Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 31/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01988/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide -OMISSIS-Vivo, -OMISSIS-domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, -OMISSIS-domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Lodovico Visone e Tiziana Tortora, -OMISSIS-domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum del sig. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio LE, -OMISSIS-domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento della sussistenza del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza-diffida ex art.27 tue del 06 dicembre 2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento, previa sospensiva, della nota prot.n. -OMISSIS-notificata in data -OMISSIS-e comunque per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di LE e, per esso, del Direttore STUE, di provvedere finalmente a quanto espressamente richiesto -OMISSIS-istanza-diffida del -OMISSIS-ed altresì ribadito -OMISSIS-nota di sollecito del -OMISSIS-, parimenti in atti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società -OMISSIS--OMISSIS- e del Comune di LE;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le vicende di causa s’innestano in un annoso contenzioso che ha visto già il ricorrente impugnare il permesso di costruire rilasciato all’attuale controinteressata (società -OMISSIS-) dal Comune di LE per la realizzazione di un edificio posto alla via -OMISSIS-.
2. In particolare, al termine della vicenda giudiziaria il Consiglio di Stato, -OMISSIS-la sentenza n. -OMISSIS-, ha definitivamente respinto il ricorso proposto dall’ing. -OMISSIS- avverso i due permessi di costruire nn. -OMISSIS-. Il giudizio come precisato in maniera adamantina dal Consesso non si era occupato, invece, della congruenza tra i due permessi di costruire e le opere realizzate a seguito dell’ottenimento degli stessi. Il richiamo al brano della decisione consente di far chiarezza anche sullo specifico oggetto dell’odierna controversia. Segnatamente al punto 5.1 della sentenza era stato precisato che l’oggetto del giudizio : “si appunta unicamente sulla legittimità del permesso di costruire n. -OMISSIS- (impugnato a mezzo del ricorso introduttivo di primo grado n. R. G. -OMISSIS- - di cui è stata, come vista, correttamente statuita dal giudice di prime cure l’irricevibilità) nonché del successivo permesso di costruire in variante n. -OMISSIS- (impugnato a mezzo del ricorso per motivi aggiunti di primo grado n. R. G. -OMISSIS-- dichiarato in parte inammissibile, e in parte, respinto dal T.A.R.). Esulano, pertanto, dal perimetro di questo giudizio tutte le questioni, pure agitate da parte appellante, in ordine alla corrispondenza (o meno) tra quanto effettivamente realizzato e quanto assentito a mezzo dei predetti titoli edilizi n. -OMISSIS-... ove fosse accertata la realizzazione di una volumetria eccedente l’assentito detta circostanza non varrebbe ad inficiare, per quanto qui più interessa, la legittimità dei titoli rilasciati. Resta, peraltro, in tal senso impregiudicata la possibilità per l’odierno appellante di denunciare tali violazioni ex art 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sollecitare, quindi, l’esercizio da parte delle autorità competenti delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie (poteri non ancora esercitati ex art. 34 comma 2 c.p.a.)”.
Risulta parimenti utile alla soluzione dell’attuale vicenda il richiamo al capo successivo della medesima sentenza, lì dove, seppur per un’esigenza definita di completezza, precisava che, in ogni caso, -OMISSIS-riguardo alle opere fino a quel momento effettivamente realizzate in esecuzione dei predetti permessi di costruire, risultava, comunque, possibile svolgere alcune considerazioni. In proposito osservava che nel procedimento penale che aveva coinvolto i costruttori dell’edificio e che si era chiuso -OMISSIS-la loro assoluzione “ -OMISSIS-., -OMISSIS-accertamento avente forza di giudicato anche ex art. 654 c.p.p., ha escluso l’eccedenza di volumetria e di superficie rispetto all’assentito -OMISSIS-permesso di costruire n. -OMISSIS-qui lamentata da parte appellante, pure esaminando la questione della computabilità, a tali fini, del vano interrato. In particolare, il Tribunale di LE ha messo condivisibilmente in evidenza che trattasi di un “locale chiuso ed assolutamente non utilizzato ad altri scopi” e che, in quanto posto al di sotto della base del manufatto, esso aveva “funzione di stabilizzazione della fabbrica” (così pag. -OMISSIS-della sentenza del Tribunale penale di LE n. -OMISSIS-)...Con riguardo a detto vano è, in ogni caso, intervenuto il permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- (gravato a mezzo di motivi aggiunti in prime cure) che ha previsto il suo reinterro anche in esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Campania – sezione staccata di LE, n. -OMISSIS-” . In ragione di quanto sopra il Consiglio di Stato non aveva dunque ritenuto necessaria in quella sede il ricorso ad ulteriori approfondimenti istruttori (CTU o verificazione) richiesti dall’allora appellante e attuale ricorrente. Aveva aggiunto infine il Giudicante che “ anche ove fosse accertata la realizzazione di una volumetria eccedente l’assentito detta circostanza non varrebbe ad inficiare, per quanto qui più interessa, la legittimità dei titoli rilasciati. Resta, peraltro, in tal senso impregiudicata la possibilità per l’odierno appellante di denunciare tali violazioni ex art 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sollecitare, quindi, l’esercizio da parte delle autorità competenti delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie (poteri non ancora esercitati ex art. 34 comma 2 c.p.a.) ”.
