Articolo 1999 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1998Articolo 2000
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9 ottobre 2010
Art. 1999. Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali 1. Puo' essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendono per conto proprio o della famiglia.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010