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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 623/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30.3.2023, promossa con atto di citazione in appello da
c.f. ), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo Parte_1 P.IVA_1
n. 156, in persona del suo Procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Gianni Solinas;
appellante
contro
c.f. ), con sede a Loreggia (PD), Via dell'Artigianato Controparte_1 P.IVA_2
n. 14, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Alberto Liuzzi;
Controparte_3
[... [...]
[...] [
, con sede legale in Via Btg. Framarin n. 18 in
[...] CP_3
persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, contumace;
appellate
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 161 del 2023 del Tribunale di Padova depositata in data 26.1.2023.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito:
in via principale: in accoglimento del motivo sub a) dell'appello, riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuta tempestiva la riassunzione del giudizio e conseguentemente rigettare integralmente la domanda attorea;
in via subordinata, ove non accolto il motivo sub a) ed ove non rigettate comunque le domande attoree:
- in accoglimento dei motivi d'appello sub c) e d), riformare parzialmente la Sentenza di primo grado, limitando l'accoglimento delle domande Attoree a quanto emergerà da una nuova e sollecitata TU sui punti c) e d) con anche ricalcolo dell'impatto della prescrizione sino al
31.03.2006 e sino al 2011 quanto agli interessi attivi in accoglimento del motivo sub b) anche se del caso ritenendo la rimessa in termini, con conseguente riduzione della domanda attorea CP_3
da quantificarsi tramite TU;
- o comunque, ove disattesi i motivi sub c) e d), limitando l'accertamento a quanto emerso dalla
TU in primo grado tenendo conto dell'eccepita prescrizione decennale, anche se del caso
2 ritenendo la rimessa in termini, con conseguente riduzione della domanda attorea a + Euro CP_3
24.313,98 anziché + Euro 61643,18.
Con ogni conseguente riforma dei Capi 2 e 3 della Sentenza in punto spese e conseguente rimborso e ripetizione di quanto già versato dalla (cfr. all. M). CP_3
In via istruttoria:
disporre, ove rigettato il primo assorbente motivo ed ove non rigettate in ogni caso le domande attoree, rinnovazione / integrazione della seconda TU già svolta in primo grado (13.07.2022)
considerando valide le pattuizioni contenute nel contratto sub 6 della Banca e conseguentemente legittime le condizioni relative a tassi, commissioni, spese e valute concretamente applicate dalla
Banca anche nell'esercizio legittimo dello jus variandi e/o comunque in ogni caso espungere dal ricalcolo gli interessi attivi, considerando l'impatto della prescrizione decennale e quinquennale,
salva migliore formulazione del quesito”;
- per parte appellata:
“Rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato per i motivi sopra Parte_3
esposti. Per l'effetto confermare la sentenza n. 163 del 2023 del Tribunale di Padova;
spese del presente grado di giudizio integralmente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2017, citava in giudizio avanti Controparte_1
al Tribunale di Padova lamentando di aver subito addebiti Controparte_4
illegittimi in relazione al rapporto di conto corrente n. 48363 acceso presso la filiale di Loreggia
della ed ancora in essere, con particolare riferimento all'invalidità Controparte_3
e/o inefficacia delle clausole di pattuizione delle CMS, degli interessi anatocistici e dei tassi di interessi.
3 Con Decreto Legge 25.6.2017, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.6.2017, e convertito con Legge 31.7.2017 n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8.8.2017,
[...]
era sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Controparte_3
Alla prima udienza del 31.10.2017 il giudice dichiarava la contumacia della banca e, concesso rinvio su richiesta dell'attrice per il deposito dei decreti attestanti l'evento interruttivo, dichiarava la causa interrotta all'udienza del 10.4.2018.
A seguito di ricorso per riassunzione del processo interrotto datato 16.5.2018, l'attrice chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti della
[...]
con estensione alla cessionaria Controparte_3 [...]
e provvedeva alla notificazione nel termine disposto dal giudice. Parte_1
Nell'ulteriore contumacia di , si costituiva in giudizio Controparte_3 Parte_1
in data 26.9.2018, in quanto cessionaria del rapporto oggetto di causa in forza di contratto
[...]
di cessione 26.6.2017 rep. 13928 Notaio essa chiedeva la revoca della dichiarata Persona_1
contumacia della convenuta e/o comunque la rimessione in termini per ogni attività spettante ad essa, ed eccepiva l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande attoree e/o quantomeno l'intervenuta parziale prescrizione delle stesse.
All'udienza del 5.3.2019 il giudice sollevava d'ufficio la questione della decadenza con riguardo alle eccezioni non rilevabili d'ufficio, con evidente riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da;
con memoria 4.4.2019, oltre a contestare l'eccezione di decadenza sollevata Pt_1
dal giudice e chiedere comunque di essere rimessa in termini, questa poneva la questione
(rilevabile d'ufficio ex art. 307 c.p.c.) della tardività della riassunzione del giudizio interrotto,
chiedendone la declaratoria di estinzione.