3. Sempre ai fini della descrizione della complessiva vicenda è d’uopo il richiamo al giudizio r.g.n.-OMISSIS- attualmente pendente presso questo stesso Tribunale e nel quale è controversa l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di LE nei confronti della società acquirente di alcuni immobili all’interno del medesimo edificio per cui è causa. In particolare in quel giudizio, nel quale il ricorrente ha spiegato atto d’intervento, si discute della difformità tra alcune realizzazioni effettuate dalla stessa acquirente e prima ancora dall’odierna controinteressata all’interno delle singole unità immobiliari presenti nell’edificio. Il legame -OMISSIS-l’odierna vicenda emerge in quanto i provvedimenti repressivi lì in discussione sono stati emessi a valle dell’attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune presso il medesimo fabbricato. In quel giudizio, peraltro, risulta di recente costituitosi ad opponendum l’attuale ricorrente, a rafforzamento, in quel caso della posizione processuale del Comune, recte degli atti emessi dall’Ente nell’espletamento dei citati poteri di cui all’art. 27 T.U.E.D.
4. Sulla base di questa premessa risulta più agevole inquadrare e addentrarsi nella disamina delle posizioni espresse dalle parti in giudizio.
Ebbene, -OMISSIS-l’istanza a monte della controversia l’ing. -OMISSIS-, in data 6.12.2023, non appena conclusosi il prefato giudizio innanzi al Consiglio di Stato, ha chiesto al Comune di esercitare i poteri di vigilanza e se del caso repressivi previsti all’art. 27 TUED -OMISSIS-riferimento ad opere realizzate presso l’edificio posto al vicino civico n. 10 e in particolare la “conformità delle opere realizzate ai titoli rilasciati e, segnatamente, che la superfice realizzata in concreto corrisponda a quella assentita (mq.1.001,91) ed altresì che il volume realizzato in concreto corrisponda a quello assentito (mc.3.005,75)” .
L’istanza, peraltro, si è posta in continuità -OMISSIS-quanto indicato nel già richiamato brano della sentenza del Consiglio di Stato nel quale si dava per “ impregiudicata la possibilità per l’odierno appellante di denunciare tali violazioni ex art 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sollecitare, quindi, l’esercizio da parte delle autorità competenti delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie ...”.
4.1 In assenza di tempestivo riscontro in data 4.12.2024 l’ing. -OMISSIS- ha proposto l’odierno ricorso introduttivo rivolto all’accertamento del silenzio inadempimento sull’istanza del privato ed alla conseguente condanna all’emissione degli atti richiesti, essendo ormai trascorso quasi un anno dalla istanza poi tardivamente riscontrata.
