede il servizio, non da quello che – come il ricorrente – è incaricato di svolgerlo. Ribadisce, a tale proposito, che la disposizione di recarsi all’infermeria di -OMISSIS- era stata impartita dal Comandante del Nucleo Comando di -OMISSIS- e di avere dato puntuale esecuzione all’ordine ricevuto, dopo aver informato della propria partenza per -OMISSIS-, con il mezzo di servizio, sia il Nucleo Comando che la Centrale Operativa della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, senza ricevere alcuna diversa indicazione, in particolare per quanto attinente all’impiego dell’auto di servizio. Dette circostanze, secondo il ricorrente, sono da ritenersi pacifiche e dimostrate, poiché non contestate dall’Amministrazione.
6. All’udienza del 14.1.2026 la causa è stata introitata per la decisione.
7. La causa è matura per la decisione senza che occorrano gli approfondimenti istruttori richiesti dal ricorrente, vertenti, in parte, su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, in altra parte, su aspetti che, in quanto non contestati dalla difesa erariale, devono darsi per pacifici, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm..
Non è, infatti, di alcuna utilità per la definizione del giudizio l’acquisizione di un’eventuale relazione di servizio, da cui affiorino le ragioni del ritardo nella trasmissione della convocazione scritta presso l’infermeria di -OMISSIS-, posto che è lo stesso ricorrente ad affermare di aver ricevuto, già in data -OMISSIS-, l’ordine, verbalmente comunicatogli, di presentarsi presso quella struttura sanitaria. Non vi sono dubbi, dunque, sul fatto che in data -OMISSIS- il ricorrente ha ricevuto disposizione di presentarsi il giorno seguente all’infermeria di -OMISSIS-.
Allo stesso modo non riveste alcun interesse per la decisione della lite un’eventuale relazione - della quale il ricorrente chiede l’acquisizione - capace di spiegare il motivo per il quale non era stato possibile effettuare la visita medica presso l’infermeria -OMISSIS- il giorno -OMISSIS-. Ciò che rileva, infatti, è l’incontestata circostanza che non era stato possibile effettuare la visita presso l’infermeria -OMISSIS- con la conseguenza che il ricorrente è stato indirizzato a quella -OMISSIS-.
Non è significativa per la decisione nemmeno la ricostruzione della catena di comando che ha disposto la convocazione del ricorrente presso l’infermeria presidiaria della Legione Carabinieri di -OMISSIS-, rilevando unicamente il fatto che il ricorrente, in data -OMISSIS-, ha ricevuto l’ordine verbale di recarvisi, seguito dalla comunicazione scritta pervenutagli il giorno seguente, ordine al quale ha in effetti adempiuto.
Anche gli articolati capitoli di prova testimoniale vertono su circostanze incontestate, sicché l’assunzione delle testimonianze in questione si palesa inutile ai fini dell’accertamento dei fatti.
In particolare, non è oggetto di contestazione il fatto che il giorno -OMISSIS- il Nucleo Comando dei Carabinieri di -OMISSIS- abbia ordinato verbalmente al ricorrente di recarsi a -OMISSIS- il giorno successivo per essere sottoposto a una visita medica; allo stesso modo la difesa erariale nulla ha opposto alla deduzione attorea secondo la quale, prima di partire per -OMISSIS-, il ricorrente ha informato il Nucleo Comando e la Centrale Operativa della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- che si stava recando, in uniforme e con l’utilizzo del mezzo di servizio (Fiat Punto) presso l’ospedale militare di quella città.
È, infine, del tutto generico e, dunque inammissibile il capitolo di prova testimoniale vertente sui sottaciuti chiarimenti in merito alla visita medica che si sarebbe svolta a -OMISSIS-, chiarimenti dei quali rimane oscuro l’oggetto e, di conseguenza, la rilevanza in relazione all’accertamento dei fatti.