Ritenuta non fondata tale ultima eccezione, il giudice disponeva l'esperimento di c.t.u. contabile
4 e, dopo l'acquisizione di integrazioni alla relazione depositata dal c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 161/2023 così disponeva:
“1. Dichiara che il saldo del conto corrente n. 48363 era pari, alla data del 31/12/2013, alla
somma di euro 61.643,18 a credito della correntista.
2. Condanna ed al pagamento nei Controparte_5 Parte_1
confronti dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 14.100,00 per compensi;
spese
generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 786,00 per
spese specifiche (CU e marca da bollo); infine IVA e Cassa.
3. Dispone che i costi delle consulenze tecniche restino definitivamente, in misura paritaria, a carico di e Controparte_5 Parte_1
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, impugnava Parte_1
“parzialmente” la sentenza, con riferimento alle seguenti statuizioni:
a) rigetto per infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione;
b) decadenza di dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione, sia Parte_1
decennale che quinquennale e rigetto della richiesta rimessione in termini;
c) accoglimento parziale delle domande attoree in punto espunzione di parte di oneri in realtà
pattuiti o legittimamente applicati;
d) erroneo riconoscimento degli interessi attivi in assenza di domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la quale ha sostenuto Controparte_1
l'infondatezza dei motivi d'appello concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
coatta , pur regolarmente citata, Controparte_6 CP_3
non si è costituita.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.4.2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di
5 comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_7
, che non si è costituita seppur ritualmente citata.
[...]
Deve in secondo luogo escludersi che, secondo l'auspicio espresso dall'appellante per la prima volta con la comparsa conclusionale nel presente grado di giudizio (pag. 10), ogni domanda possa essere “rigettata per l'assorbente motivo che il giudizio così come instaurato si traduce a ben vedere in un inammissibile “abuso del processo”, dal momento che la correntista ha agito per ottenere l'accertamento di un diverso saldo del conto al 31.12.2013 pur agendo nel 2017 e, pur dando atto che il conto corrente era ancora aperto (circostanza ormai incontrovertibile in
assenza di impugnazione sul punto), non ha dato contezza di quanto accaduto tra il 2013 ed il
2017, neppure nel presente giudizio, dando spazio anche ad un ipotetico nuovo e diverso giudizio” in relazione al periodo successivo: nei termini citati in effetti è stato deciso dall'intestata
Corte il caso instaurato per una posizione personale del legale rappresentante della società
odierna appellata, (All. N ), e tuttavia la decisione è stata dalla CP_2 Parte_1
Corte assunta, in quel caso, in accoglimento di un motivo d'appello, riferito proprio alla carenza della produzione documentale attorea, che non è invece stato proposto nel presente giudizio.
Il primo motivo d'impugnazione non è fondato.
Con esso ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare Parte_1
l'estinzione del giudizio, giacché l'attore era consapevole dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, rimasta contumace, almeno dal 31.10.2017 (come si poteva evincere dal relativo verbale dell'udienza avanti al Tribunale), sì che il ricorso per riassunzione, depositato nel maggio 2018, dopo che il Tribunale aveva dichiarato l'interruzione all'udienza del 3.4.2018, era tardivo.
L'argomentazione non merita condivisione.
6 Il termine per la riassunzione del giudizio interrotto per effetto della sottoposizione della controparte processuale a procedura concorsuale decorre dal giorno in cui l'interessato ne abbia
“conoscenza legale”. Con ciò s'intende la conoscenza acquista attraverso fonti o modalità tipiche, ritenute dalla legge idonee a realizzarla, essendo invece irrilevante, ai fini della decorrenza del termine perentorio ex art. 305 c.p.c., la conoscenza di mero fatto dell'evento interruttivo (cfr. ex pluribus Cass. civ. 27 agosto 2020, n. 17944, secondo cui “in caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata”).
Dunque, il fatto enunciato dall'appellante, secondo cui il difensore di parte attrice era consapevole dell'apertura della l.c.a. fin dall'udienza del 31 ottobre 2017, è privo di rilevanza.
Il termine perentorio per la riassunzione del processo è iniziato a decorrere il 3.4.2018, allorché
il giudice, in udienza, dichiarò l'interruzione del processo. Ne consegue che il deposito del ricorso per riassunzione, avvenuto nel maggio 2018, è stato tempestivo.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato;
esso è riferito alla seguente parte della sentenza di primo grado: “Sul punto, è sufficiente rilevare che, dopo la riassunzione, il processo continua
(e non inizia ex novo), nella stessa fase in cui si trovava prima dell'interruzione (Cass.
8162/2003): ciò comporta che rimangono ferme le preclusioni maturate, le domande proposte,
ove fossero spirati i termini per la loro modificazione o precisazione, le prove eventualmente
raccolte e le conclusioni formulate, laddove l'evento interruttivo sia successivo alla precisazione
delle conclusioni. In altre parole, la prosecuzione o la riassunzione del giudizio non comportano
l'avvio di un nuovo giudizio, né consentono rimessioni in termini generalizzate in favore di parti intervenute successivamente all'interruzione. Le medesime considerazioni valgono anche per il
7 successore a titolo particolare, quale è , evocato e costituito in un giudizio già avviato Pt_1
dalle parti originarie e, in ogni caso, tra queste proseguito, con sola efficacia di titolo esecutivo nei confronti dell'avente causa (art. 111 c.p.c.).