4.1.2 Tuttavia è poi emerso che il Comune aveva già risposto -OMISSIS-nota prot. -OMISSIS-, inviata però soltanto in data -OMISSIS-a causa - come riferito dalla difesa civica - di un errore di trasmissione degli uffici o comunque di un malfunzionamento della pec. Nella nota l’Amministrazione, dopo aver ampiamente richiamato i contenuti della già citata sentenza del Consiglio di Stato (che rispetto alla prima data di riscontro era di poco precedente) non aveva ritenuto accoglibile l’istanza precisando: “ Orbene, diversamente da quanto emerso nei distinti gradi di giudizio che hanno sancito il contrario, continua a sostenersi apoditticamente la realizzazione di una maggiore volumetria rispetto a quanto assentito. Ne discende che in assenza di nuovi profili di illegittimità (evidenziati e descritti in maniera puntale) non è giustificabile il riesercizio dell'attività di verifica, dovendo rifarsi ad operazioni ampiamente già eseguite e discusse nelle sedi competenti”.
4.2 Nell’immediatezza della ricezione della nota comunale avvenuta il -OMISSIS-l’ing. -OMISSIS-, a mezzo dell’attuale difensore, sollecitava nuovamente un effettivo riscontro, ritenendo meramente soprassessoria la nota e precisando, in particolare, che l’istanza di attivazione dei poteri repressivi e inibitori ex art. 27 TUED si dovesse intendere riferita “...non al 2021 (anno della sentenza cui Lei fa riferimento), bensì all’attualità e, cioè, all’esito della recente ultimazione dei lavori, sussistendo, fra l’altro, un chiaro scostamento in aumento nei dati dichiarati in sede di accatastamento” .
5. In ogni caso avverso la nota comunale l’interessato ha prodotto atto di motivi aggiunti munito d’istanza cautelare e affidato ai due motivi così rubricati: “ I. Violazione di legge (artt.2 e 3 l. n.241/90) - Violazione del giusto procedimento e del principio di buon andamento della PA (artt.1 l. n.241/90 e 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria); II. Violazione e falsa applicazione di legge (art.27 tue anche in relazione agli artt.1, 2 e 3 l. n.241/90 nonché dell’art. 97 Cost.) - Violazione del giusto procedimento e del principio di buon andamento della p.a. - violazione del giudicato recato dalla sentenza n.-OMISSIS- -Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione - arbitrarietà -perplessità - sviamento).
In estrema sintesi, -OMISSIS-il gravame il ricorrente ha riprodotto la tesi del mancato esercizio dell’attività di vigilanza e repressione che invece il Comune avrebbe dovuto effettuare ai sensi dell’art. 27 TUED.
6. L’Amministrazione e la società controinteressata si sono costituite in giudizio. In particolare il Comune ha in prima battuta eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo stante la sopravvenienza dell’atto di riscontro. Sempre in via preliminare ha dedotto l’inammissibilità del ricorso sul silenzio, qualificando l’istanza a monte del contenzioso come atto meramente esplorativo e ripetitivo di ulteriori ed identiche istanze già prodotte. Pari considerazioni sono state svolte dalla controinteressata. Nel merito i resistenti hanno invece ritenuto infondato il ricorso e l’atto di motivi aggiunti chiedendone il rigetto. A loro dire, difatti, non vi sarebbero stati ulteriori poteri di vigilanza ai sensi dell’art. 27 TUED, essendo la vicenda cristallizzata già al momento della sentenza del Consiglio di Stato. Nelle già indicate parti della sentenza, secondo la difesa civica, era stata affermata, seppure -OMISSIS-accertamento non costituente giudicato, la legittimità e la congruenza delle realizzazioni eseguite in relazione ai permessi di costruire nn. -OMISSIS-.
7. In data 21.3.2025, nell’imminenza della camera di consiglio, ha spiegato atto d’intervento l’ing. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-. Quest’ultimo, anch’egli cittadino salernitano residente come il ricorrente alla via -OMISSIS-, aveva inoltrato un’istanza identica a quella prodotta dal -OMISSIS- nel mese di giugno 2024, ricevendone però riscontro nel successivo mese di ottobre. Il richiamo a quest’ultima vicenda, per le ragioni che d’appresso s’andranno a approfondire, assume rilievo nell’attuale giudizio, emergendone elementi utili alla decisione dei ricorsi.
8. Alla camera di consiglio odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti (comunque rivolti avverso il preteso silenzio della P.A., stante la natura non provvedimentale della nota prot. -OMISSIS-) sono improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.