Per le considerazioni esposte, tutte le istanze istruttorie proposte dal ricorrente sono da rigettare.
8. Sulla base delle incontestate allegazioni attoree e di quelle spese dall’Amministrazione, supportate dalla documentazione versata agli atti del giudizio, i fatti che vengono in rilievo sono, dunque, i seguenti:
Per un leggero infortunio riportato nella caserma dei Carabinieri di -OMISSIS-, il ricorrente ha usufruito di un breve periodo di malattia di -OMISSIS-, tra il -OMISSIS- al -OMISSIS-.
Invitato, al termine della malattia, a recarsi il -OMISSIS- presso l’Infermeria -OMISSIS- per una visita medica che, tuttavia, non è stato possibile eseguire, il ricorrente, in quella stessa data, è stato invitato verbalmente a presentarsi l’indomani presso l’infermeria presidiale di -OMISSIS- per lo stesso incombente. Di detto ordine è stata data conferma scritta, datata anch’essa -OMISSIS-, ma pervenuta al ricorrente nel corso della mattinata del -OMISSIS-, quando era già in viaggio per -OMISSIS-. Nella nota si dà evidenza del fatto che la visita era diretta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio e alla sussistenza dei requisiti psico-fisici al servizio incondizionato.
La mattina del -OMISSIS-, il ricorrente è rientrato in servizio e ha svolto alcune attività di sua competenza, e, con indosso la divisa, è poi partito per -OMISSIS- con l’auto di servizio, dandone comunicazione al Nucleo Comando e alla Centrale operativa.
È pacifico che non ha chiesto l’autorizzazione all’impiego dell’auto di servizio come lo è il fatto che non aveva acquisito l’idoneità psico-fisica attestata dall’organismo sanitario competente.
9. Chiarito il quadro fattuale, vengono in rilievo, per la disamina del primo mezzo, gli artt. 1397 ( "1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare. (...). 7. Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare” ) e 1398 ( "1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione; (...) d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale. (...)") del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. n. 66/2010.
La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi, in parte, anche sulla previgente, ma pressoché identica, disposizione contenuta nell'art. 59 del D.P.R. n. 545 del 1986 (Regolamento di disciplina militare), ha interpretato il riferimento all’avvio "senza ritardo" del procedimento disciplinare nel senso che la disposizione non prevede un termine perentorio entro il quale l'azione disciplinare debba essere iniziata, ma sottopone l'esercizio del potere disciplinare a una generale regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza in relazione al momento di conoscenza dei fatti avuta dall'Amministrazione e considerate le condizioni di concreta e fondata possibilità di esercizio del potere da parte dell'organo procedente, anche al fine di contemperare, da una parte, l'esigenza dell'Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento del militare sotto il profilo disciplinare e dall'altra di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa (C.d.S., sez. IV, sentenze n. 1507/2018, n. 5554/2013 e n. 1779/2010; TAR Bologna, sez. I, sentenza n. 444/2025; T.A.R. Trieste, sez. I, sentenza n. 386/2024; /C.d.S., sez. I, sentenza n. 110/2024; T.A.R. Bari, sez. I, sentenza n. 104 /2024; T.A.R. Ancona, sez. I, sentenza n. 283/2023; C.d.S., sez. II, sentenza n. 3720/2022; T.A.R. Trieste, sez. I, sentenza n. 326/2021; T.A.R. Milano, sez. IV, sentenza n. 1950/2021; T.A.R. Palermo, sez. I, sentenza n. 2219/2021; T.A.R. Trieste, sez. I, sentenza n. 358/2020).