Da quanto sopra esposto, emerge la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
, dopo la riassunzione del giudizio: la costituzione di e la proposizione Pt_1 Pt_1
dell'eccezione sono infatti avvenute in epoca successiva allo spirare dei termini di decadenza posti dall'art. 167 c.p.c. per la costituzione della convenuta prima Controparte_3
dell'interruzione del giudizio”.
Lamenta l'appellante, in primo luogo, che sia stata fatta “ricadere su Parte_1
la mancata costituzione nei termini di ,
[...] Controparte_5
precludendole quindi ingiustamente di potersi avvantaggiare dell'eccepita prescrizione tempestivamente svolta una volta convenuta in giudizio”. Così si legge in atto di citazione d'appello, pagg. 18-19: “Il passaggio ove il Giudice di primo grado erra e che viene fatto oggetto di gravame, infatti, è quello ove erroneamente individua come Parte_1
successore a titolo particolare di . , Controparte_6 Parte_1
infatti, non è successore particolare di . Il soggetto Controparte_6
colpito dall'evento interruttivo, infatti, è e il suo successore Controparte_6
universale e in L.C.A. che, peraltro, ha accettato la precedente Controparte_6
situazione processuale rimanendo contumace anche nel giudizio riassunto ed ivi è risultato anche destinatario di pronuncia di condanna, in solido con il diverso soggetto Parte_1
, tanto che naturalmente viene citato anche nel presente giudizio.
[...] Parte_1 invece, è altro e diverso soggetto coinvolto nel presente giudizio solo all'esito della cessione del ramo d'azienda (…)”.
Del tutto infondatamente l'odierna appellante nega la propria qualità di successore a titolo particolare di essendo ormai notorio e comunque documentato in Controparte_3
8 causa che sia intervenuta, a seguito di sottoposizione delle c.d. banche venete a liquidazione coatta amministrativa, cessione di attività bancarie in forza di contratto del 26.6.2017 in favore di ed essendo persino pacifico in causa che il rapporto de quo sia tra Parte_1
quelli ceduti, tanto che quest'ultima non ha mai contestato il proprio difetto di c.d. legittimazione passiva sostanziale (id est titolarità del rapporto, a seguito della cessione). Tale fattispecie realizza senza dubbio un caso di successione a titolo particolare nel rapporto oggetto di causa.
Ciò premesso, la parte della sentenza impugnata va immune dalle censure espresse.
È noto che l'art. 111, comma 3, c.p.c. attribuisce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire o di essere chiamato nel processo e, previo consenso di tutte le parti, la possibilità di estromissione dell'alienante e del successore universale: in ogni caso, resta immutato l'oggetto del processo (thema decidendum). Il successore a titolo particolare del diritto controverso potendo, in base all'art. 111 c.p.c., svolgere tutte le attività processuali consentite al suo dante causa, ha un generale diritto di intervento nel processo, da non confondere con l'intervento di cui all'art. 105 c.p.c., riguardante il terzo, essendo il successore non terzo, ma vero e proprio titolare della res litigiosa. Per la giurisprudenza maggioritaria, il successore a titolo particolare nel diritto controverso, oltre che spiegare intervento volontario, può assumere la qualità di parte nel processo per effetto di chiamata in causa, su iniziativa degli altri contendenti, ovvero anche dietro ordine del giudice (art. 111, comma 3, c. p. c.); a norma del quarto comma dell'art. 111, la sentenza resa tra le parti originarie spiega in ogni caso i suoi effetti nei confronti del successore:
tale norma ha la funzione di tutelare il soggetto non coinvolto dal fenomeno successorio dal rischio di ottenere una pronuncia inutiliter data, non inopponibile al vero titolare del diritto controverso. Ne sorge il principio dell'assoggettamento dell'avente causa, quand'anche non abbia partecipato al giudizio, all'efficacia della sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante.
Come osservato dal giudice di prime cure, il processo riassunto continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali di
9 quello interrotto, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo,
bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (v. Cass. Civ. 19030/2008; Cass. Civ. n.
5542/2021; Sent. Trib. Bologna, SSMI, n. 3160/2018): di conseguenza il successore a titolo particolare della parte interessata dall'evento interruttivo incontra le preclusioni già maturate a carico del suo dante causa, come evidenzia il fatto che egli ne subirebbe la sorte anche rimanendo estraneo al giudizio.
Parimenti infondata è la seconda doglianza espressa da parte dell'appellante nel secondo motivo d'appello in relazione alla mancata rimessione nel termine per proporre l'eccezione di prescrizione, pur richiesta al giudice di primo grado: si deve in tal senso osservare, come evidenziato dal Tribunale, che l'evento interruttivo che ha interessato Controparte_3
e la cessione del rapporto oggetto di causa (insieme a molti altri) a si sono Parte_1
verificati a giugno 2017, laddove il termine per proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio è
scaduto ai primi di ottobre dello stesso anno, sicché, pur non potendosi dubitare della difficoltà
nella quale tanto la liquidatela della cedente quanto la cessionaria si sono venute a trovare nella gestione del contenzioso, non si verificava una impossibilità assoluta alla tempestiva proposizione dell'eccezione di prescrizione, né da parte del successore a titolo universale né da parte del successore a titolo particolare.