10. Risulta dagli atti di causa che l’ing. -OMISSIS- abbia prodotto un’istanza in base all’espressa previsione dell’art. 27 TUED. In questa ipotesi, come sottolineato dalla giurisprudenza che la Sezione condivide “ l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza tesa all'accertamento dell'eventuale irregolarità dell'opera realizzata dal vicino scaturisce dal combinato disposto del citato art. 2 ...-OMISSIS-l'art. 27 del d.p.r. n. 380/2001” (TAR Toscana, III, n. 169/2020 e n. 1630/2019).
La fattispecie, pertanto, è arricchita rispetto all’ordinaria ipotesi prevista dall’art. 2 comma 1 della L. 241/1990, dal quale invece promana un obbligo di carattere generale poiché “ ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza (...) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
10.1 Ne discende che il contenuto dell’obbligo imposto all’Amministrazione si sostanzia, a fronte di un’istanza rivolta all’esercizio dei poteri di cui all’art. 27 TUED, nello specifico esercizio del potere di vigilanza e ove necessario repressivo dell’attività edilizia segnalata. Di conseguenza la soddisfazione della pretesa del cittadino istante va valutata rispetto al concreto esercizio dei predetti poteri.
10.2 Ebbene, dalla complessiva disamina degli atti di causa emerge che effettivamente l’Amministrazione abbia esercitato i precitati poteri di vigilanza e di repressione, seppure non ne ha tempestivamente esplicitato gli esiti. Tuttavia proprio il ricorrente - nella memoria di replica depositata il 10 marzo 2025 - ha menzionato il giudizio (cfr. precedente capo 3) r.g.n.-OMISSIS- pendente presso questo Tribunale, nel quale l’ing. -OMISSIS- risulta recentemente costituitosi mediante un atto d’intervento autonomo che egli stesso ha citato negli scritti difensivi.
Quest’ultima controversia, per l’appunto, si fonda sull’impugnazione dell’ordinanza di demolizione emessa a seguito di attività di vigilanza e controllo esercitati dal Comune sull’edificio in questione. Detta ordinanza, in particolare, è stata emessa tenendo peraltro conto delle più recenti modifiche eseguite all’interno del manufatto e della cui congruenza rispetto ai titoli legittimanti si discute in quella controversia.
10.2.1 In proposito risulta particolarmente utile il richiamo alla documentazione depositata in giudizio dalla controinteressata società “ -OMISSIS- ”. Quest’ultima ha infatti prodotto gli atti del procedimento di dissequestro dell’immobile avvenuto nel mese di aprile del 2024 (già presenti nel giudizio r.g.n.-OMISSIS-), dai quali si evince che in primo luogo l’attività di vigilanza e controllo sull’edificio è stata anche recentemente svolta dagli uffici comunali. Dalla stessa documentazione è emerso che l’immobile era stato sottoposto a ulteriori verifiche da parte del CTU nominato dal Tribunale penale di LE nel giudizio proposto per ottenere il dissequestro al quale parte del manufatto era stato in precedenza sottoposto. E neppure da detto elaborato sono emersi aumenti di superfici e volumi esterni di possibile rilevanza rispetto alla posizione del ricorrente.
Altra questione, ma ciò non attiene all’odierno giudizio, riguarda invece la tipologia e l’assentibilità delle opere realizzate successivamente all’interno dell’edificio e rispetto alle quali non emerge neppure uno specifico interesse del ricorrente.
10.2.2 Ebbene, il Collegio reputa che quelli appena indicati al capo precedente siano precipuamente i poteri di vigilanza e controllo sollecitati dal ricorrente e dal cui acclarato esercizio discendono il sopravvenuto difetto d’interesse e l’improcedibilità anche dell’atto di motivi aggiunti. Del resto, anche -OMISSIS-il secondo e subordinato mezzo di gravame dell’atto additivo, la cui rubrica sembrava in apparenza rivolta all’effettiva impugnazione dei contenuti della nota comunale, il ricorrente si è limitato a censurare il mancato esercizio dei poteri previsti all’art. 27 TUED.