9.1. Ebbene, nel caso all’esame, risulta dal provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, sopra riportato in ampi stralci, che la percezione della condotta di rilievo disciplinare da parte del superiore del ricorrente, al quale, a mente dell’art. 1397 C.O.M. compete di rilevare le infrazioni disciplinari, è intervenuta in data -OMISSIS-, in seguito all’invio, da parte del ricorrente medesimo, del foglio di viaggio afferente al “ servizio ” del -OMISSIS-, al quale sono seguiti gli accertamenti trasfusi nel rapporto del -OMISSIS-. Il rapporto in questione dà atto anch’esso, del fatto che in data -OMISSIS- il ricorrente ha trasmesso “ per il superiore inoltro il Foglio di Viaggio n. -OMISSIS- del -OMISSIS- …, emesso dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- a sua firma ”. È precisato, inoltre che “ tale documento si riferisce alla presentazione del sottufficiale presso l’Infermeria Presidiaria di -OMISSIS- per accertamenti relativi alla ‘Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello MI/C – Richiesta supporto sanitario’”.
Il ricorrente non contesta di avere inoltrato il Foglio di Viaggio in parola appena il -OMISSIS-.
9.2. Deve, quindi, darsi per accertato che la percezione dell’infrazione da parte dell’Amministrazione competente al rilievo delle condotte di rilievo disciplinare si sia avuta al più tardi il -OMISSIS-.
Nei successivi quindici giorni è stato redatto il rapporto che reca la data del -OMISSIS-, verosimilmente dopo gli accertamenti del caso, all’evidenza di semplice attuazione, posto che si trattava del mero controllo circa il momento in cui l’incolpato ha ripreso il servizio e il momento in cui il medesimo ha ottenuto l’idoneità psico-fisica al servizio, dopo il periodo di malattia dovuta all’infortunio sul lavoro così come della verifica sul rispetto della procedura prescritta in caso di utilizzo del mezzo di servizio.
Il rapporto è quindi stato trasmesso alla Legione Carabinieri “T.A.A.” competente, nel caso di specie, per il procedimento disciplinare ed è stato trasfuso nella nota di contestazione degli addebiti, senza che risultino approfondimenti istruttori di alcun genere, peraltro all’evidenza non necessari, attesa l’immediata rilevabilità dell’infrazione. Per la trasfusione del contenuto del rapporto nella contestazione degli addebiti, l’organo competente ha impiegato -OMISSIS- (dal -OMISSIS- al -OMISSIS-) e per la successiva notifica all’interessato sono trascorsi ulteriori -OMISSIS- (dal -OMISSIS- al -OMISSIS-).
Dalla conoscenza della condotta ritenuta significativa sotto il profilo disciplinare sino alla contestazione dell’addebito – atto ricettizio che produce i propri effetti a partire dal momento in cui è portato a conoscenza dell’incolpato, facendo decorrere i termini per l’esercizio delle difese - sono, dunque passati -OMISSIS-, di cui -OMISSIS- impiegati per la mera trasfusione del contenuto del rapporto disciplinare nell’atto di contestazione dell’addebito e per la notifica di quest’ultimo all’interessato, ciò a fronte di una fattispecie disciplinare di evidente agevole e immediata rilevabilità, per la quale non erano necessarie particolari attività istruttorie, che, infatti, l’Amministrazione, in sede di esame del ricorso gerarchico, non ha saputo precisare, così come, nemmeno nella presente sede giurisdizionale, è stata in grado di chiarire gli eventuali ostacoli organizzativi, di personale o quant’altro che, in tesi, avrebbero potuto procrastinare il celere disbrigo della vicenda e giustificare il ritardo accumulato dopo la trasmissione del rapporto disciplinare.
9.3. In definitiva, appare del tutto priva di ragionevolezza la circostanza che, rispetto a un fatto di immediata ed evidente rilevanza disciplinare emergente dal mero confronti di dati (il rientro in servizio, l’acquisizione dell’idoneità psico-fisica, il Foglio di Viaggio con l’indicazione del mezzo di servizio utilizzato), verificatosi il giorno -OMISSIS-, portato dal militare interessato a conoscenza del proprio Comando attraverso la trasmissione del Foglio di Viaggio in data -OMISSIS- e tale percepito dal superiore Comandante almeno da quella stessa data, la contestazione dell'addebito disciplinare sia avvenuta appena il -OMISSIS-, senza che, a giustificare il tempo impiegato concorressero difficoltà istruttorie o di organizzazione capaci di ritardare l’esercizio del potere disciplinare. O, quantomeno, simili difficoltà non sono state allegate dall’Amministrazione né in sede di esame del ricorso gerarchico né nella presente sede giurisdizionale.