È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto” (Cass., S.U., n. 4135/2019): precisamente,
si richiede un impedimento che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., S.U., n.
4135/2019), situazione che come osservato non si è verificata nel caso di specie.
Col terzo motivo di gravame ha impugnato la seguente parte della sentenza nella Parte_1
quale il giudice, riscontrato il mancato rispetto delle pattuizioni documentate con riguardo ai tassi
10 applicati e a spese e commissioni addebitate, ha recepito il conteggio offerto dal c.t.u., contenente con riguardo ai primi il ricalcolo con interessi ex art. 117 t.u.b. e con riguardo ai secondi l'espunzione dei relativi addebiti:
“Pur pattuiti infatti con tale contratto (doc. 6 Intesa) un “tasso a credito”, un “tasso per apertura di credito” e un “tasso maggioraz. per debordi e/o scoperti di conto”, sono stati applicati al rapporto di conto corrente differenti tassi, non pattuiti per iscritto, come ad esempio un tasso a
debito del 7,5% non contemplato nel contratto originario (vedi ultimo elaborato, pag. 7).
Posta dunque la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e considerato l'onere ivi previsto di pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, vi è stata
necessità di ricalcolo dello sviluppo del conto corrente, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, T.U .B., fino al 21/2/2013, data di sottoscrizione del documento di variazione delle condizioni economiche di cui al doc. 11 di . Pt_1
Vi è stata poi espunzione di ogni onere non pattuito per iscritto, come le c.m.s., le commissioni
tutte che hanno sostituito le c.m.s., le spese di gestione affidamento e le spese di revisione fido, pur applicate dalla banca (ultimo elaborato, pag. 7)”.
Il motivo di gravame è stato espresso in termini inammissibili per genericità.
Quanto ai tassi d'interesse applicati, la banca si è limitata alla considerazione secondo cui essa avrebbe applicato (non è chiaro se sempre o per quali periodi) tassi di interesse più favorevoli rispetto a quelli pattuiti nel contratto depositato, riferendo tale situazione all'ipotesi di sopravvenienza di variazioni migliorative la cui comunicazione alla correntista l'art. 118 t.u.b. non richiede a pena di inefficacia.
Nell'esprimere tale obiezione, la banca non ha tuttavia né dedotto nè documentato le variazioni che, comunicate per tempo o meno, sarebbero state operate dalla banca con riguardo al conto corrente, con ciò inammissibilmente pretendendo che ne sia operata, tramite c.t.u., una mera ricognizione ex post, sulla base degli estratti conto.
11 Quanto poi alle spese e commissioni, l'appellante si è limitata ad asserire che “contrariamente a quanto afferma il TU (e il Giudice di conseguenza) il contratto prevede anche una pattuizione sulle spese (oltre che sulle valute, che peraltro non sono oggetto di contestazione), quindi del tutto erronea è l'espunzione anche delle spese”, senza che neppure sia indicato a quali specifiche voci tale asserzione sarebbe riferita.
Per l'effetto, risulta anche impossibile apprezzare l'esistenza e l'eventuale misura degli effetti dei pretesi vizi di ricostruzione contabile, impossibilità che si riflette sulla stessa ammissibilità
del motivo per difetto di specificità. Un conteggio, quale quello offerto dal c.t.u. e recepito dal giudice di primo grado, infatti, non può essere contestato in termini solo generici, dovendo invece chi ne assume l'inattendibilità o l'imprecisione specificarne non solo l'astratta rilevanza (che la banca ha evidenziato) ma anche i riflessi in termini economici sulla controversia di riferimento, non potendo diversamente l'eccezione essere presa in considerazione.
In conclusione, la genericità del motivo, che si limita al richiamo di regole giuridiche, non calate nella fattispecie concreta, non soddisfa le condizioni minime di cui all'art. 342 c.p.c.
Col quarto motivo la banca ha infine censurato la sentenza di primo grado per aver recepito il conteggio del c.t.u. che ha riconosciuto in favore della correntista gli interessi attivi “senza che neppure fossero stati oggetto di domanda da parte Attrice (cfr. sul punto, per immediato confronto, le conclusioni riportate a pagg. 2 e 3), come eccepito sia dal CTP della costituita CP_3
che dalla stessa negli scritti conclusivi” (appello, pag. 24), in ciò ravvisando l'appellante CP_3
una violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo di gravame è tuttavia infondato in quanto il riconteggio è stato effettuato dal c.t.u.
applicando le condizioni contrattuali (escluse quelle nulle) e (per quanto non previsto o in sostituzione di clausole illecite) di legge, non essendovi motivo di ritenere che la richiesta rideterminazione del saldo corretto svolta da parte attrice non dovesse includere, in presenza di saldo attivo, i correlati interessi (v. Cass., n. 31187/2018).