Nello stesso senso depone il riscontro fornito dal Comune alla identica e già citata istanza presentata - tramite il medesimo difensore - nel mese di giugno 2024 dall’ing. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-. Ebbene, in tal caso, nella nota di risposta trasmessa dal Comune e depositata in atti dalla stessa parte ricorrente - sì a fortiori dimostrando di averne piena conoscenza - si legge: “ che questo Settore, proprio nell'attuazione dei propri compiti di controllo, continua a vigilare e a sottoporre a verifica tutti i titoli edilizi presentati per detto intervento. Infatti così come ha sottoposto a verifica la SCIA prot.-OMISSIS- ed assunto i relativi provvedimenti (divieto di prosecuzione) poi superato giusta pratica prot.-OMISSIS-, sta verificando il nuovo titolo edilizio presentato (SCIA prot.-OMISSIS-). A conclusione di tale verifica, in piena conformità, anche, al dettato dell'art.27 del D.P.R. n.380/01 che permea l'azione della scrivente nell'attività di vigilanza esercitata sulle opere realizzate sul territorio, valuterà gli adempimenti e/o accertamenti da poter porre in essere per il conseguimento della legittimità tra quanto assentito e realizzato” .
10.2.3 Nello svolgere questa considerazione il Collegio non intende svalutare il fatto che, in disparte l’errore di protocollazione commesso nell’invio del riscontro al ricorrente, la modifica della situazione di fatto medio tempore intervenuta -OMISSIS-l’espletamento in concreto dei poteri di vigilanza e repressivi, avrebbe dovuto meglio consigliare il Comune a rielaborare e attualizzare il riscontro.
Si tratta tuttavia di profili di eventuale inesattezza od incompletezza della nota di risposta, che in ogni caso, come già detto (e come sostenuto dal ricorrente) non ha valore di provvedimento.
10.3 Il Comune ha quindi esercitato i poteri di vigilanza e repressivi richiesti dall’art. 27 TUED. Nel proprio scritto difensivo parte ricorrente ha fatto esplicito riferimento ai contenuti di quegli atti repressivi e alle stesse argomentazioni svolte dal Comune in quel giudizio, nel quale l’ing. -OMISSIS- si è costituito spiegando atto d’intervento.
Una volta acclarata la conoscenza dei contenuti della predetta attività, quand’anche l’interessato li ritenesse (avesse ritenuti) insoddisfacenti, potrebbe, se ancora in termini rispetto all’effettiva conoscenza, gravarne i contenuti di merito, anche rimarcando eventuali e documentate omissioni e carenze nello svolgimento degli accertamenti ed errori di misurazione.
10.4 Infine, dagli atti di causa ed alla luce delle considerazioni fin qui svolte, è quasi pleonastico soggiungere che il Collegio non reputa sussistere i presupposti, peraltro paventati solo genericamente dal ricorrente, per giustificare un’officiosa trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica. In primo luogo la richiesta non è stata corredata da specifici elementi di rilievo mentre invece “ In base agli art. 331 comma 4, c.p.p. e 328, c.p., affinché avvenga la trasmissione degli atti del processo amministrativo alla Procura della Repubblica occorre che venga rilevata la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del reato, circostanza da escludere nel caso in cui il soggetto interessato non abbia presentato denuncia al giudice competente al riguardo, limitandosi a formulare una generica richiesta all'adito g.a. ”. In ogni caso dalle specifiche vicende di causa, a maggior ragione tenuto conto degli esiti del giudizio, emerge che le attività di vigilanza e controllo richieste dal ricorrente siano state nel tempo svolte dagli uffici comunali, tanto da addivenire all’emissione di un’ordinanza di demolizione attualmente sub judice , riguardante attività edilizie svolte all’interno dell’edificio.
10.4.1 Parimenti non è il caso di indugiare sui rilievi di matrice disciplinare - che nemmeno il Tribunale sarebbe tenuto a sollevare - o addirittura penale che il ricorrente, seppur in via dubitativa (pag. 3 e 4 della memoria depositata il 10.3.2025), ha ascritto invece ai difensori del Comune e della società controinteressata.
11. Conclusivamente il ricorso e l’atto additivo di motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse, avendo medio tempore l’Amministrazione esercitato i richiesti poteri di vigilanza e repressivi previsti dall’art. 27 TUED nei confronti delle attività edilizie rilevate e consistenti in opere interne all’edificio oggetto di causa.
12. La singolarità delle questioni trattate e il peculiare andamento delle vicende di causa conducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.
Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa e l’ubicazione dell’immobile oggetto di causa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 -OMISSIS-l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.