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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6940 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 28 aprile 2025, iscritta al n.rg. 25828/2023, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
TRA
nata negli Stati Uniti il 14/11/1951, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da mandato in C.F._1 calce al ricorso atto, dall'Avv. Nardocci Francesco giusta procura in atti allegata
RICORRENTE
in persona del Ministro in carica dom. Controparte_1 ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente cont.
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo provvedimento per il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che esso è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare narra che:
“….discendente in linea retta del sig. nato a [...] il Controparte_2
17/09/1868 (doc. 1) e coniugato con la Sig.ra (doc. 2). Parte_2
Il predetto Sig. non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa CP_2
certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
1. Dai coniugi e nasceva nel 1911 la sig.ra CP_2 Pt_2 Per_1
(doc. 4)
2. La sig.ra nel 1938 contraeva matrimonio con il Parte_3
cittadino straniero Sig. (doc. 5). Pertanto, per effetto del Codice del Persona_2
1865, ripreso dalla legge n. 555/1912: che statuiva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
I predetti coniugi procreavano nel 1951 la sig.ra (doc. 6), alla quale, Persona_3 nonostante l'entrata in vigore della Costituzione italiana, in virtù dell'art. 1 della legge
n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina).”.
Come da albero genealogico in atti. Ciò posto, ne consegue che , nascendo da madre italiana, acquisiva Parte_3 anche la cittadinanza italiana jure sanguinis (il padre non si era naturalizzato cittadino statunitense precedentemente alla nascita della figlia) Si precisa che all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, “The Naturalization Act of February 10 1855” che statuiva : “…..Ogni donna sposata, o che in futuro contrarrà matrimonio con un cittadino statunitense e che possa legittimamente naturalizzarsi, sarà ritenuta cittadina statunitense”.
Si precis ache nel caso di specie la ricorrente : “ … conformità con le disposizioni del Consolato Italiano a Filladelfia, la ricorrente ha richiesto via mail un appuntamento presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza, ma alla mail suddetta il ha risposto che in conformità con le linee guida governative, a causa di un Parte_4 massiccio arretrato”. Il P.M. ha espresso parere favorevole. Il non si è costituito. Controparte_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”.
Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione CP_1 centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di
Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_1 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n.
91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. L'ipotesi di discendenza materna: sulla base della legge al tempo vigente, vi era l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. della l. n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09- 16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.
555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L.
555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara parte ricorrenti come generalizzata è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente da Cittadino italiano che ha validamente trasmesso jure sanguinis la cittadinanza italiana;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di riferimento per l'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano della richiedente nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 9 luglio 2025
Il GOT dott.ssa A. De Simone