12 L'appello deve in conclusione essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata costituita, vittoriosa, vanno poste a carico solidale degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Tribunale di Padova n. 161/2023, depositata in data 26.1.2023;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
13
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 623/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30.3.2023, promossa con atto di citazione in appello da
c.f. ), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo Parte_1 P.IVA_1
n. 156, in persona del suo Procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Gianni Solinas;
appellante
contro
c.f. ), con sede a Loreggia (PD), Via dell'Artigianato Controparte_1 P.IVA_2
n. 14, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Alberto Liuzzi;
Controparte_3
[... [...]
[...] [
, con sede legale in Via Btg. Framarin n. 18 in
[...] CP_3
persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, contumace;
appellate
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 161 del 2023 del Tribunale di Padova depositata in data 26.1.2023.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito:
in via principale: in accoglimento del motivo sub a) dell'appello, riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuta tempestiva la riassunzione del giudizio e conseguentemente rigettare integralmente la domanda attorea;
in via subordinata, ove non accolto il motivo sub a) ed ove non rigettate comunque le domande attoree:
- in accoglimento dei motivi d'appello sub c) e d), riformare parzialmente la Sentenza di primo grado, limitando l'accoglimento delle domande Attoree a quanto emergerà da una nuova e sollecitata TU sui punti c) e d) con anche ricalcolo dell'impatto della prescrizione sino al
31.03.2006 e sino al 2011 quanto agli interessi attivi in accoglimento del motivo sub b) anche se del caso ritenendo la rimessa in termini, con conseguente riduzione della domanda attorea CP_3
da quantificarsi tramite TU;
- o comunque, ove disattesi i motivi sub c) e d), limitando l'accertamento a quanto emerso dalla
TU in primo grado tenendo conto dell'eccepita prescrizione decennale, anche se del caso
2 ritenendo la rimessa in termini, con conseguente riduzione della domanda attorea a + Euro CP_3
24.313,98 anziché + Euro 61643,18.
Con ogni conseguente riforma dei Capi 2 e 3 della Sentenza in punto spese e conseguente rimborso e ripetizione di quanto già versato dalla (cfr. all. M). CP_3
In via istruttoria:
disporre, ove rigettato il primo assorbente motivo ed ove non rigettate in ogni caso le domande attoree, rinnovazione / integrazione della seconda TU già svolta in primo grado (13.07.2022)
considerando valide le pattuizioni contenute nel contratto sub 6 della Banca e conseguentemente legittime le condizioni relative a tassi, commissioni, spese e valute concretamente applicate dalla
Banca anche nell'esercizio legittimo dello jus variandi e/o comunque in ogni caso espungere dal ricalcolo gli interessi attivi, considerando l'impatto della prescrizione decennale e quinquennale,
salva migliore formulazione del quesito”;
- per parte appellata:
“Rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato per i motivi sopra Parte_3
esposti. Per l'effetto confermare la sentenza n. 163 del 2023 del Tribunale di Padova;
spese del presente grado di giudizio integralmente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2017, citava in giudizio avanti Controparte_1
al Tribunale di Padova lamentando di aver subito addebiti Controparte_4
illegittimi in relazione al rapporto di conto corrente n. 48363 acceso presso la filiale di Loreggia
della ed ancora in essere, con particolare riferimento all'invalidità Controparte_3
e/o inefficacia delle clausole di pattuizione delle CMS, degli interessi anatocistici e dei tassi di interessi.
3 Con Decreto Legge 25.6.2017, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.6.2017, e convertito con Legge 31.7.2017 n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8.8.2017,
[...]
era sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Controparte_3
Alla prima udienza del 31.10.2017 il giudice dichiarava la contumacia della banca e, concesso rinvio su richiesta dell'attrice per il deposito dei decreti attestanti l'evento interruttivo, dichiarava la causa interrotta all'udienza del 10.4.2018.
A seguito di ricorso per riassunzione del processo interrotto datato 16.5.2018, l'attrice chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti della
[...]
con estensione alla cessionaria Controparte_3 [...]
e provvedeva alla notificazione nel termine disposto dal giudice. Parte_1
Nell'ulteriore contumacia di , si costituiva in giudizio Controparte_3 Parte_1
in data 26.9.2018, in quanto cessionaria del rapporto oggetto di causa in forza di contratto
[...]
di cessione 26.6.2017 rep. 13928 Notaio essa chiedeva la revoca della dichiarata Persona_1
contumacia della convenuta e/o comunque la rimessione in termini per ogni attività spettante ad essa, ed eccepiva l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande attoree e/o quantomeno l'intervenuta parziale prescrizione delle stesse.
All'udienza del 5.3.2019 il giudice sollevava d'ufficio la questione della decadenza con riguardo alle eccezioni non rilevabili d'ufficio, con evidente riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da;
con memoria 4.4.2019, oltre a contestare l'eccezione di decadenza sollevata Pt_1
dal giudice e chiedere comunque di essere rimessa in termini, questa poneva la questione
(rilevabile d'ufficio ex art. 307 c.p.c.) della tardività della riassunzione del giudizio interrotto,
chiedendone la declaratoria di estinzione.