La previsione di legge, per cui il procedimento disciplinare deve essere instaurato "senza ritardo", pone, infatti, una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti (C.d.S., sez. II, sentenze n. 6058/2020 e n. 1296/2020) che non può certo dirsi rispettata nel caso in esame.
La norma "onera, infatti, l'Amministrazione procedente - in ossequio ai canoni fondamentali di buona fede, correttezza ed imparzialità dell' agere amministrativo (artt. 2 e 97 Cost., 41 Carta di Nizza) - del munus di procedere in termini celeri, tenuto conto della natura e complessità della concreta fattispecie, all'espletamento degli officia di indagine funzionali alla certazione del fatto illecito e, indi, all'avvio officioso del procedimento, mercé la formale contestazione degli addebiti" (così, T.A.R. Milano, sez. III, sentenza n. 127/2021; nello stesso senso cfr. T.A.R. Trieste, sez. I, sentenza n. 67/2021; C.d.S., sez. II, sentenze n. 6058/2020 e n. 1779/2020).
È, dunque, evidente che, considerate tutte le particolarità del caso specifico, il tempo impiegato dall'Amministrazione per dare avvio al procedimento disciplinare a carico del ricorrente è da ritenersi irragionevolmente lungo e, come tale, violativo della pur elastica formula "senza ritardo", contenuta nella disposizione di legge (C.d.S., sez. II, sentenza n. 699/2016) e ciò anche in considerazione del generale principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost. (C.d.S., sez. II, sentenza n. 2302/2017), oltre che di quello di buona fede e correttezza che deve sempre e comunque informare i rapporti tra i consociati, specie allorquando uno di essi rivesta uno “ status professionalmente qualificato".
Giova sottolineare, per completezza, che l’Amministrazione non ha addotto alcun tipo di difficoltà capace di giustificare il tempo impiegato, né con riguardo all’accertamento dell’infrazione né di ordine organizzativo.
10. Manifesta è, invece, l’infondatezza del secondo motivo d’impugnazione, data la chiara violazione degli oneri procedurali a carico del carabiniere (i) per la riammissione in servizio dopo un periodo di malattia in seguito a infortunio sul lavoro e (ii) per l’utilizzo del mezzo di servizio. Senza ridondare in inutili ripetizioni si richiama, a questo proposito, la puntuale indicazione delle disposizioni violate, riportata nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
Né, trattandosi, nel caso del ricorrente, di un carabiniere di lungo corso con l’incarico -OMISSIS-, dotato, per il ruolo ricoperto, di una solida, qualificata ed estesa esperienza professionale, possono essere da lui utilmente invocate le scusanti alla propria condotta, ricapitolate al precedente punto 4, posto che esse presuppongono un’ignoranza delle regole di servizio che non trova giustificazione alcuna. Sotto questo profilo, dunque, gli impugnati provvedimenti vanno esenti da critica.
Infine, per quanto attiene al carattere sproporzionato e abnorme della sanzione applicata, cui è fatto telegrafico cenno alla penultima riga di pagina 17 del ricorso, il Collegio non può che rilevare l’assoluta genericità e apoditticità dell’enunciato, non supportato da alcuna specifica argomentazione che ne permetta il vaglio.
11. Il ricorso, in definitiva, va accolto per la fondatezza del primo motivo.
Le particolarità della vicenda sottesa alla lite giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA IK, Presidente
Edith Engl, Consigliere
DA LL, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | HA IK |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.