Ritenuta non fondata tale ultima eccezione, il giudice disponeva l'esperimento di c.t.u. contabile
4 e, dopo l'acquisizione di integrazioni alla relazione depositata dal c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 161/2023 così disponeva:
“1. Dichiara che il saldo del conto corrente n. 48363 era pari, alla data del 31/12/2013, alla
somma di euro 61.643,18 a credito della correntista.
2. Condanna ed al pagamento nei Controparte_5 Parte_1
confronti dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 14.100,00 per compensi;
spese
generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 786,00 per
spese specifiche (CU e marca da bollo); infine IVA e Cassa.
3. Dispone che i costi delle consulenze tecniche restino definitivamente, in misura paritaria, a carico di e Controparte_5 Parte_1
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, impugnava Parte_1
“parzialmente” la sentenza, con riferimento alle seguenti statuizioni:
a) rigetto per infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione;
b) decadenza di dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione, sia Parte_1
decennale che quinquennale e rigetto della richiesta rimessione in termini;
c) accoglimento parziale delle domande attoree in punto espunzione di parte di oneri in realtà
pattuiti o legittimamente applicati;
d) erroneo riconoscimento degli interessi attivi in assenza di domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la quale ha sostenuto Controparte_1
l'infondatezza dei motivi d'appello concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
coatta , pur regolarmente citata, Controparte_6 CP_3
non si è costituita.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.4.2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di
5 comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_7
, che non si è costituita seppur ritualmente citata.
[...]
Deve in secondo luogo escludersi che, secondo l'auspicio espresso dall'appellante per la prima volta con la comparsa conclusionale nel presente grado di giudizio (pag. 10), ogni domanda possa essere “rigettata per l'assorbente motivo che il giudizio così come instaurato si traduce a ben vedere in un inammissibile “abuso del processo”, dal momento che la correntista ha agito per ottenere l'accertamento di un diverso saldo del conto al 31.12.2013 pur agendo nel 2017 e, pur dando atto che il conto corrente era ancora aperto (circostanza ormai incontrovertibile in
assenza di impugnazione sul punto), non ha dato contezza di quanto accaduto tra il 2013 ed il
2017, neppure nel presente giudizio, dando spazio anche ad un ipotetico nuovo e diverso giudizio” in relazione al periodo successivo: nei termini citati in effetti è stato deciso dall'intestata
Corte il caso instaurato per una posizione personale del legale rappresentante della società
odierna appellata, (All. N ), e tuttavia la decisione è stata dalla CP_2 Parte_1
Corte assunta, in quel caso, in accoglimento di un motivo d'appello, riferito proprio alla carenza della produzione documentale attorea, che non è invece stato proposto nel presente giudizio.
Il primo motivo d'impugnazione non è fondato.
Con esso ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare Parte_1
l'estinzione del giudizio, giacché l'attore era consapevole dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, rimasta contumace, almeno dal 31.10.2017 (come si poteva evincere dal relativo verbale dell'udienza avanti al Tribunale), sì che il ricorso per riassunzione, depositato nel maggio 2018, dopo che il Tribunale aveva dichiarato l'interruzione all'udienza del 3.4.2018, era tardivo.
L'argomentazione non merita condivisione.
6 Il termine per la riassunzione del giudizio interrotto per effetto della sottoposizione della controparte processuale a procedura concorsuale decorre dal giorno in cui l'interessato ne abbia
“conoscenza legale”. Con ciò s'intende la conoscenza acquista attraverso fonti o modalità tipiche, ritenute dalla legge idonee a realizzarla, essendo invece irrilevante, ai fini della decorrenza del termine perentorio ex art. 305 c.p.c., la conoscenza di mero fatto dell'evento interruttivo (cfr. ex pluribus Cass. civ. 27 agosto 2020, n. 17944, secondo cui “in caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata”).
Dunque, il fatto enunciato dall'appellante, secondo cui il difensore di parte attrice era consapevole dell'apertura della l.c.a. fin dall'udienza del 31 ottobre 2017, è privo di rilevanza.
Il termine perentorio per la riassunzione del processo è iniziato a decorrere il 3.4.2018, allorché
il giudice, in udienza, dichiarò l'interruzione del processo. Ne consegue che il deposito del ricorso per riassunzione, avvenuto nel maggio 2018, è stato tempestivo.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato;
esso è riferito alla seguente parte della sentenza di primo grado: “Sul punto, è sufficiente rilevare che, dopo la riassunzione, il processo continua
(e non inizia ex novo), nella stessa fase in cui si trovava prima dell'interruzione (Cass.
8162/2003): ciò comporta che rimangono ferme le preclusioni maturate, le domande proposte,
ove fossero spirati i termini per la loro modificazione o precisazione, le prove eventualmente
raccolte e le conclusioni formulate, laddove l'evento interruttivo sia successivo alla precisazione
delle conclusioni. In altre parole, la prosecuzione o la riassunzione del giudizio non comportano
l'avvio di un nuovo giudizio, né consentono rimessioni in termini generalizzate in favore di parti intervenute successivamente all'interruzione. Le medesime considerazioni valgono anche per il
7 successore a titolo particolare, quale è , evocato e costituito in un giudizio già avviato Pt_1
dalle parti originarie e, in ogni caso, tra queste proseguito, con sola efficacia di titolo esecutivo nei confronti dell'avente causa (art. 111 c.p.c.).
Da quanto sopra esposto, emerge la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
, dopo la riassunzione del giudizio: la costituzione di e la proposizione Pt_1 Pt_1
dell'eccezione sono infatti avvenute in epoca successiva allo spirare dei termini di decadenza posti dall'art. 167 c.p.c. per la costituzione della convenuta prima Controparte_3
dell'interruzione del giudizio”.
Lamenta l'appellante, in primo luogo, che sia stata fatta “ricadere su Parte_1
la mancata costituzione nei termini di ,
[...] Controparte_5
precludendole quindi ingiustamente di potersi avvantaggiare dell'eccepita prescrizione tempestivamente svolta una volta convenuta in giudizio”. Così si legge in atto di citazione d'appello, pagg. 18-19: “Il passaggio ove il Giudice di primo grado erra e che viene fatto oggetto di gravame, infatti, è quello ove erroneamente individua come Parte_1
successore a titolo particolare di . , Controparte_6 Parte_1
infatti, non è successore particolare di . Il soggetto Controparte_6
colpito dall'evento interruttivo, infatti, è e il suo successore Controparte_6
universale e in L.C.A. che, peraltro, ha accettato la precedente Controparte_6
situazione processuale rimanendo contumace anche nel giudizio riassunto ed ivi è risultato anche destinatario di pronuncia di condanna, in solido con il diverso soggetto Parte_1
, tanto che naturalmente viene citato anche nel presente giudizio.
[...] Parte_1 invece, è altro e diverso soggetto coinvolto nel presente giudizio solo all'esito della cessione del ramo d'azienda (…)”.
Del tutto infondatamente l'odierna appellante nega la propria qualità di successore a titolo particolare di essendo ormai notorio e comunque documentato in Controparte_3
8 causa che sia intervenuta, a seguito di sottoposizione delle c.d. banche venete a liquidazione coatta amministrativa, cessione di attività bancarie in forza di contratto del 26.6.2017 in favore di ed essendo persino pacifico in causa che il rapporto de quo sia tra Parte_1
quelli ceduti, tanto che quest'ultima non ha mai contestato il proprio difetto di c.d. legittimazione passiva sostanziale (id est titolarità del rapporto, a seguito della cessione). Tale fattispecie realizza senza dubbio un caso di successione a titolo particolare nel rapporto oggetto di causa.
Ciò premesso, la parte della sentenza impugnata va immune dalle censure espresse.
È noto che l'art. 111, comma 3, c.p.c. attribuisce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire o di essere chiamato nel processo e, previo consenso di tutte le parti, la possibilità di estromissione dell'alienante e del successore universale: in ogni caso, resta immutato l'oggetto del processo (thema decidendum). Il successore a titolo particolare del diritto controverso potendo, in base all'art. 111 c.p.c., svolgere tutte le attività processuali consentite al suo dante causa, ha un generale diritto di intervento nel processo, da non confondere con l'intervento di cui all'art. 105 c.p.c., riguardante il terzo, essendo il successore non terzo, ma vero e proprio titolare della res litigiosa. Per la giurisprudenza maggioritaria, il successore a titolo particolare nel diritto controverso, oltre che spiegare intervento volontario, può assumere la qualità di parte nel processo per effetto di chiamata in causa, su iniziativa degli altri contendenti, ovvero anche dietro ordine del giudice (art. 111, comma 3, c. p. c.); a norma del quarto comma dell'art. 111, la sentenza resa tra le parti originarie spiega in ogni caso i suoi effetti nei confronti del successore:
tale norma ha la funzione di tutelare il soggetto non coinvolto dal fenomeno successorio dal rischio di ottenere una pronuncia inutiliter data, non inopponibile al vero titolare del diritto controverso. Ne sorge il principio dell'assoggettamento dell'avente causa, quand'anche non abbia partecipato al giudizio, all'efficacia della sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante.
Come osservato dal giudice di prime cure, il processo riassunto continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali di
9 quello interrotto, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo,
bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (v. Cass. Civ. 19030/2008; Cass. Civ. n.
5542/2021; Sent. Trib. Bologna, SSMI, n. 3160/2018): di conseguenza il successore a titolo particolare della parte interessata dall'evento interruttivo incontra le preclusioni già maturate a carico del suo dante causa, come evidenzia il fatto che egli ne subirebbe la sorte anche rimanendo estraneo al giudizio.
Parimenti infondata è la seconda doglianza espressa da parte dell'appellante nel secondo motivo d'appello in relazione alla mancata rimessione nel termine per proporre l'eccezione di prescrizione, pur richiesta al giudice di primo grado: si deve in tal senso osservare, come evidenziato dal Tribunale, che l'evento interruttivo che ha interessato Controparte_3
e la cessione del rapporto oggetto di causa (insieme a molti altri) a si sono Parte_1
verificati a giugno 2017, laddove il termine per proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio è
scaduto ai primi di ottobre dello stesso anno, sicché, pur non potendosi dubitare della difficoltà
nella quale tanto la liquidatela della cedente quanto la cessionaria si sono venute a trovare nella gestione del contenzioso, non si verificava una impossibilità assoluta alla tempestiva proposizione dell'eccezione di prescrizione, né da parte del successore a titolo universale né da parte del successore a titolo particolare.
È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto” (Cass., S.U., n. 4135/2019): precisamente,
si richiede un impedimento che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., S.U., n.
4135/2019), situazione che come osservato non si è verificata nel caso di specie.
Col terzo motivo di gravame ha impugnato la seguente parte della sentenza nella Parte_1
quale il giudice, riscontrato il mancato rispetto delle pattuizioni documentate con riguardo ai tassi
10 applicati e a spese e commissioni addebitate, ha recepito il conteggio offerto dal c.t.u., contenente con riguardo ai primi il ricalcolo con interessi ex art. 117 t.u.b. e con riguardo ai secondi l'espunzione dei relativi addebiti:
“Pur pattuiti infatti con tale contratto (doc. 6 Intesa) un “tasso a credito”, un “tasso per apertura di credito” e un “tasso maggioraz. per debordi e/o scoperti di conto”, sono stati applicati al rapporto di conto corrente differenti tassi, non pattuiti per iscritto, come ad esempio un tasso a
debito del 7,5% non contemplato nel contratto originario (vedi ultimo elaborato, pag. 7).
Posta dunque la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e considerato l'onere ivi previsto di pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, vi è stata
necessità di ricalcolo dello sviluppo del conto corrente, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, T.U .B., fino al 21/2/2013, data di sottoscrizione del documento di variazione delle condizioni economiche di cui al doc. 11 di . Pt_1
Vi è stata poi espunzione di ogni onere non pattuito per iscritto, come le c.m.s., le commissioni
tutte che hanno sostituito le c.m.s., le spese di gestione affidamento e le spese di revisione fido, pur applicate dalla banca (ultimo elaborato, pag. 7)”.
Il motivo di gravame è stato espresso in termini inammissibili per genericità.
Quanto ai tassi d'interesse applicati, la banca si è limitata alla considerazione secondo cui essa avrebbe applicato (non è chiaro se sempre o per quali periodi) tassi di interesse più favorevoli rispetto a quelli pattuiti nel contratto depositato, riferendo tale situazione all'ipotesi di sopravvenienza di variazioni migliorative la cui comunicazione alla correntista l'art. 118 t.u.b. non richiede a pena di inefficacia.
Nell'esprimere tale obiezione, la banca non ha tuttavia né dedotto nè documentato le variazioni che, comunicate per tempo o meno, sarebbero state operate dalla banca con riguardo al conto corrente, con ciò inammissibilmente pretendendo che ne sia operata, tramite c.t.u., una mera ricognizione ex post, sulla base degli estratti conto.
11 Quanto poi alle spese e commissioni, l'appellante si è limitata ad asserire che “contrariamente a quanto afferma il TU (e il Giudice di conseguenza) il contratto prevede anche una pattuizione sulle spese (oltre che sulle valute, che peraltro non sono oggetto di contestazione), quindi del tutto erronea è l'espunzione anche delle spese”, senza che neppure sia indicato a quali specifiche voci tale asserzione sarebbe riferita.
Per l'effetto, risulta anche impossibile apprezzare l'esistenza e l'eventuale misura degli effetti dei pretesi vizi di ricostruzione contabile, impossibilità che si riflette sulla stessa ammissibilità
del motivo per difetto di specificità. Un conteggio, quale quello offerto dal c.t.u. e recepito dal giudice di primo grado, infatti, non può essere contestato in termini solo generici, dovendo invece chi ne assume l'inattendibilità o l'imprecisione specificarne non solo l'astratta rilevanza (che la banca ha evidenziato) ma anche i riflessi in termini economici sulla controversia di riferimento, non potendo diversamente l'eccezione essere presa in considerazione.
In conclusione, la genericità del motivo, che si limita al richiamo di regole giuridiche, non calate nella fattispecie concreta, non soddisfa le condizioni minime di cui all'art. 342 c.p.c.
Col quarto motivo la banca ha infine censurato la sentenza di primo grado per aver recepito il conteggio del c.t.u. che ha riconosciuto in favore della correntista gli interessi attivi “senza che neppure fossero stati oggetto di domanda da parte Attrice (cfr. sul punto, per immediato confronto, le conclusioni riportate a pagg. 2 e 3), come eccepito sia dal CTP della costituita CP_3
che dalla stessa negli scritti conclusivi” (appello, pag. 24), in ciò ravvisando l'appellante CP_3
una violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo di gravame è tuttavia infondato in quanto il riconteggio è stato effettuato dal c.t.u.
applicando le condizioni contrattuali (escluse quelle nulle) e (per quanto non previsto o in sostituzione di clausole illecite) di legge, non essendovi motivo di ritenere che la richiesta rideterminazione del saldo corretto svolta da parte attrice non dovesse includere, in presenza di saldo attivo, i correlati interessi (v. Cass., n. 31187/2018).
12 L'appello deve in conclusione essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata costituita, vittoriosa, vanno poste a carico solidale degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Tribunale di Padova n. 161/2023, depositata in data 26.1.2023;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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